Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami
Per la Curatela del Fallimento Consorzio fra Cooperative Interventi
Regionali nell'Edilizia Cooperativa - IREC - n. 55210 Tribunale di
Roma, C.F. 04528541008, in persona del Curatore avv. Luca Gratteri,
rappresentato e difeso - giusta autorizzazione del G.D. del
fallimento, che si deposita, e giusta procura alle liti in calce
dall'avv. Antonella Cangiano (c.f. CNG NNL 54H45 A783E; PEC
antonellacangiano@avvocatinapoli.legalmail.it ) - e domiciliato
presso il "domicilio digitale" del proprio difensore. PREMESSO CHE
1) con atto di precetto notificato il 04/07/89 la Sez. Cred. Fond.
della B.N.L. intimo' ex art 602 cpc alla Cooperativa Residence ed al
Consorzio IREC di pagare la complessiva somma di L. 1.109.726.272 (in
virtu' di contratto di mutuo stipulato in data 28/05/86 tra Cred.
Fond. BNL e la Coop. Residence, - mutuatario- nonche', quale terzo
datore di ipoteca il Consorzio IREC);
2) con "atti" per Notaio Matano del 6/10/89, il Consorzio IREC
avrebbe "assegnato "agli istanti, quali soci della Coop. Residence,
distinti immobili ubicati nel fabbricato ipotecato, atti trascritti
ai RR.II. di S. Maria Capua Vetere in date diverse, alcune anteriori,
altre posteriori alla trascrizione del pignoramento;
3) il Cred. Fond. della BNL con atto trascritto in data 10/10/89
esegui' il pignoramento immobiliare sull'intero cespite ipotecato in
danno del Consorzio IREC;
4) nell'aprile del 1990 "gli assegnatari" raggiunsero un accordo
con la BNL promettendo di accollarsi ciascuno una quota parte di
mutuo e con delibera del 16/05/1990 la BNL autorizzo' il
frazionamento del mutuo e dell'ipoteca in capo ai diversi soci
assegnatari, ciascuno per la sua quota;
5) che con atto per Notaio Matano, in data 13/06/1990, (rep. 60418)
la BNL fraziono' il mutuo in quote corrispondenti alle diverse unita'
immobiliari, e nel contempo gli "assegnatari" si accollarono la quota
proporzionale di mutuo e venne effettuato l'annotamento del
frazionamento presso la Conservatoria dei RRII di S. Maria C.V. (come
riportato in CTU agli atti della espropriazione immobiliare)
6) che, nelle more della procedura, nel 1994 venne dichiarato dal
Tribunale di Roma il fallimento del Consorzio IREC, ed il curatore
intervenne nel 1998 nella procedura esecutiva ex art. 107 L.F.;
7) che il creditore procedente SCF della BNL, nel gennaio 2004
deposito' rinunzia agli atti della procedura esecutiva n.R.E. 383/89.
8) Alcuni acquirenti dei cespiti pignorati con atti trascritti
alcuni in data anteriore, altri in data posteriore alla trascrizione
del pignoramento, proposero opposizione ex art 619 cpc gia' nel 2004
deducendo in taluni casi la pretesa anteriorita' del loro atto di
acquisto effettuato prima della trascrizione del pignoramento
(10/10/1989) e quindi la pretesa opponibilita' al fallimento; in
altri casi la pretesa carenza di legittimazione della Curatela del
fallimento a proseguire l'esecuzione derivante dalla estinzione del
credito dell'originario creditore pignorante il Cred. Fond. della
BNL, avvenuta nelle more della procedura, e della rinunzia depositata
da quest'ultimo nel 2004;
9) Le opposizioni ex art 619 cpc furono tutte rigettate con
sentenze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere G.U. dott.ssa
Barbara Perna;
10) Con sentenze della Corte di Appello di Napoli nei giudizi
suddetti contro Curatela del Fall. IREC, la Corte dichiaro' la
estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio
e tali sentenze non sono state impugnate;
11) Riassunta dalla Curatela la procedura esecutiva, solo due
assegnatari e cioe' i sigg.ri Quagliero e Borriello di nuovo
proponevano opposizione ex art. 619 cpc per i medesimi motivi di cui
alla precedente opposizione di terzo aggiungendo un ulteriore motivo,
quello relativo al sopravvenuto decorso del termine per la
rinnovazione della ipoteca iscritta dalla SCF della BNL nel 1986;
12) Il G. E. Colandrea con ordinanza del 4/10/2017, sospendeva la
procedura esecutiva relativamente ai due anzidetti cespiti di
proprieta' Quagliero e Borriello;
13) Avverso tale ordinanza veniva proposto dalla Curatela Reclamo
ex art 669 terdecies cpc , nonche' proposto giudizio di merito;
14) Nel frattempo veniva nominato il Cons. Vassallo nuovo G.E.
nella esecuzione immobiliare n.RG 383/89 che, con ordinanza del
7/6/2018, riteneva la sussistenza della legittimazione della Curatela
a proseguire l'esecuzione "iure proprio " anche soltanto in relazione
a beni oggetto di trasferimento in data successiva alla trascrizione
del pignoramento ed invitava la Curatela a precisare con nota gli
immobili trasferiti con atti trascritti successivamente alla
trascrizione del pignoramento effettuata il 10/10/1989;
15) La Curatela provvedeva con note depositate, che sono agli atti
della esecuzione;
16) Con ordinanza del 28/12/2018 il Collegio rigettava il Reclamo
ex art 669 terdecies c.p.c. proposto dalla Curatela, sul presupposto
della mancata rinnovazione della ipoteca iscritta nel 1986 a garanzia
del mutuo nei confronti di IREC, terzo datore di ipoteca;
17) All'udienza del 24/1/2019 il sottoscritto difensore chiedeva
rinvio per dar modo alla Curatela di munirsi di nuovo difensore,
avendo rinunciato al mandato, ma cio' nonostante i difensori degli
"assegnatari", verbalizzavano ampiamente e chiedevano provvedersi ed
il G.E. si riservava;
18) Sciogliendo la riserva, il G.E. con ordinanza emessa fuori
udienza, il 24/1/2019, e comunicata dalla Cancelleria il 25/1/2019,
ha dichiarato "...la improseguibilita' della procedura, attesa la
insussistenza del diritto della Curatela a far propri gli effetti del
pignoramento e, dunque a portare avanti l'esecuzione anche soltanto
con riferimento agli immobili trasferiti a terzi successivamente
all'atto di pignoramento..." ed ha ordinato la cancellazione della
trascrizione del pignoramento;
19) Avverso tale ordinanza la Curatela del fall. IREC , a mezzo del
sottoscritto difensore ha , proposto opposizione ex art. 630 cpc. ed
ex art 617 cpc;
20) che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione
Collegiale, nell'ambito del Reclamo in epigrafe, con ordinanza del
17/04/2019 ha disposto la integrazione del contraddittorio nei
confronti dei soci della debitrice alla Coop. RESIDENCE srl;
21) che la Curatela ha chiesto ed ottenuto autorizzazione alla
notifica per pubblici proclami in quanto la Coop. Residence srl
risulta cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 09/07/1997 e
pertanto, non risulta l'elenco degli ex soci trascritto presso il
Registro delle Imprese, ne' da alcun diverso novero pubblico e certo;
22) che il Tribunale, in data 09/06/2020, ha autorizzato l'istante
a notificare il reclamo ex art. 630 cpc (RG 1395/2019) secondo le
modalita' prescritte dall'art. 150 cpc nonche' mediante l'affissione
di manifesti in tutta la citta' di Caserta e nei pressi della
societa';
23) Che la prossima udienza relativa al reclamo proposto ex art.
630 cpc (RG 1395/2019) e' fissata al 16/09/2020 H 10:00
avv. Antonella Cangiano
TX20ABA6801