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Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami effettuata ai sensi dell'ordinanza n.
3759/2020 del 10.09.2020 - Integrazione del contraddittorio
Nel ricorso n. 2440/2020 R.G. proposto da Palmisano Raffaele
(C.F.PLMRFL75M16F839V) contro il Ministero della Salute, il MIUR, la
Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del
sistema sanitario regionale UOD 10-personale del SSR e la Regione
Campania. Con il ricorso r.g. n. 2440/20, il ricorrente chiede
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: -Preliminarmente e in via
cautelare ed urgente sospendere l'efficacia del: 1) provvedimento
prot. n. 2020.0239217 del 20/05/2020 della Giunta Regionale della
Campania, Direzione Generale per la tutela della salute ed il
coordinamento del sistema sanitario regionale UOD 10 - Personale del
SSR, con il quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento di
esclusione, per il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 2
comma 2 lettera E, del dott. Palmisano Raffaele dalla graduatoria
riservata per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale (triennio 2019-2022) della Regione Campania, ex
art. 12 comma 3 del DL 35/2019, siccome convertito con L. 60/2019, di
cui al decreto dirigenziale n. 64 del 30/09/2019, pubblicato sul BURC
n. 58 del 07/10/2019; 2) Decreto Dirigenziale n. 35 del 22.05.2020 di
approvazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto
all'ammissione in sovrannumero tramite graduatoria riservata, ex art.
12 comma 3, del D.L. 35/2019 convertito con modificazione in Legge
25.06.2019 n. 60, alla frequenza del CFSMG triennio 2019-2022 dalla
cui graduatoria il dott. Palmisano Raffaele risulta illegittimamente
escluso. E, per l'effetto, sempre in via cautelare ed urgente,
ordinare all'amministrazione interessata di riesaminare la posizione
del ricorrente e di attribuire allo stesso l'esatto punteggio
spettantegli in virtu' dei titoli di servizio conseguiti e
dell'anzianita' maturata. - Nel merito, in via principale, in
accoglimento integrale del ricorso, in quanto del tutto illegittimi
ed infondati in fatto e diritto, annullare i provvedimenti impugnati:
1) provvedimento prot. n. 2020.0239217 del 20/05/2020 della Giunta
Regionale della Campania, Direzione Generale per la tutela della
salute ed il coordinamento del sistema sanitario regionale UOD 10 -
Personale del SSR, con il quale e' stato comunicato l'avvio del
procedimento di esclusione, per il mancato possesso dei requisiti di
cui all'art. 2 comma 2 lettera E, del dott. Palmisano Raffaele dalla
graduatoria riservata per l'ammissione al corso triennale di
formazione specifica in medicina generale (triennio 2019-2022) della
Regione Campania, ex art. 12 comma 3 del DL 35/2019, siccome
convertito con L. 60/2019, di cui al decreto dirigenziale n. 64 del
30/09/2019, pubblicato sul BURC n. 58 del 07/10/2019; 2) Decreto
Dirigenziale n. 35 del 22.05.2020 di approvazione della graduatoria
provvisoria degli aventi diritto all'ammissione in sovrannumero
tramite graduatoria riservata, ex art. 12 comma 3, del D.L. 35/2019
convertito con modificazione in legge 25.06.2019 n. 60, alla
frequenza del CFSMG triennio 2019-2022 dalla cui graduatoria il dott.
Palmisano Raffaele risulta illegittimamente escluso.
E, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del dott.
Palmisano Raffaele di essere inserito nella graduatoria degli aventi
diritto all'ammissione in sovrannumero tramite graduatoria riservata,
ex art. 12 comma 3, del D.L. 35/2019 convertito con modificazione in
Legge 25.06.2019 n. 60, alla frequenza del corso di formazione
specifica in medicina generale (per il triennio 2019 /2022) indetto
dalla Regione Campania in considerazione del possesso da parte del
ricorrente dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 lettera E e del
diritto dello stesso ad ottenere il risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi a causa dell'illegittimita' del provvedimento di
esclusione dalla suddetta graduatoria. - Nel merito, in accoglimento
integrale del ricorso, accertato il diritto del dott. Palmisano
Raffaele ad essere inserito nella graduatoria riservata de quo ed
accertata l'illegittimita' della sua esclusione, condannare le
amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica
ex art. 30, comma 2, c.p.a. e pertanto ordinare l'inserimento del
dott. Palmisano Raffaele, sulla base del punteggio a lui spettante
per l'anzianita' di servizio maturata e i titoli di servizio
conseguiti, nella graduatoria riservata per cui e' causa o in via
subordinata per l'equivalente. - Condannare l'amministrazione
resistente al pagamento delle spese di giustizia, con attribuzione ai
sottoscritti procuratori antistatari.
I motivi del ricorso sono riassumibili nel seguente modo:
"Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 12, comma 3, della
legge 25/06/2019 n. 60. Eccesso di potere per disparita' di
trattamento. Eccesso di potere per arbitrarieta', illogicita' ed
irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Difetto dei
presupposti di fatto e di diritto. Erroneita' e mancata valutazione
dei titoli di servizio conseguiti dal dott. Palmisano." Il
ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione, era in possesso di tutti i requisiti richiesti per il
suo inserimento nella graduatoria riservata per l'ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale (2019-2022)
della Regione Campania, ex art. 12 comma 3 del DL 35/2019. Il
ricorrente, oltre ad aver gia' conseguito nella Regione Campania
l'idoneita', nell'anno 2016 e nell'anno 2017, al concorso per
l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale, ha svolto innumerevoli incarichi, nell'ambito delle
funzioni convenzionali previste dal vigente accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale per ben piu' di 24 mesi, pur se non continuativi, nei dieci
anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della
domanda di partecipazione per l'accesso al corso di formazione
specifica di medicina generale della Regione Campania relativo al
triennio 2019-2022 nella quale ha correttamente indicato ed elencato
tutti i titoli di servizio richiesti in suo possesso. Dalla disamina
dei titoli di servizio conseguiti dal ricorrente emerge con estrema
evidenza l'illegittimita', l'illogicita' ed l'irragionevolezza dei
provvedimenti impugnati che hanno escluso ingiustamente il ricorrente
dalla graduatoria riservata per mancato possesso dei requisiti di cui
art. 2 comma 2 lettera E dell'allegato B. Dall'errore in cui e'
incorsa l'amministrazione resistente, consistente nella mancata e/o
erronea valutazione dei titoli di servizio e dell'anzianita' maturata
dal ricorrente, emerge chiaramente l'eccesso di potere in cui e'
incorsa la P.A. resistente. L'illegittimita' dei provvedimenti
impugnati si palesa con tutta evidenza allorche' sono stati inseriti
nella graduatoria riservata de quo candidati a cui e' stato
attribuito un punteggio decisamente inferiore a quello che sarebbe
dovuto essere riconosciuto al dott. Palmisano Raffaele se fossero
stati correttamente valutati pur soltanto i titoli di servizio in suo
possesso (7,00 punti). Con l'ordinanza n. 3759/2020 del 10.09.2020,
emessa nel ricorso n. 2440/2020 r.g., il TAR Campania - Napoli, Sez.
I, ha fissato l'udienza per il prosieguo della procedura de qua in
camera di consiglio del 04.11.2020 ed ha ordinato, al fine di
conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei
controinteressati e di valutare l'opportunita' di costituirsi in
giudizio entro il termine di rito, l'integrazione del contraddittorio
nei confronti di tutti i candidati idonei inseriti nella graduatoria
oggetto di causa ovvero nei confronti dei seguenti controinteressati:
Vozella Andrea 26/01/1980 Atripalda (Av); Ferro Del Giudice Antonio
10/10/1976 Napoli; Nicolo' Donato 28/07/1968 Marcianise
(Ce);Castiglione Annunziata 29/02/1976 Vico Equense(Na);Russo Paola
04/10/1984 Agropoli (Sa);Romano Domenico 21/06/1982 Napoli; Salierno
Savy Saverio 01/06/1982 Napoli; Spina Fabio 03/06/1976 Napoli; Loria
Giuseppe 15/06/1980 San Giovanni In Fiore (Cs); Coronella Salvatore
11/03/1977 Caserta; De Luca Matteo 30/04/1987 Ariano Irpino (Av);
Della Corte Alfonso 20/05/1986 Battipaglia (Sa);Albano Giovanna
10/01/1983 Salerno; Affinito Angelo 27/02/1978 Caserta; Magliocca
Maria Cristina Giada 09/01/1983 San Felice A Cancello (Ce); Sellitto
Carmine 29/08/1988 Salerno; Santonicola Eliodoro 19/02/1985
Pompei(Na); Petta Ester 29/03/1983 Battipaglia(Sa);De Riso Daniela
21/02/1980 Sarno (Sa);Costanzo Saveria 26/02/1977 Lusciano (Ce);
Diodati Davide 09/10/1980 Caserta; Lo Greco Eva 28/07/1977 Santa
Maria Capua Vetere (Ce);Aquino Maria Maddalena 06/01/1977 Gragnano
(Na); Tramontano Guerritore Emilio 24/01/1973 Caserta; De Blasio
Daniela 22/07/1981 Pomigliano D'arco (Na); Fischetti Antonello
05/02/1987 Avellino; Pollice Mariateresa 04/10/1979 Napoli; Lanzano
Raffaele 04/05/1986 Napoli; Salzano Antonio 31/03/1988 Napoli; Lanza
Francesca 24/06/1981 Napoli; Angrisani Umberto 26/05/1984 Napoli; De
Chiara Aniello 26/06/1986 Nocera Inferiore (Sa); Chianese Chiara
27/05/1980 Villaricca (Na); D'aniello Antonio 08/04/1981 Salerno; La
Gatta Alessio 26/11/1986 Napoli; Monzani Marco 24/06/1985 Napoli;
Della Peruta Vincenzo 19/07/1986 Napoli; Trani Luisa 13/07/1982
Ischia (Na); Cirillo Luigi 24/10/1984 Pompei (Na); Martino Antonella
25/05/1978 Piedimonte Matese (Ce);Lanna Raffaele 24/07/1972 Casoria
(Na); Norino Giovanna 18/05/1977 Salerno. Lo svolgimento del processo
puo' essere seguito consultando il sito
www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'r.g.n.
2440/2020 del TAR Campania - Napoli. Il testo integrale del ricorso e
l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati
sul sito internet della Regione Campania.
avv. Florio Michela
avv. Viti Mariangela
TX20ABA9660