Decreto interministeriale n. 239/EL-240/303/2020 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'intervento denominato "Riassetto della Rete di Trasmissione Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara", nei comuni di: Castenaso, Budrio, Minerbio, Baricella, e Malalbergo, in Provincia di Bologna e nei Comuni di Ferrara e Poggio Renatico, in Provincia di Ferrara Il Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMIINERARI di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero ell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]"; VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive odifiche e integrazioni; VISTO in particolare il previgente articolo 14-ter, comma 3-bis della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42"; VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi; VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.; VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; VISTO l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo; VISTA la dichiarazione resa dalla societa' Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2019 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo; VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la societa' Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), societa' controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa' per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinche' la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012; VISTA la nota prot. n. TEAOTFI/P20100004890 del 27 dicembre 2010 (Prot. MiSE 0025332), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.A. ha presentato, istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ex articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'intervento denominato "Riassetto della Rete di Trasmissione Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara", nei comuni di:Castenaso, Budrio, Minerbio, Baricella, e Malalbergo, in provincia di Bologna e nei comuni di Ferrara e Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, con dichiarazione di pubblica utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere; CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitu' di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato d.P.R. n. 327/2001; la delega alla Societa' Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato d.P.R. n. 327/2001; CONSIDERATO altresi' che tale opera e' compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale"; CONSIDERATO che l'intervento e' finalizzato a ottenere un rinforzo ed un riassetto della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale tra Bologna e Ferrara attraverso anche il riutilizzo, previo declassamento a 132 kV, di una buona parte dell'esistente elettrodotto aereo in classe 220 kV - ex "Colunga - Este" - attualmente non in esercizio e la dismissione di un elettrodotto aereo a 132 kV avente tracciato ressoche' parallelo e caratteristiche obsolete; CONSIDERATO che il progetto nel complesso prevede: la realizzazione di circa 18 km di nuovi elettrodotti a 132 kV, di cui 15,5 km aerei e 2,5 km circa in cavo interrato; il riutilizzo di circa 28 km dell'elettrodotto a 220 kV ex "Colunga - Este" che verra' declassato a 132 kV e la dismissione di un elettrodotto aereo pressoche' parallelo a 132 kV oramai obsoleto; Ad opere ultimate sara' possibile la dismissione di circa 64 km di elettrodotti aerei, di cui circa 46 km a 132 kV e circa 18 km a 220 kV; VISTA la dichiarazione annessa alla citata istanza, con la quale la societa' proponente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione e' superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) nonche' l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento; VISTA la nota prot. n. 12651 del 10 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione; PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso i Comuni interessati e ha comunicato tramite raccomandate A/R a tutti i proprietari interessati dall'intervento, l'avvio del procedimento a partire dal 18 ottobre 2011; PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto a pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento all'Albo Pretorio dei Comuni di Castenaso, Baricella, Budrio, Malalbergo, Minerbio, in provincia di Bologna e dei Comuni di Ferrara e Poggio Renatico, in provincia di Ferrara dal giorno 23 novembre 2011 per la durata di 60 giorni consecutivi; PRESO ATTO che, inoltre, l'avviso e' stato pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera" del 23 novembre 2011; PRESO ATTO che, inoltre, l'avviso e' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, in data 23 novembre 2011; CONSIDERATO che seguito delle comunicazioni risultano pervenute diverse osservazioni da parte di privati; CONSIDERATO che l'opera in autorizzazione, per le sue caratteristiche progettuali, rientra fra quelle da sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e, pertanto, Terna S.p.A., con nota del 17 giugno 2011, ha presentato alla Regione Emilia Romagna istanza di attivazione dell'endoprocedimento di VIA ai sensi della normativa di settore vigente; VISTA la legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha, tra l'altro, modificato sostanzialmente la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in merito alle procedure di VIA degli elettrodotti facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, prevedendo una esclusiva competenza statale in materia di procedura di VIA per tali elettrodotti; CONSIDERATO che, pertanto, la societa' Terna S.p.A., in data 18 febbraio 2014, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la prosecuzione della procedura di VIA del progetto; VISTO il Decreto n. 222 del 28 luglio 2016, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attivita' culturali e del turismo, ha formulato la compatibilita' ambientale del progetto, con prescrizioni e raccomandazioni; PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., con nota prot. n. TERNA/P20180014626 del 14 settembre 2018 e successiva nota prot. n. TERNA/P20180026938 del 30 ottobre 2018, ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti la versione aggiornata del progetto, che recepisce le modifiche scaturite durante la procedura di VIA e quelle in accoglimento delle raccomandazioni contenute nel Decreto di Compatibilita' Ambientale di cui sopra; CONSIDERATO che il progetto, a seguito dei suddetti aggiornamenti prevede, nel dettaglio, i seguenti interventi: 1) Elettrodotto a 132 kV "Colunga - Altedo" Utilizzo di un tratto di circa 11 km dell'ex 220 kV, che a Sud sara' attestato alla stazione elettrica 380/132 kV di "Colunga" tramite la realizzazione di un raccordo di linea aerea a 132 kV di circa 6,6 km di lunghezza.La parte Nord, del suddetto tratto di ex 220 kV, sara' collegato tramite la realizzazione di un tratto di linea aerea di circa 1 km, ad uno dei due esistenti raccordi in uscita dalla Cabina Primaria (C.P.) di "Altedo". Si verra' cosi' a costituire il collegamento a 132 kV "Colunga - Altedo". 2) Elettrodotto a 132 kV "Altedo - Ferrara Sud" Utilizzo di un tratto di circa 17 km dell'ex 220 kV che nella parte a Sud sara' collegato, con un tratto di linea aerea della lunghezza di circa 0,6, km ad uno dei due esistenti raccordi in uscita dalla C.P. di "Altedo". La parte Nord, del suddetto tratto di ex 220 kV, tramite un collegamento in linea aerea di circa 3,1 km ed un tratto in cavo interrato di circa 0,6 km, verra' collegato alla C.P. di "Ferrara Sud". Si verra' cosi' a costituire il collegamento a 132 kV "Altedo - Ferrara Sud"; 3) Elettrodotto a 132 kV " Ferrara Sud - Centro Energia derivazione Aranova" L'attuale collegamento tra la C.P. "Ferrara Sud" e la centrale "Centro Energia" sara' interamente sostituito con la realizzazione di un nuovo elettrodotto che manterra' lo stesso schema elettrico di connessione con la centrale fotovoltaica di "Aranova". L'elettrodotto sara' composto da due tratte in cavo interrato, della lunghezza complessiva di circa 2 km e due nuovi tratti di linea aerea, per una percorrenza complessiva di circa 4,1 km; VISTA la nota prot. n. 89954 del 13 novembre 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi del progetto revisionato, ha comunicato a tutti Soggetti interessati dall'iter le modifiche apportate ai tracciati, nonche' il link mediante il quale consultare gli elaborati progettuali modificati; PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso i Comuni interessati e ha comunicato tramite raccomandate A/R ai soli nuovi proprietari coinvolti le modifiche progettuali introdotte dalla VIA, a partire dal 17 gennaio 2019; PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto a pubblicare l'Avviso delle modifiche progettuali, contenente l'elenco completo di tutti i proprietari coinvolti, all'Albo Pretorio dei Comuni di Castenaso e Minerbio (dal 12.12.2018 al 10.01.2019), Baricella (dal 14.12.2018 al 12.01.2019), Budrio e Malalbergo (dal 12.12.2018 all'11.01.2019) Ferrara (dal 14.03.2019 al 12.04.2019) e Poggio Renatico (dal 4.12.2018 al 4.01.2019); PRESO ATTO che, inoltre, il suddetto Avviso e' stato pubblicato sui quotidiani "Corriere della Sera", "Libero" e "Il Resto del Carlino" del 12 dicembre 2018; PRESO ATTO che, inoltre, il suddetto avviso e' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, n. 390 del 12 dicembre 2018; CONSIDERATO che seguito delle comunicazioni risultano pervenute due osservazioni; VISTA la nota prot. n. 9603 del 7 maggio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione dell'emanazione del citato Provvedimento di VIA e all'esito delle successive verifiche di ottemperanza, ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 22 maggio 2019, che forma parte integrante del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot. MiSE n. 11201 del 23 maggio 2019 a tutti i soggetti interessati; VISTA la disamina effettuata durante la riunione della suddetta Conferenza di Servizi di tutte le osservazioni ricevute, sia sul progetto originariamente presentato e sia sul progetto modificato in seguito al procedimento di VIA e le controdeduzioni di Terna fornite nella riunione e allegate al verbale della stessa; CONSIDERATO che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere e', pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica; VISTA la nota prot. n. 11391 del 20 maggio 2019, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Citta' Metropolitana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha espresso parere favorevole, con prescrizioni; CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2); CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi e' intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta; VISTA la nota prot. n. 12515 del 22 luglio 2019, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ha trasmesso la nota prot. n. 605856 del 19 luglio 2019 della Regione Emilia Romagna - Servizio Giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalita' con l'esito del predetto accertamento; CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; VISTA la Deliberazione n. 1349 del 29 luglio 2019, con la quale la Giunta della Regione Emilia Romagna ha espresso l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; CONSIDERATO che la pubblica utilita' dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; CONSIDERATO che le attivita' in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto consentiranno di aumentare l'efficienza e la sicurezza del servizio di trasmissione a 132 kV nell'area tra Bologna e Ferrara migliorando l'impatto ambientale della rete elettrica nell'area; CONSIDERATA la necessita' di accogliere quanto richiesto da Terna S.p.A. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicita' di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di alterare la qualita' del trasporto di energia elettrica; VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20190081112 del 20 novembre 2019, con il quale Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonche' le determinazioni della citata Conferenza di Servizi; RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento; VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilita', per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo; VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo; VISTI gli atti di ufficio; DECRETA Articolo 1 1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'intervento denominato "Riassetto della Rete di Trasmissione Nazionale nell'area tra Colunga e Ferrara", nei comuni di: Castenaso, Budrio, Minerbio, Baricella, e Malalbergo, in provincia di Bologna e nei comuni di Ferrara e Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, con le prescrizioni di cui in premessa. 2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali n. DU22226B1BDX29228 fogli 1 - 34 (Rev. 00 del 10 ottobre 2018), allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente. Articolo 2 1. Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformita' al progetto approvato.2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformita' al progetto approvato.3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali. Articolo 3 La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (Allegato 1), nonche' delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (Allegato 2). Articolo 4 1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita' costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.. 3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle societa' proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti. 4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la societa' titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA, Decreto n. 222 del 28 luglio 2016, nonche' nel resoconto verbale della Conferenza di Servizi del 22 maggio 2019. 5. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi stabilite. 7. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A. Articolo 5 L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.A. assume la piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. Articolo 6 Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, e' conferita delega alla Societa' Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto. Articolo 7 Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che deve avvenire a cura e spese della Societa' Terna S.p.A. IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA PER LA CRESCITA SICUREZZA DEI SISTEMI SOSTENIBILE E LA QUALITA' ENERGETICI E GEOMINERARI DELLO SVILUPPO (Ing. Gilberto Dialuce) (Dott. Oliviero Montanaro) Gilberto Dialuce Firmato digitalmente da Gilberto Dialuce Data: 2020.01.23 18:27:19 +01'00' MONTANARO OLIVIERO MINISTERO AMBIENTE DIRETTORE GENERALE - SVI 02.03.2020 17:04:38 UTC Il procuratore ing. Nicola Ferracin TX20ADQ8614