Decreto di esproprio (imposizione di servitu') e determinazione urgente dell'indennita' ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR 327/2001 e successive modificazioni relativamente alla costruzione e all'esercizio del metanodotto "Allacciamento Easy Energia Ambiente s.r.l." DN 100 - 75 bar - Decreto n. 1/2018 IL Capo Settore VISTO l'articolo 42 della Costituzione omissis; VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 omissis; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 omissis; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 omissis; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 omissis; VISTA la Determinazione del Comune di Pontinia n. 66 (RG 582) del 10/05/2018 di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilita' delle opere, apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione e autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto "Allacciamento Easy energia Ambiente srl" DN 100 - 75 bar; VISTA l'istanza del 13.06.2018, registrata con protocollo n. 11781 del 14.06.2018, con la quale la Societa' Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI), ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 sexies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Pontinia (LT) indicati nel piano particellare allegato all'istanza (e successivamente aggiornato dalla stessa Societa' in data 30.07.2018 Prot. 15092), l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare e l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare, con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete regionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, e' necessaria al fine di collegare la rete esistente ad una centrale di produzione di biometano, denominata "Easy Energia Ambiente S.r.l." con lo scopo di immettere e prelevare gas metano nella rete esistente; CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del Testo Unico, l'emanazione della citata determinazione n. 66 del 10/05/2018 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; RITENUTO che: - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 9 maggio 2023; - e' necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuita', secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; - la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi della richiamata Determinazione n. 66 del 10/05/2018; - le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitu' di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono coerenti con i valori osservati per la regione agraria cui appartiene il Comune di Pontinia (LT) e sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; DECRETA Articolo 1 A favore della Societa' Snam Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI), sono disposte la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni in Comune di Pontinia (LT), interessati dal tracciato del metanodotto "Allacciamento Easy Energia Ambiente Srl DN 100 (4") Dp 75 bar" e riportati nel piano particellare del 30.07.2018 Prot. 15092 che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. Articolo 2 L'imposizione della servitu' prevede a carico degli immobili meglio individuati nel piano particellare parte integrante del presente decreto, sottoposta alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Snam Rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue: - la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondita' di circa metri 1(uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per reti tecnologiche; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 13,50 (tredici e cinquanta) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprieta' della Societa' Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi; Articolo 3 Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nei piani particellari delle Ditte proprietarie. Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Societa' Snam Rete Gas S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 5 La Societa' Snam Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico. Articolo 7 Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (p.e.c. comune@pec.comune.pontinia.lt.it) e per conoscenza alla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. (p.e.c. reinv.cesud@pec.snamretegas.it) l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la Societa' Snam Rete Gas S.p.A. (promotore del procedimento di imposizione di servitu') provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, questa Amministrazione ordinera' che il promotore Societa' Snam Rete Gas S.p.A., effettui il deposito delle indennita' presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: - ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione , all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive (per le spese per la nomina d ei tecnici trova applicazione l'art. 21 del Testo Unico); - non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52 nonies del Testo Unico; In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 9 Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa' beneficiaria comunichera' preventivamente alla Ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice. Articolo 10 Per lo stesso periodo di due anni, e' dovuta alla Ditta proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportata nel piano particellare allegato al presente decreto. Articolo 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Elenco delle Ditte e dei terreni da asservire ed occupare temporaneamente in Comune di Pontinia: Ditta Testa Loreto foglio 79 particelle 438-439-440-441-442-17-19-21-229; Ditta Testa Loreto e Comune di Priverno foglio 79 particelle 267-24; Ditta Rossi Mario e Comune di Priverno foglio 79 particella 183; Ditta Di Stefano Pasquale fu Michelangelo foglio 79 particella 390. Pontinia 10.08.2018 Il capo settore ing. Corrado Corradi TX18ADC8761