MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la
Competitivita' Energetica
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri,
royalties

(GU Parte Seconda n.119 del 10-10-2020)

 
                       Ordinanza di pagamento 
 

  Il Dirigente 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico); 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante  le  disposizioni  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e s.m.i.; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 14  gennaio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale n. 61, del  09  marzo  2020,  recante  "Individuazione
degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale"  del  Ministero
dello Sviluppo Economico; 
  VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo  Economico  02  marzo
2020 con il  quale  sono  stati  disposti  a  favore  della  Societa'
Gasdotti Italia S.p.A., codice fiscale e partita IVA n.  04513630964,
con sede legale in Via della Moscova, n. 3 - Milano - Sede  operativa
in via dei Salci, 25  -  Frosinone,  l'asservimento  e  l'occupazione
temporanea di aree di terreni in Comune di Chieti  (CH),  interessate
dal tracciato del metanodotto "Larino - Chieti" DN 600  (24")  DP  75
bar; 
  PRESO  ATTO  che,  con  riferimento  alla  ditta  n.  1  del  piano
particellare allegato  al  decreto  02  marzo  2020,  il  verbale  di
immissione in possesso e stato di consistenza e' stato redatto  dalla
Societa' beneficiaria in data 10 giugno 2020; 
  VISTA  la  comunicazione  prot.  n.  16211,  del   21/07/2020,   di
accettazione di indennita' e contestuale dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli articoli 48 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la  quale  la
sig.ra D'AGOSTINO Vera, in qualita' di  legale  rappresentante  della
FONDAZIONE DELLE FIGLIE DELL'AMORE DI GESU' E MARIA - ONLUS dichiara: 
  -  che  la  FONDAZIONE  e'  unica   proprietaria   degli   immobili
individuati al CT del Comune di Chieti (CH)  al  foglio  54,  mappali
4167, 4164, 7, 154 e 162; 
  -  che  la  FONDAZIONE  accetta  definitivamente  e  senza  riserve
l'indennita' stabilita nel citato decreto ministeriale  l'occupazione
temporanea e la servitu' di metanodotto dei predetti immobili, pari a
complessivi € 9.966,18 (novemila novecento sessantasei/18); 
  - che non esistono diritti di terzi a  qualunque  titolo  sull'area
interessata dall'azione ablativa, in particolare per  diritti  reali,
pignoramenti,  fallimenti,  sequestri  ed   azioni   giudiziarie   di
divisione; 
  - che  non  esistono  ipoteche  sull'area  interessata  dall'azione
ablativa; 
  - che la FONDAZIONE si assume in ogni caso, ai sensi dell'art.  26,
c. 6, del Testo Unico, ogni responsabilita' in relazione a  eventuali
diritti di terzi, ed in particolare  l'obbligo  di  essere  tenuti  a
cedere a chiunque possa vantare un  diritto  sull'area  la  quota  di
indennita' a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni  pretesa
presente o  futura  i  Responsabili  della  procedura  espropriativa,
nonche' la Societa' Gasdotti Italia S.p.A. beneficiaria  del  decreto
ministeriale 02 marzo 2020; 
  CONSIDERATO  che  le  visure  compiute  dall'Ufficio   tramite   la
piattaforma  Sister  per  i  servizi  catastali  e   di   pubblicita'
immobiliare  non   hanno   evidenziato   iscrizioni   pregiudizievoli
sull'immobile; 
  RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione 
  ORDINA 
  Articolo 1 
  Ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  1,  del  Testo  Unico,   come
indennita' per l'occupazione temporanea e l'asservimento dei  terreni
identificati al foglio 54, mappali 4167, 4164,  7,  154  e  162,  del
Catasto  Terreni  del  Comune  di  Chieti   (CH),   ai   fini   della
realizzazione del  metanodotto  indicato  in  premessa,  la  Societa'
beneficiaria corrisponda l'importo stabilito con decreto ministeriale
02 marzo 2020 pari  a  complessivi  €  9.966,18  (novemila  novecento
sessantasei/18), a favore della FONDAZIONE DELLE FIGLIE DELL'AMORE DI
GESU' E MARIA - ONLUS, con sede in Brecciarola (CH), via Aterno,  309
- c.f. 01628050690. 
  Articolo 2 
  Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Testo  Unico,  il  presente
provvedimento e' pubblicato senza indugio per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale  della
Regione nel cui territorio si trova il bene, a  cura  della  Societa'
beneficiaria. 
  Articolo 3 
  Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di  cui  all'articolo  2,
nel caso non sia proposta opposizione da terzi, il pagamento a favore
dei proprietari elencati al precedente  articolo  1  e'  eseguito  da
parte  della  Societa'  beneficiaria,  cui  e'  posto  l'obbligo   di
inoltrare a questa Amministrazione idonea  documentazione  attestante
l'esecuzione del presente provvedimento. 
  Roma, 29 settembre 2020 

                            Il dirigente 
                        dott. Carlo Landolfi 

 
TX20ADC9749
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