Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(il "T.U. Bancario")), corredato dall'informativa ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e successiva
normativa nazionale di adeguamento
La societa' Asti Group RMBS III S.r.l., con sede legale in via
Curtatone n. 3, 00185 Roma, codice fiscale, Partita IVA e numero di
iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 16326891005,
REA n. RM-1649284, iscritta nell'elenco delle societa' veicolo
istituito ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento emesso dalla
Banca d'Italia il 7 giugno 2017 (in vigore a partire dal 30 giugno
2017) con n. 35845.7, comunica che, nell'ambito di un'operazione
unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a
crediti ceduti da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in forza di un
contratto quadro di cessione di crediti, "individuabili in blocco" ai
sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130
concluso in data 10 novembre 2021 e con effetto in pari data, ha
acquistato pro soluto da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., una banca
costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni,
con sede legale in piazza Liberta', 23, 14100 Asti, codice fiscale e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Asti n.
00060550050, partita IVA n. 01654870052, iscritta all'albo delle
banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U.
Bancario, capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64
del T.U. Bancario al n. 6085, tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di mutuo fondiario
ed ipotecario erogati da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (e/o da
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A., di
seguito "Biverbanca") che - alla data del 31 ottobre 2021, ore 23:59
(la "Data di Valutazione Iniziale" o, la relativa "Data di
Valutazione"), risultavano nella titolarita' di Cassa di Risparmio di
Asti S.p.A. e/o di Biverbanca (prima del 6 novembre 2021, data in cui
la fusione per incorporazione di Biverbanca in C.R.Asti ha acquisito
efficacia giuridica, di seguito la "Data di Aggregazione") e che,
alla Data di Valutazione Iniziale, inclusa (salvo dove diversamente
previsto) presentavano altresi' le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
(1) mutui stipulati da C.R.Asti (e/o da Biverbanca) nel periodo
compreso tra il 29 febbraio 2000 ed il 31 maggio 2021 (incluso).
(2) mutui ipotecari, ovvero mutui stipulati ai sensi della
normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del
T.U. Bancario;
(3) mutui ipotecari in relazione ai quali il rapporto tra (i)
l'importo originario del mutuo e (ii) il valore dell'immobile sul
quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato in
prossimita' della stipulazione del relativo contratto di mutuo, sia
inferiore o pari al 100%;
(4) mutui il cui debitore principale (o debitori principali, in
caso di co-intestazioni), eventualmente anche a seguito di
convenzione di accollo (laddove applicabile), sia una persona fisica,
una ditta individuale, una societa' di fatto, una societa' semplice,
ovvero una associazione professionale
(5) mutui i cui debitori principali, eventualmente anche a seguito
di convenzioni di accollo (laddove applicabili), siano tutti
residenti in Italia;
(6) mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun
obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni;
(7) mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(a) mutui a tasso fisso. Per "mutui a tasso fisso" si intendono
quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente
stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del
finanziamento;
(b) mutui a tasso variabile la cui maggiorazione (o spread) sopra
l'indice di riferimento sia pari o superiore a 0,50% su base annua.
Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di
interesse sia parametrato all'Euribor;
(c) mutui c.d. "misti", per i quali si intendono mutui che
prevedono una opzione a favore del debitore di passare a propria
discrezione, a determinate date di scadenza con intervalli di tempo
predefiniti, da una modalita' di calcolo degli interessi a tasso
fisso ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile,
parametrato all'Euribor, la cui maggiorazione (o spread) sopra
l'indice di riferimento sia pari o superiore a 0,50% su base annua e
viceversa. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte del
debitore nei termini contrattualmente stabiliti, il mutuo passera'
automaticamente ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso
variabile, parametrato all'Euribor, la cui maggiorazione (o spread)
sopra l'indice di riferimento sia pari o superiore a 0,50% su base
annua, fino alla successiva data di esercizio dell'opzione;
(8) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo
della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia
maggiore o uguale ad Euro 10.000;
(9) mutui il cui debito residuo in linea capitale (comprensivo
della componente capitale di eventuali rate scadute e non pagate) sia
inferiore o uguale ad Euro 1.400.000;
(10) mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e
successivamente ri-denominati in euro);
(11) mutui regolati dal diritto italiano;
(12) mutui che alla relativa Data di Valutazione (inclusa) abbiano
almeno una rata (comprensiva di una componente capitale o anche della
sola componente interessi) interamente pagata;
(13) mutui garantiti da ipoteca che alla relativa data di
costituzione era di primo grado economico su immobili intendendosi
per tale:
(a) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(b) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel
caso in cui: (A) le ipoteche di grado legale precedente siano state
ordinate di cancellazione; o (B) le obbligazioni garantite dalle
ipoteche di grado legale precedente siano state integralmente
soddisfatte;
(14) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana;
(15) mutui in relazione ai quali sia presente un'autorizzazione
rilasciata dal relativo beneficiario all'addebito diretto su conto
corrente, ovvero le cui rate siano pagate mediante Single Euro
Payments Area (SEPA) Direct Debit o mediante avviso (MAV);
(16) mutui il cui rimborso in linea capitale avvenga in piu' rate
secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento:
(a) metodo di ammortamento cosi' detto "alla francese" (per tali
intendendosi i mutui per i quali tutte le rate sono comprensive di
una componente capitale, decrescente nel tempo, e di una componente
interesse variabile);
(b) metodo di ammortamento per mutui cosi' detti "a rata costante"
(per tali intendendosi i mutui le cui rate sono di importo costante
nel tempo e sono comprensive di una componente capitale e di una
componente interesse che variano a seconda dell'aumento ovvero della
riduzione del tasso di interesse applicabile; eventuali aumenti o
riduzioni del tasso di interesse applicabile comportano l'estensione
o la riduzione della durata del mutuo);
(c) metodo di ammortamento per mutui cosi' detti "a rata costante"
con "clausola di rinegoziazione", per tali intendendosi i mutui le
cui rate sono di importo costante nel tempo e sono comprensive di una
componente capitale e di una componente interesse che variano a
seconda dell'aumento ovvero della riduzione del tasso di interesse
applicabile; eventuali aumenti o riduzioni del tasso di interesse
applicabile comportano l'estensione o la riduzione della durata del
mutuo. Inoltre, in virtu' della "clausola di rinegoziazione", durante
il periodo di ammortamento, qualora la variazione del tasso di
interesse applicabile al mutuo fosse tale per cui, a seguito del
ricalcolo del piano di ammortamento, (A) alla data di scadenza finale
massima l'ammontare di quota capitale dovuta in occasione dell'ultima
rata sia superiore ad Euro 10.000 ovvero (B) alla data di scadenza
della rata la componente di interessi dovuta risulti superiore
all'ammontare complessivo della medesima rata, si provveda al
ricalcolo in aumento dell'importo delle "rate costanti" ancora
dovute, compresa quella in corso, tenendo conto del debito residuo
del mutuo risultante a quel momento, della misura del tasso variato e
della durata massima dell'ammortamento originariamente pattuita nel
contratto di mutuo;
(17) mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
trimestrale o semestrale;
(18) mutui la cui garanzia ipotecaria sia stata consolidata entro
la relativa Data di Valutazione (incluso);
(19) mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche
residenziali.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui
che, pur essendo nella titolarita' di Cassa di Risparmio di Asti
S.p.A. e/o di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca
S.p.A. al 31 ottobre 2021 e pur presentando le caratteristiche sopra
indicate, presentano altresi' al 31 ottobre 2021 (salvo ove
diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche:
(20) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia
aderito mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione,
ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una
filiale di C.R.Asti (e/o di Biverbanca) alla proposta di
rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27
maggio 2008, convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della
convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze
e l'Associazione Bancaria Italiana;
(21) mutui che siano stati concessi a, o che siano stati accollati
da, soggetti che erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi
dell'articolo 136 del T.U. Bancario o di qualsiasi altra societa' del
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti (anche in qualita' di
cointestatari del relativo mutuo);
(22) mutui che siano stati concessi nel quadro di accordi tra
C.R.Asti (e/o Biverbanca) e le organizzazioni sindacali a persone
fisiche che: (a) alla data di stipulazione del relativo mutuo erano
dipendenti di C.R.Asti (e/o di Biverbanca) o di qualsiasi altra
societa' del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti (anche in
qualita' di cointestatari del relativo mutuo) e che (b) pur non
essendo piu' dipendenti di C.R.Asti (e/o di Biverbanca) o di
qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di
Asti, ancora beneficiano delle condizioni contrattuali
originariamente previste in tali mutui;
(23) mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
(24) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
(25) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del T.U. Bancario;
(26) mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge, o atto avente forza di legge, comunitaria, nazionale
(ivi inclusa la legge 949 del 1952) o regionale o normativa che
preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi
(cosi' detti mutui agevolati);
(27) mutui derivanti dalla suddivisione in quote di un
finanziamento precedente in relazione ai quali non siano state
notificate convenzioni di accollo a C.R.Asti (e/o di Biverbanca);
(28) mutui che prevedevano erogazioni secondo lo stato avanzamento
lavori, purche' non interamente erogati;
(29) mutui "a rata costante" privi della cosi' detta "clausola di
rinegoziazione", la cui data di scadenza finale per effetto
dell'aumento del tasso di interesse applicabile, secondo quanto
stabilito contrattualmente, alla relativa Data di Valutazione
coincida con la data di estensione massima della durata del
finanziamento, tale data essendo la data di scadenza finale massima
prevista dal relativo contratto di mutuo;
(30) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche non
residenziali;
(31) mutui che alla relativa Data di Valutazione presentavano due o
piu' rate, anche comprensive della sola componente interessi, scadute
e non pagate anche parzialmente;
(32) mutui che alla relativa Data di Valutazione presentavano una
rata anche comprensiva della sola componente interessi, scaduta e non
pagata, anche parzialmente, da oltre 90 giorni;
(33) mutui garantiti stipulati con, o (laddove applicabile)
accollati da, uno o piu' soggetti (e che quindi, in tale ultimo caso,
siano oggetto di co-intestazione) ai quali sia stato attribuito, in
prossimita' della stipulazione del relativo mutuo, ovvero in
qualunque momento successivo durante la vigenza del relativo mutuo e
secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela
per settori e gruppi di attivita' economica" di cui alla circolare
140 del 1991 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, il
codice SAE 490 (Unita' o societa' con venti o piu' addetti), SAE 491
(Unita' o societa' con piu' di cinque e meno di venti addetti), SAE
481 (Unita' o societa' con piu' di cinque e meno di venti addetti),
SAE 480 (Unita' o societa' con meno di cinque e meno di venti
addetti), SAE 283 (Promotori finanziari), SAE 280 (Mediatori, agenti
e consulenti di assicurazione) e SAE 284 (Altri ausiliari
finanziari);
(34) mutui il cui debitore principale (ovvero uno o piu' debitori
principali, in caso di co-intestazioni), risulti classificato alla
relativa Data di Valutazione in una delle seguenti categorie:
(a) "inadempienza probabile";
(b) "sofferenza";
(c) "sofferenza a sistema";
(d) "past due";
(e) "past due forborne";
(f) "ex sofferenza",
da C.R.Asti (e/o da Biverbanca, prima della Data di Aggregazione),
a condizione che, con riferimento alle categorie di cui ai punti (a),
(d), ed (e) del presente criterio, la relativa classificazione quale
"inadempienza probabile", "past due", e "past due forborne", sia
stata comunicata al relativo debitore (ovvero in caso di
co-intestazioni, al solo debitore principale che risulti classificato
in una delle suddette categorie) mediante raccomandata con avviso di
ricevimento in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei presenti criteri;
(35) mutui in relazione ai quali alla relativa Data di Valutazione
risulti che sia stata rilasciata una garanzia da parte di un
consorzio di garanzia collettiva fidi (c.d. Confidi) organizzato
sotto forma di cooperativa, ovvero consorzio;
(36) mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario (i) stia
beneficiando della sospensione totale del pagamento delle rate o (ii)
stia beneficiando della sospensione del pagamento della quota
capitale compresa in ciascuna rata (ad esclusione dei mutui che
prevedano un periodo iniziale di pre-ammortamento) (iii) o abbia
diritto di beneficiare delle sospensioni indicate ai paragrafi (i) e
(ii) a partire da una data successiva alla relativa Data di
Valutazione a seguito di una delibera adottata da C.R.Asti (e/o da
Biverbanca, prima della Data di Aggregazione) entro la relativa Data
di Valutazione e da quest'ultima comunicata al relativo mutuatario;
(37) mutui che al 31 agosto 2021 presentavano due o piu' rate,
anche comprensive della sola componente interessi, scadute e non
pagate, anche parzialmente;
(38) mutui la cui data di scadenza finale risulti antecedente o
uguale al 30 novembre 2021;
(39) mutui che alla Data di Valutazione Iniziale risultino
garantiti da pegno;
(40) mutui il cui debitore principale (ovvero uno o piu' debitori
principali, in caso dico-intestazioni), risulti classificato al 31
agosto 2021 in una delle seguenti categorie:
(a) "inadempienza probabile";
(b) "sofferenza";
(c) "sofferenza a sistema";
(d) "past due";
(f) "past due forborne";
(g) "ex sofferenza",
da C.R.Asti (e/o da Biverbanca, prima della Data di Aggregazione),
a condizione che, con riferimento alle categorie di cui ai punti (a),
(d), ed (f) del presente criterio, la relativa classificazione quale
"inadempienza probabile", "past due", e "past due forborne", sia
stata comunicata al relativo debitore (ovvero in caso di
co-intestazioni, al solo debitore principale che risulti classificato
in una delle suddette categorie) mediante raccomandata con avviso di
ricevimento in data antecedente alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dei presenti criteri; nonche'
(41) mutui che abbiano i codici contratto indicati nella lista (i)
pubblicata sulla seguente pagina web:
https://bancadiasti.it/cartolarizzazione/ e (ii) depositata presso il
Registro delle Imprese di Roma.
Con riferimento ai criteri di cui sopra (ove applicabile), in
relazione ai mutui accollati, per "data di stipulazione" deve
intendersi la data in cui la relativa convenzione di accollo sia
stata notificata a C.R.Asti e/o a Biverbanca, prima della Data di
Aggregazione.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi'
trasferiti ad Asti Group RMBS III S.r.l., senza ulteriori formalita'
o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della
Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri
diritti - rivenienti a favore di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
(ivi inclusi quelli che erano di titolarita' di Cassa di Risparmio di
Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A. nei quali Cassa di Risparmio di
Asti S.p.A. e' succeduta per effetto della Fusione) dai contratti di
mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto
del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso
accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale,
ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa inerente ai suddetti
crediti, escluse le fideiussioni cosiddette omnibus (ad eccezione di
quelle fideiussioni omnibus in relazione alle quali Cassa di
Risparmio di Asti S.p.A. (e/o, prima dell'efficacia della Fusione,
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca S.p.A.) abbia
riconosciuto per iscritto, entro la data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso, che
tali fideiussioni garantiscono unicamente uno o piu' mutui che
rispettino i summenzionati criteri). Inoltre, ai sensi del suddetto
contratto quadro di cessione, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
potra' cedere ad Asti Group RMBS III periodicamente e pro soluto,
secondo un programma di cessione rotativo, i crediti derivanti da
taluni ulteriori contratti di mutuo fondiario ed ipotecario facenti
capo a Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ha ricevuto incarico da Asti RMBS
III S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest'ultima -
all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu'
in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge
130. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare
ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno
essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione (inclusa
nuovamente, sebbene gia' a conoscenza del debitore, l'indicazione del
valore attribuito agli immobili posti a garanzia dei relativi mutui
di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. a seguito di perizia effettuata
in prossimita' della stipulazione del relativo mutuo) all'agenzia di
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di
sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.
679/2016 ("GDPR") e successiva normativa nazionale di adeguamento.
La cessione da parte di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., ai sensi
e per gli effetti del suddetto contratto quadro di cessione, di tutte
le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti
relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e
spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali
e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"),
comportera' necessariamente, a far data dalla presente comunicazione,
il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali").
Cio' premesso, Asti Group RMBS III S.r.l. - ai sensi degli artt. 13
e 14 del GPDR e successiva normativa nazionale di adeguamento
(congiuntamente "Normativa Privacy Applicabile") informa i debitori
ceduti ed eventuali loro garanti indicati nella relativa
documentazione contrattuale sull'uso dei loro dati personali e sui
loro diritti.
Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che non
verranno trattati categorie particolari di dati personali quali, ad
esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle loro opinioni
politiche e sindacali ed alle loro convinzioni religiose.
Asti Group RMBS III S.r.l. informa, inoltre, che i Dati Personali
saranno trattati nell'ambito della normale attivita' di Asti Group
RMBS III S.r.l. e, in particolare, per finalita' inerenti
all'operazione di cartolarizzazione, nonche' connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di crediti, finalita' connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonche' da disposizioni impartite da Autorita' a cio'
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito. In
relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali
avverra' mediante elaborazioni manuali, o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei
crediti ceduti e, in ogni caso, per l'adempimento degli obblighi di
legge.
Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti verranno
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del
rapporto contrattuale (c.d. "base giuridica del trattamento"). I dati
personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati
ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare: al/ai
responsabile/i del trattamento, ove designato/i e ai suoi incaricati,
nonche' agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e
del recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; ai
soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi; ai fornitori di servizi
strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari,
informazioni commerciali, analisi; ai consulenti anche in materia
fiscale, amministrativa, autorita' di vigilanza e giudiziarie,
soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti; a
societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita'
di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e
societa' collegate, societa' di recupero crediti, revisori contabili,
ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati nel rispetto della Normativa
Privacy Applicabile e l'elenco aggiornato degli stessi sara'
disponibile presso le sedi del Titolare e del Responsabile.
Asti Group RMBS III S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche',
ove occorrer possa, di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - informa,
altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati a societa'
che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio
creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di
informazione creditizia). In virtu' di tale comunicazione, altri
istituti di credito e societa' finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti (ad
es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati.
Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti
informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la
riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le
finalita' sopra descritte.
Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita'
di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle
mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei
consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate
Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di
trattamento di cui sopra.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le
predette finalita' ma solo a soggetti che operino in paesi
appartenenti all'Unione Europea e che, quindi, garantiscono un
adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
dati personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai debitori
taluni diritti, ossia:
• il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
• il diritto di ottenere l'indicazione: (a) dell'origine dei dati
personali; (b) delle finalita' e modalita' del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza;
• il diritto di ottenere: (a) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; (b) ove
ne ricorrano i presupposti, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; (c) l'attestazione che le operazioni di cui
alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• il diritto, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di
ricevere in un formato strutturato o di trasmettere all'interessato o
a terzi da questo indicato le informazioni che lo riguardano (c.d.
diritto alla "portabilita'");
• il diritto di richiedere la limitazione del trattamento ove non
tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle
finalita' sopra esposte;
• il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento
di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
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Massimo Labonia
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