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Errata corrige
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Progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione della "Eda Ribot Societad Anonima" nella "Lomage S.r.l." redatto ai sensi degli articoli 2501-bis e 2501-ter c.c. In La Spezia, Corso Cavour n.9, presso la sede sociale della societa' e' presente il sottoscritto amministratore unico di LOMAGE S.R.L., Enrico Maria Del Santo, in possesso dei requisiti necessari per redigere il presente progetto di fusione in nome e per conto della societa'. 1) Societa' partecipanti alla fusione Societa' incorporante: LOMAGE S.R.L., con sede in La Spezia, Corso Cavour n. 9 capitale sociale di Euro 15.000,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.c.i.a.a. di Riviere di Liguria-Imperia -La Spezia Savona n.01298650118, R.E.A. di La Spezia n. SP 117040 Societa' incorporanda: EDA RIBOT SOCIETAD ANONIMA con sede in Costa Rica, San Jose Rohrmoser, Pavas del la Artistica 75 metros oeste, Y 75 metros sur., capitale sociale di Colones 5.000,00 i.v., registro 511 N°16447 del Registro Nacional Republica de Costa Rica. Tali societa' non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione ne' in condizioni ostative alla fusione. In relazione alla natura delle societa' partecipanti, tra le quali non figurano societa' regolate dai capi V e VI c.c. ne' societa' cooperative per azioni, sono applicabili alla fusione le semplificazioni previste dall'art. 2505-quater c.c.; semplificazioni che il presente progetto contempla riguardo ai seguenti punti: a) deroga, con il consenso di tutti i soci delle societa' partecipanti alla fusione, alle disposizioni dell'art. 2501-sexies c.c.; b) riduzione alla meta' dei termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma. L'approvazione del presente progetto - pertanto - varra' anche quale espressione del consenso unanime di tutti i soci all'adozione delle indicate semplificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2505-quater c.c. Si segnala che la societa' LOMAGE S.r.l. e' titolare della totalita' delle quote della societa' EDA RIBOT S.A. La fusione avverra', ai sensi del 2° comma dell'art. 2501-quater c.c., sulla base delle situazioni patrimoniali delle societa' LOMAGE S.r.l. e della societa' EDA RIBOT S.a. al 30 Settembre 2018. Dalla data di riferimento delle situazioni patrimoniali ad oggi, non sono intervenuti fatti di particolare rilievo, tali da modificare in maniera sostanziale la posizione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione. 2) Statuto. Lo statuto sociale dell'incorporante LOMAGE S.R.L., gia' conforme alle disposizioni del D. Lgs. N. 6/2003, non sara' modificato e sara' adottato quale statuto della societa' risultante dalla fusione. La Societa' Incorporante conservera' la propria attuale forma societaria, denominazione sociale e sede statutaria, e sara' regolata dal diritto italiano. Lo statuto stesso e' riportato nell'allegato n. 1 al presente progetto di fusione, del quale forma parte integrante. 3) Rapporto di cambio delle quote. Essendo le quote del capitale dell'incorporanda EDA RIBOT SOCIETAD ANONIMA, possedute interamente dalla incorporante LOMAGE S.R.L., non si da' luogo a problemi di determinazione di rapporto di cambio ne' di eventuali conguagli in danaro, ma le quote della prima saranno annullate a seguito della fusione. Tale procedimento non crea pregiudizio alcuno ai soci delle societa' partecipanti alla fusione ne' si presenta atto a modificare in alcun modo i diritti patrimoniali ed amministrativi da ciascuno posseduti antecedentemente alla prospettata operazione. 4) Modalita' di assegnazione delle quote della societa' incorporante. Vertendosi in ambito di incorporazione di una societa' interamente posseduta, le quote della societa' incorporata saranno annullate senza che si debba ne' si possa procedere all'assegnazione di quote all'incorporante medesima (art. 2504-ter c.c.). In relazione a detta circostanza, nemmeno si da' luogo a necessita' delle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, comma primo, n. 5, relativamente alla data dalla quale le quote stesse partecipano agli utili. 5) Imputazione a bilancio delle operazioni. In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, c.c., si precisa che le operazioni della incorporanda EDA RIBOT SOCIETAD ANONIMA saranno imputate all'incorporante LOMAGE S.R.L. con effetto ai fini contabili a partire dalla data del 01 gennaio 2019. Da tale data decorreranno altresi' gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. nuovo T.U.I.R.). Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sara' effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c. 6) Trattamenti riservati. La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci ne' ai possessori di titoli diversi dalle azioni. 7) Vantaggi particolari. La fusione non comportera' alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle societa' partecipanti. 8) Ragioni economiche della fusione. La fusione, cosi' come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo ne' crea pregiudizio ai soci delle societa' interessate. Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le societa' partecipanti derivanti ad una naturale semplificazione organizzativa. 9) Sede legale. La sede legale rimarra' la medesima cioe' in La Spezia Corso Cavour n. 9. 10) Altre informazioni. Le societa' partecipanti alla fusione: a) non sono soggette alla revisione contabile obbligatoria di cui all'art. 2501-bis, comma quinto, c.c.; b) non hanno dipendenti; c) non hanno perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione; d) non hanno riserve e fondi in sospensione d'imposta. Il presente progetto di fusione, a norma dell'art, 2501-septies c.c., viene oggi depositato in copia presso la sede legale delle societa' partecipanti alla fusione in una ai documenti indicati nell'articolo medesimo, e che nessuna delle societa' partecipanti alla fusione e' soggetta alla revisione contabile obbligatoria di cui all'art. 2501-bis, quinto comma, c.c. Il presente progetto di fusione verra' inviato in via telematica per l'iscrizione nel registro delle imprese presso la C.c.i.a.a. di Riviere di Liguria-Imperia -La Spezia Savona, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma terzo, c.c. La Spezia, 12, Ottobre 2018 L'amministratore unico Del Santo Enrico Maria TX19AAB2780