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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Ex ordinanza Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro dott.ssa Mirenda n. 11170 del 28 marzo 2018 resa nel procedimento N.R.G. 10228/2016. Estratto del ricorso. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al ruolo il 26 ottobre 2016 al n. 10228/2016 R.G., proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Siciliana, l'Ambito Territoriale della Provincia di Catania, la Sig.ra Grazia Bonaccorsi ha chiesto al Tribunale civile di Catania - Sezione Lavoro, Dott.ssa Mirenda, di: - accertare e dichiarare l'illegittimita' dell'esclusione della stessa dalle graduatorie provinciali ad esaurimento dell'Ambito Territoriale Scolastico Provinciale di Catania il suo diritto ad essere reinserita nelle graduatorie GaE per la scuola primaria; - e per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente, previa adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari, a ristabilire il diritto della stessa illegittimamente leso, ordinando il reinserimento nella graduatoria GaE con il punteggio posseduto al momento della cancellazione; - condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno derivante alla stessa dalla perdita di chances lavorative per il mancato ottenimento di supplenze e incarichi annuali per il triennio 2014-2017, in conseguenza dell'esclusione dalla GAE, pur avendone tempestivamente presentato domanda. Con ordinanza n. 40795 del 12 dicembre 2017, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Mirenda, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'ambito territoriale di Catania per il triennio 2014/2017. Con successiva ordinanza n. 11170 del 28 marzo 2018, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Mirenda, ha disposto che, entro il 31 luglio 2018, copia del ricorso da notificare ai contro interessati -siccome individuati in seno all'ordinanza del 12 dicembre 2017 con cui e' stato disposto integrarsi il contraddittorio - sia inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Sunto dei motivi di ricorso Nella parte motiva del ricorso de quo, e' stata eccepita l'illegittimita' del meccanismo di esclusione automatica dalle graduatorie GAE previsto da una fonte secondaria, quale e' il D.M. n. 42/2009, in contrasto con quanto disposto dalla fonte legislativa primaria, ossia l'art. 1, comma 1 bis, L. n. 97/2004, e altresi' in contrasto con i consolidati principi e garanzie partecipative del procedimento amministrativo e con i principi costituzionali di cui agli art. 3, 4 e 97 Cost. E invero, la citata normativa del 2004 ha condizionato la presenza nelle graduatorie GaE ad una espressa volonta' dei docenti di permanervi, da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime ai sensi dell'art. l comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 convertito con L. 4.06.2004, n. 143. La sanzione per l'omessa presentazione della domanda di aggiorna-mento/permanenza in GAE, nella ratio della legge, e' pertanto solo l'esclusione temporanea dalla stessa. Su tale contesto normativo di rango primario si sono poi innestati i D.M. n. 42/2009, n. 44/2011 e n. 235/2014, i quali, nel disciplinare le procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, hanno ulteriormente previsto che l'aggiornamento delle graduatorie presupponesse la presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, cosicche' "la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria". Tali Decreti Ministeriali non hanno, dunque, riprodotto la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, l. 143/2004, poiche' non hanno piu' previsto la possibilita' di reinserimento in graduatoria dei docenti cancellati, i quali peraltro sono rimasti del tutto ignari di tali disposizioni e dei loro effetti. La palese compressione dei diritti della ricorrente, in contrasto con i principi costituzionali di efficienza, trasparenza e partecipazione e l'evidente contrasto tra norma di legge (norma primaria) e un decreto ministeriale (norma secondaria), determinano la conseguente illegittimita' dei citati decreti ministeriali. Alla luce delle argomentazioni rilevato, e' stato osservato come la ricorrente abbia pieno titolo per richiedere l'immediato reinserimento nella graduatoria GaE, con contestuale riconoscimento del punteggio maturato al momento della cancellazione. Catania, 02.08.2018 avv. Fiorella Russo TX18ABA8424