TRIBUNALE CIVILE DI BARI

(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2019)

 
Riconoscimento  di  proprieta'  -  Estratto  ricorso  per  usucapione
speciale ex art. 1159 bis c.c. e  legge  346/76  art.  3  -  R.G.  n.
                              2082/2019 
 

  Si rende noto  che  il  Sig.  Paternoster  Rev.mo  Saverio  (Codice
Fiscale 
  PTRSVR34S15E155E),  nella  qualita'  di  Presidente  del   Capitolo
Cattedrale di 
  Gravina in Puglia (C. Fiscale 94500300721), corrente in Gravina  in
Puglia 
  (Ba) alla Piazza Benedetto XIII n. 29, elettivamente domiciliato in
Gravina 
  in Puglia (Ba) alla Via Martiri dei Saraceni n. 19, presso e  nello
studio 
  dell'Avv. Elisabetta Alloggio  (Codice  Fiscale  LLGLBT80E56A225T),
avendo posseduto 
  uti  dominus,  pubblicamente,  pacificamente,  ininterrottamente  e
senza opposizione 
  da piu' di trentotto anni  il  seguente  immobile:  fondo  sito  in
Gravina in 
  Puglia (Ba), riportato in Catasto al Foglio 103,  particella  3736,
qualita' 
  orto, classe 1, superficie are 00.06.50,  reddito  dominicale  €uro
7,72 (pari 
  a Lire 14.950), reddito agrario €uro  5,04  (pari  a  Lire  9.750),
intestato 
  catastalmente alla Congregazione di Carita' di  Gravina,  sotto  il
titolo 
  Sant'Antonio di Padova, che allo stato risulta soppressa, avendo il
Comune 
  di Gravina in Puglia acquisito tutti i suoi beni e avendo omesso di 
  procedere alle operazioni  di  volturazione,  sussistendo  tutti  i
requisiti 
  richiesti, ha proposto ricorso per usucapione speciale ex art. 1159
bis del 
  codice civile e legge n. 346/76, art. 3. 
  Il Giudice Onorario del Tribunale di Bari,  Prima  Sezione  Civile,
Avv. 
  Gaetano Grillo, letto il ricorso, ha disposto con  decreto  del  23
febbraio 
  2019, che  la  richiesta  di  usucapione  sia  resa  nota  mediante
affissione 
  dell'istanza per novanta giorni all'Albo del Comune di  Gravina  in
Puglia ed 
  all'Albo del Tribunale di Bari e la sua pubblicazione per  estratto
e per una 
  sola volta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro
quindici 
  giorni dalla affissione; ha indicato il termine di  novanta  giorni
per 
  l'opposizione ai sensi dell'art. 3,  comma  3  della  Legge  346/76
dalla 
  scadenza delle pubblicazioni. 
  Il Giudice ha disposto altresi' che l'istanza e il decreto allegato
siano 
  notificati a coloro che  nei  registri  immobiliari  figurano  come
titolari di 
  diritti reali sull'immobile o ai loro eredi e  a  coloro  che,  nel
ventennio 
  antecendente alla presentazione della  stessa,  abbiano  trascritto
contro 
  l'istante o i suoi  danti  causa  domanda  giudiziale  non  perenta
diretta a 
  rivendicare la proprieta' o altri diritti reali  di  godimento  sul
fondo. 

                           Il procuratore 
                      avv. Elisabetta Alloggio 

 
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