SCHRODERS ITALY SIM S.P.A.
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A.

(GU Parte Seconda n.22 del 21-2-2019)

 
Fusione transfrontaliera per incorporazione di  Schroders  Italy  SIM
S.p.A.  in   Schroder   Investment   Management   (Europe)   S.A.   -
Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 maggio  2008  n.
                                 108 
 

  Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera: 
  Societa' incorporanda: Schroders Italy  SIM  S.p.A.  (la  "Societa'
Incorporanda"), societa' per azioni con  socio  unico  costituita  ai
sensi del diritto italiano, avente sede legale in  Via  della  Spiga,
30, 20121 Milano e iscritta nel Registro delle Imprese di  Milano  al
n. 1608012, codice fiscale e partita IVA n. 13052000158  e  nell'albo
delle imprese di investimento autorizzate dalla Commissione Nazionale
per le Societa' e la Borsa (Consob) al n. 177. 
  Societa' incorporante: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
(la "Societa' Incorporante"),  societa'  a  responsabilita'  limitata
(societe' anonyme) costituita ai sensi  del  diritto  lussemburghese,
avente  sede  legale  in  5,  rue  Höhenhof,  Senningerberg,   L-1736
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo e iscritta presso il  Registro
delle Imprese del Lussemburgo al n. B-37799. 
  Modalita' d'esercizio dei propri diritti da parte dei  creditori  e
dei soci di minoranza: I creditori della Societa' Incorporanda il cui
credito sia sorto in data anteriore all'iscrizione  del  progetto  di
fusione nel Registro delle Imprese di Milano ai  sensi  dell'articolo
2501-ter del Codice Civile hanno il diritto di opporsi alla  fusione,
ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  2503  del  Codice  Civile,
entro  60  giorni  dall'iscrizione  della  delibera  di  fusione  nel
Registro  delle  Imprese  di  Milano,  salvo   il   ricorrere   delle
circostanze previste dallo stesso articolo 2503 del Codice Civile. 
  Non  risultano  soci  di  minoranza  della  Societa'  Incorporanda,
essendo le azioni di quest'ultima interamente detenute dalla Societa'
Incorporante. 
  Ai sensi dell'articolo  1021-9  della  legge  lussemburghese  sulle
societa' commerciali del 10 agosto 1915, come modificata, i creditori
della  Societa'  Incorporante  il  cui  credito  sia  sorto  in  data
anteriore alla data di pubblicazione del verbale dell'assemblea degli
azionisti  che  approva  la  fusione  nel  Recueil  Electronique  des
Societes et Associations (RESA) hanno il diritto opporsi alla fusione
entro 60 giorni dalla pubblicazione sopra menzionata. 
  Con riferimento al socio di minoranza della Societa'  Incorporante,
questo  ha  diritto  di  (i)  consultare  i  libri   sociali   e   la
documentazione relativa alla fusione  presso  la  sede  legale  della
Societa' Incorporante, (ii) partecipare, richiedere il rinvio nonche'
l'integrazione dell'ordine del  giorno  dell'assemblea  straordinaria
della Societa' Incorporante e (iii) sottoporre domande  al  Consiglio
di Amministrazione della  Societa'  Incorporante  in  relazione  alla
fusione. 
  Ulteriori   informazioni   relative   alla    fusione:    Ulteriori
informazioni in merito alla fusione e a quanto precede possono essere
ottenute gratuitamente presso  la  sede  legale  (i)  della  Societa'
Incorporante in 5, rue Höhenhof, Senningerberg,  L-1736  Lussemburgo,
Granducato di Lussemburgo e (ii) della Societa' Incorporanda  in  Via
della Spiga, 30, 20121 Milano. 

            Il consigliere di Schroders Italy SIM S.p.A. 
                       Giovanni Alberto Longo 

 
TX19AAB1775
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.