Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario"), corredato dall'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR") La societa' BPL Mortgages S.r.l. (la "Societa'"), con sede legale in Via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell'ambito della ristrutturazione di un'operazione unitaria di cartolarizzazione (l'"Operazione") ai sensi della Legge 130 realizzata mediante (i) l'emissione di titoli iniziali in data 21 dicembre 2012, relativa ad alcuni portafogli iniziali di crediti ceduti da Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM" o la "Banca Cedente"), una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Piazza F. Meda, 4 20121 Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09722490969, partita IVA del Gruppo Banco BPM numero 10537050964, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 8065, e capogruppo del Gruppo Banco BPM iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n. 5034, capitale sociale € 7.100.000.000,00 interamente versato e da Credito Bergamasco S.p.A. (successivamente fusa in Banco BPM S.p.A.), come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale no. 145 del 13 dicembre 2012 Parte Seconda sezione "Altri annunzi commerciali" e Gazzetta Ufficiale no. 34 del 21 marzo 2013 Parte Seconda sezione "Altri annunzi commerciali"; e (ii) l'emissione di titoli successivi in data 28 ottobre 2016, relativa ad un portafoglio successivo di crediti ceduti da Banco BPM come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale no. 125 del 20 ottobre 2016 Parte Seconda sezione "Altri annunzi commerciali"; in forza di un ulteriore contratto di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione"), "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 8 febbraio 2019 (la "Data di Cessione") e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da Banco BPM, tutti i crediti (i "Crediti") (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) di proprieta' di Banco BPM e derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero contratti di mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che, alla data del 28 gennaio 2019 (inclusa, la "Data di Valutazione") (ovvero alla diversa data specificata nel relativo criterio), presentano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1. mutui erogati da Banco BPM ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banco BPM a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) siano soggetti (i) che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 600 ("famiglie consumatrici"), n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici") e (ii) residenti (se persone fisiche) o aventi sede legale (se societa' semplici) in Italia; 3. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 4. mutui denominati in euro; 5. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione e (ii) il valore di stima dell'immobile rivalutato in prossimita' della Data di Cessione e' pari o inferiore al 130%. Ai fini del presente criterio, per "valore di stima dell'immobile rivalutato" si intende il valore di stima determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei valori degli immobili. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al presente criterio, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 6. mutui derivanti da contratti di mutuo regolati dal diritto italiano; 7. se mutui concessi a soggetti che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano ricompresi in una delle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): n. 614 ("artigiani") o n. 615 ("famiglie produttrici"): mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi i rapporti prevalentemente garantiti da immobili che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-11; 8. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (a) mutui a tasso fisso. Per "mutui a tasso fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; (b) mutui a tasso variabile (inclusi i mutui in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo (cap)). Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia parametrato ad un indice di riferimento contrattualmente stabilito variabile per tutta la durata residua del finanziamento; (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti" si intendono quei mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile, e viceversa; (d) mutui c.d. "modulari. Per mutui c.d. "modulari" si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso variabile ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede. 9. mutui: (i) ipotecari non fondiari per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 20 dicembre 1996 (incluso) ed il 27 luglio 2018 (incluso); o (ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 01 febbraio 2000 (incluso) ed il 28 settembre 2018 (incluso); 10. mutui le cui rate scadute al 28 dicembre 2018 risultino interamente pagate; 11. mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata; 12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale; 13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 10.000; 14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o uguale ad Euro 3.500.000; 15. mutui che non siano stati concessi, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti di Banco BPM ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Banco BPM; 16. mutui non derivanti da contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzioni; 17. mutui che non siano stati concessi a enti ecclesiastici; 18. mutui che non siano stati concessi a enti pubblici; 19. mutui che non presentino una o piu' rate, non ancora scadute ma pagate anticipatamente in tutto o in parte alla Data di Valutazione; 20. mutui in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, la Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto non abbiano in essere una moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale); 21. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana; 22. mutui in relazione ai quali sono decorsi i termini per la revocatoria della costituzione delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sono esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, alla Data di Valutazione pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) tutte le caratteristiche indicate ai punti da (i) a (xxiv) (i) siano mutui residenziali in relazione ai quali il rapporto tra (i) il capitale residuo e (ii) il valore dell'immobile a garanzia sia uguale o inferiore all'85%; (ii) siano mutui che rispettino i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento; (iii) non prevedano al momento dell'erogazione alcuna forma di sussidio o altro beneficio in relazione al capitale o all'interesse dello stesso (mutui agevolati); (iv) non siano erogati ad enti pubblici, enti ecclesiastici o consorzi pubblici; (v) non siano crediti al consumo; (vi) non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del T.U. Bancario; (vii) siano garantiti da ipoteche costituite ai sensi di leggi e regolamenti applicabili su immobili situati nella Repubblica Italiana; (viii) il cui pagamento sia garantito da ipoteca di primo grado economico. Questo termine significa (i) un'ipoteca di primo grado o (ii) (A) un'ipoteca di secondo grado o successivo, in riferimento alla quale il creditore avente grado ipotecario prioritario sia Banco BPM e rispetto alla quale tutte le obbligazioni garantite dall'ipoteca di grado prioritario rispetto ad essa siano state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo grado o successivo, in riferimento alla quale, le obbligazioni garantite dall'ipoteca o dalle ipoteche di grado ipotecario prioritario siano state interamente soddisfatte, e il creditore con grado prioritario abbia formalmente acconsentito alla cancellazione della ipoteca o dalle ipoteche di grado prioritario; (ix) in riferimento ai quali il periodo di consolidamento applicabile alle ipoteche relative ai mutui ipotecari oggetto di cessione sia trascorso e la relativa ipoteca non sia suscettibile di essere revocata ai sensi dell'articolo 67 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e, qualora applicabile, dell'articolo 39, comma 4 del T.U. Bancario; (x) siano interamente erogati e che non vi siano clausole o obbligazioni in capo all'erogante che prevedano o consentano esborsi successivi; (xi) per i quali sia stata pagata almeno una rata comprensiva della quota capitale; (xii) non abbiano rate scadute e non pagate; (xiii) siano regolati dalla legge della Repubblica italiana; (xiv) non siano erogati a individui che alla data di erogazione fossero impiegati di qualsiasi societa' del Gruppo Banco BPM (compresi anche i mutui erogati a due o piu' individui in cui uno sia dipendente o manager di qualsiasi societa' del Gruppo Banco BPM alla Data di Valutazione) (xv) siano denominati in Euro o siano stati erogati in una diversa valuta e siano stati successivamente ridenominati in Euro; (xvi) rispetto ai quali a nessuno dei relativi debitori o obbligati sia stato notificato, da parte di Banco BPM, un precetto, un decreto ingiuntivo o nessuno abbia sottoscritto un accordo transattivo stragiudiziale a seguito di un mancato pagamento; (xvii) non siano classificati come "sofferenze" ai sensi del Regolamento Banca d'Italia 272 del 30 luglio 2008 e dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013; (xviii) siano mutui ipotecari il cui debitore rilevante sia compreso nella categoria SAE 600 (famiglie consumatrici); (xix) in relazione ai quali la data di erogazione sia pari o antecedente al 27 luglio 2018 per i mutui ipotecari e al 30 settembre 2018 per i mutui fondiari; (xx) in relazione ai quali il relativo debitore non sia un dipendente del Gruppo Banco BPM che alla Data di Valutazione risulti pensionato (pensionati ex dipendenti); (xxi) in relazione ai quali il pagamento della rata del finanziamento avviene tramite (i) addebito diretto in conto corrente del relativo debitore; (ii) SSD (Sepa Direct Debit); (iii) MAV (Pagamento Mediante Avviso); o (iv) per cassa; (xxii) in relazione ai quali non sia in atto una sospensione dei pagamenti (payment holiday); (xxiii) che, alla Data di Valutazione, non presentino rate non ancora scadute che siano state pagate anticipatamente in tutto o in parte; (xxiv) che non siano stati erogati da Banca Italease S.p.A. e successivamente confluiti in Banco Popolare Societa' Cooperativa (ora Banco BPM) a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Banco BPM dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. Banco BPM ha ricevuto incarico dalla Societa', di procedere - in nome e per conto di quest'ultima ed anche avvalendosi di terzi - all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge 130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia di Banco BPM presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte della Banca Cedente alla Societa', ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere con i debitori ceduti (i "Dati Personali"). Cio' premesso, nella sua qualita' di titolare del trattamento dei Dati Personali, la Societa' ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui degli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione resa in ottemperanza del provvedimento emanato dall'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007). Pertanto, la Societa' informa di aver ricevuto dalla Banca Cedente, nell'ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Il conferimento di tali Dati Personali e' obbligatorio al fine di dare corretto corso alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti ed e' necessario per il perseguimento di un interesse legittimo sia della Banca Cedente che della Societa'. La Societa' informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalita': - per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonche' all'emissione dei titoli relativi al programma di cartolarizzazione della Societa' finalizzato inter alia al finanziamento dell'acquisizione dei Crediti ai sensi dell'articolo 1 della Legge 130, ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti. Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. La Societa' si avvale per il trattamento dei dati di risorse e collaboratori che sono stati debitamente istruiti circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel rispetto della normativa applicabile. Si precisa che i Dati Personali in possesso della Societa' verranno registrati e formeranno oggetto di trattamento al fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla Societa', anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per finalita' connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero per gli adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti (c.d. base giuridica del trattamento). I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti, in ogni caso, per l'adempimento dei suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le finalita' di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, altresi', essere trattati per un periodo di tempo superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali dati. Inoltre, nel caso di contenzioso relativo, connesso o correlato in qualunque modo ai Dati Personali, la Societa' sara' tenuta a conservare tali dati per 10 anni a partire dalla data in cui la decisione che definira' tale contenzioso avra' acquisito efficacia di giudicato e per tutto il tempo necessario ai fini dell'esecuzione di tale decisione o al fine di opporsi alla stessa. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalita' a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero in uno Stato terzo (purche' in conformita' con le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto. I Dati Personali verranno comunicati - sempre nell'ambito delle finalita' suesposte - a Banco BPM, che opera in qualita' di "Responsabile del trattamento dei Dati Personali", a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' di recupero crediti, revisori contabili. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di "titolari" o "responsabili" ai sensi della normativa applicabile. In aggiunta a quanto sopra, la Societa' ha nominato Banco BPM, al quale ci si potra' rivolgere anche per l'esercizio dei diritti di cui infra. La normativa applicabile riconosce agli interessati taluni specifici diritti (esercitabili inviando una comunicazione a Banco BPM) quali, ad esempio, quello: - di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; - di ottenere l'indicazione: (a) dell'origine dei dati personali; (b) delle finalita' e modalita' del trattamento; (c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare e, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; - di ottenere: (a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione, nonche' la portabilita' dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; - di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; - di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni. Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo all'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile. Conegliano (TV), li' 12 febbraio 2019 p. BPL Mortgages S.r.l. Societa' Unipersonale - L'amministratore unico Pamela Stival TX19AAB1601