Avviso di cessione di crediti pro soluto e di rapporti giuridici ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario), unitamente all'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (o GDPR) e del Provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali "Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti" del 18 gennaio 2007 (nel complesso, Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali) Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'Acquirente) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articoli 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili "in blocco" con Barclays Bank Ireland PLC, filiale italiana (Barclays), con efficacia economica a decorrere dalle 00.01 del 21 ottobre 2019 (la Data di Efficacia Economica) ed efficacia giuridica dal 21 ottobre 2019, tutti i rapporti giuridici, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali rapporti giuridici (compresi tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora o differiti, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Efficacia Economica, accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione), che al 16 ottobre 2019 (escluso) rispondevano ai seguenti criteri cumulativi: i. mutui ipotecari classificati come mutui fondiari ai sensi del Testo Unico Bancario; ii. mutui ipotecari denominati in euro, con l'esclusione dei mutui ipotecari che, al momento dell'erogazione, avessero un tasso di interesse variabile indicizzato al franco svizzero e siano stati conseguentemente convertiti in mutui ipotecari aventi tasso di interesse variabile indicizzato all'Euribor; iii. mutui ipotecari stipulati tra il mutuatario e Banca Woolwich S.p.A., Macquarie o Barclays Bank PLC con l'esclusione dei mutui originati dalla filiale 446; iv. mutui ipotecari completamente erogati, su cui non ci siano importi non erogati e su cui non siano permesse ulteriori erogazioni; v. mutui ipotecari concessi (anche in caso di accollo del mutuo ipotecario in questione) ad almeno un debitore, incluso nella categoria SAE 600 (Famiglie Consumatrici) ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia sulle basi delle ultime informazioni fornite dal relativo debitore. Al fine di verificare che il mutuo soddisfi tale criterio, ciascun debitore puo' chiedere al Cedente se il suo prestito sia incluso o meno nella categoria SAE 600. vi. mutui ipotecari per i quali almeno un mutuatario (anche in caso di accollo del mutuo ipotecario in questione) sia residente (e domiciliato) nella Repubblica d'Italia sulla base delle ultime informazioni fornite dal mutuatario interessato; vii. mutui ipotecari non concessi a fini agricoli (credito agrario); viii. mutui ipotecari con un tasso di interesse variabile indicizzato all'Euribor per depositi a 1 o 3 mesi o indicizzati al tasso MRO della BCE o con tasso di interesse fisso, con l'esclusione di mutui ipotecari con un tasso di interesse variabile indicizzato al franco svizzero, dei mutui ipotecari per i quali il tasso d'interesse sia calcolato sulla base di una media ponderata di un tasso variabile e di un tasso fisso e di mutui ipotecari per i quali ci sia un limite superiore al tasso d'interesse complessivo (che, per evitare ogni dubbio, non comprende mutui ipotecari aventi un tasso di interesse fisso per tutta la vita); ix. mutui ipotecari non caratterizzati da piani di ammortamento e con una durata variabile in base alle fluttuazioni del tasso di interesse e con una rata fissa (anche con un eventuale rideterminazione di tale rata); x. mutui ipotecari garantiti da un'ipoteca di primo grado economico, ovvero (i) da un'ipoteca di primo grado, per la quale non ci siano ulteriori ipoteche concesse sul cespite in questione in favore di terzi che abbiano un'ipoteca pari o prioritaria rispetto al grado di tale ipoteca o (ii) nel caso in cui tali ipoteche esistano, devono essere necessariamente ipoteche di grado successivo al primo rispetto al quale gli obblighi garantiti dall'ipoteca siano stati pienamente soddisfatti o sia stato ottenuto un consenso alla cancellazione dell'ipoteca precedente; xi. mutui ipotecari garantiti da una ipoteca su immobili tali per cui la principale unita' immobiliare in termini di valore abbia codice catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; xii. mutui ipotecari per i quali alla data del 16 ottobre 2019 non vi siano importi dovuti e non pagati dal mutuatario in questione per piu' di 25 giorni o il cui debitore sia classificato come "sofferenza" o "inadempienza" secondo istruzioni della Banca d'Italia; xiii. mutui ipotecari in relazione ai quali il rapporto tra l'importo erogato e il relativo valore del cespite, alla data di erogazione, non fosse superiore all'80 per cento, o, se superiore all'80 per cento, il relativo debitore abbia stipulato una polizza fideiussoria con una compagnia di assicurazione; xiv. mutui ipotecari con un piano di ammortamento caratterizzato da rate composte da una quota capitale e una quota interessi, secondo un profilo di ammortamento francese; xv. mutui ipotecari originati tra il 1 gennaio 1997 (incluso) ed il 31 dicembre 2013 (incluso); xvi. mutui ipotecari garantiti da ipoteche immobiliari su proprieta' situate in Italia con l'esclusione di immobili situati nella provincia di Bolzano; xvii. mutui ipotecari garantiti da una ipoteca su beni diversi da beni mobili; xviii. mutui ipotecari non garantiti da ipoteche su beni immobili che garantiscano anche mutui ipotecari che siano stati (a) trasferiti a Che Banca! S.p.A., o (b) oggetto di surroga con altre banche, o (c) trasferiti a Mercurio Mortgage Finance S.r.l. Series 2 (secondo l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 26 giugno 2003); xix. mutui ipotecari non derivanti da accordi che offrano la possibilita' al debitore interessato di cambiare il tasso di interesse fisso con il tasso di interesse variabile, o viceversa, in qualsiasi momento e/o che gli forniscano un'opzione che non predetermini il metodo di calcolo del tasso d'interesse applicabile al mutuo ipotecario dopo l'esercizio di tale facolta'; xx. mutui ipotecari che non beneficino di sovvenzioni da parti di terzi (come Consap S.p.A. o amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici); xxi. mutui ipotecari il cui debito residuo sia maggiore di euro 1.000 e minore di euro 3.150.000; xxii. mutui ipotecari non soggetti a sospensione di pagamento dovuta a: A. qualsiasi legge, regolamento o altra misura applicabile, compreso, solo a titolo d'esempio e senza limitazioni, l'articolo 2, i paragrafi 475-480, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), modificata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e il Decreto Ministeriale n. 132 del 21 giugno 2010 (Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa), modificato dal Decreto Legge n. 37 del 22 Febbraio 2013 (Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa); B. qualsiasi convenzione applicabile, inclusa, solo a titolo di esempio e senza limitazioni, la convenzione entrata in vigore il 31 marzo 2015 tra ABI (Associazione Bancari Italiani) e l'Associazione Consumatori, prorogata il 21 novembre 2017; C. qualsiasi specifico accordo scritto stipulato con il debitore in questione; xxiii. mutui ipotecari che non siano stati oggetto di rinegoziazioni in accordo con il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008 e la convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ABI (Associazione Bancari Italiani); xxiv. mutui ipotecari che non siano assistiti da una garanzia qualificata come fideiussione omnibus; xxv. mutui ipotecari che non siano stati trasferiti precedentemente alla Mercurio Mortgage Finance S.r.l Serie 2 e Cattleya Mortgage Finance S.r.l., come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 2 febbraio 2019; xxvi. mutui ipotecari per cui almeno un debitore (anche in caso di accollo del mutuo ipotecario in questione) sia nato dopo 31 dicembre 1939; xxvii. mutui ipotecari le cui rate siano dovute su base mensile o trimestrale; xxviii. mutui ipotecari per i quali il tipo prodotto (come rappresentato nei sistemi di Barclays) non sia "MISTO PROTETTO-ACQ.V", "RAT.COSTANTE SURROGA" o "RINEGOZIAZIONE PERFO"; xxix. mutui ipotecari con un tasso di interesse variabile che al 16 ottobre 2019 abbiano come scopo (come rappresentato nei sistemi di Barclays) "debt consolidation" xxx. mutui ipotecari erogati ai sensi dei contratti di mutuo indicati nella lista depositata presso il Notaio Giovannella Condo' in data 17 ottobre 2019; xxxi. mutui ipotecari non concessi a debitori che siano inclusi nella OFAC Sanction List oppure nelle UN ed EU Sanction List; xxxii. mutui ipotecari non concessi a debitori che siano Iranian Subjects; xxxiii. nessun mutuo ipotecario soggetto a rinegoziazione dopo il 26 luglio 2019 fermo restando che, per maggior chiarezza, i mutui ipotecari per i quali il periodo a tasso fisso iniziale e' terminato o i mutui a tasso variabile per i quali il mutuatario interessato abbia esercitato la possibilita' di passare a un tasso fisso non saranno considerati prestiti rinegoziati); e xxxiv. qualsiasi mutuo ipotecario che non sia stato oggetto di una richiesta di surroga tra il 26 luglio 2019 e il 9 ottobre 2019. Unitamente ai crediti sono stati altresi' trasferiti all'Acquirente, senza bisogno di alcuna formalita' e annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti all'Acquirente in relazione ai crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, piu' in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile. A seguito dell'acquisto dei rapporti giuridici, i debitori ceduti ai sensi del presente avviso pagheranno a Intesa Sanpaolo S.p.A. ogni somma dovuta nelle forme previste dai relativi mutui ipotecari o dalla legge o dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy). La cessione dei crediti da parte di Barclays a Intesa Sanpaolo S.p.A, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, comporta il necessario trasferimento a Intesa Sanpaolo S.p.A dei dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali - relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti contenuti in documenti cartacei ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti (i Dati Personali). I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso l'Agenzia delle Entrate). Cio' premesso, Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del trattamento (il Titolare) - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti Interessati) l'informativa di cui alla Normativa Privacy - assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il Provvedimento) che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett b), secondo periodo, del GDPR. Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dal Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attivita', per le seguenti finalita': - gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione dei connessi servizi informatici; - attivita' di recupero dei Crediti; - revisione contabile e certificazioni di bilancio; - adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle autorita' amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla normativa comunitaria, nonche' dalle disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria). Il conferimento dei Dati Personali e' necessario per l'espletamento delle suddette attivita'. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre, utilizzati sistemi di protezione costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilita'. Per il perseguimento delle finalita' sopra indicate potrebbe essere necessario comunicare i Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: (a) Societa' del Gruppo Intesa Sanpaolo, e le societa' controllate; (b) Soggetti terzi che svolgono attivita' connesse, strumentali o di supporto a quelle di Intesa Sanpaolo.; (c) Autorita' governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformita' alle norme di legge e/o regolamentari applicabili e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni. Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualita' di autonomi Titolari, Contitolari o Responsabili del trattamento. L'elenco aggiornato degli stessi e' disponibile inviando apposita richiesta alla Banca. I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Societa' all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Societa' si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento. In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, altresi', essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati. Il Titolare autorizza al trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all'operazione. Resta inteso che non verranno trattate "categorie particolari" di dati personali. Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni pubbliche, all'adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose degli interessati (articolo 9 del GDPR). Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22, tra cui, in particolare, il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilita' dei dati. Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti del Titolare del trattamento. Fatto salvo il diritto dei Soggetti Interessati di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare sia effettuato in violazione della normativa privacy, gli stessi potranno proporre reclamo all'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali. Le richieste relative all'esercizio dei menzionati diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualita' di Responsabili per conto dei Titolari potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica agli indirizzi del DPO: Intesa Sanpaolo S.p.A., Tutela Aziendale, Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, casella di posta elettronica: dpo@intesasanpaolo.com; casella di posta elettronica certificata: privacy@pec.intesasanpaolo.com. Milano, 26 ottobre 2019 Intesa Sanpaolo S.p.A. - Il responsabile direzione centrale Active Credit Portfolio Steering Biagio Flavio Giacalone TX19AAB11469