UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163

Iscritta al numero 5678 nell'albo delle banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993

Appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto
al n. 3111.2 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo, Italia
Registro delle imprese: Bergamo 03053920165
Codice Fiscale: 03053920165

UBI SPV GROUP 2016 S.R.L.
Sede legale: Foro Buonaparte, 70 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09508210961
Codice Fiscale: 09508210961

(GU Parte Seconda n.39 del 2-4-2019)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999  (la
"Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1°  settembre  1993
(il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi (i)  degli  artt.
13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;  (ii)
del D.Lgs. 30  giugno  2003  n.  196  e  s.m.i.;  nonche'  (iii)  del
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18
gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei
crediti  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
                 Italiana n. 24 del 30 gennaio 2007) 
 

  UBI SPV Group  2016  S.r.l  (il  "Cessionario")  comunica  di  aver
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58  del  Testo
Unico Bancario, in base  ad  un  contratto  di  cessione  di  crediti
pecuniari individuabili "in blocco" concluso in data  27  marzo  2019
con Unione di Banche Italiane S.p.A. ("UBI"), con efficacia economica
dal 11 marzo 2019, tutti i crediti, unitamente a ogni altro  diritto,
garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti  da  e/o  in
relazione a  mutui  a  medio  e  lungo  termine,  ivi  inclusi  mutui
garantiti da ipoteca su immobili residenziali, erogati  ai  sensi  di
contratti di mutuo (rispettivamente, i  "Mutui"  e  i  "Contratti  di
Mutuo"), che alla data del 31 gennaio 2019  (incluso)  (la  "Data  di
Individuazione") soddisfacevano i seguenti criteri: 
  1. che non siano  stati  erogati  ai  sensi  della  disciplina  del
credito al consumo; 
  2. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44  e  45
del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3. che siano garantiti  da  ipoteca  costituita  su  beni  immobili
residenziali siti sul territorio della Repubblica Italiana; 
  4. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca sia interamente decorso e la  relativa  ipoteca  non
sia soggetta ad azione revocatoria  ai  sensi  dell'articolo  67  del
Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero  dell'articolo  39,
comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  5.  che  non  siano  classificati   come   "attivita'   finanziarie
deteriorate",  ai  sensi  delle  disposizioni  emanate  dalla   Banca
d'Italia con la circolare numero 272 del 30 luglio 2008; 
  6. in relazione ai quali non sussiste alcuna  rata  scaduta  e  non
pagata da piu' di 90 giorni dalla relativa data di pagamento; 
  7. il cui profilo di ammortamento sia lineare, alla francese o  con
rate costanti; 
  8. che siano garantiti da ipoteca di primo grado; 
  9. il cui debitore e' una persona fisica residente in  Italia  che,
in accordo  con  i  criteri  di  classificazione  di  Banca  d'Italia
definiti dalla Circolare n. 140 dell'11  febbraio  1991,  cosi'  come
modificata  il  7  Agosto  1998,  rientra  nella  categoria  SAE  600
("Famiglie consumatrici") (tale categoria include un individuo  o  un
gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare
e quindi, in particolare, gli operai,  gli  impiegati,  i  lavoratori
dipendenti, i  pensionati,  i  redditieri,  i  beneficiari  di  altri
trasferimenti e  in  genere  tutti  coloro  che  non  possono  essere
considerati  imprenditori  o  anche  piccoli   imprenditori),   nella
categoria SAE 614 ("Artigiani") (tale categoria  include  le  persone
che svolgono attivita' artigianali ai sensi  della  Legge  443/85)  e
nella  categoria  SAE  615  ("Altre  Famiglie   Produttrici")   (tale
categoria include le famiglie che svolgono  attivita'  diverse  dalle
attivita'  artigianali,  compresi  gli  ausiliari  finanziari   senza
dipendenti), fermo  restando  che  i  Debitori  che  rientrano  nelle
categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto
di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa; 
  10. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficiano di forme
di agevolazione finanziaria,  ovvero  che  siano  stati  stipulati  e
conclusi ai sensi di  qualsivoglia  legge  o  normativa  che  preveda
agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici
di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali  al
tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano  agevolazioni  o
riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti  riguardo  al
capitale e/o agli interessi; 
  11. che siano stati interamente erogati e  rispetto  ai  quali  non
sussistano obblighi o possibilita' di ulteriori erogazioni; 
  12. che siano disciplinati dalla legge italiana; 
  13. che siano denominati in Euro; 
  14. in relazione ai quali almeno  una  rata  comprensiva  di  quota
capitale  sia   stata   pagata   prima   della   relativa   Data   di
Individuazione; 
  15. che prevedano modalita' di pagamento  con  ordine  di  addebito
diretto in conto corrente, pagamento mediante avviso (MAV) o mediante
altri rapporti interbancari diretti (RID o SSD); 
  16. il cui importo capitale residuo  del  relativo  Mutuo  non  sia
superiore al 200% del valore, relativamente ai soli  beni  di  natura
residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di
Ipoteca ottenuta in conformita' con il Regolamento (UE) n. 575/2013; 
  17. il cui importo  originario  del  Mutuo  come  erogato  non  sia
superiore al 200% del valore, relativamente ai soli  beni  di  natura
residenziale, dell'ultima valorizzazione del Bene Immobile oggetto di
Ipoteca ottenuta in conformita' con il Regolamento (UE) n. 575/2013; 
  18.  che  prevedano  il  pagamento  di  rate  mensili,   bimensili,
trimestrali o semestrali; 
  19. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente; 
  20. i cui Contratti di Mutuo non  contengano  alcuna  clausola  che
limiti la possibilita' per il Cedente di cedere  i  crediti  da  essi
derivanti o, qualora prevedano la necessita' del Debitore di prestare
il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto; 
  21. le cui rate non sono  destinate  al  rimborso  di  uno  o  piu'
finanziamenti preesistenti, rispetto al Contratto di Mutuo,  concessi
allo stesso debitore; 
  22. il  cui  rimborso  non  sia  garantito  da  garanzie  personali
rilasciate dal garante in favore del Cedente  per  l'adempimento  sia
delle obbligazioni nascenti dal relativo Contratto di  Mutuo  sia  di
ulteriori obbligazioni assunte dal Debitore nei confronti del Cedente
(c.d. garanzie omnibus); 
  23. che non siano garantiti da garanzia ipotecaria prestata anche a
garanzia del rimborso  di  altri  finanziamenti  i  cui  crediti  non
rispettano i presenti criteri e pertanto non sono oggetto di cessione
da parte del Cedente; 
  24. la cui rata periodica non sia costituita interamente dalla sola
componente interesse (c.d. interest-only); 
  25.  che  derivino  da  Contratti  di  Mutuo  il  cui  profilo   di
ammortamento   non   preveda   una   maxi-rata   finale   (cosiddetti
finanziamenti "balloon"); 
  26. in relazione ai quali non e' stato promosso o risulta  pendente
alcun  procedimento  giudiziale  o  procedimento  di   mediazione   o
conciliazione ivi inclusi i procedimenti di  mediazione  disciplinati
dal  D.Lgs.  n.  28/2010,  procedimenti  di  negoziazione   assistita
regolati dal D.L. n. 132/2014, e i procedimenti di risoluzione  delle
controversie di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario; 
  27. che derivino da Contratti di Mutuo il  cui  debito  residuo  in
linea capitale sia superiore a Euro 1.000 (mille/00) e non  superiore
a Euro 3.100.000 (tremilionicentomila/00); 
  28. in relazione  ai  quali  il  Cedente  non  abbia  concesso  una
sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate  dovute  ovvero  non
abbia  posticipato  l'esigibilita'  delle  stesse  a   fronte   della
concessione della proroga delle scadenze delle rate medesime; 
  29. che derivino  da  Contratti  di  Mutuo  che  non  prevedono  la
facolta' per il debitore di  compensare  gli  interessi  maturati  in
relazione al Credito e interessi dovuti dal Cedente in relazione agli
eventuali depositi aperti dal debitore presso lo stesso Cedente (c.d.
contratti di mutuo "twin"); 
  30. che siano stati erogati successivamente al 31 marzo 2007; 
  31. che siano stati erogati entro il 31 dicembre 2018 per i crediti
fondiari  ai  sensi  degli  articoli  38  e  seguenti   del   decreto
legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, e il 31 luglio 2018 per
i crediti non fondiari; 
  32. in relazione ai quali l'ultima data di pagamento sia successiva
al 30 giugno 2020 e non sia successiva al 31 dicembre 2061; 
  33. in relazione ai quali non sussiste alcuna rata  scaduta  e  non
pagata e che non abbiano nessun giorno di ritardo di pagamento  dalla
relativa data di pagamento; 
  34. nascenti da Contratti di Mutuo che non siano stati  oggetto  di
rinnovo alla pari successivo al 1° gennaio 2018, ossia che non  siano
stati oggetto di una rinegoziazione volta  a  ridistribuire  in  pari
misura, sulle rate a scadere, il debito residuo relativo  alle  quote
capitali delle rate gia' scadute e non pagate; 
  35. i cui debitori non siano  dipendenti  residenti  nelle  regioni
Lombardia e Piemonte e nel contempo  abbiano  un  debito  residuo  in
linea  capitale  minore  di  140.000  euro  derivante  dal   relativo
Contratto di Mutuo; 
  36. i cui debitori non siano  dipendenti  residenti  nelle  regioni
Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Basilicata; 
  37. i cui debitori non siano residenti nella regione Campania e nel
contempo abbiano un debito residuo maggiore di 140.000 euro derivante
dal relativo Contratto di Mutuo; 
  38. i cui  debitori  non  siano  clienti  residenti  nelle  regioni
Veneto, Umbria, Marche, Abruzzo e Calabria il  cui  importo  capitale
residuo del relativo Mutuo sia nel contempo  superiore  al  100%  del
valore,  relativamente  ai  soli   beni   di   natura   residenziale,
dell'ultima valorizzazione  del  Bene  immobile  oggetto  di  Ipoteca
ottenuta in conformita' con il Regolamento (UE) n. 575/2013; 
  39. che non abbiano i seguenti codici contratto: 
  4013650 4100209 4155186 
  4019859 4106484 4183251 
  4034225 4126604 4194611 
  4042186 4130073 4302048 
  4048397 4136306 5501187 
  4082557 4147783 5549837 
  4082930 4151763 5549932 
  4092042 4153864 5551892 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  A. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  1) che sono crediti derivanti da contratti di finanziamento (i)  le
cui caratteristiche rispettino i requisiti  necessari  ai  sensi  del
Regolamento (EU) n. 575/2013, come  successivamente  modificato,  per
ottenere, applicando la metodologia  standardizzata,  un  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, le  cui  caratteristiche
della componente residenziale siano compatibili  con  un  fattore  di
ponderazione,  del   rischio,   considerando   la   sola   componente
residenziale, non superiore o uguale al 35% e in relazione  al  quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale  residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile
calcolato sulla sola parte residenziale del valore immobile; 
  2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3) che sono stati erogati o acquistati da UBI; 
  4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5) che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per  UBI
di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono
che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di  tale
cessione e UBI abbia ottenuto tale consenso; 
  7) che prevedono il pagamento  da  parte  del  debitore  di  canoni
mensili, trimestrali o semestrali; 
  8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9) che sono stati interamente erogati; 
  10) che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o  erano
alla relativa data  di  erogazione,  dipendenti  di  alcuna  societa'
appartenente al gruppo bancario Unione di Banche Italiane; 
  11) che sono stati concessi a una persona fisica o a  piu'  persone
fisiche cointestatarie; 
  12)  che  non  siano  mutui  agevolati  che  prevedevano  al  tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  13) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente, alla Data  di  Individuazione,
tasso  fisso;  tasso  variabile   soggetto   a   rinegoziazioni   con
variabilita' periodica; 
  14) che sono stati interamente erogati entro e non  oltre  la  data
limite del 31 dicembre 2018; 
  15) che non prevedano il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2020; 
  16) in relazione ai quali almeno un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore entro il 31 gennaio 2019; 
  17) la cui proposta di contratto non sia  stata  veicolata  tramite
Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  18) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di  ammortamento  a  medio/lungo  termine;  (ii)
finanziamenti registrati nella  procedura  denominata  ABACO  (Attivi
Bancari Collateralizzati),  gestita  da  Banca  d'Italia;  e/o  (iii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  19) garantiti da ipoteca di primo grado; 
  20) che siano garantiti  da  ipoteca  rilasciata  su  immobili  con
categoria catastale diversa dalle  seguenti:  B/2  (case  di  cura  e
ospedali), B/3 (prigioni e riformatori),  B/5  (scuole  e  laboratori
scientifici),  B/7  (cappelle  ed  oratori)   e   C/5   (stabilimenti
balneari); 
  21) sono tuttavia esclusi dalla  cessione  i  Crediti  nascenti  da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui  al
presente punto A, presentano, altresi', una  o  piu'  delle  seguenti
caratteristiche: 
  a. (a) l'ammontare per cui la  relativa  ipoteca  e'  iscritta  sia
maggiore di 3 volte  l'importo  erogato  al  debitore  ai  sensi  del
relativo Contratto di Mutuo; e, congiuntamente, (b) il debito residuo
sia maggiore di Euro 10.000; e, congiuntamente, (c) la differenza tra
l'ammontare per cui la relativa  ipoteca  e'  iscritta  e  il  valore
dell'immobile  ipotecato   al   momento   dell'ultima   rivalutazione
antecedente  alla  Data  di  Individuazione  sia  superiore  ad  Euro
50.000,00; 
  b. (a) il valore dell'immobile  ipotecato  al  momento  dell'ultima
rivalutazione antecedente alla Data di Individuazione sia maggiore di
5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto
di Mutuo e, congiuntamente, (b) il debito  residuo  sia  maggiore  di
Euro 10.000 e (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato
al  momento  dell'ultima  rivalutazione  e  il  valore  dell'immobile
ipotecato al momento della prima perizia  tecnica  sia  superiore  ad
Euro 250.000,00; 
  c. (a) la differenza  tra  il  valore  dell'immobile  ipotecato  al
momento  dell'ultima   rivalutazione   antecedente   alla   Data   di
Individuazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e'  iscritta
sia  superiore  a  Euro  1.000.000,00;  e,  congiuntamente,  (b)   la
differenza  tra  il  valore  dell'immobile   ipotecato   al   momento
dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di  Individuazione  e
il valore dell'immobile ipotecato  al  momento  della  prima  perizia
tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00. 
  d. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo sia superiore al  valore  dell'immobile  ipotecato  al  momento
della prima perizia tecnica; 
  e. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i criteri richiamati nella presente  punto  A,
garantisce anche ulteriori crediti che  non  rispettano  uno  o  piu'
criteri sopra indicati; 
  B. presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche: 
  1) che sono (I) crediti derivanti da contratti di finanziamento (i)
le cui caratteristiche rispettino i requisiti necessari ai sensi  del
Regolamento (EU) n. 575/2013, come  successivamente  modificato,  per
ottenere, applicando la metodologia  standardizzata,  un  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale, le  cui  caratteristiche
della componente residenziale siano compatibili  con  un  fattore  di
ponderazione,  del   rischio,   considerando   la   sola   componente
residenziale, non superiore o uguale al 35% e in relazione  al  quale
il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale  residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo
bene immobile non  e'  superiore  all'80%  del  valore  dell'immobile
calcolato sulla sola parte residenziale del valore  immobile;  ovvero
(II) crediti commerciali derivanti da contratti di finanziamento  (i)
le cui caratteristiche rispettino i requisiti necessari ai sensi  del
Regolamento (EU) n. 575/2013, come  successivamente  modificato,  per
ottenere, applicando la metodologia  standardizzata,  un  fattore  di
ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile non  e'  superiore  al  60%  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o  (ii)  qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile commerciale,  le  cui  caratteristiche
della componente commerciale siano  compatibili  con  un  fattore  di
ponderazione,  del   rischio,   considerando   la   sola   componente
commerciale, non superiore o uguale al 50% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene immobile non  e'  superiore  al  60%  del  valore  dell'immobile
calcolato sulla sola parte commerciale; 
  2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del  Regio  Decreto  numero
267 del 16 marzo 1942 e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,  comma
quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 
  3) che sono stati erogati o acquistati da UBI; 
  4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  5) che sono in bonis e in relazione ai  quali  non  sussiste  alcun
canone scaduto e non pagato da piu' di 30 giorni dalla relativa  data
prevista di pagamento; 
  6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per  UBI
di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono
che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di  tale
cessione e UBI abbia ottenuto tale consenso; 
  7) in relazione ai quali almeno  un  canone  e'  stato  pagato  dal
debitore alla data di Individuazione; 
  8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  9) che sono stati interamente erogati; 
  10) che sono stati concessi a una persona fisica  (incluse  persone
fisiche  che  sono,  o  erano  alla  relativa  data  di   erogazione,
dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario  Unione  di
Banche Italiane S.p.A.), a una persona giuridica (ad esclusione degli
enti  del  settore  pubblico,  enti  territoriali  e  amministrazioni
centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche cointestatarie; 
  11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  una  delle
seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso variabile puro; tasso
fisso puro; tasso fisso con conversione in tasso variabile,  dopo  un
anno dalla data di erogazione, avente alla  Data  di  Individuazione,
tasso  fisso;  tasso  variabile   soggetto   a   rinegoziazioni   con
variabilita' periodica; 
  12) che sono stati interamente erogati entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2018; 
  13) che non prevedono il completo rimborso ad una  data  precedente
al 30 giugno 2020; 
  14)  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati); 
  15) che non siano (i) concessi con forma tecnica diversa  da  mutuo
ipotecario con piano di ammortamento a medio/lungo  termine;  e  (ii)
ceduti in garanzia ad enti che offrono provvista; 
  16) garantiti da ipoteca di primo grado; 
  17) sono tuttavia esclusi dalla  cessione  i  Crediti  nascenti  da
Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche di cui  al
presente punto B, presentano, altresi', una  o  piu'  delle  seguenti
caratteristiche: 
  a.  crediti  ipotecari  residenziali  concessi  a  persone  fisiche
diverse da persone fisiche che sono o erano  alla  relativa  data  di
erogazione, dipendenti di societa' appartenente  al  gruppo  bancario
Unione di Banche Italiane per i  quali  sia  prevista  una  specifica
periodicita' di ammortamento o per i quali il pagamento  della  quota
capitale sia previsto per tutte le scadenze; 
  b.  che  siano  garantiti  da  ipoteca   rilasciata   su   immobili
appartenenti alle seguenti categorie catastali B/2, B/3, B/5,  B/7  e
C/5; 
  c.  che  siano  costituiti  in  garanzia  attraverso  la  procedura
denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da  Banca
d'Italia; 
  d. la cui proposta  di  contratto  di  mutuo  sia  stata  veicolata
tramite Tecnocasa Franchising S.p.A.; 
  e. che siano stati erogati ad una  controparte  rientrante  in  una
delle  seguenti  categorie:  Ente  Religioso,  Societa'  o  Enti  con
residenza fiscale al di fuori della Repubblica Italiana, Enti privati
con personalita' giuridica non aventi finalita' di lucro; 
  f. che siano garantiti da  ipoteca  la  quale,  oltre  a  garantire
crediti che rispettano i Criteri sopra richiamati,  garantisce  anche
ulteriori crediti. 
    
  L'elenco  dei  crediti  acquistati  pro  soluto   dal   Cessionario
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data
di Individuazione rispettavano i criteri cumulativi  sopra  elencati,
e'   disponibile   presso   (i)    il    seguente    sito    internet
http://www.ubibanca.it; (ii) presso  la  sede  di  Unione  di  Banche
Italiane S.p.A. e (iii) depositato presso il Notaio Dario  Restuccia,
avente sede in Milano,  con  atto  di  deposito  Repertorio  n.  5482
Raccolta n. 3058. 
  Il Cessionario ha conferito incarico a Unione  di  Banche  Italiane
S.p.A. ai sensi della Legge 130 affinche' per suo conto, in  qualita'
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,  proceda
all'incasso delle somme dovute. Per  effetto  di  quanto  precede,  i
debitori ceduti ai sensi del presente avviso  (i  "Debitori  Ceduti")
continueranno a pagare a  UBI  ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o
in forza di  legge  e  dalle  eventuali  ulteriori  informazioni  che
potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti. 
  Informativa ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE  n.
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con  riguardo
al trattamento dei dati personali ("GDPR"); (ii) del D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e s.m.i. (il "Codice in materia di  Protezione  dei  Dati
Personali" - "Codice Privacy"); nonche' (iii) del  Provvedimento  del
Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio  2007  in
materia  di  cessione  in  blocco  e  cartolarizzazione  dei  crediti
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  24
del 30 gennaio 2007. Congiuntamente i  punti  (i),  (ii)  e  (iii)  -
"Normativa privacy"). 
  Tutto cio' premesso, ai sensi della Normativa privacy, informiamo i
Debitori Ceduti sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. 
  I dati personali - quali, ad esempio, informazioni anagrafiche (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,  nome,  cognome,
indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti
nei  documenti  e  nelle  evidenze  informatiche  che  permettono  di
identificare gli interessati, ovvero i Debitori Ceduti, i  rispettivi
garanti, i loro successori ed aventi  causa  (l'"Interessato"  o  gli
"Interessati"), anche indirettamente - in possesso  del  Cessionario,
Titolare del trattamento, sono stati raccolti presso Unione di Banche
Italiane S.p.A. ("UBI"). Agli Interessati precisiamo che non verranno
trattate   categorie   "particolari"   di   dati   personali,   ossia
informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo  stato  di  salute,
alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose. 
  I dati  personali  dell'Interessato  saranno  trattati  nell'ambito
della normale attivita' del Titolare del trattamento e, precisamente,
per finalita' connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di
Crediti, finalita' connesse  agli  obblighi  previsti  da  leggi,  da
regolamenti e dalla normativa  comunitaria  nonche'  da  disposizioni
impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi  di
vigilanza  e  controllo,  finalita'  connesse  alla  gestione  ed  al
recupero del credito. 
  UBI trattera' i dati personali - in qualita'  di  responsabile  del
trattamento - per finalita' connesse all'effettuazione di servizi  di
calcolo e di reportistica in merito agli incassi  su  base  aggregata
dei Crediti oggetto della cessione  e  taluni  servizi  di  carattere
amministrativo fra i quali la tenuta  della  documentazione  relativa
all'operazione di emissione  di  obbligazioni  bancarie  garantite  e
della documentazione societaria. 
  Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  mediante  strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente  correlate
alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la  sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. 
  In linea generale, i dati personali sono conservati per un  periodo
temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo  rapporto
contrattuale da cui originano i Crediti e potranno, altresi',  essere
trattati  per  un  termine  superiore,   ove   intervenga   un   atto
interruttivo e/o sospensivo della  prescrizione  che  giustifichi  il
prolungamento della conservazione dei dati. 
  I  dati  personali  dei  Debitori  Ceduti  vengono   registrati   e
formeranno oggetto di trattamento in base  ad  un  obbligo  di  legge
ovvero  sono  strettamente  funzionali  all'esecuzione  del  rapporto
contrattuale (c.d. "base giuridica del trattamento"). 
  I dati personali potranno anche essere  comunicati  all'estero  per
dette finalita' ma solo a soggetti che operino in paesi  appartenenti
all'Unione Europea. In  ogni  caso,  i  dati  personali  non  saranno
oggetto di diffusione. 
  I  dati  personali  degli  Interessati   verranno   comunicati   ai
destinatari   della   comunicazione   strettamente   collegati   alle
sopraindicate  finalita'  del  trattamento  e,  in   particolare,   a
societa', associazioni o studi professionali che  prestano  attivita'
di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate  e
societa' collegate, societa' di recupero  crediti,  ecc.  I  predetti
soggetti utilizzeranno i dati in  qualita'  di  «titolari»  in  piena
autonomia, in quanto estranei all'originario  trattamento  effettuato
ovvero  potranno  essere  nominati  "responsabili"  ai  sensi   della
Normativa privacy. Gli Interessati potranno rivolgersi al Titolare  e
al Responsabile del trattamento, sotto  indicati,  per  esercitare  i
diritti riconosciuti loro dalla Normativa privacy  (ossia  anche  per
richiedere informazioni in merito  ai  soggetti  terzi  cui  verranno
comunicati i dati). 
  Sono inoltre riconosciuti agli Interessati  gli  specifici  diritti
previsti dalla Normativa privacy quali (i) il diritto di  accesso  ai
propri dati personali e alle seguenti informazioni (a)  le  finalita'
del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c)  i  soggetti
cui i dati possono essere comunicati; (d) ove possibile,  il  periodo
di conservazione; nonche' (e)  qualora  i  dati  non  siano  raccolti
presso l'interessato, tutte le informazioni  disponibili  sulla  loro
origine; (ii) il diritto di rettifica dei  dati  personali  inesatti;
(iii) il diritto  di  ottenere  la  cancellazione  dei  dati  che  lo
riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 del  GDPR;
(iv) il diritto di richiedere la  limitazione  del  trattamento,  ove
ricorrano le condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; (v)  il  diritto
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e  leggibile,  i
dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di  cui  all'art.
20 del GDPR; (vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano
le condizioni di cui all'art. 21 del GDPR; nonche' (vii)  il  diritto
di revocare il consenso, ove prestato. La  revoca  del  consenso  non
pregiudica la liceita' del trattamento effettuato in precedenza. 
  I   suddetti   diritti   potranno   essere   esercitati,   mediante
comunicazione scritta, a UBI SPV Group  2016  S.r.l  -  Titolare  del
trattamento - con sede legale in Foro Buonaparte, 70,  20121  Milano,
indirizzo email: ubi-spv-group@tmfmanagement.it ovvero  a  Unione  di
Banche Italiane S.p.A. - Responsabile  del  trattamento  -  con  sede
legale in Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo,  indirizzo  email:
ubibanca.pec@pecgruppoubi.it. 
  E' fatto, in ogni  caso,  salvo  il  diritto  di  proporre  reclamo
all'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
  L'informativa  completa  sara'  inviata  agli   Interessati   dalla
cessione alla prima occasione utile. 
  Milano, 27 marzo 2019 

             UBI SPV Group 2016 S.r.l. - Il consigliere 
                        dott. Andrea Di Cola 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.