CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

(GU Parte Seconda n.127 del 29-10-2019)

 
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione  per  integrazione
                         al contraddittorio 
 

  Con decreto del 21-24/10/2019 il presidente  Corte  di  Appello  di
Napoli ha autorizzato D'ambra Felice a notificare ex art. 150  c.p.c.
mediante:  1)  affissione  nel  comune  ove  trovasi  l'immobile;  2)
deposito di copia dell'atto nella casa comunale;  3)  inserzione  per
estratto sulla G.U. Repubblica agli eredi e/o successori  di  Gennaro
Guarracino o agli eredi e/o  successori  dei  suoi  eventuali  aventi
causa,  l'atto  di  citazione  in  appello   per   integrazione   del
contraddittorio della causa n. 5943/2018 reg. gen.  proposto  dinanzi
alla  Corte  di  Appello  di  Napoli  2^   sez   bis   ud   31/1/2020
cons.istr.meterangelis    proposto    da    D'ambra    Felice    c.f.
DMBFLC55C30G795Y        con        l'avv.        Luigi         Tuorto
pec.luigi.tuorto@pecavvocatinola.it  contro  Campanile   Giuseppe   e
contro i successori ed eredi di Gennaro Guarracino, fu Giuseppe, gia'
residente in Napoli via gradini a forcella 10 ovvero i successori  ed
eredi  dei  suoi  diretti  aventi  causa,  ignoti  e  con   domicilio
sconosciuto, per la riforma del provvedimento del 7/1/2016  reso  dal
Tribunale di Nola di rigetto eccezione di estinzione del giudizio, ed
in riforma parziale della sentenza n. 1550/2018 Tribunale di Nola: 
  a)  accogliere  l'istanza  di  ex  art.283  c.p.c.   e   sospendere
l'efficacia esecutiva  della  sentenza  impugnata  e  dichiarare:  b)
estinto il giudizio per violazione degli artt. 353 e 354  c.p.c.;  c)
la violazione ed errata applicazione art. 150 c.p.c. per  difetto  di
prova di titolarita' del diritto controverso con  la  nullita'  della
sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio;
d) rigettare la domanda di arretramento della balconata esistente  al
primo piano del fabbricato in Pollena Trocchia alla  via  Mazzini  14
fino alla distanza di un metro e mezzo tra la linea  esteriore  della
balconata ed il fabbricato contiguo e di eliminazione della copertura
della balconata accertando e dichiarando in ogni caso  acquisito  per
usucapione il diritto del D'ambra a tenere in loco il  balcone  e  la
veduta; e) la carenza di titolarita' in capo  al  Campanile  Giuseppe
della proprieta' esclusiva del muro divisorio tra  le  proprieta'  in
virtu' dell'art.880 c.c.; infondato l'obbligo a rendere  conforme  ex
art.901  c.c.  la  finestra  posta  a  primo  piano  in  applicazione
dell'art.1102  c.c.  anche  per   l'acquisto   della   servitu'   per
usucapione; f) che non sussiste  la  violazione  di  cui  all'art.905
comma 2 non essendovi  parapetto  che  permette  di  affacciarsi  sul
cortile comune essendovi gia' adeguata protezione con rete metallica;
g) ammettere  la  prova  formulata  in  primo  grado;  h)  condannare
Campanile Giuseppe al pagamento delle spese  del  presente  grado  di
giudizio. 

                          avv. Luigi Tuorto 

 
TX19ABA11562
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