TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

(GU Parte Seconda n.80 del 9-7-2020)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Per la Curatela del Fallimento Consorzio fra Cooperative Interventi
Regionali nell'Edilizia Cooperativa - IREC - n.  55210  Tribunale  di
Roma, C.F. 04528541008, in persona del Curatore avv.  Luca  Gratteri,
rappresentato  e  difeso  -  giusta  autorizzazione  del   G.D.   del
fallimento, che si deposita, e giusta  procura  alle  liti  in  calce
dall'avv.  Antonella  Cangiano  (c.f.  CNG  NNL  54H45   A783E;   PEC
antonellacangiano@avvocatinapoli.legalmail.it  )  -   e   domiciliato
presso il "domicilio digitale" del proprio difensore. PREMESSO CHE 
  1) con atto di precetto notificato il 04/07/89 la Sez. Cred.  Fond.
della B.N.L. intimo' ex art 602 cpc alla Cooperativa Residence ed  al
Consorzio IREC di pagare la complessiva somma di L. 1.109.726.272 (in
virtu' di contratto di mutuo stipulato in  data  28/05/86  tra  Cred.
Fond. BNL e la Coop. Residence, - mutuatario-  nonche',  quale  terzo
datore di ipoteca il Consorzio IREC); 
  2) con "atti" per Notaio Matano  del  6/10/89,  il  Consorzio  IREC
avrebbe "assegnato "agli istanti, quali soci della  Coop.  Residence,
distinti immobili ubicati nel fabbricato ipotecato,  atti  trascritti
ai RR.II. di S. Maria Capua Vetere in date diverse, alcune anteriori,
altre posteriori alla trascrizione del pignoramento; 
  3) il Cred. Fond. della BNL con atto trascritto  in  data  10/10/89
esegui' il pignoramento immobiliare sull'intero cespite ipotecato  in
danno del Consorzio IREC; 
  4) nell'aprile del 1990 "gli assegnatari"  raggiunsero  un  accordo
con la BNL promettendo di accollarsi  ciascuno  una  quota  parte  di
mutuo  e  con  delibera  del  16/05/1990   la   BNL   autorizzo'   il
frazionamento del mutuo  e  dell'ipoteca  in  capo  ai  diversi  soci
assegnatari, ciascuno per la sua quota; 
  5) che con atto per Notaio Matano, in data 13/06/1990, (rep. 60418)
la BNL fraziono' il mutuo in quote corrispondenti alle diverse unita'
immobiliari, e nel contempo gli "assegnatari" si accollarono la quota
proporzionale  di  mutuo  e  venne   effettuato   l'annotamento   del
frazionamento presso la Conservatoria dei RRII di S. Maria C.V. (come
riportato in CTU agli atti della espropriazione immobiliare) 
  6) che, nelle more della procedura, nel 1994 venne  dichiarato  dal
Tribunale di Roma il fallimento del Consorzio IREC,  ed  il  curatore
intervenne nel 1998 nella procedura esecutiva ex art. 107 L.F.; 
  7) che il creditore procedente SCF  della  BNL,  nel  gennaio  2004
deposito' rinunzia agli atti della procedura esecutiva n.R.E. 383/89. 
  8) Alcuni acquirenti dei  cespiti  pignorati  con  atti  trascritti
alcuni in data anteriore, altri in data posteriore alla  trascrizione
del pignoramento, proposero opposizione ex art 619 cpc gia' nel  2004
deducendo in taluni casi la pretesa anteriorita'  del  loro  atto  di
acquisto  effettuato  prima  della  trascrizione   del   pignoramento
(10/10/1989) e quindi la  pretesa  opponibilita'  al  fallimento;  in
altri casi la pretesa carenza di legittimazione  della  Curatela  del
fallimento a proseguire l'esecuzione derivante dalla  estinzione  del
credito dell'originario creditore pignorante  il  Cred.  Fond.  della
BNL, avvenuta nelle more della procedura, e della rinunzia depositata
da quest'ultimo nel 2004; 
  9) Le opposizioni  ex  art  619  cpc  furono  tutte  rigettate  con
sentenze del Tribunale di Santa  Maria  Capua  Vetere  G.U.  dott.ssa
Barbara Perna; 
  10) Con sentenze della Corte  di  Appello  di  Napoli  nei  giudizi
suddetti contro Curatela  del  Fall.  IREC,  la  Corte  dichiaro'  la
estinzione del giudizio per mancata integrazione del  contraddittorio
e tali sentenze non sono state impugnate; 
  11) Riassunta dalla  Curatela  la  procedura  esecutiva,  solo  due
assegnatari  e  cioe'  i  sigg.ri  Quagliero  e  Borriello  di  nuovo
proponevano opposizione ex art. 619 cpc per i medesimi motivi di  cui
alla precedente opposizione di terzo aggiungendo un ulteriore motivo,
quello  relativo  al  sopravvenuto  decorso  del   termine   per   la
rinnovazione della ipoteca iscritta dalla SCF della BNL nel 1986; 
  12) Il G. E. Colandrea con ordinanza del 4/10/2017,  sospendeva  la
procedura  esecutiva  relativamente  ai  due  anzidetti  cespiti   di
proprieta' Quagliero e Borriello; 
  13) Avverso tale ordinanza veniva proposto dalla  Curatela  Reclamo
ex art 669 terdecies cpc , nonche' proposto giudizio di merito; 
  14) Nel frattempo veniva nominato  il  Cons.  Vassallo  nuovo  G.E.
nella esecuzione immobiliare  n.RG  383/89  che,  con  ordinanza  del
7/6/2018, riteneva la sussistenza della legittimazione della Curatela
a proseguire l'esecuzione "iure proprio " anche soltanto in relazione
a beni oggetto di trasferimento in data successiva alla  trascrizione
del pignoramento ed invitava la Curatela a  precisare  con  nota  gli
immobili  trasferiti  con  atti   trascritti   successivamente   alla
trascrizione del pignoramento effettuata il 10/10/1989; 
  15) La Curatela provvedeva con note depositate, che sono agli  atti
della esecuzione; 
  16) Con ordinanza del 28/12/2018 il Collegio rigettava  il  Reclamo
ex art 669 terdecies c.p.c. proposto dalla Curatela, sul  presupposto
della mancata rinnovazione della ipoteca iscritta nel 1986 a garanzia
del mutuo nei confronti di IREC, terzo datore di ipoteca; 
  17) All'udienza del 24/1/2019 il  sottoscritto  difensore  chiedeva
rinvio per dar modo alla Curatela  di  munirsi  di  nuovo  difensore,
avendo rinunciato al mandato, ma cio' nonostante  i  difensori  degli
"assegnatari", verbalizzavano ampiamente e chiedevano provvedersi  ed
il G.E. si riservava; 
  18) Sciogliendo la riserva, il  G.E.  con  ordinanza  emessa  fuori
udienza, il 24/1/2019, e comunicata dalla Cancelleria  il  25/1/2019,
ha dichiarato "...la improseguibilita'  della  procedura,  attesa  la
insussistenza del diritto della Curatela a far propri gli effetti del
pignoramento e, dunque a portare avanti l'esecuzione  anche  soltanto
con riferimento agli  immobili  trasferiti  a  terzi  successivamente
all'atto di pignoramento..." ed ha ordinato  la  cancellazione  della
trascrizione del pignoramento; 
  19) Avverso tale ordinanza la Curatela del fall. IREC , a mezzo del
sottoscritto difensore ha , proposto opposizione ex art. 630 cpc.  ed
ex art 617 cpc; 
  20) che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,  in  composizione
Collegiale, nell'ambito del Reclamo in epigrafe,  con  ordinanza  del
17/04/2019  ha  disposto  la  integrazione  del  contraddittorio  nei
confronti dei soci della debitrice alla Coop. RESIDENCE srl; 
  21) che la Curatela ha  chiesto  ed  ottenuto  autorizzazione  alla
notifica per pubblici proclami  in  quanto  la  Coop.  Residence  srl
risulta cancellata dal Registro delle Imprese sin  dal  09/07/1997  e
pertanto, non risulta l'elenco degli ex  soci  trascritto  presso  il
Registro delle Imprese, ne' da alcun diverso novero pubblico e certo; 
  22) che il Tribunale, in data 09/06/2020, ha autorizzato  l'istante
a notificare il reclamo ex art. 630 cpc  (RG  1395/2019)  secondo  le
modalita' prescritte dall'art. 150 cpc nonche' mediante  l'affissione
di manifesti in tutta  la  citta'  di  Caserta  e  nei  pressi  della
societa'; 
  23) Che la prossima udienza relativa al reclamo  proposto  ex  art.
630 cpc (RG 1395/2019) e' fissata al 16/09/2020 H 10:00 

                       avv. Antonella Cangiano 

 
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