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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Per la Curatela del Fallimento Consorzio fra Cooperative Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa - IREC - n. 55210 Tribunale di Roma, C.F. 04528541008, in p. del Curatore avv. Luca Gratteri, rappresentata e difeso - giusta autorizzazione del G.D. e giusta procura alle liti agli atti - dall'avv. Antonella Cangiano del foro di Napoli (PEC antonellacangiano@avvocatinapoli.legalmail.it ). PREMESSO CHE 1) con atto di precetto notificato il 04/07/89 la Sez. Cred. Fond. della B.N.L. intimo' al Consorzio IREC ed alla Cooperativa Residence, di pagare la complessiva somma si L. 1.109.726.272 e incardino' procedura esecutiva innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. n.RE 383/1989; 2) che nelle more della procedura nel 1994 venne dichiarato dal Tribunale di Roma il fallimento del Consorzio IREC, ed il curatore intervenne nel 1998 nella procedura esecutiva ex art. 107 L.F.; 3) che il creditore procedente SCF della BNL, nel gennaio 2004 deposito' rinunzia agli atti della procedura esecutiva n.R.E. 383/89. 4) Che i Sigg.ri Quagliero e Borriello proposero opposizione 619 cpc nRG: 279/04 decisa con sentenza n.2827/2015 del 22/6/2015 dalla C. App. di Napoli, passata in giudicato per mancata impugnazione; 5) Che la Curatela ha riassunto la procedura esecutiva, e i sigg.ri Quagliero e Borriello hanno proposto nuova opposizione ex art.619 cpc per i medesimi motivi di cui alla precedente opposizione di terzo; 6) che Il G. E. con ordinanza del 4/10/2017 ha sospeso la esecuzione immobiliare; 7) che avverso tale ordinanza veniva proposto dalla Curatela Reclamo ex art 669 terdecies cpc , nonche' proposto giudizio di merito. 8) che nel frattempo veniva nominato il Cons. Vassallo nuovo G.E. nella esecuzione immobiliare nRG 383/89 che,con ordinanza del 7/6/2018, riteneva la sussistenza della legittimazione della Curatela a proseguire l'esecuzione "iure proprio " anche soltanto in relazione a beni oggetto di trasferimento in data successiva alla trascrizione del pignoramento ed invitava la Curatela a precisare con nota gli immobili trasferiti con atti trascritti successivamente alla trascrizione del pignoramento effettuata il 10/10/1989. 9) che con ordinanza del 28/12/2018 il Collegio rigettava il Reclamo ex art 669 terdecies cpc proposto dalla Curatela, sul presupposto della mancata rinnovazione della ipoteca iscritta nel 1986 a garanzia del mutuo nei confronti di IREC ,terzo datore di ipoteca . 10) che all'udienza del 24/1/2019 il sottoscritto difensore chiedeva rinvio per dar modo alla Curatela di munirsi di nuovo difensore, avendo rinunciato al mandato, ma cio' nonostante i difensori degli " assegnatari" , verbalizzavano ampiamente e chiedevano provvedersi ed il G.E. si riservava. 11) che sciogliendo la riserva ,il G.E. con ordinanza emessa fuori udienza il 24/1/2019 e comunicata dalla Cancelleria il 25/1/2019 ha dichiarato "..la improseguibilita' della procedura , attesa la insussistenza del diritto della Curatela a far propri gli effetti del pignoramento e, dunque a portare avanti l'esecuzione anche soltanto con riferimento agli immobili trasferiti a terzi successivamente all'atto di pignoramento ..." ed ha ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento . 12) che avverso tale provvedimento la Curatela ha proposto opposizione 617 cpc o in subordine reclamo ex art 630 cpc; 13) che all'udienza del 14/03/2019 il GE si riservava sull'opposizione ex art 617 cpc; 14) che con sciolta riserva in pari data il GE ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Cooperativa Residence s.r.l., concedendo all'uopo termine perentorio, per la notifica del ricorso e del presente provvedimento, fino al 6.5.2019, rinviando all'udienza del 23.5.2019 ore 11:00; 14) che la Curatela ha chiesto ed ottenuto autorizzazione alla notifica per pubblici proclami in quanto la Coop. Residence srl risulta cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 09/07/1997 e pertanto, non risulta l'elenco degli ex soci trascritto presso il Registro delle Imprese, ne' da alcun diverso novero pubblico e certo; 10) che il Tribunale, in data 30/04/2019, ha autorizzato l'istante a notificare il ricorso ex art 617 - reclamo 630 cpc (RE 383/1989) prossima udienza 23/05/2019 h 11:00 secondo le modalita' prescritte dall'art. 150 cpc. avv. Antonella Cangiano TX19ABA4932