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Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR") Iccrea Covered Bond S.r.l. (la "Societa'") comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo ("Iccrea Banca S.p.A."), in data 28 giugno 2021 la Societa' ha concluso con Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Milano - Societa' Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse Societa' Cooperativa, Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco - Societa' Cooperativa, Centromarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Credito Cooperativo Friuli (Abbreviato Credifriuli) - Societa' Cooperativa, Emil Banca - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa, Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese - Societa' Cooperativa (ciascuno un "Cedente" e, congiuntamente, i "Cedenti") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione i Cedenti cederanno e la Societa' dovra' acquistare dai Cedenti, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dai Cedenti con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 28 giugno 2021, la Societa' ha acquistato pro soluto dai Cedenti ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo che alle 23:59 del 31 maggio 2021 (Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni: CRITERI COMUNI PER LA SELEZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI Crediti: (i) derivanti da mutui ipotecari residenziali il cui rapporto fra (i) importo capitale residuo e (ii) il valore del bene immobile ipotecato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale No. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e' uguale o minore all'80% (ciascuno un "Mutuo Ipotecario Residenziale"); (ii) derivanti da mutui ipotecari commerciali il cui rapporto fra (i) importo capitale residuo e (ii) il valore del bene immobile ipotecato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale No. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e' uguale o minore all'60% (ciascuno un "Mutuo Ipotecario Commerciale"); (iii) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali e Mutui Ipotecari Commerciali (collettivamente, i "Mutui Ipotecari") che sono stati concessi nel rispetto dei requisiti di cui al Regolamento (EU) 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sui requisiti prudenziali per gli istituti di credito e le imprese di investimento; (iv) derivanti da Mutui Ipotecari denominati in Euro; (v) derivanti da Mutui Ipotecari classificati dal relativo Cedente come in bonis ai sensi della Normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia; (vi) derivanti da Mutui Ipotecari in relazione ai quali almeno una rata e' stata pagata ai sensi del relativo Contratto di Mutuo Ipotecario; (vii) derivanti da Mutui Ipotecari garantiti da ipoteca in favore del relativo Cedente che sia (i) un'ipoteca legale di primo grado ovvero (ii) un'ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (A) un'ipoteca di secondo grado o grado successivo rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore siano state interamente soddisfatte alla Data di Valutazione, (B) un'ipoteca di secondo grado o grado successivo rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore (ad eccezione delle ipoteche di grado superiore le cui obbligazioni garantite sono state interamente soddisfatte alla Data di Valutazione) e' il relativo Cedente ed i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri; (viii) derivanti da Mutui Ipotecari in relazioni ai quali il periodo di preammortamento e' scaduto, come previsto ai sensi del relativo Contratto di Mutuo Ipotecario; (ix) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano mutui agevolati e che non usufruiscano dell'erogazione di agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi ai sensi di leggi o convenzioni (c.d. "Mutui Agevolati" e "Mutui Convenzionati"); (x) derivanti da Mutui Ipotecari che siano stati erogati a persone fisiche che, alla relativa data di erogazione, sono dipendenti del relativo Cedente (ciascuno un "Mutuo Ipotecario Staff"); (xi) che non derivino da Mutui Ipotecari classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario, o da operazioni di credito agricolo che siano state realizzate attraverso la corresponsione di una cambiale agraria; (xii) derivanti da Mutui Ipotecari che sono stati interamente erogati e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni; (xiii) derivanti da Mutui Ipotecari i cui debitori principali sono persone fisiche residenti o domiciliate in Italia ed in ogni caso sono residenti nell'Area Economica Europea; (xiv) derivanti da Mutui Ipotecari garantiti da ipoteca costituita ai sensi della normativa applicabile su di un bene immobile situato sul territorio della Repubblica Italiana; (xv) derivanti da Mutui Ipotecari rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile, dell'articolo 39, comma quarto, del Testo Unico Bancario; (xvi) derivanti da Mutui Ipotecari erogati o acquistati dal relativo Cedente; (xvii) derivanti da Mutui Ipotecari che sono disciplinati dalla legge italiana; (xviii) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo Ipotecario non prevedano clausole che limitino la possibilita' per il relativo Cedente di cedere i crediti derivanti dal relativo Contratto o che dispongano che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione ed il relativo Cedente non abbia ottenuto tale consenso; (xix) derivanti da Mutui Ipotecari che prevedono il pagamento da parte del debitore di rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali; (xx) derivanti da Mutui Ipotecari in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di (i) accordi di riscadenzamento o sospensione dei pagamenti (ivi incluse moratorie) in conformita' con quanto previsto dalla normativa applicabile, ovvero da accordi stipulati dall'Associazione Bancaria Italiana o altre associazioni di categoria di cui il relativo Cedente sia parte, ovvero programmi volontari di sospensione avviati dal relativo Cedente esclusivamente per fronteggiare stati di emergenza e/o eventi calamitosi (sia naturali che connessi all'attivita' dell'uomo) ovvero situazioni di grave crisi economica di rilievo nazionale; (ii) accordi volontari di sospensione conclusi dal relativo Cedente per fronteggiare stati di emergenza e/o di particolare criticita', anche di rilievo locale (i "Mutui Ipotecari Rinegoziati"). CRITERI SPECIFICI PER LA SELEZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI CREDITI Crediti di Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria Societa' Cooperativa: (i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 1° gennaio 2022; (ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615; (iii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale ad Euro 75.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro 900.000,00; (iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale e' stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario; (v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff; (vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato e' compreso tra 1,5 e 2,5; (vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso ovvero variabile ovvero variabile con cap; (viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso e' compreso tra 0,5% e 6%; (ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione e' antecedente al 1° giugno 2019; (x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di ammortamento a rate costanti (c.d. "francese"); (xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte le Rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione ed in relazione ai quali l'ultima Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza; (xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti con data inizio sospensione antecedente al 1° aprile 2020; (xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE. Crediti di Centromarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Societa' Cooperativa per Azioni; (i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 1° gennaio 2022; (ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615; (iii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale ad Euro 65.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro 500.000,00; (iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale e' stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario; (v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff; (vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato e' compreso tra 1,5 e 2,5; (vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso ovvero variabile ovvero variabile con cap; (viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso e' compreso tra 0,75% e 6%; (ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione e' antecedente al 1° settembre 2018; (x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di ammortamento a rate costanti (c.d. "francese"); (xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte le Rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l'ultima Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza; (xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti; (xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE. Crediti di Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse - Societa' Cooperativa; (i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 1° gennaio 2022; (ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615; (iii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale ad Euro 20.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro 900.000,00; (iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale e' stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario; (v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff; (vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato e' compreso tra 1,5 e 3,5; (vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso ovvero variabile ovvero variabile con cap; (viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso e' compreso tra compreso 0,5% e 6%; (ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione e' antecedente al 1° settembre 2019; (x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di ammortamento a rate costanti (c.d. "francese") e/o rate d'importo fisso e durata variabile; (xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte le Rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l'ultima Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza; (xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti con data inizio sospensione antecedente al 1° aprile 2020; (xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE. Crediti di Credito Cooperativo Friuli (Abbreviato Credifriuli) - Societa' Cooperativa; (i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 1° gennaio 2022; (ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615; (iii) il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale ad Euro 25.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro 900.000,00; (iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale e' stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario; (v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff; (vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato e' compreso tra 1,2 e 5; (vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso ovvero variabile ovvero variabile con cap; (viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso e' compreso tra compreso 0,5% e 7%; (ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione e' antecedente al 1° settembre 2019; (x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di ammortamento a rate costanti (c.d. "francese") e/o rate d'importo progressivo e/o rate d'importo fisso e durata variabile; (xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte le Rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l'ultima Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza; (xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti con data inizio sospensione antecedente al 1° luglio 2020; (xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE. Crediti di Banca di Credito Cooperativo di Milano - Societa' Cooperativa; (i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 1° giugno 2025; (ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615; (iii) il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale ad Euro 100.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro 600.000,00; (iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale e' stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario; (v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff; (vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato e' compreso tra 1,5 e 2,5; (vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso; (viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso e' compreso tra compreso 1,2% e 6%; (ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione e' antecedente al 1° gennaio 2019; (x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di ammortamento a rate costanti (c.d. "francese"); (xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte le Rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l'ultima Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza; (xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti; (xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE. Crediti di Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant' Elena e Piove Di Sacco - Societa' Cooperativa; (i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 1° gennaio 2022; (ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615; (iii) il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale ad Euro 20.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro 900.000,00; (iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale e' stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario; (v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff; (vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato e' compreso tra 1,5 e 2,5; (vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso ovvero variabile ovvero variabile con cap; (viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso e' compreso tra compreso 0,5% e 6%; (ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione e' antecedente al 1° giugno 2019; (x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di ammortamento a rate costanti (c.d. "francese"); (xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte le Rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l'ultima Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza; (xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti con data inizio sospensione antecedente al 1° aprile 2020; (xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE. Crediti di Emil Banca - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa; (i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 1° gennaio 2022; (ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615; (iii) il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale ad Euro 30.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro 600.000,00; (iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale e' stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario; (v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff; (vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato e' compreso tra 1,5 e 3; (vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso ovvero variabile ovvero variabile con cap; (viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso e' compreso tra compreso 1% e 5%; (ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione e' antecedente al 1° luglio 2019; (x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di ammortamento a rate costanti (c.d. "francese"); (xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte le Rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l'ultima Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza; (xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti con data inizio sospensione antecedente al 1° marzo 2020; (xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE. Crediti di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese - Societa' Cooperativa; (i) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo Ipotecario non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 1° giugno 2025; (ii) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615; (iii) il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale ad Euro 40.000,00 ed inferiore o uguale ad Euro 600.000,00; (iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale e' stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario; (v) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano Mutui Ipotecari Staff; (vi) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato e' compreso tra 1,2 e 2,5; (vii) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un tasso fisso ovvero variabile ovvero variabile con cap; (viii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui tasso in corso e' compreso tra compreso 1% e 6%; (ix) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione e' antecedente al 1° settembre 2019; (x) derivanti da Mutui Ipotecari aventi un profilo di ammortamento a rate costanti (c.d. "francese"); (xi) derivanti da Contratti di Mutuo che in relazione a tutte le Rate scadute, tranne l'ultima, non ne presentino alcuna non pagata alla Data di Valutazione e in relazione ai quali l'ultima Rata scaduta prima della Data di Valutazione sia stata pagata nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza; (xii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti; (xiii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE. I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare un elenco dei Crediti contenuto alla pagina web https://www.iccreabanca.it/it-IT/Pagine/obbligazioni2.aspx; al fine di verificare se l'importo da loro dovuto al relativo Cedente rientri tra i Crediti ceduti alla Societa'. La Societa' ha conferito incarico a ciascun Cedente, ai sensi della Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Informativa ai sensi dell'artt. 13 e 14 del GDPR La cessione dei Crediti da parte del Cedente alla Societa', ai sensi e per gli effetti del contratto quadro di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati personali (ivi incluso, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. A seguito della cessione la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei crediti e, di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare del trattamento dei Dati. La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 e 14 del GDPR. I Dati sono stati raccolti presso il Cedente e continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione del contratto ai sensi del quale il Cedente e' diventato titolare dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Societa' e, in qualita' di responsabili del trattamento, da Iccrea Banca S.p.A. e da ciascun Cedente per conto della Societa', al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge 130, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorita' competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Societa' o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico; (d) eseguire disposizioni impartite da Autorita' competenti e da organi di vigilanza e controllo. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalita' e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Societa' (in qualita' di titolare del trattamento) e/o della Cedente e/o da Iccrea Banca S.p.A. (in qualita' di responsabili esterni del trattamento) e altre societa' terze che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge. I Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all'Unione Europea. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attivita' sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalita' del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Societa', per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorita' di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori delle Obbligazioni Bancarie Garantite che verranno emesse nel contesto di un'operazione di emissione delle Obbligazioni Bancarie Garantite nell'ambito della quale sono ceduti i Crediti; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Societa' e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualita' di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Societa' e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati e' identificata nell'esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento e' strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non e' necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Societa' per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati). Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato puo' (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati, le finalita' e le modalita' del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonche' (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalita' sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Iccrea Banca S.p.A. ovvero ciascun Cedente, in qualita' di responsabili esterno del trattamento, e/o presso la sede legale della Societa' fermo restando il diritto di proporre, a norma di legge, ricorso all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta per iscritto ad Iccrea Banca S.p.A. ovvero al Cedente in qualita' di "Responsabili" designato dalla Societa' in relazione ai Crediti ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Roma, 28 giugno 2021 ICCREA Covered Bond S.r.l. - L' amministratore unico Andrea Torri TX21AAB7914