TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

(GU Parte Seconda n.54 del 10-5-2018)

 
Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.  e
                        legge 346/76, art. 3 
 
 
                          R.G. n. 1863/2017 
 

  Si rende noto che la signora Tambasco Antonia, nata a  Vallo  della
Lucania (SA) il 28 agosto 1977 e residente in  Montano  Altilia  (SA)
alla via Malandrini n. 54  (CF:  TMBNTN77M68L628Y),  rappresentata  e
difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli  avv.ti  Maria  D'Anna,
(CF:   DNNMRA78M53C129K)   e   Maria   Antonietta   Tartaglia,   (CF:
TRTMNT81C44L628Z), ed elettivamente domiciliati presso lo  studio  di
quest'ultima in Camerota (Sa), alla Via S. Domenico,  n.  66,  avendo
posseduto uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente
e senza opposizione da piu' di quindici anni la  seguente  proprieta'
rurale: immobile censito nel catasto terreni del  Comune  di  Montano
Antilia  (Sa),  in  Loc.  Pietra  Cupa,  identificato  al  foglio  4,
particella n. 56, classe 4 cast frutto, superficie are 10,43, reddito
dominicale  euro  0,27;  reddito   agrario   euro   0,65,   intestato
catastalmente alla signora Caputo Maria fu Michele ved. De Vita, nata
a Montano Antilia il 20.06.1890 e  della  quale  non  vi  e'  traccia
alcuna presso gli uffici comunali  di  Montano  Antilia,  sussistendo
tutti i requisiti  richiesti,  ha  proposto  ricorso  per  usucapione
speciale ex art. 1159-bis del codice civile e legge n.  346/76,  art.
3. 
  Il Giudice del Tribunale di Vallo della  Lucania,  Sezione  civile,
dott. Antonio Di Filippi, letto il ricorso, ha disposto, con  decreto
dell'11 dicembre 2017, che la richiesta di usucapione sia  resa  nota
mediante affissione del ricorso e  del  decreto  per  novanta  giorni
all'Albo del Comune in cui e' situato il  bene  per  il  quale  viene
chiesto il riconoscimento del diritto  di  proprieta',  all'Albo  del
Tribunale, nonche' mediante pubblicazione per estratto per  una  sola
volta,  nei  termini  di  legge,  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica Italiana ed ha indicato il termine di novanta  giorni  per
l'opposizione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della  citata  legge  n.
346 del 1976, decorrente dalla scadenza  del  termine  di  affissione
ovvero dalla data di notificazione del ricorso e del decreto. 
  Il Giudice ha disposto altresi' che  il  ricorso  e  il  menzionato
decreto vengano notificati a  coloro  che  nei  registri  immobiliari
figurino come titolari dei diritti reali sull'immobile  ed  a  coloro
che, nel  ventennio  antecedente  alla  presentazione  della  stessa,
abbiano trascritto contro l'istante o  i  suoi  danti  causa  domanda
giudiziale diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti  reali
di godimento sui fondi medesimi. 

                         avv. Luca De Marchi 

 
TX18ABM5053
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