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Approvazione del progetto definitivo "Razionalizzazione della rete AT in provincia di Lodi " con dichiarazione di pubblica utilita' ed imposizione del vincolo preordinato all'esproprio - Decreto n. 239/EL-282/304/2020 Il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]"; VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; VISTO in particolare il previgente articolo 14-ter, comma 3-bis della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42"; VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi; VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.; VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTI l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo; VISTA la dichiarazione resa dalla societa' Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2019 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato d.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove e' prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8; VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016; VISTA l'istanza prot. n. TE/P20110019290 del 22 dicembre 2011, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale la societa' Telat S.r.l., societa' interamente controllata dalla societa' Terna S.p.A., ha presentato istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ex articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio della "Razionalizzazione della rete AT in provincia di Lodi - Lotto 3", nei comuni di Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia, Casalpusterlengo, Maleo, in provincia di Lodi,, con dichiarazione di pubblica utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere; CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Telat S.r.l.. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitu' di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato d.P.R. n. 327/2001; CONSIDERATO che l'opera trae origine dal Protocollo d'Intesa "Razionalizzazione della Rete ad Alta Tensione (AT) in provincia di Lodi" tra la Provincia di Lodi, il Consorzio Parco Adda Sud, i Comuni di Corno Giovine, Fombio, Maleo, Orio Litta, San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia e Terna S.p.A. e consiste nell'interramento di diversi tratti di linee a 132 kV in provincia di Lodi; CONSIDERATO, altresi', che tale opera e' compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale"; VISTA la dichiarazione annessa alla nota prot. n. TELAT/P20120000019 dell'11 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, con la quale la societa' proponente ha comunicato che il valore stimato delle opere in questione e' superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonche' l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento; VISTA la nota prot. n. TE/P20120002351 del 20 febbraio 2012, con la quale la societa' Terna S.p.A. ha comunicato che, con delibera assembleare del 21 dicembre 2011, la denominazione sociale della societa' Telat S.r.l. e' stata modificata in Terna Rete Italia S.r.l.; VISTA la nota prot. n. 0010632 del 28 maggio 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi; VISTE le note prot. n. TERNARETEITALIA/P20120001907, TERNARETEITALIA/P20120001908 e TERNARETEITALIA/P20120001936 del 22 giugno 2012, nonche' prot. n. TERNARETEITALIA/P20120002027 del 25 luglio 2012, con le quali la societa' Terna Rete Italia S.r.l. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'articolo 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, gli elaborati progettuali relativi alla citata istanza; DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna Rete Italia S.r.l., considerato l'elevato numero degli intestatari delle particelle catastali interessate dalle opere, ha provveduto a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento, con la documentazione relativa al progetto agli Albi pretori dei Comuni di Orio Litta, Somaglia, Senna Lodigiana, Casalpusterlengo e Maleo dal 26 giugno al 9 agosto 2012; DATO ATTO che la Societa' ha provveduto a far pubblicare l'avviso sui quotidiani "Il Cittadino di Lodi" e "Il Sole 24 Ore" in data 26 giugno 2012; DATO ATTO che l'avviso e' stato pubblicato anche sul sito informatico della Regione Lombardia; ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate sono pervenute due osservazioni ai sensi dell'articolo 11 del DPR n. 327/2001, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare; VISTA la nota prot. n. 0008543 del 20 aprile 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 14 maggio 2015, che forma parte integrante del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot. n. 0012813 del 15 giugno 2015 a tutti i soggetti interessati; CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta riunione, alcuni Enti territoriali hanno rappresentato la non completa rispondenza del progetto in autorizzazione con il citato Protocollo d'Intesa e la Conferenza ha stabilito di aggiornare i propri lavori, chiedendo alla societa' proponente di confrontarsi con i predetti Enti Territoriali per trovare una soluzione progettuale condivisa; VISTA la nota prot. n. TE/P20160006095 del 26 ottobre 2016, con la quale la societa' Terna S.p.A. ha comunicato, tra l'altro, la fusione per incorporazione nella stessa Terna S.p.A. della societa' Terna Rete Italia S.r.l.; VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), societa' controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinche' la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012; VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20180040166 del 14 dicembre 2018, con la quale la societa' Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A, ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti una versione del progetto aggiornata, in accoglimento delle richieste del Comune di Maleo e dell'Ente Parco Adda Sud, avanzate durante la riunione della Conferenza di servizi del 14 maggio 2015, che interessa anche il Comune di Pizzighettone, in provincia di Cremona e che prevede l'attraversamento tramite TOC del fiume Adda e l'interramento della linea 132 kV Maleo - Pizzighettone fino al sostegno P.51; CONSIDERATO che il progetto, consistente nell'interramento di diversi tratti di linee a 132 kV nelle provincie di Lodi e Cremona, in particolare, prevede i seguenti interventi: INTERVENTO A - Interramento tronco di linea T.170 132 kV "S.Rocco - Miradolo"; INTERVENTO B - Interramento di due tronchi di linea 132 kV T. 183 "Casalpusterlengo- Brembio" e T. 589 "Casalpusterlengo - San Rocco"; INTERVENTO C - Demolizione tronco di linea T.186 132 kV "Casalpusterlengo - Pizzighettone" e realizzazione tratto in cavo di collegamento alla S.E. di Maleo. INTERVENTO D - Demolizione della linea aerea T. 187 132 kV "S.E. Maleo - C.P. di Pizzighettone" e realizzazione tratto in cavo di collegamento alla S.E. di Maleo. Complessivamente, l'opera prevede circa 22.3 km di demolizioni di linee aeree e la costruzione di circa 26.3 km di linee in cavo a 132 kV; VISTA la nota prot. n. 0000766 del 14 gennaio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la riattivazione del procedimento e il link mediante il quale accedere alla documentazione progettuale aggiornata; DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna Rete Italia S.p.A., considerato l'elevato numero degli intestatari delle particelle catastali interessate dalle opere, ha provveduto a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento, con la documentazione relativa al progetto agli Albi pretori dei Comuni di Orio Litta, Somaglia, Senna Lodigiana, Casalpusterlengo e Pizzighettone dall'8 febbraio al 15 marzo 2019, nonche' del Comune di Maleo dal 9 febbraio al 16 marzo 2019; DATO ATTO che la Societa' ha provveduto a far pubblicare l'avviso sui quotidiani "Il Cittadino di Lodi", "Il Giornale" e "Il Sole 24 Ore" in data 8 febbraio 2019; DATO ATTO che l'avviso e' stato pubblicato anche sul sito informatico della Regione Lombardia; ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate e' pervenuta un'osservazione ai sensi dell'articolo 11 del dPR n. 327/2001, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare; VISTA la nota del Comune di Somaglia prot. n. 0002496 del 9 aprile 2019, di trasmissione della Deliberazione n. 27 del 4 aprile 2019, con la quale la Giunta comunale, nell'esprimere parere favorevole al progetto, chiede di prendere atto delle suddette osservazioni e di valutare, ove possibile, un'eventuale modifica del tracciato in accoglimento delle stesse; VISTA la nota prot. n. 0006479 del 21 marzo 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la riunione della Conferenza di servizi per l'11 aprile 2019, successivamente rinviata al 18 aprile 2019, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA P2019/0028552 del 16 aprile 2019, con la quale la societa' Terna Rete Italia S.p.A., nel rappresentare le problematiche connesse con l'eventuale spostamento richiesto, si impegna a valutare la suddetta proposta in fase di definizione del progetto esecutivo; CONSIDERATO che, con la suddetta nota, la societa' Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso la planimetria catastale aggiornata con l'aumento della fascia dell'area potenzialmente impegnata fino ad inglobare l'intera particella 189 foglio 6, di proprieta' del Comune di Somaglia, e l'elenco aggiornato dei proprietari del Comune di Somaglia, che vengono acquisiti agli atti della Conferenza; VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18 aprile 2019, che forma parte integrante del presente decreto (Allegato 2), trasmesso con nota prot. n. 0008799 del 18 aprile 2019 a tutti i soggetti interessati; CONSIDERATO che la societa' proponente non si e' avvalsa della facolta' di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006; CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, ne' a verifica di assoggettabilita'; CONSIDERATO che l'opera interessa i Siti di importanza comunitaria (SIC) "Monticchie" (IT2090001) e "Morta di Pizzighettone" (IT20A0001), nonche' le Zone di protezione speciale (ZPS) "Senna Lodigiana" (IT2090501) e "Po Corte di Sant'Andrea" (IT2090702). e pertanto il proponente ha chiesto l''attivazione della procedura in merito alla Valutazione d'Incidenza, con note prot. n. GRUPPO TERNA/P20190024554, prot. n. GRUPPO TERNA/P20190024557 e prot. n. GRUPPO TERNA/P20190024555 del 2 aprile 2019, rispettivamente al Comune di Somaglia, alla Provincia di Lodi e al Parco dell'Adda Sud; VISTE le valutazioni di incidenza positive espresse dal Comune di Somaglia, dalla Provincia di Lodi e dal Parco dell'Adda Sud, rispettivamente con nota prot. n. 0002542 del 10 aprile 2019, con Determinazione n. REGDE/2019 del 5 aprile 2019 e con nota prot. n. 0001732 del 17 aprile 2019 di conferma del Decreto n. 55 del 9 aprile 2015; CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 3); CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi e' intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta; VISTE le note prot. n. 1387 del 25 gennaio 2019, prot. n. 1653 del 30 gennaio 2019, prot. 3021 del 20 febbraio 2019, prot. n. 3358 del 26 febbraio 2019 e prot. n. 6655 del 15 aprile 2019, con le quali la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei comuni interessati, ha trasmesso le note dei Comuni interessati e comunicato la conclusione del predetto endoprocedimento; CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; VISTA la Deliberazione n. XI/1674 del 27 maggio 2019, con la quale la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto- legge 29 agosto 2003, n. 239; CONSIDERATO che la pubblica utilita' dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; CONSIDERATO che le attivita' in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalita' di interrare diversi tratti di linee a 132 kV principalmente in provincia di Lodi e, in piccola parte, in quella di Cremona; CONSIDERATA la necessita' di accogliere quanto richiesto da Terna S.p.A. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicita' di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di alterare la qualita' del trasporto di energia elettrica; VISTO l'"Atto di accettazione" prot. TERNA/P20190075637 del 29 ottobre 2019, con il quale Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonche' le determinazioni della citata Conferenza di Servizi; RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento; VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilita', per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo; VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo; DECRETA Articolo 1 1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della "Razionalizzazione della rete AT in provincia di Lodi - Lotto 3", con dichiarazione di pubblica utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere, da realizzarsi nel territorio dei comuni di Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia, Casalpusterlengo e Maleo, in provincia di Lodi e Pizzighettone, in provincia di Cremona, con le prescrizioni di cui in premessa. 2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali n. DVA10004BGL00041, DVA10004BGL00042 Fogli 1 e 2, DVA10004BGL00044, DVA10004BGL00045 Fogli 1 e 2, DVA10004BGL00046 - Rev. 01 del 3 dicembre 2018, DVA10004BGL00043 Rev. 02 del 16 aprile 2019, trasmesse dalla societa' Terna Rete Italia S.p.A.. Articolo 2 1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformita' al progetto approvato. 2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformita' al progetto approvato. 3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali. Articolo 3 La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle determinazioni di cui ai resoconti verbali delle Conferenze di Servizi (Allegati 1 e 2), nonche' delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 3). Articolo 4 1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita' costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.. 3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle societa' proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti. 4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la societa' titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.", nonche' alle prescrizioni contenute nella Deliberazione n. XI/1674 del 27 maggio 2019, con la quale la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239. 5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto. 6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi stabilite. 7. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A. Articolo 5 L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.A. assume la piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. Articolo 6 Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, e' conferita delega alla Societa' Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto. Articolo 7 Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale regionale, che deve avvenire a cura e spese della Societa' Terna S.p.A. IL DIRETTORE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI (Ing. Gilberto Dialuce) IL DIRETTORE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO (Dott. Oliviero Montanaro) Terna Rete Italia S.p.A. - Il responsabile Area Progettazione e Realizzazione Impianti Nord Ovest Luca Sabbadini TX20ADQ4330