ESTENSE COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'albo
dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n.
5387.6 e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di BPER
Banca S.p.A.

Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04362620264
Partita IVA: Gruppo IVA BPER Banca - n. 03830780361

(GU Parte Seconda n.52 del 4-5-2019)

 
Avviso di cessione di  crediti  pro-soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999,  n.
130 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385 come di tempo in tempo  modificato  (il  "T.U.
Bancario")  corredato  dall'informativa  ai   debitori   ceduti   sul
trattamento dei dati personali ai  sensi  (i)  dell'articolo  13  del
Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in  materia  di
Protezione dei  Dati  Personali)  cosi'  come  da  ultimo  modificato
dall'art. 6 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018,  n.  101  e  (ii)
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e  della
normativa nazionale applicabile, (unitamente al Codice in materia  di
   Protezione dei Dati Personali e al GDPR, la Normativa Privacy) 
 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 130 del  10  novembre
2011, Estense  Covered  Bond  S.r.l.  comunica  che,  nell'ambito  di
un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie  garantite  nella
forma di programma ai sensi della Legge 130, ai sensi di un contratto
"quadro" di cessione di crediti individuabili in blocco  ai  sensi  e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della
Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario  concluso  in  data  2
novembre  2011  (come  successivamente   modificato)   indicato   nel
summenzionato avviso di cessione, ha acquistato pro soluto in data 29
aprile 2019 da BPER Banca S.p.A., una banca  operante  con  la  forma
giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Via  San  Carlo,
8/20, 41121 Modena, Italia, societa' appartenente al GRUPPO IVA  BPER
Banca Partita Iva numero 03830780361 e numero di iscrizione presso il
registro delle imprese di Modena 01153230360, iscritta all'albo delle
banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U.
Bancario al n.  4932,  capogruppo  del  Gruppo  bancario  BPER  Banca
iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi  dell'articolo  64  del
T.U. Bancario al n. 5387.6  (il  "Cedente"),  tutti  i  crediti  (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far  tempo
dal  31  marzo  2019,   accessori,   spese,   danni,   indennizzi   e
quant'altro), (i "Crediti"),  derivanti  da  contratti  di  mutuo  (i
"Mutui") aventi le caratteristiche di cui all'articolo  2,  comma  1,
lett. a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  n.
310 del 14 dicembre 2006 (il "Decreto MEF")  che  alla  data  del  29
aprile 2019 risultavano nella titolarita' del Cedente e che alla data
del 31 marzo 2019 (salvo ove diversamente previsto)  presentavano  le
seguenti  caratteristiche  (da  intendersi   cumulative   salvo   ove
diversamente previsto): 
  mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a  seguito  di
accollo liberatorio e/o  frazionamento)  siano  una  o  piu'  persone
fisiche (ivi  inclusi  liberi  professionisti  o  ditte  individuali)
residenti in Italia; 
  mutui per i quali non sussista  alcun  obbligo  o  possibilita'  di
effettuare ulteriori erogazioni; 
  mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e  successivamente
ridenominati in euro); 
  mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il  debito  residuo
in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di  stima  dell'immobile
ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo
mutuo, e' pari o inferiore all'80%. Ai fini del criterio  di  cui  al
presente paragrafo 4, per "valore di stima  dell'immobile  ipotecato,
determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo"  si
intende il valore  di  stima  determinato  sulla  base  di  parametri
tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca mutuante nel
processo dell'originale stima dei valori degli  immobili  di  cui  al
criterio 6. Al fine di valutare la conformita' del proprio  mutuo  al
criterio di cui al presente paragrafo 4, ciascun  mutuatario  potra',
laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il  "valore
di stima dell'immobile ipotecato, determinato  in  prossimita'  della
stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla filiale presso la
quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del  medesimo
mutuo; 
  mutui il cui rimborso in  linea  capitale  avviene  in  piu'  quote
secondo  uno  dei  seguenti  sistemi  di  ammortamento,  cosi'   come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se  esiste,  dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento: 
  metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale  intendendosi
quel  metodo  di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  le  rate  sono
comprensive  di  una   componente   capitale   fissata   al   momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse
variabile; 
  metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale intendendosi  quel
metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono comprensive di
una componente capitale costante nel tempo e  di  una  componente  di
interesse variabile; 
  metodo  di  ammortamento  che  prevede  rate  costanti   e   durata
estendibile sino ad una data massima; 
  mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati  sul  territorio
della Repubblica Italiana aventi  caratteristiche  residenziali,  per
tali intendendosi gli immobili che, alla  data  di  stipulazione  del
relativo mutuo, ricadevano in almeno  una  delle  seguenti  categorie
catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A11; 
  mutui che siano retti dal diritto italiano; 
  mutui garantiti da ipoteca di primo grado  economico  su  immobili,
intendendosi per tale: 
  un'ipoteca volontaria di  primo  grado  legale;  ovvero  un'ipoteca
volontaria di grado legale successivo al primo nel  caso  in  cui  le
obbligazioni garantite dalle  ipoteche  di  grado  legale  precedente
siano integralmente soddisfatte; 
  mutui che non derivino da ristrutturazione di crediti  chirografari
precedentemente erogati; 
  mutui  che  presentino  un  tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei mutui il cui  tasso
di  interesse  applicato,  contrattualmente  stabilito,  non  preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; 
  mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei  mutui  il  cui
tasso di interesse sia parametrato ad un indice di riferimento e  che
non prevedano possibilita'  di  variazione  dello  stesso  indice  di
riferimento; 
  mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei mutui che prevedono
per il debitore la facolta'  di  esercitare  l'opzione  di  scegliere
l'indicizzazione a  tasso  fisso,  ovvero  di  optare  per  il  tasso
variabile, ad una o a piu' date prestabilite; 
  mutui a tasso fisso e poi variabile,  intendendosi  per  tali  quei
mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente  un  tasso
fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa data  sia
un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento; 
  mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i)  l'importo  erogato
del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il  valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 11, per  "valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo  mutuo"  si  intende  il  valore  di  stima
determinato sulla  base  di  parametri  tecnico-economici  utilizzati
tempo per tempo dalla  banca  mutuante  nel  processo  dell'originale
stima dei valori degli immobili di cui al  criterio  6.  Al  fine  di
valutare la conformita' del proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al
presente  paragrafo  11,  ciascun  mutuatario  potra',  laddove   non
disponga gia' di tale informazione, conoscere  il  "valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla filiale presso la
quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del  medesimo
mutuo; 
  mutui in  relazione  ai  quali  il  pagamento  delle  rate  avviene
mediante addebito automatico su di un conto  corrente  aperto  presso
una banca appartenente al Gruppo bancario BPER Banca (intendendo  per
tale anche il pagamento mediante SDD); 
  mutui erogati, in via  esclusiva,  da  BPER  Banca  S.p.A.,  oppure
erogati in via esclusiva da Banca  Popolare  di  Aprilia  S.p.A.,  da
Cassa di Risparmio  della  Provincia  dell'Aquila  S.p.A.,  da  Banca
Popolare di Lanciano  e  Sulmona  S.p.A.,  da  Banca  della  Campania
S.p.A., da Banca Popolare di Ravenna S.p.A., da  Banca  Popolare  del
Mezzogiorno S.p.A., da Cassa  di  Risparmio  di  Vignola  S.p.A.,  da
Meliorbanca S.p.A., da Serfina Banca S.p.A., da Unicredit S.p.A.,  da
Banco di Sardegna S.p.A., da Banca di Sassari S.p.A. o  da  Cassa  di
Risparmio di Ferrara S.p.A., in seguito Nuova Cassa di  Risparmio  di
Ferrara S.p.A., e ora nella titolarita' di BPER Banca S.p.A.; 
  mutui che alla data del 31 marzo 2019 non presentino  piu'  di  una
rata scaduta e non pagata, ovvero nessuna rata scaduta e  non  pagata
da oltre 30 giorni in caso di mutui il cui  pagamento  rateale  abbia
una scadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; 
  mutui  per  i  quali  il  rapporto  tra  il  valore  di  iscrizione
ipotecaria e il debito residuo non sia inferiore al 140%; 
  mutui che alla data del 31 marzo 2019 abbiano un debito residuo  in
linea capitale maggiore o uguale a Euro 10.000,00 e minore o uguale a
Euro 1.500.000,00; 
  mutui che abbiano una data  di  erogazione  non  successiva  al  30
settembre 2018 ovvero, in  caso  di  mutui  ipotecari  fondiari,  non
successiva al 28 febbraio 2019; 
  mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata prevista  dal  piano
di ammortamento, cosi' come rilevabile alla data del 31  marzo  2019,
sia successiva al 31 dicembre 2019; 
  mutui  il  cui  pagamento  rateale  abbia  una  scadenza   mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale;  e  mutui  che,
qualora  presentino  un  tasso  di   interesse   variabile,   abbiano
un'indicizzazione  parametrata  all'euribor   a   un   mese,   ovvero
all'euribor a tre mesi, ovvero all'euribor a sei mesi ovvero al tasso
di riferimento della Banca Centrale Europea. 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, alla data del 31 marzo 2019, pur presentando le  caratteristiche
sopra indicate, presentavano altresi' alla data  del  31  marzo  2019
(salvo  ove  diversamente  previsto)  una  o  piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  mutui che alla data del 31  marzo  2019  abbiano  quali  mutuatari,
anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo,  soggetti  che
siano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di BPER Banca S.p.A.; 
  mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario  abbia  aderito,
alla data del 31 marzo 2019,  mediante  invio  a  mezzo  posta  della
lettera di adesione ovvero mediante presentazione  della  lettera  di
adesione presso una filiale della BPER Banca S.p.A., alla proposta di
rinegoziazione formulata ai sensi del decreto  legge  n.  93  del  27
maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio  2008  e  della
convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle  Finanze
e l'Associazione Bancaria Italiana; 
  mutui  che  siano  stati  stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 
  mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il  debito  residuo
in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di  stima  dell'immobile
ipotecato rivalutato alla  data  del  31  marzo  2019,  e'  superiore
all'80%. Ai fini del criterio di cui al presente  paragrafo  24,  per
"valore di stima dell'immobile ipotecato rivalutato al 31 marzo 2019"
si intende il valore di stima determinato  sulla  base  di  parametri
tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca mutuante nel
processo di monitoraggio dei valori degli immobili di cui al criterio
6. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo  al  criterio
di cui al presente paragrafo 24, ciascun mutuatario  potra',  laddove
non disponga gia' di tale informazione, conoscere il "valore di stima
dell'immobile ipotecato rivalutato al 31 marzo 2019 rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  mutui il cui debitore non rientra in una delle seguenti  categorie:
SAE 600 ("Famiglie consumatrici"), o SAE 614 ("Artigiani") o SAE  615
("Altre Famiglie Produttrici"). Al fine di  valutare  la  conformita'
del proprio mutuo al criterio di cui al presente  punto  25,  ciascun
mutuatario potra' conoscere  la  propria  categoria  di  appartenenza
rivolgendosi alla filiale presso la  quale  risultano  domiciliati  i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  mutui il cui debitore rientra nella categoria SAE 614 ("Artigiani")
o nella categoria SAE 615 ("Altre  Famiglie  Produttrici")  ma  abbia
stipulato il relativo mutuo  per  motivi  connessi  all'esercizio  di
impresa. Al fine di valutare la  conformita'  del  proprio  mutuo  al
criterio di cui al  presente  punto  26,  ciascun  mutuatario  potra'
conoscere la propria categoria di appartenenza nonche' se il relativo
mutuo  sia  stato  classificato  quale  mutuo  stipulato  per  motivi
connessi all'esercizio di impresa rivolgendosi alla filiale presso la
quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del  medesimo
mutuo; 
  mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 
  mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 
  mutui classificati alla data di stipulazione come mutui  agrari  ai
sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1  settembre
1993, n. 385; 
  mutui il cui rimborso in linea capitale avviene secondo  il  metodo
di ammortamento c.d. "Mix", intendendosi quel metodo di  ammortamento
che prevede la compresenza di una parte di ammortamento a tasso fisso
ed una parte di ammortamento a tasso variabile; 
  mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione"; 
  mutui erogati in presenza di assicurazione sul credito (c.d.  mutui
"HLTV"); 
  mutui  che  abbiano  una  finalita'  dichiarata  dal  debitore   di
consolidamento delle passivita'; 
  mutui che derivino da "esposizioni oggetto di concessioni" o  siano
classificabili  come  "sofferenze",   "inadempienze   probabili"   ed
"esposizioni scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate"  (come  definiti
nella Circolare della Banca d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008,
integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti).  Al  fine  di  valutare  la
conformita'  del  proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al  presente
paragrafo 34, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di
tale informazione, conoscere la classificazione del proprio mutuo  ai
sensi della nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008, integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di
volta in volta modificata -  Matrice  dei  Conti)  rivolgendosi  alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  mutui che alla data  di  erogazione  erano  assistiti  da  garanzia
rappresentata da pegno su titoli; 
  mutui  in  relazione  ai  quali   il   relativo   mutuatario   stia
beneficiando alla data  del  31  marzo  2019  della  sospensione  del
pagamento  delle  rate,  congiuntamente  sia  nella  loro  componente
capitale sia nella loro componente interesse, ai sensi  di  specifici
provvedimenti normativi o accordi tra le parti; e mutui in  relazione
ai  quali  il  codice   identificativo   riportato   nella   relativa
documentazione contrattuale (codice che individua  la  categoria  del
contratto del relativo mutuo) inizia per 217 o 417. 
  mutui originariamente erogati da  Cassa  di  Risparmio  di  Ferrara
S.p.A., in seguito  Nuova  Cassa  di  Risparmio  di  Ferrara  S.p.A.,
successivamente ceduti al veicolo di  cartolarizzazione  Casa  d'Este
Finance S.r.l. e riacquistati da BPER Banca nel  corso  del  mese  di
marzo  2019  come  da  avvisi  di  cessione  pubblicati  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  Unitamente ai crediti derivanti da  Mutui  oggetto  della  cessione
sono stati altresi' trasferiti a Estense Covered Bond  S.r.l.,  senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai  sensi  del  combinato
disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del  T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti che  assistono  e  garantiscono  il
pagamento dei crediti  derivanti  dai  Mutui  o  altrimenti  ad  essi
inerenti,  ivi  inclusa  qualsiasi  garanzia,  reale   o   personale,
trasferibile per effetto della cessione  dei  crediti  derivanti  dai
Mutui, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con  causa
di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai Mutui  o
ai rispettivi crediti. 
  Estense Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico  al  Cedente,  ai
sensi della Legge 130, affinche' in  nome  e  per  conto  di  Estense
Covered  Bond  S.r.l.,  in  qualita'  di  soggetto  incaricato  della
riscossione dei  crediti  ceduti,  proceda  all'incasso  delle  somme
dovute.  Per  effetto  di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti   (i
"Debitori") e gli eventuali loro garanti, successori o aventi  causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione  ai  crediti
derivanti dai Mutui e diritti  ceduti  nelle  forme  nelle  quali  il
pagamento di tali somme era a loro  consentito  per  contratto  o  in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate  a  tempo
debito ai Debitori. 
  I Debitori, i datori  di  lavoro  e  gli  eventuali  loro  garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a BPER Banca S.p.A. 
  Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di  Protezione  dei
Dati Personali, Estense Covered Bond S.r.l. informa i Debitori che la
cessione dei Crediti  oggetto  del  Contratto  di  Cessione  gia'  di
titolarita' del Cedente e derivanti dai Mutui di cui i Debitori  sono
parte, ha  comportato  necessariamente  la  comunicazione  a  Estense
Covered Bond S.r.l. dei dati personali identificativi, patrimoniali e
reddituali  dei  Debitori  (i  "Dati  Personali").  In  virtu'  della
predetta comunicazione, Estense  Covered  Bond  S.r.l.  e'  divenuta,
pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ed e' tenuta  a
fornire la presente informativa, ai sensi dell'art. 13  del  predetto
Codice in materia di Protezione dei dati Personali  ed  assolve  tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
del Garante per la Protezione Dei Dati Personali del 18 gennaio 2007,
recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. 
  Estense Covered Bond S.r.l. informa che i  Dati  Personali  saranno
trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita',  secondo
le finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto  sociale  e,
in particolare: 
  per finalita'  inerenti  alla  realizzazione  di  un'operazione  di
emissione da parte di BPER  Banca  S.p.A.  di  obbligazioni  bancarie
garantite nella forma di programma ai  sensi  dell'art.  7-bis  della
Legge 130; 
  per l'adempimento ad obblighi  previsti  da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e per
finalita' strettamente  connesse  e  strumentali  alla  gestione  del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione, gestione
contabile degli incassi, eventuale recupero dei  crediti  oggetto  di
cessione,   esecuzione   di   operazioni   derivanti   da    obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  I Dati Personali potranno essere comunicati da Estense Covered Bond
S.r.l., in Italia e/o  in  paesi  dell'Unione  Europea,  ai  seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalita': 
  ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e  del  recupero
dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le  procedure
giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
  ai soggetti incaricati dei servizi di  cassa  e  di  pagamento  per
l'espletamento dei relativi servizi; 
  ai fornitori di servizi, consulenti,  revisori  contabili  ed  agli
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Estense Covered
Bond S.r.l. per la consulenza da essi prestata; 
  alle autorita' di vigilanza di Estense Covered Bond  S.r.l.  e  del
Cedente. e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza  ad  obblighi  di
legge; 
  ai  soggetti  incaricati  di   effettuare   analisi   relative   al
portafoglio di Crediti ceduto; 
  a societa' del Gruppo bancario BPER; 
  a soggetti  terzi  ai  quali  i  Crediti  ceduti  dovessero  essere
ulteriormente ceduti da parte di Estense Covered Bond S.r.l. 
  Dei  Dati  Personali  potranno  venire  a  conoscenza  i   soggetti
sopracitati ed i responsabili del trattamento. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  Titolare del trattamento e' Estense Covered Bond S.r.l.,  con  sede
in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso), Italia. 
  Estense Covered Bond S.r.l. informa, altresi', che i Debitori e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono  esercitare
i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia  di  Protezione
dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno  il  diritto,  a
mero titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  di  chiedere  e  di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati Personali,
di conoscere l'origine degli stessi, le  finalita'  e  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. 
  I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
al fine di esercitare i diritti di  cui  sopra  nonche'  di  ottenere
ulteriori informazioni rispetto al trattamento  dei  Dati  Personali,
possono rivolgersi a BPER Banca S.p.A. ed a  Securitisation  Services
S.p.A., in qualita'  di  responsabili  del  trattamento  nominati  da
Estense  Covered  Bond  S.r.l.  mediante  comunicazione  scritta   da
inviarsi al seguente recapito: 
  Securitisation Services S.p.A. 
  Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (Treviso), Italia 
  Conegliano, li 29 aprile 2019 

        Estense Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato 
                        dott. Paolo Gabriele 

 
TX19AAB4907
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.