TAR MOLISE - CAMPOBASSO

(GU Parte Seconda n.116 del 4-10-2018)

 
Notifica per pubblici proclami in ottemperanza all'ordinanza del  TAR
         Molise 203/2018, resa nel giudizio N.R.G. 268/2017 
 

  I  sig.ri  Romano  Giovambattista,  Zecchini  Elio,   Soave   Anna,
Maccarelli  Angela  Maria,   Venditti   Maria,   Venditti   Domenico,
Bartolomeo  Maria  Luisa,  Venditti  Antonio,  titolari  di   aziende
zootecniche ubicate nei Comuni di Venafro, Sesto Campano e  Pozzilli,
rappresentati  e  difesi  dagli  Avv.ti  Alfredo  Ricci  e   Vincenzo
Colalillo, hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Molise,  Campobasso,
contro  la  Regione  Molise  e  altri,   per   l'annullamento   della
determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise
n. 67 del 18.4.2017 e allegato Bando attuativo per  la  presentazione
delle domande di sostegno/pagamento anno 2017, relativo al  Programma
di Sviluppo Rurale Molise 2014/2020 - Misura 13 "Indennita' a  favore
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli  specifici"
- Sottomisura 13.1 "Pagamenti  compensativi  per  le  aree  montane",
nella parte in cui si e' limitato l'ambito di  applicazione  ai  soli
Comuni montani, non ricomprendendo anche le zone montane  ubicate  in
Comuni parzialmente montani (con particolare riferimento a quelle dei
Comuni di Venafro, Sesto Campano e Pozzilli), unitamente a tutti  gli
atti ad essi connessi, in parte qua, con  richiesta  di  declaratoria
del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla  procedura  indetta
con il predetto Bando e di condanna delle Amministrazioni resistenti,
in solido tra loro, al risarcimento dei danni, subiti e  subendi  dai
ricorrenti,  in  misura  comunque  non  inferiore  all'ammontare  che
spetterebbe per effetto dell'ammissione al  predetto  Bando.  Avverso
tali  atti  sono  stati  proposti  i  seguenti  motivi  di   gravame:
violazione e falsa applicazione del regolamento  UE  n.  1305/2013  e
della direttiva 75/268/CEE e s.m.i. - violazione e falsa applicazione
del programma di sviluppo  rurale  Molise  2014/2020,  approvato  con
delibera di Giunta Regionale del Molise n. 412 del 3.8.2015 - difetto
e insufficienza di istruttoria e di motivazione - violazione e  falsa
applicazione della  legge  n.  241/1990  e  s.m.i.,  con  particolare
riferimento  all'art.  3  -  eccesso  di  potere   per   illogicita',
disparita' di  trattamento,  contraddittorieta',  sviamento  e  sotto
ulteriori diversi profili - violazione  e  falsa  applicazione  degli
artt. 2, 3, 41 e 97 Cost. 
  In particolare, i ricorrenti hanno impugnato i predetti atti, nella
parte in cui si  e'  illegittimamente  limitata  la  possibilita'  di
partecipare alla procedura alle  sole  aziende  collocate  in  Comuni
totalmente montani (classificati tali secondo i  dati  ISTAT),  cosi'
escludendo tutte quelle aziende (come quelle dei ricorrenti)  situate
in   aree   a   tutti   gli   effetti   montane,   ma    appartenenti
amministrativamente  a  Comuni  classificati   statisticamente   come
"parzialmente montani" (quali Venafro, Pozzilli e Sesto Campano). 
  Il ricorso pende dinanzi al TAR Molise  con  n.r.g.  268/2017,  con
udienza fissata al 10/10/2018.  Con  ordinanza  n.  203/2018  il  TAR
Molise ha disposto l'integrazione del contraddittorio  nei  confronti
dei controinteressati, individuati in tutti gli ammessi al  beneficio
economico di che trattasi. 
  Sulla   base   della   predetta   ordinanza    n.    203/2018,    i
controinteressati     sono     elencati     al     seguente     link:
https://drive.google.com/file/d/1RK8yV_XZjPnUbNOTZCME7WM7NC4LLFYC/vie
w?usp=sharing 

                       avv. Vincenzo Colalillo 
                         avv. Alfredo Ricci 

 
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