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Modifica secondaria di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE Codice pratica: N1A/2019/1516 Medicinali: BRONCHENOLO SEDATIVO E FLUIDIFICANTE. Confezioni: "1,5 mg/ml + 10 mg/ml scir." AIC 026564070 e "7,5 mg + 55 mg pastiglie gusto menta" 20 past. AIC 026564094. BRONCHENOLO TOSSE. Confezione: "1,54 mg/ml sciroppo" flacone 150 ml AIC 019771043. Tipologia Variazione: Grouping IA, C.I.z Tipo di modifica e modifica apportata: Aggiornamento RCP e del foglio illustrativo per implementazione della raccomandazione PRAC. In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D. Lgs 24/04/2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.4, 4.9 di RCP e corrispondenti par. del Foglio Illustrativo) relativamente ai medicinali e alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in G.U. della variazione al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in G.U. della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del D. Lgs 24/04/2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art.82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore Silvia Costa TX19ADD13890