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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Eternit - R.G.N.R. 2195/17 - N. 315/18 Gip - Decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. Il Giudice all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento sopra rubricato pronunciando nei confronti di: Schmidheiny Stephan Ernst nato a Heerbrugg (Svizzera) il 29 ottobre 1947 - dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'Avv. Astolfo Di Amato, sito in Roma - via Nizza 59; difeso di fiducia dagli Avv.ti Astolfo Di Amato del Foro di Roma e Alleva Guido Carlo del Foro di Milano - IMPUTATO artt. 81, 575, 577, comma primo, nn. 2 e 4, in relazione all'art. 61, n. 1, c.p. perche', nella qualita' di effettivo ed ultimo responsabile della direzione e della gestione della societa' Eternit Spa esercente gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Casale Monferrato -oltre agli stabilimenti siti in Cavagnolo, Napoli-Bagnoli, Rubiera-, e di effettivo ed ultimo responsabile della direzione e della gestione delle societa' (Industria Eternit Casale Monferrato Spa, Industria Eternit Napoli Spa, Icar Spa, Industria Eternit Reggio Emilia Spa) esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Casale Monferrato -oltre agli stabilimenti siti in Cavagnolo, Napoli-Bagnoli, Rubiera-, nell'arco temporale compreso -con riguardo al sito produttivo di Casale Monferrato- tra il giugno 1976 e il giugno 1986: cagionava la morte di lavoratori operanti presso i predetti stabilimenti in Casale Monferrato, di familiari degli stessi nonche' di cittadini residenti nelle zone limitrofe agli stabilimenti, alle date e nei luoghi di cui alla griglia che segue, e, segnatamente, di - OMISSIS - residenti in aree poste al di fuori degli stabilimenti casalesi, ed esposti comunque ad inquinamento da amianto -da fonte antropica, posto che l'asbesto non era presente naturalmente nella configurazione geologica dell'area casalese- e del quale peraltro consentiva e non impediva la fornitura a privati e ad enti pubblici per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civili abitazioni ; nella piena consapevolezza: A) della nocivita' e carcinogenicita' dell'inalazione delle fibre di asbesto, correlata all'insorgenza di patologie, quali il mesotelioma pleurico e peritoneale -oltre che all'asbestosi e al carcinoma polmonare-, con prognosi infausta ; B) delle condizioni di polverosita' da amianto -enormemente nocive per la salute delle popolazioni formate dai lavoratori e dagli abitanti delle zone prossime agli stabilimenti- presso lo stabilimento di Casale Monferrato, anche in ragione delle dimensioni e dei volumi produttivi dello stabilimento; C) dell'insufficienza delle risorse finanziarie investite per ridurre la polverosita' all'interno dei luoghi di lavoro e nel territorio casalese; e, a dispetto di cio', per mero fine di lucro, perseverando in una condotta imprenditoriale in nome della quale si determinava: A) ad assicurare la continuita' produttiva in essere nello stabilimento -tra gli altri- di Casale Monferrato per un decennio dall'assunzione della effettiva responsabilita' e direzione d'impresa; B) a non modificare nello stabilimento di Casale Monferrato le preesistenti ed estremamente nocive condizioni di polverosita' da amianto mediante conversioni e/o risanamenti realmente incisivi; C) a non stanziare le risorse indispensabili per una radicale revisione degli impianti e delle procedure di lavoro; D) ad adottare una politica aziendale che necessariamente implicava, alla luce delle strategia d'impresa perseguita, una ingente -e fatale-esposizione ad amianto di lavoratori e cittadini, realizzata attraverso: - all'interno degli stabilimenti 1) l'omessa individuazione e realizzazione dei provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali e igienici necessari per contenere l'esposizione all'amianto (quali impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale); 2) l'omessa fornitura ed effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione; 3) l'omessa sottoposizione dei lavoratori esposti ad amianto a controlli sanitari adeguati, e l'omesso allontanamento dei lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la loro persona; 4) l'omessa informazione e formazione dei lavoratori circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e le misure per ovviare a tali rischi; - all'esterno degli stabilimenti, in aree private e pubbliche 5) la continuativa e massiva immissione di fibre e polveri di amianto, conseguente al processo produttivo, nonche' la fornitura a privati e a enti pubblici, e il mantenimento in uso, di materiali contenenti amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, in tal guisa determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosita' dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attivita' ludiche; - presso le abitazioni dei lavoratori 6) l'omessa organizzazione di un servizio di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, che dispensasse i familiari conviventi e le persone addette alla pulizia domestica degli abiti da lavoro dall'esposizione alle fibre di amianto conseguendo il consapevole e voluto risultato che le fibre di asbesto continuassero a disperdersi abbondantemente nelle fabbriche e negli ambienti di vita, determinando, per inevitabile conseguenza, tra lavoratori e cittadini una diffusione incontrollata e diluita nel tempo di patologie di cui conosceva la gravita' e la diffusivita', all'origine dei decessi di cui all'elenco sopra stilato tanto che E) promosse una sistematica e prolungata opera di disinformazione volta a: 1) rasserenare la collettivita', sia divulgando la falsa rassicurazione che fossero state impegnate notevoli risorse per sanare la situazione, sia propalando notizie infondate circa l'efficacia delle bonifiche gia' compiute e lo stato delle conoscenze scientifiche in ordine alla cancerogenicita' dell'asbesto; 2) diffondere l'erronea convinzione che, per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e nelle aree ad essi vicine, sarebbe stato sufficiente rispettare valori limite di soglia, peraltro individuati in modo inappropriato anche alla stregua delle conoscenze gia' allora disponibili e mai realmente osservati con adeguate azioni preventive; F) confido' che l'opera di disinformazione da lui promossa avrebbe impedito alla collettivita' di acquisire esatta consapevolezza dell'ingente fenomeno epidemico che egli si era rappresentato e che, dunque, coscientemente e volontariamente provoco' pur di perseguire vantaggi economici; G) si avvalse sistematicamente di un esperto di pubbliche relazioni per allontanare dalla sua persona qualsiasi sospetto sulla parte avuta nella decisione di gestire gli stabilimenti italiani -e quelli casalesi in particolare- con modalita' tali da diffondere in notevole quantita' le fibre di asbesto negli ambienti di lavoro e nel territorio, e cosi' per occultare le proprie responsabilita', addossandole sulle articolazioni periferiche della catena di governo del gruppo. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per mero fine di lucro, e con mezzo insidioso, avendo omesso -complici i lunghissimi tempi di latenza delle patologie amianto-correlate e l'insidiosita' dell'insorgenza delle patologie- l'informazione a lavoratori, familiari e cittadini in ordine ai rischi specifici conseguenti all'esposizione ad amianto e alle misure utili a ovviare al rischio, altresi' promuovendo la sistematica e incessante opera di disinformazione di cui al capo di imputazione, in modo da rendere piu' difficile l'approntamento di una reazione difensiva da parte delle vittime In Casale Monferrato e altrove, nelle date sopra indicate per ciascuno dei decessi - omissis - P.Q.M. Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D.Lv. 271/89 Dispone il rinvio al giudizio di Schmidheiny Stephan Ernst per i reati sopra indicati, indicando per la comparizione del predetto davanti alla Corte D'Assise del Tribunale di Novara - Palazzo di Giustizia in Baluardo Lamarmora n.17, l'udienza del 27.11.2020 , ore 10,00 con avvertimento a ciascun imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies c.p.p. Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilita', depositare nella cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista di eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. Visto l'art. 143 c.p.p. Dispone la traduzione del presente decreto in lingua tedesca a cura degli interpreti gia' nominati entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del presente decreto. Vercelli, li' 24.1.2020 Il giudice Fabrizio Filice Il funzionario giudiziario Maria Grazia Brafa TX20ABA1805