TERNA RETE ITALIA S.P.A.

a socio unico


Direzione e Coordinamento di Terna S.p.A.

Ufficio amministrativo: via Sandro Botticelli, 139 - 10154 Torino
(TO), Italia
Capitale sociale: euro 300.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma 11799181000
R.E.A.: 1328587
Codice Fiscale: 11799181000
Partita IVA: 11799181000

(GU Parte Seconda n.58 del 16-5-2020)

 
Approvazione del progetto definitivo "Razionalizzazione della rete AT
in provincia di Lodi " con  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ed
imposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  -  Decreto  n.
                         239/EL-282/304/2020 
 

  Il Ministero dello Sviluppo Economico 
  Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi
energetici e geominerari 
  di concerto con 
  il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
  Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualita'  dello
sviluppo 
  VISTO il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 
  27 ottobre 2003,  n.  290,  recante  disposizioni  urgenti  per  la
sicurezza del sistema  elettrico  nazionale  e  per  il  recupero  di
potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; 
  VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge
n. 239/2003 e s.m.i., in base al  quale  "al  fine  di  garantire  la
sicurezza del sistema energetico e di promuovere la  concorrenza  nei
mercati dell'energia elettrica, la costruzione  e  l'esercizio  degli
elettrodotti  facenti  parte  della  rete  nazionale   di   trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale
e sono soggetti ad una autorizzazione  unica  comprendente  tutte  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi, rilasciata dal  Ministero  delle  attivita'  produttive  (ora
Ministero dello sviluppo economico)  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio   (ora   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare),  previa
intesa con la regione o le regioni interessate [...]"; 
  VISTO  il  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,   recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque
e sugli impianti elettrici; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965,  n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative  al  coordinamento  e  all'esercizio  delle  attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente  Nazionale
per l'Energia Elettrica; 
  VISTA la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  VISTO in particolare il previgente  articolo  14-ter,  comma  3-bis
della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che:  "In
caso  di  opera  o  attivita'  sottoposta  anche  ad   autorizzazione
paesaggistica, il soprintendente si esprime, in  via  definitiva,  in
sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in  ordine  a  tutti  i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto  legislativo  22
gennaio 2004 n. 42"; 
  VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica; 
  VISTO il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale,  e  i  successivi
decreti ministeriali integrativi; 
  VISTI i Piani di Sviluppo  della  Rete  Elettrica  di  Trasmissione
Nazionale  predisposti  dal  Gestore  della  rete   di   trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.A.; 
  VISTA la legge quadro 22 febbraio  2001,  n.  36  sulla  protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
  VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  VISTI l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.  165/2001,  introdotto
dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre  2012  n.  190,  che
prevede che i dipendenti che, negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle
pubbliche  amministrazioni  non  possono  svolgere,  nei   tre   anni
successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di   pubblico   impiego,
attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati
destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione  svolta
attraverso i medesimi poteri, e la circolare del 25 gennaio 2016  del
Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo; 
  VISTA la dichiarazione resa dalla societa' Terna S.p.A. in data  18
dicembre  2019  ai  sensi  della  suddetta   circolare   applicativa,
trasmessa al Ministero dello sviluppo economico  con  nota  prot.  n.
TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 27  dicembre  2004,  n.  330,  recante
integrazioni al citato d.P.R. 
  n. 327/2001, in materia di espropriazione per la  realizzazione  di
infrastrutture lineari energetiche; 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto 18 settembre  2006  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; 
  VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1,  recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
2012, n. 27; 
  VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare
l'articolo 8 ove e' prevista l'adozione, con decreto  del  Presidente
della Repubblica da emanarsi ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
della  legge   n.   400/1988,   di   disposizioni   di   riordino   e
semplificazione della disciplina concernente la gestione delle  terre
e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo
articolo 8; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, pubblicato sulla 
  G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017,  recante  "Disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in
attuazione del predetto articolo 8; 
  VISTO il decreto 18 settembre  2006  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
come modificato dal decreto 9 novembre 2016; 
  VISTA l'istanza prot. n.  TE/P20110019290  del  22  dicembre  2011,
indirizzata al Ministero dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  corredata
della documentazione tecnica delle opere, con la  quale  la  societa'
Telat S.r.l., societa' interamente controllata dalla  societa'  Terna
S.p.A.,   ha   presentato    istanza    ai    fini    del    rilascio
dell'autorizzazione,  ex  articolo  1-sexies  del  decreto  legge  n.
239/2003  e  s.m.i.,   alla   costruzione   e   all'esercizio   della
"Razionalizzazione della rete AT in provincia di Lodi - Lotto 3", nei
comuni di Orio Litta, Senna  Lodigiana,  Somaglia,  Casalpusterlengo,
Maleo, in provincia di Lodi,, con dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere; 
  CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Telat  S.r.l..
ha chiesto  che  l'autorizzazione  preveda  anche  l'apposizione  del
vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitu' di
elettrodotto  sulle  aree  potenzialmente   impegnate   dalle   linee
elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater  del  citato  d.P.R.  n.
327/2001; 
  CONSIDERATO  che  l'opera  trae  origine  dal  Protocollo  d'Intesa
"Razionalizzazione della Rete ad Alta Tensione (AT) in  provincia  di
Lodi" tra la Provincia di Lodi, il Consorzio Parco Adda Sud, i Comuni
di Corno Giovine, Fombio,  Maleo,  Orio  Litta,  San  Fiorano,  Santo
Stefano  Lodigiano,  Senna  Lodigiana,  Somaglia  e  Terna  S.p.A.  e
consiste nell'interramento di diversi tratti di linee  a  132  kV  in
provincia di Lodi; 
  CONSIDERATO, altresi',  che  tale  opera  e'  compresa  fra  quelle
previste nel vigente "Piano  di  Sviluppo  della  Rete  elettrica  di
Trasmissione Nazionale"; 
  VISTA   la   dichiarazione   annessa    alla    nota    prot.    n.
TELAT/P20120000019 dell'11 gennaio 2012, ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, con la quale  la  societa'
proponente ha  comunicato  che  il  valore  stimato  delle  opere  in
questione e' superiore  a  €  5.000.000  (cinque  milioni  di  euro),
nonche' l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai  sensi
del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli
atti del procedimento; 
  VISTA la nota prot. n. TE/P20120002351 del 20 febbraio 2012, con la
quale la societa'  Terna  S.p.A.  ha  comunicato  che,  con  delibera
assembleare del 21 dicembre  2011,  la  denominazione  sociale  della
societa' Telat S.r.l.  e'  stata  modificata  in  Terna  Rete  Italia
S.r.l.; 
  VISTA la nota prot. n. 0010632 del 28 maggio 2012, con la quale  il
Ministero dello sviluppo economico,  a  seguito  dell'esito  positivo
della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi
minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato  il
formale avvio del  procedimento  autorizzativo  delle  opere  di  cui
trattasi; 
  VISTE    le    note    prot.    n.    TERNARETEITALIA/P20120001907,
TERNARETEITALIA/P20120001908 e  TERNARETEITALIA/P20120001936  del  22
giugno 2012, nonche' prot.  n.  TERNARETEITALIA/P20120002027  del  25
luglio 2012, con le quali la societa' Terna  Rete  Italia  S.r.l.  ha
provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico,  a
inviare a tutti gli Enti  ed  Amministrazioni  individuati  ai  sensi
dell'articolo 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione
delle opere in questione, gli  elaborati  progettuali  relativi  alla
citata istanza; 
  DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e  dell'art.
52-ter comma 1 del 
  d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna Rete Italia S.r.l.,  considerato
l'elevato  numero  degli  intestatari  delle   particelle   catastali
interessate dalle opere, ha  provveduto  a  far  pubblicare  l'Avviso
dell'avvio  del  procedimento,  con  la  documentazione  relativa  al
progetto agli Albi pretori dei Comuni di Orio Litta, Somaglia,  Senna
Lodigiana, Casalpusterlengo e Maleo dal 26 giugno al 9 agosto 2012; 
  DATO ATTO che la Societa' ha provveduto a far  pubblicare  l'avviso
sui quotidiani "Il Cittadino di Lodi" e "Il Sole 24 Ore" in  data  26
giugno 2012; 
  DATO  ATTO  che  l'avviso  e'  stato  pubblicato  anche  sul   sito
informatico della Regione Lombardia; 
  ATTESO che, a seguito delle  comunicazioni  e  delle  pubblicazioni
effettuate sono pervenute due osservazioni ai sensi dell'articolo  11
del DPR n. 327/2001, da parte di proprietari delle  aree  interessate
dalle opere da realizzare; 
  VISTA la nota prot. n. 0008543 del 20 aprile 2015, con la quale  il
Ministero dello sviluppo economico  ha  convocato  la  Conferenza  di
Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e 
  s.m.i. e del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
  VISTO il resoconto  verbale  della  riunione  della  Conferenza  di
Servizi tenutasi in data 14 maggio 2015, che forma  parte  integrante
del presente decreto  (Allegato  1),  trasmesso  con  nota  prot.  n.
0012813 del 15 giugno 2015 a tutti i soggetti interessati; 
  CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta riunione,  alcuni  Enti
territoriali hanno rappresentato  la  non  completa  rispondenza  del
progetto in autorizzazione con il citato  Protocollo  d'Intesa  e  la
Conferenza ha stabilito di aggiornare i propri lavori, chiedendo alla
societa' proponente di confrontarsi con i predetti Enti  Territoriali
per trovare una soluzione progettuale condivisa; 
  VISTA la nota prot. n. TE/P20160006095 del 26 ottobre 2016, con  la
quale la societa' Terna S.p.A. ha comunicato, tra l'altro, la fusione
per incorporazione nella stessa Terna  S.p.A.  della  societa'  Terna
Rete Italia S.r.l.; 
  VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile  2012,  con
la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma  -  Viale  Egidio
Galbani, 70 (C.F. 11799181000), societa' controllata da Terna -  Rete
Elettrica Nazionale Societa' per Azioni (nel seguito: Terna  S.p.A.),
con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato  la  procura  generale
conferitale da Terna S.p.A. affinche' la  rappresenti  nei  confronti
della  pubblica  amministrazione  nei   procedimenti   autorizzativi,
espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012; 
  VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20180040166  del  14  dicembre
2018, con la quale la societa' Terna Rete Italia S.p.A.,  in  nome  e
per  conto  di  Terna  S.p.A,  ha  trasmesso   alle   Amministrazioni
autorizzanti una versione del progetto  aggiornata,  in  accoglimento
delle richieste del Comune di  Maleo  e  dell'Ente  Parco  Adda  Sud,
avanzate durante la riunione  della  Conferenza  di  servizi  del  14
maggio 2015, che interessa  anche  il  Comune  di  Pizzighettone,  in
provincia di Cremona e che prevede l'attraversamento tramite TOC  del
fiume Adda e l'interramento della linea 132 kV Maleo -  Pizzighettone
fino al sostegno P.51; 
  CONSIDERATO  che  il  progetto,  consistente  nell'interramento  di
diversi tratti di linee a 132 kV nelle provincie di Lodi  e  Cremona,
in particolare, prevede i seguenti interventi: 
  INTERVENTO A - Interramento tronco di linea T.170 132 kV "S.Rocco -
Miradolo"; 
  INTERVENTO B - Interramento di due tronchi di linea 132 kV  T.  183
"Casalpusterlengo- Brembio" e T. 589 "Casalpusterlengo - San Rocco"; 
  INTERVENTO  C  -  Demolizione  tronco  di  linea   T.186   132   kV
"Casalpusterlengo - Pizzighettone" e realizzazione tratto in cavo  di
collegamento alla S.E. di Maleo. 
  INTERVENTO D - Demolizione della linea aerea T. 187  132  kV  "S.E.
Maleo - C.P. di Pizzighettone" e  realizzazione  tratto  in  cavo  di
collegamento alla S.E. di Maleo. 
  Complessivamente, l'opera prevede circa 22.3 km di  demolizioni  di
linee aeree e la costruzione di circa 26.3 km di linee in cavo a  132
kV; 
  VISTA la nota prot. n. 0000766 del 14 gennaio 2019, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la riattivazione del
procedimento e il link mediante il quale accedere alla documentazione
progettuale aggiornata; 
  DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e  dell'art.
52-ter comma 1 del 
  d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., Terna Rete Italia S.p.A.,  considerato
l'elevato  numero  degli  intestatari  delle   particelle   catastali
interessate dalle opere, ha  provveduto  a  far  pubblicare  l'Avviso
dell'avvio  del  procedimento,  con  la  documentazione  relativa  al
progetto agli Albi pretori dei Comuni di Orio Litta, Somaglia,  Senna
Lodigiana, Casalpusterlengo e Pizzighettone  dall'8  febbraio  al  15
marzo 2019, nonche' del Comune di Maleo dal 9 febbraio  al  16  marzo
2019; 
  DATO ATTO che la Societa' ha provveduto a far  pubblicare  l'avviso
sui quotidiani "Il Cittadino di Lodi", "Il Giornale" e  "Il  Sole  24
Ore" in data 8 febbraio 2019; 
  DATO  ATTO  che  l'avviso  e'  stato  pubblicato  anche  sul   sito
informatico della Regione Lombardia; 
  ATTESO che, a seguito delle  comunicazioni  e  delle  pubblicazioni
effettuate e' pervenuta un'osservazione ai sensi dell'articolo 11 del
dPR n. 327/2001, da parte di proprietari delle aree interessate dalle
opere da realizzare; 
  VISTA la nota del Comune di Somaglia prot. n. 0002496 del 9  aprile
2019, di trasmissione della Deliberazione n. 27 del  4  aprile  2019,
con la quale la Giunta comunale, nell'esprimere parere favorevole  al
progetto, chiede di prendere atto delle suddette  osservazioni  e  di
valutare, ove  possibile,  un'eventuale  modifica  del  tracciato  in
accoglimento delle stesse; 
  VISTA la nota prot. n. 0006479 del 21 marzo 2019, con la  quale  il
Ministero dello sviluppo economico ha  convocato  la  riunione  della
Conferenza di servizi per l'11 aprile 2019, successivamente  rinviata
al 18 aprile 2019, ai sensi della legge n. 241/1990 e  s.m.i.  e  del
d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
  VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA  P2019/0028552  del  16  aprile
2019, con  la  quale  la  societa'  Terna  Rete  Italia  S.p.A.,  nel
rappresentare le problematiche connesse con  l'eventuale  spostamento
richiesto, si impegna a valutare la  suddetta  proposta  in  fase  di
definizione del progetto esecutivo; 
  CONSIDERATO che, con la  suddetta  nota,  la  societa'  Terna  Rete
Italia S.p.A. ha trasmesso la planimetria  catastale  aggiornata  con
l'aumento della fascia dell'area  potenzialmente  impegnata  fino  ad
inglobare l'intera particella 189 foglio 6, di proprieta' del  Comune
di Somaglia, e l'elenco aggiornato  dei  proprietari  del  Comune  di
Somaglia, che vengono acquisiti agli atti della Conferenza; 
  VISTO il resoconto  verbale  della  riunione  della  Conferenza  di
Servizi tenutasi in data 18 aprile 2019, che forma  parte  integrante
del presente decreto  (Allegato  2),  trasmesso  con  nota  prot.  n.
0008799 del 18 aprile 2019 a tutti i soggetti interessati; 
  CONSIDERATO che la societa' proponente  non  si  e'  avvalsa  della
facolta' di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto  legislativo  n.
152/2006; 
  CONSIDERATO che l'intervento di  cui  trattasi  non  rientra  nelle
categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale,
ne' a verifica di assoggettabilita'; 
  CONSIDERATO che l'opera interessa i Siti di importanza  comunitaria
(SIC)   "Monticchie"   (IT2090001)   e   "Morta   di   Pizzighettone"
(IT20A0001), nonche' le Zone  di  protezione  speciale  (ZPS)  "Senna
Lodigiana" (IT2090501) e "Po Corte  di  Sant'Andrea"  (IT2090702).  e
pertanto il proponente ha chiesto l''attivazione della  procedura  in
merito  alla  Valutazione  d'Incidenza,  con  note  prot.  n.  GRUPPO
TERNA/P20190024554, prot. n. GRUPPO  TERNA/P20190024557  e  prot.  n.
GRUPPO TERNA/P20190024555  del  2  aprile  2019,  rispettivamente  al
Comune di Somaglia, alla Provincia di Lodi e al Parco dell'Adda Sud; 
  VISTE le valutazioni di incidenza positive espresse dal  Comune  di
Somaglia,  dalla  Provincia  di  Lodi  e  dal  Parco  dell'Adda  Sud,
rispettivamente con nota prot. n. 0002542 del  10  aprile  2019,  con
Determinazione n. REGDE/2019 del 5 aprile 2019 e con  nota  prot.  n.
0001732 del 17 aprile 2019 di conferma del Decreto n. 55 del 9 aprile
2015; 
  CONSIDERATO che le aree  interessate  dall'intervento  ricadono  in
ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni  Culturali
e del Paesaggio; 
  CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti
i  pareri,  gli  assensi  e  i  nulla  osta  degli   enti   e   delle
amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa,  alcuni
con prescrizioni, e che  gli  stessi  formano  parte  integrante  del
presente decreto (Allegato 3); 
  CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla  suddetta  Conferenza  di
Servizi e' intesa, ai sensi  dell'articolo  14-ter,  comma  7,  della
legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta; 
  VISTE le note prot. n. 1387 del 25 gennaio 2019, prot. n. 1653  del
30 gennaio 2019, prot. 3021 del 20 febbraio 2019, prot. n.  3358  del
26 febbraio 2019 e prot. n. 6655 del 15 aprile 2019, con le quali  la
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la  programmazione
e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, competente, nell'ambito del presente  procedimento  unico,
per l'accertamento della conformita' delle  opere  alle  prescrizioni
dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei comuni  interessati,  ha
trasmesso le note dei Comuni interessati e comunicato la  conclusione
del predetto endoprocedimento; 
  CONSIDERATO che,  qualora  le  opere  di  cui  trattasi  comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il  rilascio  della  presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; 
  VISTA la Deliberazione n. XI/1674 del 27 maggio 2019, con la  quale
la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha rilasciato l'intesa di
cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto- legge 29 agosto 2003,
n. 239; 
  CONSIDERATO che la pubblica utilita' dell'intervento  in  questione
discende  dalla  funzione  pubblica   cui   gli   elettrodotti   sono
stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale; 
  CONSIDERATO che le  attivita'  in  questione  risultano  urgenti  e
indifferibili, in quanto hanno  la  finalita'  di  interrare  diversi
tratti di linee a 132 kV principalmente in provincia di  Lodi  e,  in
piccola parte, in quella di Cremona; 
  CONSIDERATA la necessita' di accogliere quanto richiesto  da  Terna
S.p.A. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni
intervento sulle linee  elettriche  ne  comporta  necessariamente  la
disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una  molteplicita'
di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di  alterare  la
qualita' del trasporto di energia elettrica; 
  VISTO l'"Atto di  accettazione"  prot.  TERNA/P20190075637  del  29
ottobre 2019, con il quale Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni
contenute nei suddetti pareri,  assensi  e  nulla  osta,  nonche'  le
determinazioni della citata Conferenza di Servizi; 
  RITENUTO  pertanto  di   dover   adottare   il   provvedimento   di
autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria
del procedimento; 
  VISTO l'articolo 6, comma  8,  del  citato  D.P.R.  n.  327/2001  e
s.m.i., che prevede la possibilita', per  l'Amministrazione  titolare
del  potere  espropriativo,  di  delegare,  in  tutto  o  in   parte,
l'esercizio del potere medesimo; 
  VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la  quale
Terna S.p.A. si dichiara  disponibile  ad  accettare  la  delega  per
l'esercizio del suddetto potere espropriativo; 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione  e
all'esercizio della "Razionalizzazione della rete AT in provincia  di
Lodi - Lotto 3", con dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza,
indifferibilita' e inamovibilita' delle  opere,  da  realizzarsi  nel
territorio dei comuni  di  Orio  Litta,  Senna  Lodigiana,  Somaglia,
Casalpusterlengo e Maleo, in provincia di Lodi  e  Pizzighettone,  in
provincia di Cremona, con le prescrizioni di cui in premessa. 
  2. Il predetto  progetto  sara'  realizzato  secondo  il  tracciato
individuato  nelle   planimetrie   catastali   n.   DVA10004BGL00041,
DVA10004BGL00042 Fogli  1  e  2,  DVA10004BGL00044,  DVA10004BGL00045
Fogli 1 e  2,  DVA10004BGL00046  -  Rev.  01  del  3  dicembre  2018,
DVA10004BGL00043 Rev. 02 del 16 aprile 2019, trasmesse dalla societa'
Terna Rete Italia S.p.A.. 
  Articolo 2 
  1. Ai sensi dell'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  29  agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  ottobre
2003, n. 290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.A., con sede in Roma  -
Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), e' autorizzata  a
costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in  conformita'
al progetto approvato. 
  2.  La  presente  autorizzazione   sostituisce,   anche   ai   fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli  adempimenti  previsti  dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati  previsti  dalle  norme  vigenti,
compresa  l'autorizzazione  paesaggistica,   costituendo   titolo   a
costruire e ad esercire le citate opere in  conformita'  al  progetto
approvato. 
  3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica  e
ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
ed indifferibilita' ai sensi del  d.P.R.  n.  327/2001  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 
  5.  La  presente  autorizzazione  costituisce  vincolo  preordinato
all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione  delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 
  6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati
confermeranno, sulla base degli  elaborati  grafici  progettuali,  le
necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate
ai sensi dell'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  n.  239/2003  e
s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del d.P.R. n.  327/2001,  e
adegueranno gli strumenti urbanistici comunali. 
  Articolo 3 
  La  presente  autorizzazione  e'  subordinata  al  rispetto   delle
determinazioni di  cui  ai  resoconti  verbali  delle  Conferenze  di
Servizi (Allegati 1 e 2), nonche' delle prescrizioni contenute  negli
assensi, pareri e nulla osta allegati al presente  decreto  (Allegato
3). 
  Articolo 4 
  1. Tutte le opere devono essere  realizzate  secondo  le  modalita'
costruttive previste nel progetto approvato  e  in  osservanza  delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 
  2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto  esecutivo  o
in fase  di  realizzazione  delle  opere,  sia  necessario  apportare
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal  comma
4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.. 
  3. Copia integrale del progetto esecutivo deve  essere  inviata,  a
cura  di  Terna  S.p.A.,   prima   dell'inizio   dei   lavori,   alle
Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali  competenti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai
Comuni interessati, mentre alle  societa'  proprietarie  delle  opere
interferite devono essere inviati gli  elaborati  esecutivi  relativi
alle sole opere interferenti. 
  4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la
societa' titolare della presente autorizzazione deve  attenersi  alle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183  del
7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata  della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo  8  del
decreto  legge  12  settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.",  nonche'  alle
prescrizioni contenute nella Deliberazione n. XI/1674 del  27  maggio
2019, con la quale la Giunta Regionale  della  Regione  Lombardia  ha
rilasciato  l'intesa  di  cui  all'articolo  1-sexies  del   suddetto
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239. 
  5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque  anni  a
decorrere dalla data del presente decreto. 
  6. Al termine della realizzazione delle opere e prima  della  messa
in  esercizio,  Terna  S.p.A.  deve  fornire   alle   Amministrazioni
autorizzanti  apposita  certificazione  attestante  il  rispetto  dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
qualita' stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. 
  Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni  autorizzanti  la
data dell'entrata in esercizio delle opere. 
  Per  tutta  la  durata   dell'esercizio   dei   nuovi   tratti   di
elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti  agli
organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003,  secondo  le
modalita' e la frequenza ivi stabilite. 
  7. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di
cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire,  alle  Amministrazioni
autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 
  8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 
  9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico
di Terna S.p.A. 
  Articolo 5 
  L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti  dei
terzi e sotto  l'osservanza  di  tutte  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  linee  di  trasmissione  e  distribuzione   di   energia
elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.A. assume  la  piena
responsabilita' per  quanto  riguarda  i  diritti  dei  terzi  e  gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da  parte
di terzi che si ritenessero danneggiati. 
  Articolo 6 
  Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e  successive
modifiche e integrazioni, e' conferita  delega  alla  Societa'  Terna
S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro  tempore,  con
facolta' di subdelega ad uno o piu' dirigenti della  societa'  e  con
obbligo  di  indicare  gli  estremi  della  delega  in  ogni  atto  e
provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di subdelega in
ogni  atto  e  provvedimento  ove  la   subdelega   medesima   verra'
utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi  previsti  dal
D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n.  330/2004,  anche  avvalendosi  di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i  relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo,  di  espropriazione  e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis  e  49
del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al  pagamento  delle
indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse
attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto. 
  Articolo 7 
  Avverso   la   presente   autorizzazione   e'    ammesso    ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  competente  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine,  rispettivamente,  di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto sul Bollettino ufficiale regionale, che deve avvenire a  cura
e spese della Societa' Terna S.p.A. 
  IL DIRETTORE GENERALE PER LE  INFRASTRUTTURE  E  LA  SICUREZZA  DEI
SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI 
  (Ing. Gilberto Dialuce) 
  IL DIRETTORE GENERALE PER LA CRESCITA  SOSTENIBILE  E  LA  QUALITA'
DELLO SVILUPPO 
  (Dott. Oliviero Montanaro) 

Terna Rete Italia S.p.A.  -  Il  responsabile  Area  Progettazione  e
                  Realizzazione Impianti Nord Ovest 
                           Luca Sabbadini 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.