TRIBUNALE DI COSENZA

(GU Parte Seconda n.40 del 5-4-2018)

 
Riconoscimento di proprieta' -  Notifica  estratto  del  ricorso  per
usucapione speciale della piccola proprieta' rurale ex art. 1159  bis
        c.c. e art. 3 Legge n. 346/1976 e pedissequo decreto 
 

  Si rende noto che il Tribunale  di  Cosenza,  nella  persona  della
Dott.ssa Beatrice Magaro', con decreto del 09/03/2018, ha disposto la
pubblicazione per estratto del  citato  decreto  e  del  ricorso  per
usucapione speciale ex art.1159 bis c.c. e art. 3 legge n.  346/1976,
avente R.G.N. 694/2018, con cui l'Avv. Mariafrancesca Ciardullo,  del
Foro di Cosenza, procuratore e domiciliatario di Pasqua Pia,  nata  a
Cosenza il 26.04.1959, C.F.  PSQ  PIA  59D66  D086I,  Pasqua  Susanna
Maria, nata a Cosenza il 26.08.1964, C.F. PSQ SNN 64M66 D086H, Pasqua
Saverio, nato a Dipignano (CS) il  15.05.1954,  C.F.  PSQ  SVR  54E15
D304B, ha chiesto dichiararsi  ai  sensi  dell'art.1159  bis  c.c.  e
dell'art. 3  legge  n.  346/1976,  l'intervenuta  usucapione  di  una
piccola  proprieta'  rurale,  censita  nel  catasto  del  Comune   di
Dipignano (CS)  come  segue:  foglio  15,  particella  68  fabbricato
rurale; foglio  15,  particella  69  fabbricato  rurale;  foglio  15,
particella 70 fabbricato rurale; foglio 15, particella  71  seminato,
uliveto, ficheto; foglio 15, particella 72 uliveto e vigneto;  foglio
15, particella 73/a castagneto e frutteto; foglio 15, particella  102
pascolo. 
  I soggetti titolari di  diritti  reali  sulla  suddetta  proprieta'
rurale si identificano in: Presta Elvira,  Presta  Luciano  e  Presta
Alfredo. Dalle ricerche anagrafiche e' emerso  che  i  sig.ri  Presta
Elvira e Presta Luciano sono deceduti, mentre il sig. Presta  Alfredo
risulta essere emigrato all'estero in data 06.10.1971 e ad  oggi  non
si hanno piu' notizie. 
  I sig.ri Pasqua Pia, Pasqua Susanna Maria e Pasqua Saverio hanno il
possesso inequivoco, pacifico,  pubblico,  continuo  ed  ininterrotto
della suddetta proprieta' rurale,  e  tale  possesso  dura  da  oltre
trent'anni. Nessuno dei summenzionati  intestatari  della  proprieta'
rurale ne ha mai rivendicato la proprieta', bensi'  ne  hanno  sempre
approvato il completo utilizzo da parte  degli  odierni  istanti,  in
quanto quest'ultimi erano loro stretti familiari. 
  Pertanto, nel caso di specie sussistono ampiamente i presupposti di
fatto e di diritto per l'acquisto della  proprieta'  per  intervenuta
usucapione speciale ex art. 1159  bis  c.c.  e  art.  3  della  legge
346/1976. Il Tribunale  di  Cosenza,  nella  persona  della  Dott.ssa
Beatrice Magaro', con decreto  del  09/03/2018,  ha  autorizzato  gli
adempimenti di cui all'art. 3 L. 346/76  dell'atto  introduttivo  del
giudizio per usucapione. Ne consegue che,  la  richiesta  di  cui  al
ricorso verra' resa nota mediante: l'affissione dell'istanza  per  90
giorni all'Albo del Comune in cui e' situata la proprieta'  rurale  e
all'Albo del Tribunale; la pubblicazione dell'istanza, per  estratto,
per una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale,  Sezione  Annunci,  nel
termine di quindici giorni dalla data  dell'avvenuta  affissione  nei
due albi suindicati;  la  notifica  dell'istanza  a  coloro  che  nei
registri  immobiliari  figurano  come  titolari  di   diritti   reali
sull'immobile o agli eredi, ed a coloro che nel ventennio antecedente
abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda  non
perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali  di
godimento sui fondi oggetto della domanda. Si indica il termine di 90
giorni per l'opposizione  ai  sensi  dell'art.3  comma  3,  legge  n.
346/1976, con l'avvertimento che  nel  termine  di  giorni  90  dalla
scadenza dell'affissione chiunque vi abbia  interesse  puo'  proporre
opposizione dinanzi al Tribunale di Cosenza. 
  Cosenza, li 3 aprile 2018 

                       Il procuratore ad litem 
                    avv. Mariafrancesca Ciardullo 

 
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