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Errata corrige
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Ordinanza di pagamento Il Dirigente VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico); VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico; VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 02 marzo 2020 con il quale sono stati disposti a favore della Societa' Gasdotti Italia S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 04513630964, con sede legale in Via della Moscova, n. 3 - Milano - Sede operativa in via dei Salci, 25 - Frosinone, l'asservimento e l'occupazione temporanea di aree di terreni in Comune di Chieti (CH), interessate dal tracciato del metanodotto "Larino - Chieti" DN 600 (24") DP 75 bar; PRESO ATTO che, con riferimento alla ditta n. 1 del piano particellare allegato al decreto 02 marzo 2020, il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza e' stato redatto dalla Societa' beneficiaria in data 10 giugno 2020; VISTA la comunicazione prot. n. 16211, del 21/07/2020, di accettazione di indennita' e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale la sig.ra D'AGOSTINO Vera, in qualita' di legale rappresentante della FONDAZIONE DELLE FIGLIE DELL'AMORE DI GESU' E MARIA - ONLUS dichiara: - che la FONDAZIONE e' unica proprietaria degli immobili individuati al CT del Comune di Chieti (CH) al foglio 54, mappali 4167, 4164, 7, 154 e 162; - che la FONDAZIONE accetta definitivamente e senza riserve l'indennita' stabilita nel citato decreto ministeriale l'occupazione temporanea e la servitu' di metanodotto dei predetti immobili, pari a complessivi € 9.966,18 (novemila novecento sessantasei/18); - che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull'area interessata dall'azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione; - che non esistono ipoteche sull'area interessata dall'azione ablativa; - che la FONDAZIONE si assume in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilita' in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l'obbligo di essere tenuti a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennita' a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura espropriativa, nonche' la Societa' Gasdotti Italia S.p.A. beneficiaria del decreto ministeriale 02 marzo 2020; CONSIDERATO che le visure compiute dall'Ufficio tramite la piattaforma Sister per i servizi catastali e di pubblicita' immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull'immobile; RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione ORDINA Articolo 1 Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come indennita' per l'occupazione temporanea e l'asservimento dei terreni identificati al foglio 54, mappali 4167, 4164, 7, 154 e 162, del Catasto Terreni del Comune di Chieti (CH), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la Societa' beneficiaria corrisponda l'importo stabilito con decreto ministeriale 02 marzo 2020 pari a complessivi € 9.966,18 (novemila novecento sessantasei/18), a favore della FONDAZIONE DELLE FIGLIE DELL'AMORE DI GESU' E MARIA - ONLUS, con sede in Brecciarola (CH), via Aterno, 309 - c.f. 01628050690. Articolo 2 Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento e' pubblicato senza indugio per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, a cura della Societa' beneficiaria. Articolo 3 Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da terzi, il pagamento a favore dei proprietari elencati al precedente articolo 1 e' eseguito da parte della Societa' beneficiaria, cui e' posto l'obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante l'esecuzione del presente provvedimento. Roma, 29 settembre 2020 Il dirigente dott. Carlo Landolfi TX20ADC9749