TRIBUNALE DI VERCELLI
Ufficio del giudice per le indagini preliminare e dell'udienza
preliminare

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(GU Parte Seconda n.24 del 25-2-2020)

 
Notifica per pubblici proclami - Eternit  -  R.G.N.R.  2195/17  -  N.
   315/18 Gip - Decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. 
 

  Il Giudice 
  all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento sopra rubricato
pronunciando nei confronti di: 
  Schmidheiny Stephan Ernst nato a Heerbrugg (Svizzera) il 29 ottobre
1947 - dom.to ex art. 161 c.p.p. presso lo studio  dell'Avv.  Astolfo
Di Amato, sito in Roma - via Nizza 59; 
  difeso di fiducia dagli Avv.ti Astolfo Di Amato del Foro di Roma  e
Alleva Guido Carlo del Foro di Milano - 
  IMPUTATO 
  artt. 81, 575, 577, comma primo, nn. 2 e 4, in  relazione  all'art.
61, n. 1,  c.p.  perche',  nella  qualita'  di  effettivo  ed  ultimo
responsabile della direzione e della gestione della societa'  Eternit
Spa esercente gli stabilimenti di lavorazione  dell'amianto  siti  in
Casale  Monferrato  -oltre  agli  stabilimenti  siti  in   Cavagnolo,
Napoli-Bagnoli, Rubiera-, e di effettivo ed ultimo responsabile della
direzione e della gestione delle societa' (Industria  Eternit  Casale
Monferrato Spa, Industria Eternit Napoli  Spa,  Icar  Spa,  Industria
Eternit Reggio Emilia Spa) esercenti gli stabilimenti di  lavorazione
dell'amianto siti in Casale Monferrato -oltre agli stabilimenti  siti
in Cavagnolo, Napoli-Bagnoli, Rubiera-, nell'arco temporale  compreso
-con riguardo al sito produttivo di Casale Monferrato- tra il  giugno
1976 e il giugno 1986: 
  cagionava  la  morte  di  lavoratori  operanti  presso  i  predetti
stabilimenti in Casale Monferrato, di familiari degli stessi  nonche'
di cittadini residenti nelle zone limitrofe agli  stabilimenti,  alle
date e nei luoghi di cui alla griglia che segue, e, segnatamente,  di
- OMISSIS - 
  residenti in aree poste al di fuori degli stabilimenti casalesi, ed
esposti comunque ad inquinamento  da  amianto  -da  fonte  antropica,
posto   che   l'asbesto   non   era   presente   naturalmente   nella
configurazione geologica dell'area casalese-  e  del  quale  peraltro
consentiva e non impediva la fornitura a privati e ad  enti  pubblici
per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione
di sottotetti di civili abitazioni ; 
  nella piena consapevolezza: 
  A) della nocivita' e carcinogenicita' dell'inalazione  delle  fibre
di  asbesto,  correlata  all'insorgenza  di   patologie,   quali   il
mesotelioma pleurico e peritoneale  -oltre  che  all'asbestosi  e  al
carcinoma polmonare-, con prognosi infausta ; 
  B) delle condizioni di polverosita' da amianto -enormemente  nocive
per la salute  delle  popolazioni  formate  dai  lavoratori  e  dagli
abitanti  delle  zone   prossime   agli   stabilimenti-   presso   lo
stabilimento di Casale Monferrato, anche in ragione delle  dimensioni
e dei volumi produttivi dello stabilimento; 
  C)  dell'insufficienza  delle  risorse  finanziarie  investite  per
ridurre la polverosita'  all'interno  dei  luoghi  di  lavoro  e  nel
territorio casalese; 
  e, a dispetto di cio', per mero fine di lucro, perseverando in  una
condotta imprenditoriale in nome della quale si determinava: 
  A)  ad  assicurare  la  continuita'  produttiva  in  essere   nello
stabilimento -tra gli altri- di Casale  Monferrato  per  un  decennio
dall'assunzione   della   effettiva   responsabilita'   e   direzione
d'impresa; 
  B) a non modificare nello  stabilimento  di  Casale  Monferrato  le
preesistenti ed estremamente nocive  condizioni  di  polverosita'  da
amianto mediante conversioni e/o risanamenti realmente incisivi; 
  C) a non stanziare  le  risorse  indispensabili  per  una  radicale
revisione degli impianti e delle procedure di lavoro; 
  D)  ad  adottare  una  politica   aziendale   che   necessariamente
implicava,  alla  luce  delle  strategia  d'impresa  perseguita,  una
ingente -e fatale-esposizione ad amianto di lavoratori  e  cittadini,
realizzata attraverso: 
  - all'interno degli stabilimenti 
  1)  l'omessa  individuazione  e  realizzazione  dei   provvedimenti
tecnici,  organizzativi,  procedurali  e   igienici   necessari   per
contenere l'esposizione all'amianto (quali  impianti  di  aspirazione
localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi  a
ciclo chiuso, limitazione dei  tempi  di  esposizione,  procedure  di
lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale,  lo  sviluppo  e  la
diffusione dell'amianto, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro
in ambito aziendale); 
  2) l'omessa fornitura ed effettivo  impiego  di  idonei  apparecchi
personali di protezione; 
  3) l'omessa sottoposizione dei  lavoratori  esposti  ad  amianto  a
controlli sanitari adeguati, e l'omesso allontanamento dei lavoratori
dall'esposizione a rischio  per  motivi  sanitari  inerenti  la  loro
persona; 
  4) l'omessa informazione e formazione dei lavoratori circa i rischi
specifici derivanti dall'amianto e  le  misure  per  ovviare  a  tali
rischi; 
  - all'esterno degli stabilimenti, in aree private e pubbliche 
  5) la continuativa e massiva  immissione  di  fibre  e  polveri  di
amianto, conseguente al processo produttivo, nonche' la  fornitura  a
privati e a enti pubblici, e il mantenimento  in  uso,  di  materiali
contenenti amianto per la pavimentazione di strade, cortili,  aie,  o
per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, in tal guisa
determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi
perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa  la  pericolosita'
dei predetti materiali  e  per  giunta  inducendo  un'esposizione  di
fanciulli e adolescenti anche durante attivita' ludiche; 
  - presso le abitazioni dei lavoratori 
  6)  l'omessa  organizzazione  di  un  servizio  di  pulizia   degli
indumenti di lavoro in ambito aziendale, che dispensasse i  familiari
conviventi e le persone addette alla pulizia domestica degli abiti da
lavoro dall'esposizione alle fibre di amianto 
  conseguendo il consapevole e  voluto  risultato  che  le  fibre  di
asbesto continuassero a disperdersi abbondantemente nelle fabbriche e
negli ambienti di vita, determinando,  per  inevitabile  conseguenza,
tra lavoratori e cittadini una diffusione incontrollata e diluita nel
tempo di patologie di cui conosceva la gravita'  e  la  diffusivita',
all'origine dei decessi di cui all'elenco sopra stilato 
  tanto che 
  E) promosse una sistematica e prolungata opera  di  disinformazione
volta a: 
  1)  rasserenare  la  collettivita',   sia   divulgando   la   falsa
rassicurazione che  fossero  state  impegnate  notevoli  risorse  per
sanare  la  situazione,  sia  propalando  notizie   infondate   circa
l'efficacia delle bonifiche gia' compiute e lo stato delle conoscenze
scientifiche in ordine alla cancerogenicita' dell'asbesto; 
  2) diffondere l'erronea convinzione che, per garantire la sicurezza
e la salute nei luoghi di lavoro e nelle aree ad essi vicine, sarebbe
stato  sufficiente  rispettare  valori  limite  di  soglia,  peraltro
individuati in modo inappropriato anche alla stregua delle conoscenze
gia' allora disponibili e mai realmente osservati con adeguate azioni
preventive; 
  F) confido' che l'opera di disinformazione da lui promossa  avrebbe
impedito  alla  collettivita'  di  acquisire  esatta   consapevolezza
dell'ingente fenomeno epidemico che egli si era rappresentato e  che,
dunque, coscientemente e volontariamente provoco' pur  di  perseguire
vantaggi economici; 
  G) si avvalse sistematicamente di un esperto di pubbliche relazioni
per allontanare dalla sua  persona  qualsiasi  sospetto  sulla  parte
avuta nella decisione di gestire gli stabilimenti italiani -e  quelli
casalesi in particolare- con modalita' tali da diffondere in notevole
quantita' le  fibre  di  asbesto  negli  ambienti  di  lavoro  e  nel
territorio,  e  cosi'  per  occultare  le  proprie   responsabilita',
addossandole sulle articolazioni periferiche della catena di  governo
del gruppo. 
  Con le aggravanti di aver commesso il fatto per mero fine di lucro,
e con mezzo insidioso, avendo omesso -complici i lunghissimi tempi di
latenza   delle   patologie   amianto-correlate   e    l'insidiosita'
dell'insorgenza  delle  patologie-   l'informazione   a   lavoratori,
familiari e cittadini  in  ordine  ai  rischi  specifici  conseguenti
all'esposizione ad amianto e alle misure utili a ovviare al  rischio,
altresi'  promuovendo  la   sistematica   e   incessante   opera   di
disinformazione di cui al capo di imputazione,  in  modo  da  rendere
piu' difficile l'approntamento di una  reazione  difensiva  da  parte
delle vittime 
  In Casale Monferrato e  altrove,  nelle  date  sopra  indicate  per
ciascuno dei decessi 
  - omissis - 
  P.Q.M. 
  Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D.Lv. 271/89 
  Dispone il rinvio al giudizio di Schmidheiny Stephan Ernst 
  per i reati sopra  indicati,  indicando  per  la  comparizione  del
predetto davanti alla  Corte  D'Assise  del  Tribunale  di  Novara  -
Palazzo di  Giustizia  in  Baluardo  Lamarmora  n.17,  l'udienza  del
27.11.2020 , ore 10,00  con  avvertimento  a  ciascun  imputato  che,
qualora non compaia, si applicheranno le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies c.p.p. 
  Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilita', depositare
nella cancelleria del Giudice del dibattimento  almeno  sette  giorni
prima della  data  fissata  per  l'udienza,  la  lista  di  eventuali
testimoni, periti  o  consulenti  tecnici,  con  l'indicazione  delle
circostanze su cui deve vertere l'esame. 
  Visto l'art. 143 c.p.p. 
  Dispone la traduzione del presente decreto in lingua tedesca a cura
degli interpreti gia' nominati entro il  termine  di  15  giorni  dal
ricevimento del presente decreto. 
  Vercelli, li' 24.1.2020 

                             Il giudice 
                           Fabrizio Filice 
                     Il funzionario giudiziario 
                         Maria Grazia Brafa 

 
TX20ABA1805
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