EDISON S.P.A.
Sede: Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano
Punti di contatto: Corporate Affairs & Governance Department - Tel.
0262227465
Capitale sociale: Euro 5.377.000.671,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi 06722600019
R.E.A.: Milano 1698754
Codice Fiscale: 06722600019
Partita IVA: 08263330014

EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V.
Sede: Claude Debussylaan 10 - 1082 MD Amsterdam - Paesi Bassi
Capitale sociale: Euro 150.000.000,00 di cui euro 123.500.000,00
sottoscritto e interamente versato
Registro delle imprese: Camera di Commercio olandese 24102979
Codice Fiscale: 24102979

(GU Parte Seconda n.90 del 1-8-2020)

 
Fusione transfrontaliera per incorporazione di  Edison  International
Holding N.V. in Edison  S.p.A.  (avviso  ai  sensi  dell'art.  7  del
             Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108) 
 

  Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di
Edison International Holding N.V. in Edison S.p.A. (la «Fusione»), si
forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dall'art.  7
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 
  1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  1.1. Societa' incorporante 
  Edison S.p.A., societa' per azioni costituita ai sensi del  diritto
italiano, con sede legale in  Milano,  Italia,  Foro  Buonaparte  31,
numero  di  iscrizione  presso   il   registro   delle   imprese   di
Milano-Monza-Brianza-Lodi al  numero  06722600019,  capitale  sociale
pari a euro 5.377.000.671,00,  interamente  versato  e  regolata  dal
diritto italiano (la «Societa' Incorporante»). 
  1.2. Societa' incorporanda 
  Edison International Holding N.V., societa'  per  azioni  (naamloze
vennootschap) costituita ai sensi  del  diritto  olandese,  con  sede
legale in Amsterdam, Paesi Bassi, la cui sede amministrativa e'  sita
in Claude Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Paesi Bassi,  numero  di
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (Kamer
van Koophandel) olandese: 24102979, capitale sociale autorizzato pari
a euro 150.000.000,00, di  cui  euro  123.500.000,00  sottoscritto  e
interamente versato da Edison S.p.A. e regolata dal diritto  olandese
(la «Societa' Incorporanda»). 
  2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori
e dei soci di minoranza 
  2.1. Societa' Incorporante 
  2.1.1  Esercizio  dei  diritti   dei   creditori   della   Societa'
Incorporante 
  Ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, i  creditori  di  Edison
S.p.A., i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione
o  alla  pubblicazione  del  progetto  comune  di  Fusione  ai  sensi
dell'art. 2501- ter, comma 3, del codice  civile,  hanno  il  diritto
opporsi alla fusione  entro  sessanta  giorni  dall'iscrizione  della
decisione di fusione della  Societa'  Incorporante  di  cui  all'art.
2502-bis del codice civile. 
  2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di  minoranza  della  Societa'
Incorporante 
  La Fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso  in
favore degli azionisti della Societa' Incorporante  che  non  abbiano
contribuito all'approvazione della stessa ai sensi  dell'art.  5  del
decreto legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 e degli articoli  2437
e ss. del codice civile. 
  Gli azionisti di minoranza  della  Societa'  incorporante  potranno
esercitare i loro diritti come previsto  dalle  vigenti  disposizioni
previste dalla legge italiana e  dallo  statuto  sociale  vigente  di
Edison S.p.A. 
  In particolare, tenuto conto che l'intero  capitale  sociale  della
Societa' Incorporanda  e'  attualmente  detenuto  direttamente  dalla
Societa' incorporante, la fusione sara' approvata in  via  definitiva
dal Consiglio di Amministrazione della Societa' Incorporante (secondo
quanto consentito dall'art.  17,  secondo  comma,  lettera  e)  dello
Statuto sociale vigente). Ai sensi dell'art. 2505, terzo  comma,  del
codice  civile,  gli  azionisti  della  Societa'   Incorporante   che
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale della stessa  possono
in ogni caso, entro otto giorni dal deposito  o  dalla  pubblicazione
del progetto comune di Fusione ai sensi dell'art. 2501- ter, comma 3,
del codice civile, chiedere che la decisione  di  approvazione  della
fusione sia  adottata  dall'assemblea  straordinaria  della  Societa'
Incorporante. 
  2.2. Societa' Incorporanda 
  2.2.1  Esercizio  dei  diritti   dei   creditori   della   Societa'
Incorporanda 
  Ai sensi dell'art. 2:316 del codice  civile  olandese  (Burgerliijk
Wetboek), i creditori della Societa' Incorporanda hanno il diritto di
opporsi alla fusione entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione
su un quotidiano nazionale olandese della notizia  avente  a  oggetto
l'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese
della Camera di Commercio olandese. 
  2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di  minoranza  della  Societa'
Incorporanda 
  Non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporanda  poiche'
l'intero capitale sociale della  Societa'  Incorporanda  e'  detenuto
dalla Societa' Incorporante. 
  3. Modalita' con le quali  si  possono  ottenere  gratuitamente  le
informazioni relative alla Fusione 
  Gli aventi diritto  potranno  prendere  visione  gratuitamente  del
progetto comune di Fusione  e  degli  ulteriori  documenti  destinati
all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa  applicabile,
tra  l'altro,  presso  le  rispettive  sedi  legali  della   Societa'
Incorporanda e della Societa' Incorporante. 

Edison S.p.A. - p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore
                              delegato 
                            Nicola Monti 

 
TX20AAB7798
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.