TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

(GU Parte Seconda n.91 del 7-8-2018)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Ex ordinanza Tribunale Civile di Catania  -  Sez.  Lavoro  dott.ssa
Mirenda n. 11170 del 28  marzo  2018  resa  nel  procedimento  N.R.G.
10228/2016. Estratto del ricorso. 
  Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al  ruolo  il  26  ottobre
2016  al  n.  10228/2016   R.G.,   proposto   contro   il   Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Dipartimento  per
il sistema educativo di istruzione e formazione, l'Ufficio Scolastico
Regionale per  la  Regione  Siciliana,  l'Ambito  Territoriale  della
Provincia di Catania, la  Sig.ra  Grazia  Bonaccorsi  ha  chiesto  al
Tribunale civile di Catania - Sezione Lavoro, Dott.ssa Mirenda, di: 
  - accertare e  dichiarare  l'illegittimita'  dell'esclusione  della
stessa  dalle  graduatorie  provinciali  ad  esaurimento  dell'Ambito
Territoriale Scolastico Provinciale di  Catania  il  suo  diritto  ad
essere reinserita nelle graduatorie GaE per la scuola primaria; 
  - e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente,  previa
adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari,  a  ristabilire
il  diritto  della  stessa  illegittimamente   leso,   ordinando   il
reinserimento nella graduatoria GaE con  il  punteggio  posseduto  al
momento della cancellazione; 
  - condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno  derivante
alla stessa dalla  perdita  di  chances  lavorative  per  il  mancato
ottenimento  di  supplenze  e  incarichi  annuali  per  il   triennio
2014-2017, in conseguenza dell'esclusione  dalla  GAE,  pur  avendone
tempestivamente presentato domanda. Con ordinanza  n.  40795  del  12
dicembre 2017, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Mirenda,  ha  disposto
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti
nella graduatoria ad esaurimento del personale docente  ed  educativo
dell'ambito territoriale di Catania per il  triennio  2014/2017.  Con
successiva ordinanza n. 11170 del  28  marzo  2018,  il  Giudice  del
Lavoro, Dott.ssa Mirenda, ha disposto che, entro il 31  luglio  2018,
copia del  ricorso  da  notificare  ai  contro  interessati  -siccome
individuati in seno all'ordinanza del 12 dicembre  2017  con  cui  e'
stato disposto integrarsi il contraddittorio  -  sia  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  Sunto dei motivi di ricorso 
  Nella  parte  motiva  del  ricorso  de  quo,  e'   stata   eccepita
l'illegittimita'  del  meccanismo  di  esclusione  automatica   dalle
graduatorie GAE previsto da una fonte secondaria, quale e' il D.M. n.
42/2009, in contrasto con quanto  disposto  dalla  fonte  legislativa
primaria, ossia l'art. 1, comma 1 bis, L. n. 97/2004, e  altresi'  in
contrasto con i consolidati principi  e  garanzie  partecipative  del
procedimento amministrativo e con i principi  costituzionali  di  cui
agli art. 3, 4 e 97 Cost. E invero, la citata normativa del  2004  ha
condizionato la  presenza  nelle  graduatorie  GaE  ad  una  espressa
volonta' dei docenti  di  permanervi,  da  manifestarsi  nel  termine
fissato per gli aggiornamenti delle  graduatorie  medesime  ai  sensi
dell'art. l comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004  convertito  con
L. 4.06.2004, n. 143. 
  La  sanzione  per   l'omessa   presentazione   della   domanda   di
aggiorna-mento/permanenza  in  GAE,  nella  ratio  della  legge,   e'
pertanto solo l'esclusione temporanea dalla stessa. Su tale  contesto
normativo di rango primario si sono poi innestati i D.M. n.  42/2009,
n. 44/2011 e n. 235/2014, i quali, nel disciplinare le  procedure  di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento,  hanno  ulteriormente
previsto  che  l'aggiornamento  delle  graduatorie  presupponesse  la
presentazione  di  apposita  domanda   da   parte   dell'interessato,
cosicche'  "la  mancata  presentazione  della  domanda  comporta   la
cancellazione   definitiva   dalla   graduatoria".    Tali    Decreti
Ministeriali non hanno, dunque, riprodotto  la  disposizione  di  cui
all'art. 1, comma 1 bis, l. 143/2004, poiche' non hanno piu' previsto
la  possibilita'  di  reinserimento  in   graduatoria   dei   docenti
cancellati, i quali peraltro sono rimasti del tutto  ignari  di  tali
disposizioni e dei loro effetti. La palese compressione  dei  diritti
della ricorrente, in  contrasto  con  i  principi  costituzionali  di
efficienza, trasparenza e partecipazione e l'evidente  contrasto  tra
norma di legge (norma primaria)  e  un  decreto  ministeriale  (norma
secondaria), determinano la  conseguente  illegittimita'  dei  citati
decreti ministeriali. Alla luce  delle  argomentazioni  rilevato,  e'
stato osservato come la ricorrente abbia pieno titolo per  richiedere
l'immediato reinserimento  nella  graduatoria  GaE,  con  contestuale
riconoscimento del punteggio maturato al momento della cancellazione. 
  Catania, 02.08.2018 

                         avv. Fiorella Russo 

 
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