TAR LAZIO - ROMA

(GU Parte Seconda n.14 del 1-2-2020)

 
  Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio 
 

  La Provincia di Vercelli, con sede in  (13100)  Vercelli,  Via  San
Cristoforo n. 7 C.F. e P.IVA 80005210028, in persona del Presidente e
l.r.p.t., difesa dall'Avv. Prof. Federico Tedeschini presso il  quale
e' elettivamente domiciliata in (00198) Roma, Largo Messico n. 7, fax
068541638 e PEC segreteria@pec.tedeschinilex.it, ha promosso  ricorso
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del  Lazio  -  Sede  di
Roma - Sezione  Prima  Ter  -  RGN  15618/2016  contro  il  Ministero
dell'Interno,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   il
Ministero degli Affari regionali e Autonomie  locali,  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, l'Associazione Nazionale Comuni  Italiani
- Associazione Regionale del Piemonte - Consulta  Aree  Vaste  e  nei
confronti  della  Provincia  di  Alessandria  l'annullamento,  previa
sospensiva e rimessione alla Corte Costituzionale della questione  di
legittimita' dell'art. 7 bis, comma 2, del decreto  legge  24  giugno
2016, n. 113, introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n.
160,  del:  (i)  Decreto  interministeriale  del  17   ottobre   2016
(pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 249 del  24  ottobre  2016)
recante "Riparto a favore delle  province  delle  regioni  a  statuto
ordinario delle risorse, pari complessivamente a 100 milioni di euro,
per l'anno 2016, per l'attivita' di manutenzione straordinaria  della
rete viaria", in uno ai relativi Allegati 1  e  2;  (ii)  per  quanto
occorrer possa, del verbale della riunione della Consulta Aree  Vaste
del Piemonte del 5 settembre 2016 nella parte relativa alle decisioni
assunte in ordine al  riparto  del  contributo  statale  ex  D.L.  n.
113/2016; (iii) per quanto occorrer possa,  del  verbale  n.  13/2016
della riunione della Conferenza Stato-citta' e autonomie  locali  del
15 settembre 2016, e della conseguente intesa  sancita  ed  approvata
nella seduta del 27 settembre 2016, recante "Criteri ed  importi  per
la ripartizione per l'anno 2016 delle risorse, pari a 100 milioni  di
euro, alle Province delle Regioni a statuto ordinario per l'attivita'
di manutenzione straordinaria delle rete viaria, di cui  all'articolo
7 - bis, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113  convertito
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160". 
  Il ricorso e' fondato sui seguenti motivi. 
  (1)  Illegittimita'  derivata  dall'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 7 bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno  2016,  n.  113
(come introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160)  -
Violazione degli artt. 2, 3, 97, 114, 118 e 119  della  Costituzione.
Gli atti impugnati poggiano su di  una  norma  di  legge  affetta  da
insanabile illegittimita' costituzionale poiche' l'art. 7 bis, c.  2,
del D.L. n. 113/2016, come introdotto dalla legge di  conversione  n.
160/2016 che ha previsto uno stanziamento di  100  milioni  a  favore
delle province per la gestione della rete viaria ex ANAS,  e'  misura
del tutto inadeguata a rappresentare una forma compensativa dei tagli
lineari e dei prelievi  forzosi  previsti  per  l'annualita'  2016  a
carico delle Province. Infatti se da un lato la ricorrente  Provincia
di Vercelli si e' vista riconosciuto  l'importo  di  euro  306.820,17
destinato a far fronte agli impegni  di  spesa  per  la  manutenzione
straordinaria della sua rete stradale, dall'atro tale misura  e'  del
tutto inadeguata a garantire l'espletamento delle  funzioni  che  per
legge la Provincia deve  assolvere  in  relazione  alla  rete  viaria
assegnata alla propria competenza. Sicuramente violati sono gli artt.
2 e 3 della costituzione, posto che l'inadeguatezza dei  100  milioni
determina una disparita' di trattamento (in termini  di  lesione  dei
principi di solidarieta' ed eguaglianza) tra i vari comparti  di  cui
si compone la pubblica amministrazione. Come pure risultano  violati:
l'art.  114  Cost.  in  quanto  le  contestate  norme  implicano  una
illegittima compromissione della dignita' autonoma delle  Province  e
delle  Citta'  metropolitane,  quali  componenti   essenziali   della
Repubblica; l'art. 119, primo, secondo  e  quarto  comma,  Cost.,  in
quanto le previsioni contenute nei commi  impugnati  pregiudicano  la
capacita'  degli  enti  di  gestire   responsabilmente   le   risorse
economiche  di   cui   dispongono,   incrinando   il   principio   di
responsabilita' finanziaria e  impedendo  agli  enti  provinciali  di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro  attribuite;  gli
artt. 3, 97 e 118 Cost. perche' le previsioni  stesse  si  presentano
irragionevoli e contraddittorie rispetto al percorso di riforma degli
enti locali tracciato dal legislatore nazionale con la  legge  n.  56
del 2014, ancor di piu' oggi dove la rilevanza  costituzionale  degli
enti provinciali e' stata confermata  con  l'esito  referendario  del
4/12/2016. 
  (2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 bis, comma  2,  del
D.L.  113/2016;  Violazione  e  falsa  applicazione  della  Legge  n.
208/2015; Violazione e falsa applicazione  del  D.lgs.  n.  112/1998;
Eccesso    di     potere     per     illogicita',     irrazionalita',
contraddittorieta',  difetto  dei   presupposti   e   disparita'   di
trattamento. I provvedimenti impugnati sono comunque affetti da  vizi
autonomi consistenti nell'illegittimita' del criterio di ripartizione
che e' stata utilizzato per distribuire  nella  Regione  Piemonte  il
contributo per la  manutenzione  della  sua  rete  stradale  previsto
dall'art. 7 bis del D.L. n. 113/2016 pari a 100 milioni.  Se  infatti
per il  riparto  si  fosse  utilizzato  il  criterio  dell'estensione
chilometrica  delle  strade  provinciali,  alla  ricorrente   sarebbe
spettata una somma pari a euro 1.071.844,71 invece di euro 306.820,17
effettivamente  assegnati.  Invece  e'  prevalso  il   cd.   criterio
solidaristico costruito sulle  situazioni  di  insolvenza  delle  tre
Province di Asti, Alessandria  e  Verbano-Cusio-Ossola;  il  che'  ha
determinato una situazione del tutto anomala e palesemente  contraria
alle prescrizioni dell'art  7  bis  comma  2  D.L.  113/2016  con  la
conseguenza che, a fronte di  una  disponibilita'  per  il  complesso
delle province piemontesi pari a euro 10.117.132, le tre province  in
questione hanno eroso gran parte della contribuzione disponibile (ben
9.105.419 euro). In altri  termini,  si  e'  data  preferenza  ad  un
criterio  che,  lungi  dall'essere  costruito  su  base  obiettiva  e
oggettiva  [nel  senso  di  rispondere  alle  effettive  esigenze  di
servizio di ciascuna amministrazione provinciale], premia le gestioni
deficitarie rispetto  al  reale  impegno  di  competenze  degli  enti
provinciali. Tale spirito solidaristico non trova  alcun  riferimento
espresso nemmeno nelle disposizioni presupposte all'art.  7  bis  del
D.L.  n.   113/2016.   Un'ulteriore   censura   concerne   l'evidente
contrarieta' degli atti  impugnati  con  il  principio  logico  della
necessaria corrispondenza dell'attribuzione alle regioni e agli  enti
locali di risorse finanziarie che devono corrispondere "per ammontare
a quelli  utilizzati  dallo  Stato  per  l'esercizio  delle  medesime
funzioni e compiti prima del conferimento" (cfr. art. 7, comma 3  del
D.lgs. n. 112/98). In osservanza di tale  principio,  i  100  milioni
assegnati dall'art. 7 bis comma 2 del D.L. 113/2016 occorrenti per la
manutenzione della rete stradale  provinciale  non  potevano  subire,
pena l'illegittimita' degli atti esecutivi  del  disposto  normativo,
distrazione deviandone lo scopo verso la realizzazione  di  obiettivi
diversi da quelli in esso disposto enunciati, e cioe' gli  interventi
di manutenzione e  messa  in  sicurezza  delle  strade.  L'avere,  al
contrario, per quanto riguarda il territorio piemontese, vincolato le
contribuzioni di che trattasi all'obiettivo di porre rimedio  ad  una
situazione  di  dissesto  economico-finanziario  di  alcune  province
anziche' impegnarle ai fini fissati dall'art. 7 bis e'  da  ritenersi
in palese contrasto con il principio di cui all'art. 7  comma  3  del
D.lgs 112/98. 
  Con Ordinanza n. 14341 del 13/12/2019 il  Tribunale  Amministrativo
Regionale del Lazio - Sede di Roma  ha  disposto  l'integrazione  del
contraddittorio  con  notifica  per   pubblici   proclami,   mediante
inserzione nella Gazzetta Ufficiale, di: a) un estratto del  ricorso,
recante il numero R.G.,  l'Autorita'  giudiziaria  adita,  le  parti,
l'oggetto con il provvedimento impugnato ed un  sunto  delle  censure
dedotte;   b)   l'elenco   nominativo   dei   controinteressati,   da
individuarsi nelle province indicate nell'allegato 1  al  decreto  17
ottobre 2016. Con la stessa Ordinanza, il TAR Lazio Roma ha  altresi'
rinviato all'udienza pubblica del 14 luglio 2020 la  trattazione  del
merito del ricorso. 
  La  presente  notificazione  e'  percio'  indirizzata  ai  soggetti
indicati nell'Allegato 1  al  decreto  interministeriale  17  ottobre
2016, vale a dire:  Provincia  di  Alessandria,  Provincia  di  Asti,
Provincia di Novara, Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Provincia  di
Cremona, Provincia di Lecco, Provincia di Lodi, Provincia  di  Pavia,
Provincia di Imperia, Provincia di La Spezia,  Provincia  di  Savona,
Provincia  di  Belluno,  Provincia  di  Forli-Cesena,  Provincia   di
Pistoia, Provincia di  Perugia,  Provincia  di  Terni,  Provincia  di
Ascoli Piceno, Provincia di Pesaro  e  Urbino,  Provincia  di  Rieti,
Provincia di Chieti,  Provincia  di  Pescara,  Provincia  di  Teramo,
Provincia  di  Campobasso,  Provincia  di   Isernia,   Provincia   di
Benevento, Provincia di Salerno, Provincia di  Barletta-Andira-Trani,
Provincia di Brindisi,  Provincia  di  Foggia,  Provincia  di  Lecce,
Provincia di Taranto, Provincia  di  Matera,  Provincia  di  Potenza,
Provincia di Catanzaro, Provincia di Cosenza, Provincia di Crotone. 

                   avv. prof. Federico Tedeschini 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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