MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche
Direzione generale

(GU Parte Seconda n.90 del 1-8-2019)

 
Decreto di asservimento  ed  occupazione  temporanea  di  terreni  in
Comune di Camerata  Picena  (AN)  ai  fini  della  realizzazione  del
metanodotto "Falconara - Recanati tratto Jesi-Recanati, DN1050 (42")" 
 

  Visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ...omissis.....; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), ..omissis....; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (di seguito: Testo Unico), ...omissis..; 
  Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico  17  aprile
2008 ...omissis...; 
  Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24  febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale n. 107, del 10 maggio  2017,  recante  "Individuazione
degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale"  del  Ministero
dello Sviluppo Economico; 
  Visto il decreto ministeriale 01 aprile 2019  di  approvazione  del
progetto definitivo, autorizzazione alla  costruzione  ed  esercizio,
dichiarazione di  pubblica  utilita'  e  conformita'  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  con   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del  gasdotto
"Metanodotto Falconara - Recanati DN 1050 (42") DP 75  bar  -  Tratto
Jesi - Recanati"; 
  Vista l'istanza  del  08  maggio  2019,  protocollo  n.  10195  del
14/05/2019, con la quale la societa' Snam  Rete  Gas  S.p.A.,  codice
fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa
Barbara, n. 7 - 20997 San Donato Milanese (MI)  -  Uffici  in  Ancona
(AN)  -  Via  Caduti  del  Lavoro,  40  -   ha   chiesto   a   questa
Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e  52  octies,
del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Camerata  Picena
(AN) indicati nel piano particellare allegato all'istanza: 
  a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate  in
colore rosso nel piano particellare; 
  b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per  la  corretta
esecuzione  dei  lavori  indicate   in   colore   verde   nel   piano
particellare; 
  con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; 
  Accertato che i predetti terreni sono interessati dalla fascia  per
l'apposizione del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e/o  compresi
nell'elenco delle aree da occupare temporaneamente, di cui al  citato
decreto 01 aprile 2019; 
  Considerato che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti
di cui all'articolo 9 del citato  decreto  legislativo  n.  164/2000,
riveste carattere  d'urgenza  per  il  mantenimento  di  un  adeguato
livello di sicurezza del sistema di trasporto del gas e fa parte  del
quadro di riassetto  della  rete  di  trasporto  della  Societa'  che
comprende mirate attivita' di rifacimento dell'esistente  metanodotto
Ravenna - Chieti; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del  Testo  Unico  e  s.m.i.,  l'emanazione  del  citato
decreto 01 aprile 2019 ha determinato l'inizio  del  procedimento  di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione  prevista
dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il  decreto  ablativo
puo'  essere  emanato  con  determinazione  urgente   dell'indennita'
provvisoria; 
  Ritenuto che: 
  - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati  dai
lavori di costruzione del metanodotto  decade,  salvo  proroga,  alla
data del 01/04/2024; 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  realizzazione  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
soluzione di continuita', secondo  una  progressione  continua  della
posa in opera del metanodotto; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle  Ditte  proprietarie  catastalmente  identificate   nel   piano
particellare sono  ritenute  congrue  ai  fini  della  determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria; 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  A favore della Snam Rete Gas S.p.A. sono disposti  la  servitu'  di
metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni  in  comune
di Camerata Picena (AN), interessate dalla realizzazione del gasdotto
"Metanodotto Falconara - Recanati DN 1050 (42") DP 75  bar  -  Tratto
Jesi - Recanati" e riportate nei piani particellari con l'indicazione
delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che  siano  ottemperati  da  parte  di  Snam  Rete  Gas  S.p.A.,  gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa 1  (uno)  metro,  misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  20,00
(venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonche' di  mantenere  la
superficie asservita  a  terreno  agrario,  con  la  possibilita'  di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione; 
  - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche'   di   eventuali   modifiche,    rifacimenti,    riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  - l'inamovibilita'  di  tubazioni,  manufatti,  apparecchiature  ed
opere  sussidiare  relative  al  gasdotto  di  cui  in  premessa,  di
proprieta' della Snam Rete Gas S.p.A. e che, pertanto, avra' anche la
facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di  eventuali   riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati dalla Snam Rete Gas S.p.A. a  chi
di ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione temporanea  dei  terreni  di  cui  all'articolo  1,  da
corrispondere  congiuntamente  agli  aventi   diritto,   sono   state
determinate in modo urgente, ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo
Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 44  e  all'art.  52-octies
del  medesimo  D.P.R.  327/2001,  nella  misura  indicata  nel  piano
particellare individuale. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., nonche'  pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  nel  cui
territorio si trova il bene. L'opposizione di  terzi  interessati  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  successivi   alla   pubblicazione
dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Snam Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto
alle  Ditte  proprietarie  con   allegato   il   piano   particellare
individuale, unitamente ad un invito  a  presenziare  alla  redazione
dello  stato  di  consistenza  e  presa  di  possesso  dei   terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla Snam Rete  Gas  S.p.A.  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico e s.m.i.. 
  Copie degli atti  inerenti  la  notifica  di  cui  all'articolo  5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di  immissione  in
possesso, sono trasmessi senza indugio da  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  a
questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile  a  questa  Amministrazione
(DGSAIE - Divisione  VII  -  Via  Molise,  2  -  00187  Roma  -  pec:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it, fax: 0647887753) -  e  per
conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.A. presso gli Uffici siti in Ancona
(AN) - via Caduti del Lavoro, 40 -  pec:  ingcos.cenor@pec.snam.it  -
l'accettazione  delle  indennita'  di  servitu'  di  metanodotto   ed
occupazione temporanea. 
  Questa  Amministrazione,  ricevuta  dalle  ditte  proprietarie   la
comunicazione  di  accettazione  delle  indennita'  di  servitu'   di
metanodotto ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di
diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena  e
libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato
al presente decreto, disporra' con  propria  ordinanza  affinche'  la
Snam Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel  termine
di 60 giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  delle  Ditte  proprietarie
sulle  indennita'  provvisorie  di   servitu'   di   metanodotto   ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi  trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso,  gli  importi  saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale  competente  -  Servizio
depositi  amministrativi  per  esproprio  -  a  seguito  di  apposita
ordinanza di questa Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non  condividano
le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i.,  produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo   sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione  e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico e s.m.i. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione  del  metanodotto,  la  Snam  Rete  Gas
S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici,  ha  facolta'
di occupare i terreni per un periodo di anni due  a  decorrere  dalla
data di  immissione  in  possesso  delle  stesse  aree.  La  Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria  la
data di avvio delle lavorazioni,  la  denominazione  ed  il  recapito
dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  anni  due,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni riportati nel piano particellare. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Elenco delle ditte catastali e dei beni da  asservire  ed  occupare
temporaneamente nel Comune di Camerata Picena (AN): 
  1.  Ditta  Santoni  Lucio,  Santoni  Fabio,  Santoni  Maria   Rita,
Equitalia Marche S.p.a. Fg 5, Mapp. 172 - 173 

                        Il direttore generale 
                       dott.ssa Rosaria Romano 

 
TX19ADC8701
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.