Fusione transfrontaliera di Dies Invest B.V. (societa' costituita ai sensi del diritto olandese) in Bidco 31 S.p.A. (societa' costituita ai sensi del diritto italiano) - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108 I. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera - Bidco 31 S.p.A., societa' per azioni di diritto italiana, con sede legale in Piazza Fontana 6, Milano, Italia, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 10771610960 (la «Societa' Incorporante»), e - Dies Invest B.V., societa' a responsabilita' limitata di diritto olandese (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), con sede ufficiale (statutaire zetel) in Amsterdam, Olanda, e sede legale in Prins Hendriklaan 27-29, 1075 Amsterdam, Olanda, iscritta presso la Camera di Commercio Olandese al numero 65022084 (la «Societa' incorporanda»). II. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori - Con riferimento alla Societa' Incorporante: i creditori della Societa' Incorporante, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, entro sessanta giorni dall'iscrizione della decisione in ordine alla fusione presso il registro delle imprese di Milano. - Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i creditori della Societa' Incorporanda hanno diritto di proporre opposizione alla fusione attraverso l'invio di una comunicazione formale di opposizione ai sensi dell'articolo 2:316 del codice civile olandese, entro un mese a partire dal giorno successivo alla pubblicazione su un quotidiano olandese a diffusione nazionale della avvenuta registrazione del progetto comune di fusione transfrontaliera. III. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza - Con riferimento alla Societa' Incorporante: la fusione non determinera' il sorgere di alcun diritto di recesso in favore degli azionisti della Societa' Incorporante che non abbiano contribuito all'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 e degli articoli 2437 e ss. del codice civile. - Con riferimento alla Societa' Incorporanda: alla data di assunzione della decisione in ordine alla fusione non esisteranno soci di minoranza della Societa' Incorporanda poiche' l'intero capitale della Societa' Incorporanda sara' detenuto dalla Societa' Incorporante. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione Ulteriori e piu' dettagliate informazioni sulla fusione transfrontaliera sono messe a disposizione gratuitamente degli aventi diritto presso le sedi sopra indicate della Societa' Incorporante e della Societa' Incorporanda. Bidco 31 S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione Mauro Roversi TX19AAB6596