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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera per incorporazione della societa' "C.R. Girasole I.A.C.A. societad anonima" nella societa' "Dalella s.r.l." redatto ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. e del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 108 In La Spezia, Via Aldo Moro snc c/o Porto Mirabello int.42, presso la sede sociale della societa' e' presente il sottoscritto amministratore unico della societa' DALELLA S.R.L., in possesso dei requisiti necessari per redigere il presente progetto di fusione in nome e per conto della societa'. 1) Societa' partecipanti alla fusione Societa' incorporante: DALELLA S.R.L., con sede in La Spezia, Via Aldo Moro snc c/o Porto Mirabello int.42 capitale sociale di Euro 12.000,00, Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.c.i.a.a. di Riviere di Liguria-Imperia -La Spezia Savona n.01482050117, R.E.A. di La Spezia n. SP-213445. Societa' incorporanda: C.R. GIRASOLE I.A.C.A. SOCIETAD ANONIMA con sede in Costa Rica, San Jose Rohrmoser, Pavas del la Artistica 75 metros oeste, Y 75 metros sur., capitale sociale di Colones 6.000,00 i.v., registro 543 N°7111 del Registro Nacional Republica de Costa Rica. Tali societa' non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione ne' in condizioni ostative alla fusione. In relazione alla natura delle societa' partecipanti, tra le quali non figurano societa' regolate dai capi V e VI c.c. ne' societa' cooperative per azioni, sono applicabili alla fusione le semplificazioni previste dall'art. 2505-quater c.c.; semplificazioni che il presente progetto contempla riguardo ai seguenti punti: a) deroga, con il consenso di tutti i soci delle societa' partecipanti alla fusione, alle disposizioni dell'art. 2501-sexies c.c.; b) riduzione alla meta' dei termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma. L'approvazione del presente progetto - pertanto - varra' anche quale espressione del consenso unanime di tutti i soci all'adozione delle indicate semplificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2505-quater c.c. Si segnala che i soci che partecipano al capitale sociale della societa' DALELLA S.R.L. incorporante, sono i medesimi soci che partecipano al capitale sociale della societa' C.R.GIRASOLE I.A.C.A. SOCIETAD ANONIMA incorporanda, possedendo le medesime percentuali di partecipazione al capitale sociale. I soci di entrambe le societa' sono le seguenti persone fisiche: Amarino Caffaz Davide nato a La Spezia il 25/12/1961 c.f. MRNDVD61T25E463M quota c.s. 37.50% Tripaldi Maria Alessandra nata a Pisa il 07/04/1967 c.f. TRPMLS67D47G702Q, quota c.s. 37,50% Amarino Caffaz Donatella nata a La Spezia il 07/07/1956 c.f. MRNDTL56L47E463X, quota c.s. 25,00% La fusione avverra', ai sensi del 2° comma dell'art. 2501-quater c.c., sulla base delle situazione patrimoniale delle societa' DALELLA S.R.L. e della societa' C.R.GIRASOLE I.A.C.A. SOCIETAD ANONIMA alla data del 31 Dicembre 2019. Dalla data di riferimento delle situazioni patrimoniali ad oggi, non sono intervenuti fatti di particolare rilievo, tali da modificare in maniera sostanziale la posizione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione. 2) Statuto. Lo statuto sociale dell'incorporante DALELLA S.R.L., gia' conforme alle disposizioni del D. Lgs. N. 6/2003, e non sara' apportata alcuna modifica. La Societa' Incorporante conservera' la propria attuale forma societaria, denominazione sociale e sede statutaria, e sara' regolata dal diritto italiano. Lo statuto stesso e' riportato nell'allegato n. 1 al presente progetto di fusione, del quale forma parte integrante. 3) Rapporto di cambio delle quote. Considerato che le due Societa' sono entrambe possedute dai medesimi soci, e tali soci partecipano con le medesime percentuali al Capitale sociale di entrambe le societa', la fattispecie viene assimilata al caso di "incorporazione di societa' interamente possedute" ed e' quindi applicabile la procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c. per la quale non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2501 ter, comma 1, numero 3), c.c.: "3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in danaro". Tale procedimento non crea pregiudizio alcuno ai soci delle societa' partecipanti alla fusione ne' si presenta atto a modificare in alcun modo i diritti patrimoniali ed amministrativi da ciascuno posseduti antecedentemente alla prospettata operazione. 4) Modalita' di assegnazione delle quote della societa' incorporante. Per la medesima ragione di cui al precedente paragrafo non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2501 ter, comma 1, numero 4), c.c.: "4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante.". Inoltre, la societa' DALELLA S.R.L. incorporante, non detenendo alcuna quota della societa' incorporata, non dovra' procedere all'annullamento di alcuna quota di partecipazione. 5) Imputazione a bilancio delle operazioni. In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, c.c., si precisa che le operazioni della incorporanda C.R.GIRASOLE I.A.C.A. SOCIETAD ANONIMA saranno imputate all'incorporante DALELLA S.R.L. con effetto ai fini contabili a partire dalla data del 01 gennaio 2020. Da tale data decorreranno altresi' gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. nuovo T.U.I.R.). Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sara' effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c. 6) Trattamenti riservati. La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci ne' ai possessori di titoli diversi dalle azioni. 7) Vantaggi particolari. La fusione non comportera' alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle societa' partecipanti. 8) Ragioni economiche della fusione. La fusione, cosi' come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo ne' crea pregiudizio ai soci delle societa' interessate. Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le societa' partecipanti derivanti da una naturale semplificazione organizzativa. 9) Sede legale. La sede legale rimarra' la medesima della societa' incorporante cioe' in La Spezia Via Aldo Moro snc c/o Porto Mirabello int.42. 10) Altre informazioni. Le societa' partecipanti alla fusione: a) non sono soggette alla revisione contabile obbligatoria di cui all'art. 2501-bis, comma quinto, c.c.; b) non hanno dipendenti; c) non hanno perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione; d) non hanno riserve e fondi in sospensione d'imposta. Ai sensi dell'art. 2501-quater, ultimo comma, C.c. e' stata esercitata l'opzione di rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale delle societa' partecipanti alla fusione. Il presente progetto di fusione, a norma dell'art, 2501-septies c.c., viene oggi depositato in copia presso la sede legale delle societa' partecipanti alla fusione in una ai documenti indicati nell'articolo medesimo, e che nessuna delle societa' partecipanti alla fusione e' soggetta alla revisione contabile obbligatoria di cui all'art. 2501-bis, quinto comma, c.c. Il presente progetto di fusione verra' inviato in via telematica per l'iscrizione nel registro delle imprese presso la C.c.i.a.a. di Riviere di Liguria-Imperia -La Spezia Savona, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma terzo, c.c. La Spezia, 28 Febbraio 2020 Dalella S.r.l. - L'amministratore unico Davide Amarino Caffaz TX20AAB4154