BIDCO 31 S.P.A.
DIES INVEST B.V.

(GU Parte Seconda n.67 del 8-6-2019)

 
Fusione transfrontaliera di Dies Invest B.V. (societa' costituita  ai
sensi del diritto olandese) in Bidco 31 S.p.A.  (societa'  costituita
ai sensi del diritto italiano) - Avviso ai sensi dell'articolo 7  del
             Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108 
 

  I. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera 
  - Bidco 31 S.p.A., societa' per azioni  di  diritto  italiana,  con
sede legale in Piazza Fontana 6, Milano, Italia, iscritta  presso  il
Registro  delle  Imprese  di  Milano-Monza-Brianza-Lodi   al   numero
10771610960 (la «Societa' Incorporante»), e 
  - Dies Invest B.V., societa' a responsabilita' limitata di  diritto
olandese (een besloten vennootschap met beperkte  aansprakelijkheid),
con sede ufficiale (statutaire zetel) in Amsterdam,  Olanda,  e  sede
legale in Prins Hendriklaan 27-29, 1075 Amsterdam,  Olanda,  iscritta
presso la  Camera  di  Commercio  Olandese  al  numero  65022084  (la
«Societa' incorporanda»). 
  II. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori 
  - Con riferimento alla Societa'  Incorporante:  i  creditori  della
Societa' Incorporante, i quali vantino un credito sorto anteriormente
all'iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso
il registro  delle  imprese  di  Milano-Monza-Brianza-Lodi  ai  sensi
dell'art. 2501-ter del  codice  civile,  hanno  diritto  di  proporre
opposizione alla fusione ai sensi dell'art. 2503 del  codice  civile,
entro sessanta giorni dall'iscrizione della decisione in ordine  alla
fusione presso il registro delle imprese di Milano. 
  - Con riferimento alla Societa'  Incorporanda:  i  creditori  della
Societa' Incorporanda hanno  diritto  di  proporre  opposizione  alla
fusione  attraverso  l'invio  di   una   comunicazione   formale   di
opposizione ai sensi dell'articolo 2:316 del codice civile  olandese,
entro un mese a partire dal giorno successivo alla  pubblicazione  su
un  quotidiano  olandese  a  diffusione  nazionale   della   avvenuta
registrazione del progetto comune di fusione transfrontaliera. 
  III. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  - Con  riferimento  alla  Societa'  Incorporante:  la  fusione  non
determinera' il sorgere di alcun diritto di recesso in  favore  degli
azionisti della Societa' Incorporante  che  non  abbiano  contribuito
all'approvazione della  stessa  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto
legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 e degli articoli  2437  e  ss.
del codice civile. 
  -  Con  riferimento  alla  Societa'  Incorporanda:  alla  data   di
assunzione della decisione in ordine  alla  fusione  non  esisteranno
soci  di  minoranza  della  Societa'  Incorporanda  poiche'  l'intero
capitale della Societa' Incorporanda sara'  detenuto  dalla  Societa'
Incorporante. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione 
  Ulteriori   e   piu'   dettagliate   informazioni   sulla   fusione
transfrontaliera sono messe a disposizione gratuitamente degli aventi
diritto presso le sedi sopra indicate della Societa'  Incorporante  e
della Societa' Incorporanda. 

  Bidco 31 S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Mauro Roversi 

 
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