Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per integrazione al contraddittorio Con decreto del 21-24/10/2019 il presidente Corte di Appello di Napoli ha autorizzato D'ambra Felice a notificare ex art. 150 c.p.c. mediante: 1) affissione nel comune ove trovasi l'immobile; 2) deposito di copia dell'atto nella casa comunale; 3) inserzione per estratto sulla G.U. Repubblica agli eredi e/o successori di Gennaro Guarracino o agli eredi e/o successori dei suoi eventuali aventi causa, l'atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio della causa n. 5943/2018 reg. gen. proposto dinanzi alla Corte di Appello di Napoli 2^ sez bis ud 31/1/2020 cons.istr.meterangelis proposto da D'ambra Felice c.f. DMBFLC55C30G795Y con l'avv. Luigi Tuorto pec.luigi.tuorto@pecavvocatinola.it contro Campanile Giuseppe e contro i successori ed eredi di Gennaro Guarracino, fu Giuseppe, gia' residente in Napoli via gradini a forcella 10 ovvero i successori ed eredi dei suoi diretti aventi causa, ignoti e con domicilio sconosciuto, per la riforma del provvedimento del 7/1/2016 reso dal Tribunale di Nola di rigetto eccezione di estinzione del giudizio, ed in riforma parziale della sentenza n. 1550/2018 Tribunale di Nola: a) accogliere l'istanza di ex art.283 c.p.c. e sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e dichiarare: b) estinto il giudizio per violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c.; c) la violazione ed errata applicazione art. 150 c.p.c. per difetto di prova di titolarita' del diritto controverso con la nullita' della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio; d) rigettare la domanda di arretramento della balconata esistente al primo piano del fabbricato in Pollena Trocchia alla via Mazzini 14 fino alla distanza di un metro e mezzo tra la linea esteriore della balconata ed il fabbricato contiguo e di eliminazione della copertura della balconata accertando e dichiarando in ogni caso acquisito per usucapione il diritto del D'ambra a tenere in loco il balcone e la veduta; e) la carenza di titolarita' in capo al Campanile Giuseppe della proprieta' esclusiva del muro divisorio tra le proprieta' in virtu' dell'art.880 c.c.; infondato l'obbligo a rendere conforme ex art.901 c.c. la finestra posta a primo piano in applicazione dell'art.1102 c.c. anche per l'acquisto della servitu' per usucapione; f) che non sussiste la violazione di cui all'art.905 comma 2 non essendovi parapetto che permette di affacciarsi sul cortile comune essendovi gia' adeguata protezione con rete metallica; g) ammettere la prova formulata in primo grado; h) condannare Campanile Giuseppe al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. avv. Luigi Tuorto TX19ABA11562