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Riconoscimento di proprieta' - Notifica estratto del ricorso per usucapione speciale della piccola proprieta' rurale ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 Legge n. 346/1976 e pedissequo decreto Si rende noto che il Tribunale di Cosenza, nella persona della Dott.ssa Beatrice Magaro', con decreto del 09/03/2018, ha disposto la pubblicazione per estratto del citato decreto e del ricorso per usucapione speciale ex art.1159 bis c.c. e art. 3 legge n. 346/1976, avente R.G.N. 694/2018, con cui l'Avv. Mariafrancesca Ciardullo, del Foro di Cosenza, procuratore e domiciliatario di Pasqua Pia, nata a Cosenza il 26.04.1959, C.F. PSQ PIA 59D66 D086I, Pasqua Susanna Maria, nata a Cosenza il 26.08.1964, C.F. PSQ SNN 64M66 D086H, Pasqua Saverio, nato a Dipignano (CS) il 15.05.1954, C.F. PSQ SVR 54E15 D304B, ha chiesto dichiararsi ai sensi dell'art.1159 bis c.c. e dell'art. 3 legge n. 346/1976, l'intervenuta usucapione di una piccola proprieta' rurale, censita nel catasto del Comune di Dipignano (CS) come segue: foglio 15, particella 68 fabbricato rurale; foglio 15, particella 69 fabbricato rurale; foglio 15, particella 70 fabbricato rurale; foglio 15, particella 71 seminato, uliveto, ficheto; foglio 15, particella 72 uliveto e vigneto; foglio 15, particella 73/a castagneto e frutteto; foglio 15, particella 102 pascolo. I soggetti titolari di diritti reali sulla suddetta proprieta' rurale si identificano in: Presta Elvira, Presta Luciano e Presta Alfredo. Dalle ricerche anagrafiche e' emerso che i sig.ri Presta Elvira e Presta Luciano sono deceduti, mentre il sig. Presta Alfredo risulta essere emigrato all'estero in data 06.10.1971 e ad oggi non si hanno piu' notizie. I sig.ri Pasqua Pia, Pasqua Susanna Maria e Pasqua Saverio hanno il possesso inequivoco, pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto della suddetta proprieta' rurale, e tale possesso dura da oltre trent'anni. Nessuno dei summenzionati intestatari della proprieta' rurale ne ha mai rivendicato la proprieta', bensi' ne hanno sempre approvato il completo utilizzo da parte degli odierni istanti, in quanto quest'ultimi erano loro stretti familiari. Pertanto, nel caso di specie sussistono ampiamente i presupposti di fatto e di diritto per l'acquisto della proprieta' per intervenuta usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 della legge 346/1976. Il Tribunale di Cosenza, nella persona della Dott.ssa Beatrice Magaro', con decreto del 09/03/2018, ha autorizzato gli adempimenti di cui all'art. 3 L. 346/76 dell'atto introduttivo del giudizio per usucapione. Ne consegue che, la richiesta di cui al ricorso verra' resa nota mediante: l'affissione dell'istanza per 90 giorni all'Albo del Comune in cui e' situata la proprieta' rurale e all'Albo del Tribunale; la pubblicazione dell'istanza, per estratto, per una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale, Sezione Annunci, nel termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi suindicati; la notifica dell'istanza a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile o agli eredi, ed a coloro che nel ventennio antecedente abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda non perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi oggetto della domanda. Si indica il termine di 90 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art.3 comma 3, legge n. 346/1976, con l'avvertimento che nel termine di giorni 90 dalla scadenza dell'affissione chiunque vi abbia interesse puo' proporre opposizione dinanzi al Tribunale di Cosenza. Cosenza, li 3 aprile 2018 Il procuratore ad litem avv. Mariafrancesca Ciardullo TX18ABM3445