Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di specialita' medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis France SA
Medicinale: RITMODAN RETARD
Confezioni e Numeri di AIC:
250 mg compresse a rilascio prolungato, 20 compresse: AIC n.
027218015
Codice Pratica: N1A/2020/836 del 18/06/2020
Tipologia Variazione: Tipo IAin - A.1
Tipo di modifica apportata: Modifiche del nome e/o dell'indirizzo
del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
modifica dell'indirizzo da: 1-13 Boulevard Romain Rolland, Parigi
(Francia), a: 82 Avenue Raspail, 94250 Gentilly (Francia).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati, Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto,
Foglio Illustrativo ed Etichette, relativamente al medicinale e
confezione sopra elencati e la responsabilita' si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell'AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione
all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo ed alle Etichette.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che non riportino
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del
suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX20ADD8353