TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

(GU Parte Seconda n.52 del 4-5-2019)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Per la Curatela del Fallimento Consorzio fra Cooperative Interventi
Regionali nell'Edilizia Cooperativa - IREC - n.  55210  Tribunale  di
Roma, C.F. 04528541008,  in  p.  del  Curatore  avv.  Luca  Gratteri,
rappresentata e difeso - giusta  autorizzazione  del  G.D.  e  giusta
procura alle liti agli atti - dall'avv. Antonella Cangiano  del  foro
di  Napoli  (PEC   antonellacangiano@avvocatinapoli.legalmail.it   ).
PREMESSO CHE 
  1) con atto di precetto notificato il 04/07/89 la Sez. Cred.  Fond.
della B.N.L. intimo' al Consorzio IREC ed alla Cooperativa Residence,
di pagare la complessiva  somma  si  L.  1.109.726.272  e  incardino'
procedura esecutiva innanzi  al  Tribunale  di  S.  Maria  C.V.  n.RE
383/1989; 
  2) che nelle more della procedura nel  1994  venne  dichiarato  dal
Tribunale di Roma il fallimento del Consorzio IREC,  ed  il  curatore
intervenne nel 1998 nella procedura esecutiva ex art. 107 L.F.; 
  3) che il creditore procedente SCF  della  BNL,  nel  gennaio  2004
deposito' rinunzia agli atti della procedura esecutiva n.R.E. 383/89. 
  4) Che i Sigg.ri Quagliero e Borriello  proposero  opposizione  619
cpc nRG: 279/04 decisa con sentenza n.2827/2015 del  22/6/2015  dalla
C. App. di Napoli, passata in giudicato per mancata impugnazione; 
  5) Che la Curatela ha riassunto la procedura esecutiva, e i sigg.ri
Quagliero e Borriello hanno proposto nuova opposizione ex art.619 cpc
per i medesimi motivi di cui alla precedente opposizione di terzo; 
  6) che  Il  G.  E.  con  ordinanza  del  4/10/2017  ha  sospeso  la
esecuzione immobiliare; 
  7) che  avverso  tale  ordinanza  veniva  proposto  dalla  Curatela
Reclamo ex art 669 terdecies  cpc  ,  nonche'  proposto  giudizio  di
merito. 
  8) che nel frattempo veniva nominato il Cons. Vassallo  nuovo  G.E.
nella  esecuzione  immobiliare  nRG  383/89  che,con  ordinanza   del
7/6/2018, riteneva la sussistenza della legittimazione della Curatela
a proseguire l'esecuzione "iure proprio " anche soltanto in relazione
a beni oggetto di trasferimento in data successiva alla  trascrizione
del pignoramento ed invitava la Curatela a  precisare  con  nota  gli
immobili  trasferiti  con  atti   trascritti   successivamente   alla
trascrizione del pignoramento effettuata il 10/10/1989. 
  9) che con  ordinanza  del  28/12/2018  il  Collegio  rigettava  il
Reclamo ex  art  669  terdecies  cpc  proposto  dalla  Curatela,  sul
presupposto della mancata rinnovazione  della  ipoteca  iscritta  nel
1986 a garanzia del mutuo nei confronti  di  IREC  ,terzo  datore  di
ipoteca . 
  10)  che  all'udienza  del  24/1/2019  il  sottoscritto   difensore
chiedeva rinvio per dar  modo  alla  Curatela  di  munirsi  di  nuovo
difensore,  avendo  rinunciato  al  mandato,  ma  cio'  nonostante  i
difensori  degli  "  assegnatari"  ,  verbalizzavano   ampiamente   e
chiedevano provvedersi ed il G.E. si riservava. 
  11) che sciogliendo la riserva ,il G.E. con ordinanza emessa  fuori
udienza il 24/1/2019 e comunicata dalla Cancelleria il  25/1/2019  ha
dichiarato  "..la  improseguibilita'  della  procedura  ,  attesa  la
insussistenza del diritto della Curatela a far propri gli effetti del
pignoramento e, dunque a portare avanti l'esecuzione  anche  soltanto
con riferimento agli  immobili  trasferiti  a  terzi  successivamente
all'atto di pignoramento ..." ed ha ordinato la  cancellazione  della
trascrizione del pignoramento . 
  12)  che  avverso  tale  provvedimento  la  Curatela  ha   proposto
opposizione 617 cpc o in subordine reclamo ex art 630 cpc; 
  13)  che  all'udienza   del   14/03/2019   il   GE   si   riservava
sull'opposizione ex art 617 cpc; 
  14)  che  con  sciolta  riserva  in  pari  data  il   GE   ordinava
l'integrazione del contraddittorio nei  confronti  della  Cooperativa
Residence s.r.l., concedendo  all'uopo  termine  perentorio,  per  la
notifica del ricorso e del presente provvedimento, fino al  6.5.2019,
rinviando all'udienza del 23.5.2019 ore 11:00; 
  14) che la Curatela ha  chiesto  ed  ottenuto  autorizzazione  alla
notifica per pubblici proclami  in  quanto  la  Coop.  Residence  srl
risulta cancellata dal Registro delle Imprese sin  dal  09/07/1997  e
pertanto, non risulta l'elenco degli ex  soci  trascritto  presso  il
Registro delle Imprese, ne' da alcun diverso novero pubblico e certo; 
  10) che il Tribunale, in data 30/04/2019, ha autorizzato  l'istante
a notificare il ricorso ex art 617 - reclamo 630  cpc  (RE  383/1989)
prossima udienza 23/05/2019 h 11:00 secondo le  modalita'  prescritte
dall'art. 150 cpc. 

                       avv. Antonella Cangiano 

 
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