Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio La Provincia di Vercelli, con sede in (13100) Vercelli, Via San Cristoforo n. 7 C.F. e P.IVA 80005210028, in persona del Presidente e l.r.p.t., difesa dall'Avv. Prof. Federico Tedeschini presso il quale e' elettivamente domiciliata in (00198) Roma, Largo Messico n. 7, fax 068541638 e PEC segreteria@pec.tedeschinilex.it, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione Prima Ter - RGN 15618/2016 contro il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero degli Affari regionali e Autonomie locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Associazione Regionale del Piemonte - Consulta Aree Vaste e nei confronti della Provincia di Alessandria l'annullamento, previa sospensiva e rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimita' dell'art. 7 bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, del: (i) Decreto interministeriale del 17 ottobre 2016 (pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2016) recante "Riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario delle risorse, pari complessivamente a 100 milioni di euro, per l'anno 2016, per l'attivita' di manutenzione straordinaria della rete viaria", in uno ai relativi Allegati 1 e 2; (ii) per quanto occorrer possa, del verbale della riunione della Consulta Aree Vaste del Piemonte del 5 settembre 2016 nella parte relativa alle decisioni assunte in ordine al riparto del contributo statale ex D.L. n. 113/2016; (iii) per quanto occorrer possa, del verbale n. 13/2016 della riunione della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali del 15 settembre 2016, e della conseguente intesa sancita ed approvata nella seduta del 27 settembre 2016, recante "Criteri ed importi per la ripartizione per l'anno 2016 delle risorse, pari a 100 milioni di euro, alle Province delle Regioni a statuto ordinario per l'attivita' di manutenzione straordinaria delle rete viaria, di cui all'articolo 7 - bis, comma 2 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160". Il ricorso e' fondato sui seguenti motivi. (1) Illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (come introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160) - Violazione degli artt. 2, 3, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione. Gli atti impugnati poggiano su di una norma di legge affetta da insanabile illegittimita' costituzionale poiche' l'art. 7 bis, c. 2, del D.L. n. 113/2016, come introdotto dalla legge di conversione n. 160/2016 che ha previsto uno stanziamento di 100 milioni a favore delle province per la gestione della rete viaria ex ANAS, e' misura del tutto inadeguata a rappresentare una forma compensativa dei tagli lineari e dei prelievi forzosi previsti per l'annualita' 2016 a carico delle Province. Infatti se da un lato la ricorrente Provincia di Vercelli si e' vista riconosciuto l'importo di euro 306.820,17 destinato a far fronte agli impegni di spesa per la manutenzione straordinaria della sua rete stradale, dall'atro tale misura e' del tutto inadeguata a garantire l'espletamento delle funzioni che per legge la Provincia deve assolvere in relazione alla rete viaria assegnata alla propria competenza. Sicuramente violati sono gli artt. 2 e 3 della costituzione, posto che l'inadeguatezza dei 100 milioni determina una disparita' di trattamento (in termini di lesione dei principi di solidarieta' ed eguaglianza) tra i vari comparti di cui si compone la pubblica amministrazione. Come pure risultano violati: l'art. 114 Cost. in quanto le contestate norme implicano una illegittima compromissione della dignita' autonoma delle Province e delle Citta' metropolitane, quali componenti essenziali della Repubblica; l'art. 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., in quanto le previsioni contenute nei commi impugnati pregiudicano la capacita' degli enti di gestire responsabilmente le risorse economiche di cui dispongono, incrinando il principio di responsabilita' finanziaria e impedendo agli enti provinciali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite; gli artt. 3, 97 e 118 Cost. perche' le previsioni stesse si presentano irragionevoli e contraddittorie rispetto al percorso di riforma degli enti locali tracciato dal legislatore nazionale con la legge n. 56 del 2014, ancor di piu' oggi dove la rilevanza costituzionale degli enti provinciali e' stata confermata con l'esito referendario del 4/12/2016. (2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 bis, comma 2, del D.L. 113/2016; Violazione e falsa applicazione della Legge n. 208/2015; Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 112/1998; Eccesso di potere per illogicita', irrazionalita', contraddittorieta', difetto dei presupposti e disparita' di trattamento. I provvedimenti impugnati sono comunque affetti da vizi autonomi consistenti nell'illegittimita' del criterio di ripartizione che e' stata utilizzato per distribuire nella Regione Piemonte il contributo per la manutenzione della sua rete stradale previsto dall'art. 7 bis del D.L. n. 113/2016 pari a 100 milioni. Se infatti per il riparto si fosse utilizzato il criterio dell'estensione chilometrica delle strade provinciali, alla ricorrente sarebbe spettata una somma pari a euro 1.071.844,71 invece di euro 306.820,17 effettivamente assegnati. Invece e' prevalso il cd. criterio solidaristico costruito sulle situazioni di insolvenza delle tre Province di Asti, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola; il che' ha determinato una situazione del tutto anomala e palesemente contraria alle prescrizioni dell'art 7 bis comma 2 D.L. 113/2016 con la conseguenza che, a fronte di una disponibilita' per il complesso delle province piemontesi pari a euro 10.117.132, le tre province in questione hanno eroso gran parte della contribuzione disponibile (ben 9.105.419 euro). In altri termini, si e' data preferenza ad un criterio che, lungi dall'essere costruito su base obiettiva e oggettiva [nel senso di rispondere alle effettive esigenze di servizio di ciascuna amministrazione provinciale], premia le gestioni deficitarie rispetto al reale impegno di competenze degli enti provinciali. Tale spirito solidaristico non trova alcun riferimento espresso nemmeno nelle disposizioni presupposte all'art. 7 bis del D.L. n. 113/2016. Un'ulteriore censura concerne l'evidente contrarieta' degli atti impugnati con il principio logico della necessaria corrispondenza dell'attribuzione alle regioni e agli enti locali di risorse finanziarie che devono corrispondere "per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento" (cfr. art. 7, comma 3 del D.lgs. n. 112/98). In osservanza di tale principio, i 100 milioni assegnati dall'art. 7 bis comma 2 del D.L. 113/2016 occorrenti per la manutenzione della rete stradale provinciale non potevano subire, pena l'illegittimita' degli atti esecutivi del disposto normativo, distrazione deviandone lo scopo verso la realizzazione di obiettivi diversi da quelli in esso disposto enunciati, e cioe' gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade. L'avere, al contrario, per quanto riguarda il territorio piemontese, vincolato le contribuzioni di che trattasi all'obiettivo di porre rimedio ad una situazione di dissesto economico-finanziario di alcune province anziche' impegnarle ai fini fissati dall'art. 7 bis e' da ritenersi in palese contrasto con il principio di cui all'art. 7 comma 3 del D.lgs 112/98. Con Ordinanza n. 14341 del 13/12/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma ha disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale, di: a) un estratto del ricorso, recante il numero R.G., l'Autorita' giudiziaria adita, le parti, l'oggetto con il provvedimento impugnato ed un sunto delle censure dedotte; b) l'elenco nominativo dei controinteressati, da individuarsi nelle province indicate nell'allegato 1 al decreto 17 ottobre 2016. Con la stessa Ordinanza, il TAR Lazio Roma ha altresi' rinviato all'udienza pubblica del 14 luglio 2020 la trattazione del merito del ricorso. La presente notificazione e' percio' indirizzata ai soggetti indicati nell'Allegato 1 al decreto interministeriale 17 ottobre 2016, vale a dire: Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Novara, Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Provincia di Cremona, Provincia di Lecco, Provincia di Lodi, Provincia di Pavia, Provincia di Imperia, Provincia di La Spezia, Provincia di Savona, Provincia di Belluno, Provincia di Forli-Cesena, Provincia di Pistoia, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Pesaro e Urbino, Provincia di Rieti, Provincia di Chieti, Provincia di Pescara, Provincia di Teramo, Provincia di Campobasso, Provincia di Isernia, Provincia di Benevento, Provincia di Salerno, Provincia di Barletta-Andira-Trani, Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce, Provincia di Taranto, Provincia di Matera, Provincia di Potenza, Provincia di Catanzaro, Provincia di Cosenza, Provincia di Crotone. avv. prof. Federico Tedeschini TX20ABA1017