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Approvazione progetto per la realizzazione dell'opera "Metanodotto Larino-Chieti DN 600 (Ø 24") DP 75 bar" IL DIRETTORE GENERALE VISTA ... - omissis - VISTA l'istanza prot. n. SVIL/MMi/IAl/2016/1158 del 19 dicembre 2016, perfezionata con nota SVIL/MMi/IAl/2017/0024 del 16.01.2017, con la quale la Societa' Gasdotti Italia S.p.A., con sede legale in via della Moscova, 3 - 20121 Milano, ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche di essere autorizzata, ai sensi dell'art.52-quinques del D.P.R. 8.6.2001, n. 327, alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformita' urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera denominata "Metanodotto Larino-Chieti DN 600 (Ø 24") DP 75 bar", compresa la realizzazione di impianti e infrastrutture accessorie, indispensabili all'esercizio dell'opera stessa; CONSIDERATO ... - omissis - ACCERTATO che l'opera e' stata assoggettata a procedura di valutazione di impatto ambientale con inchiesta pubblica e che la Regione Abruzzo, con Giudizio Finale CCR-VIA n.2685 del 28 luglio 2016, ha espresso, anche considerando il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Molise (Delibera di Giunta Regionale n.625 del 17 novembre 2015), giudizio positivo circa la compatibilita' ambientale, subordinatamente al rispetto di prescrizioni; CONSTATATO ... - omissis - VISTA la Deliberazione di Giunta n. 97 del 25 febbraio 2018, con la quale la Regione Molise ha espresso l'intesa relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata Metanodotto "Larino-Chieti" DN 600 (Ø 24") DP 75 bar, e la Delibera di Giunta n. 384 del 7 giugno 2018 con la quale anche la Regione Abruzzo ha espresso la propria intesa, con prescrizioni, sulla medesima opera; VISTA la determina dirigenziale, datata 21 giugno 2018, di positiva conclusione della suddetta Conferenza di servizi, nella quale si ritengono sussistere tutti i presupposti per l'emanazione del provvedimento per autorizzare la Societa' Gasdotti Italia S.p.A. alla costruzione ed esercizio del Metanodotto "Larino-Chieti" DN 600 (Ø 24") DP 75 bar, nonche' per la dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza e indifferibilita' dell'opera, Decreta Art. 1 1. E' approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "Metanodotto "Larino-Chieti" DN 600 (Ø 24") DP 75 bar", compresa la realizzazione di impianti e infrastrutture accessorie, indispensabili all'esercizio dell'opera stessa", della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. depositato presso il Ministero dello sviluppo economico. Art. 2 1. E' autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'art. 1, come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Art. 3 1. E' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresi' l'urgenza e indifferibilita'. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi. Art. 4 1. E' riconosciuta la conformita' agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nella documentazione di cui all'articolo 1. Art. 5 1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-quinques, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonche' paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse. 2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati Art. 6 1. E' fatto obbligo alla Societa' Gasdotti Italia S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite in ambito di decreto V.I.A. e a quelle di cui ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, di cui una sintesi e' riportata in allegato. In particolare, essendo l'intesa della Regione Abruzzo subordinata alla stipula da parte della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. di accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, tali accordi saranno definiti secondo quanto stabilito dal comma 5, dell'art. 1, della legge 239/2004. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli. 2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la Sicurezza degli Approvvigionamenti e le Infrastrutture Energetiche - Divisione V. Art. 7 1. I lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro I termini di anni uno e cinque dalla data del presente provvedimento. Art. 8 1. La Societa' Gasdotti Italia S.p.A. provvedera' alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. n.327/2001 ed effettuera' le comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001. Dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione alla Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche - Divisione V. Art. 9 1. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R. competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita' del ricorso, decorrenti dalla data delle pubblicazioni di cui all'art. 8, sono di giorni 60 per il ricorso al T.A.R. e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Allegati: Deliberazione di Giunta Regionale Molise n. 97 del 25 febbraio 2018 (omissis), Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 384 del 7 giugno 2018 (omissis), Progetto definitivo e planimetrie catastali con fascia VPE in scala 1:2.000 (omissis), Quadro sinottico delle prescrizioni (omissis) Appendice:Giudizio finale CCR-VIA Abruzzo n. 2685 del 28.07.2016 e DGR Molise n. 625 del 17.11.2015 - omissis - Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA) Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio - omissis - ESPRIME giudizio positivo circa la compatibilita' ambientale relativa al progetto del metanodotto Larino-Chieti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui appresso, anche considerando il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Molise (seconda regione interessata) acquisito dalla Regione Abruzzo in data 30.07.2015 n.s. prot. n. 2083 che si allega e il CCR-VIA le fa proprie. - omissis - Direttore avv. C. Gerardis (Presidente), Dirigente Servizio Tutela Val. Paesaggio e VIA ing. D. Longhi, Dirigente Servizio Governo del Territorio arch. B. Celupica, Dirigente Politica energetica, Qualita' dell'aria dott. R. Mingroni (delegato), Dirigente Servizio Politiche del Territorio geom. Ciuca (delegato), Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali dott. S. Binchi, Direttore ARTA dott.ssa Di Croce (delegata), Dirigente Servizio Rifiuti dott. F. Gerardini Roma, 25 giugno 2018 Il direttore generale ing. Gilberto Dialuce TX18ADC7314