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Errata corrige
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Approvazione del progetto definitivo "Razionalizzazione della Valsabbia: elettrodotto a 132 kV in cavo interrato S.E. Agnosine 220/132 kV - Ferriera Valsabbia S.p.A. e opere connesse" con dichiarazione di pubblica utilita' ed imposizione del vincolo preordinato all'esproprio - Decreto n. 239/EL-403/309/2020 Il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]"; VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; VISTO in particolare l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ...sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi; VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.; VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTO l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo; VISTA la dichiarazione resa dalla societa' Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2019 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove e' prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8; VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016; VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), societa' controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinche' la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012; VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20180020773 del 9 ottobre 2018 (prot. MiSE n. 0087626 del 18 ottobre 2018), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV in cavo interrato "Stazione elettrica (S.E.) Agnosine - Ferriera Valsabbia S.p.A.", nei comuni di Agnosine e Odolo, in provincia di Brescia, con dichiarazione di pubblica utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere; CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitu' di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalla linea elettrica, ai sensi dell'articolo 52- quater del citato D.P.R. n. 327/2001; la delega alla Societa' Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001; CONSIDERATO che l'opera in questione, facente parte del piu' ampio progetto di riassetto della Rete di Trasmissione Nazionale nell'area della Valle Sabbia, si rende necessaria al fine di assicurare l'aumento della fornitura elettrica cosi' come richiesta dall'utente industriale Ferriere Valsabbia S.p.A.; CONSIDERATO altresi' che, nello specifico, il progetto prevede i seguenti interventi: posa di un elettrodotto in cavo interrato a 132 kV dalla S.E. a 220/132 kV di "Agnosine", attualmente in fase realizzativa, fino all'interno dello stabilimento dell'utente "Ferriere Valsabbia S.p.A." per una lunghezza di circa 1,7 km; realizzazione all'interno dello stabilimento "Ferriere Valsabbia" di un piccolo impianto a 132 kV denominato "micronodo" costituito da un stallo linea cavo ed uno stallo semplificato linea aerea oltre a un edificio per i servizi ausiliari. A conclusione dell'intervento si otterra' lo schema elettrico a 132 kV "S.E. Agnosine - Ferriera Valsabbia (micronodo)"; VISTA la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione e' inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro); VISTA la nota prot. n. TERNA/P20180026161 del 29 ottobre 2018, con la quale la societa' Terna Rete Italia S.p.A. ha comunicato alla Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che "gli interventi previsti, non essendo inseriti in alcuno degli Allegati alla Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., non sono sottoposti a procedura di VIA, ne' a verifica di assoggettabilita'"; VISTA la nota prot. n. 0088306 del 24 ottobre 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonche' indetto, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalita' asincrona; CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto; PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni di Agnosine ed Odolo per la consultazione pubblica ed ha provveduto ad inviare l'avviso di avvio del procedimento ai soggetti proprietari interessati dalle opere, tramite raccomandate A/R a partire dal 26 novembre 2018; PRESO ATTO che la Societa' ha provveduto alla pubblicazione del suddetto avviso presso gli Albi Pretori comunali dal 26 novembre al 31 dicembre 2018; PRESO ATTO che la Societa' ha provveduto a far pubblicare l'avviso sui quotidiani "La Repubblica", "Il Giorno" ed il "Giornale di Brescia" del 23 novembre 2018; PRESO ATTO che l'avviso e' stato pubblicato dal 30 novembre 2018, sul sito informatico della Regione Lombardia; ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni non sono pervenute osservazioni; CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; VISTA l'espressione favorevole rilasciata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia con nota prot. n. 778 del 16 gennaio 2019; VISTO il parere paesaggistico favorevole prot. n. 16088 del 16 maggio 2019 rilasciato dalla Struttura Paesaggio della Unita' Organizzativa Programmazione territoriale e paesistica della Direzione generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia, con prescrizioni; VISTA la nota prot. n. 17550 del 6 novembre 2018, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la nota prot. n. 3770 del 30 ottobre 2018 del solo comune di Agnosine con l'esito del predetto accertamento; CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; VISTA la nota prot. n. 0007835 dell'8 aprile 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, invitando la Regione Lombardia a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, e s.m.i. (Allegato 1); VISTA la deliberazione n. XI / 1675 del 27 maggio 2019, con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03; CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2); CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi e' intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta; CONSIDERATO che la pubblica utilita' dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; CONSIDERATO che le attivita' in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di potenziare la connessione alla rete elettrica della societa' Ferriere Valsabbia S.p.A., cosi' come richiesto dall'utente; CONSIDERATA la necessita' di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicita' di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di alterare la qualita' del trasporto di energia elettrica; VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20200008569 del 7 febbraio 2020, con il quale la societa' Terna Rete Italia S.p.A. ha accettato le prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e atti di assenso; RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento; VISTI gli atti di ufficio; DECRETA Articolo 1 1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV in cavo interrato "S.E. Agnosine - Ferriera Valsabbia S.p.A.", nei comuni di Agnosine e Odolo, in provincia di Brescia, con le prescrizioni di cui in premessa. 2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo la localizzazione ed il tracciato individuati nella planimetria catastale n. DUBR15004BIN00007 Rev. 00 dell'1 ottobre 2018, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente. Articolo 2 1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformita' al progetto approvato. 2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformita' al progetto approvato. 3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali. Articolo 3 La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2). Articolo 4 1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita' costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4- quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i. 3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle societa' proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti. 4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la societa' titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164." 5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto. 6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi stabilite. 7. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A. Articolo 5 L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.A. assume la piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. Articolo 6 Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, e' conferita delega alla Societa' Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto. Articolo 7 Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovra' avvenire a cura e spese della Societa' Terna S.p.A.. IL DIRETTORE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI (Ing. Gilberto Dialuce) IL DIRETTORE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO (Dott. Oliviero Montanaro) Terna Rete Italia S.p.A. - Il responsabile Area Progettazione e Realizzazione Impianti Nord Ovest Luca Sabbadini TX20ADQ4331