TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

(GU Parte Seconda n.30 del 12-3-2019)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Con provvedimento del 06.02.2019 il Tribunale Ordinario di  Milano,
Sezione Lavoro, in Milano, ha autorizzato la  notifica  per  pubblici
proclami del ricorso numero  di  registro  generale  9007  del  2018,
proposto da Pataffio Laura, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa
Cilea, con domicilio eletto presso lo studio legale Cilea  in  Reggio
Calabria,  viale  G.  D'Annunzio,  n.   20/A   ,   contro   Ministero
dell'istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia  di
Milano, nonche' << i docenti  abilitati  all'insegnamento  di  scuola
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di  Milano,
in possesso di un punteggio uguale od  inferiore  rispetto  a  quello
della ricorrente>>; FATTO: con giudizio ex art. 414  c.p.c.  iscritto
presso  il  Tribunale  di  Milano,  la  ricorrente  Pataffio   Laura,
vincitrice di Pubblico Concorso di cui al D.D.G.  06.04.1999  bandito
presso il Provveditorato agli Studi di  Reggio  Calabria,  e  percio'
gia' inserita nelle graduatorie di pari oggetto  nella  provincia  di
Reggio  Calabria  fino  al  biennio  2001/2002,2002/2003,  chiede  l'
accertamento     e     la     declaratoria     del     diritto     al
reinserimento/permanenza/aggiornamento/trasferimento            nelle
Graduatorie Ad Esaurimento della provincia di Milano per il  triennio
2014/2017.  Tutto  cio'  premesso,  sulla  base  della  normativa  di
riferimento e del maggioritario  orientamento  giurisprudenziale,  si
ritiene che la contestazione  in  ordine  alla  mancata  e/o  tardiva
presentazione della  domanda  di  aggiornamento  ex  D.M.  42/2009  -
44/2011 e D.M. N. 235 del 1aprile 2014, non puo' costituire causa  di
esclusione dalla predetta procedura  di  reclutamento.  La  richiesta
avviene per i seguenti motivi di DIRITTO: applicabilita' dei disposti
legislativi di cui alla L. 143/2004 e dell'art. 8 della  L.  296  del
2006,   risultando   immediatamente   disapplicabili    le    diverse
disposizioni di rango normativo inferiore di cui all' art.1  c.2  del
D.M. 42 del l' 8 aprile 2009 e D.M. 44 del 12 maggio 2011 e del  D.M.
N. 235 del 1 aprile 2014. CONCLUSIONI: Si conclude affinche' l'Ecc.mo
Tribunale  di  Milano  -  Sezione  Lavoro  cosi'   come   adito,   in
accoglimento del presente ricorso,  Voglia  accertare,  dichiarare  e
riconoscere     il     diritto     di     Pataffio      Laura      al
reinserimento/permanenza/aggiornamento/      trasferimento      nelle
graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano per il  triennio
2014/2017 e seguenti per ogni effetto e beneficio di legge. 
  Il ricorso viene notificato  a  tutti  coloro  che  sono  utilmente
inseriti nelle  graduatorie  ad  esaurimento  di  scuola  infanzia  e
primaria della provincia di Milano per il triennio 2014/2017.  Si  fa
presente che gli atti integrali  del  procedimento  in  oggetto  sono
consultabili sui siti: www.orizzontescuola.it; sul sito istituzionale
del MIUR; sul sito istituzionale del Tribunale di Milano. 
  Reggio Calabria li', 06.03.2019 

                           avv. Rosa Cilea 

 
TX19ABA2426
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.