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Errata corrige
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Eredita' giacente di Fiorani Bruno e Poloni Maria Teresa - R.G.V.G. 100115/2003 Il Giudice dott. Angelica Capotosto, visto il rendiconto e la relazione finale depositati dall'avv. Dalia Bernabucci nella qualita' di curatore dell'eredita' giacente aperta a seguito della morte di Fiorani Bruno (avvenuta in data 21.02.2003) e di Poloni Maria Teresa (avvenuta in data 02.03.2003) con provvedimento in data 12.05.2003 su istanza di Silvano Baleani; rilevato che all'udienza del 16.12.2020, fissata per l'approvazione del rendiconto e' comparso il curatore avv. Dalia Bernabucci; esaminato il rendiconto; rilevato che, in assenza di opposizione, il rendiconto puo' essere approvato, rilevato che sono trascorsi piu' di dieci anni dalla morte di Fiorani Bruno ( avvenuta in data 21.02.2003) e di Poloni Maria Teresa ( avvenuta in data 02.03.2003): ritenuto pertanto che il diritto di accettare la eredita' si e' ormai prescritto ex art 480 c.c.; ritenuto conseguentemente che non sussistono i presupposti di cui all'art 528 c.c.; rilevato che l'eredita' "giacente" si distingue infatti dall'eredita' "vacante"; considerato invero che la prima presuppone la possibilita' di una futura accettazione da parte del chiamato all'eredita', dal momento che la "ratio" dell'istituto e' di evitare che i beni ereditari, prima dell'accettazione, restino privi di tutela giuridica, con evidente danno dei soggetti che hanno interesse alla loro conservazione ( chiamati ulteriori, creditori ereditari, ecc), scopo questo che puo' essere realizzato attraverso innanzitutto i poteri di amministrazione concessi dalla legge al chiamato prima dell'accettazione ex art 460 c.c. e, nel caso in cui quest'ultimo si disinteressi di quei beni, avendo egli solo un potere e non un obbligo di amministrare, proprio con la nomina di un curatore dell'eredita' giacente; rilevato che la seconda presuppone, invece, l'accertamento in via definitiva che non vi siano piu' chiamati, perche' essi mancano in modo assoluto, o perche' hanno perduto il diritto di accettare l'eredita' ( per rinuncia, prescrizione, decadenza) essendo in tal caso l'eredita' devoluta ex lege allo Stato; rilevato che nel caso in cui il defunto non abbia lasciato alcun successibile l'acquisto dell'eredita' da parte dello Stato avviene immediatamente, mentre nel caso in cui i successibili esistono, ma hanno perso il diritto di accettare, l'acquisto da parte dello Stato avviene in questo momento retroagendo comunque in entrambi i casi al tempo dell'apertura della successione; considerato pertanto che le disposizione degli artt. 528 e 529 c.c. in tema di nomina e di attivita' del curatore dell'eredita' giacente presuppongono l'esistenza di chiamati all'eredita' e la mancata accettazione da parte dell'unico chiamato alla successione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria fino al momento in cui gli stessi non abbiano perduto il relativo diritto ( cfr. Cass n. 5113/2000); rilevato altresi' che dalla relazione del curatore si evince altresi' la mancanza di un attivo dell'eredita' dal momento che l'unico bene mobile inventariato, peraltro di indubbio scarso valore, non e' stato rinvenuto; ritenuto pertanto che puo' procedersi alla chiusura dell'eredita' giacente ex artt 528 e segg. c.c., con conseguente cessazione dalle proprie funzioni del curatore, dovendo comunque procedersi alla liquidazione del compenso allo stesso spettante; considerato che la legge non prevede un criterio specifico per la liquidazione di tale compenso; rilevato che questo giudice ritine di non poter applicare i criteri previsti per la liquidazione del compenso del curatore fallimentare, stante l'indubbia maggiore complessita' della liquidazione in sede fallimentare, ne' l'art 26 D.M. n. 55/2014, atteso che il curatore dell'eredita' giacente non svolge solo un'attivita' di amministrazione ma anche di ricostruzione del patrimonio ereditario, recupero dell'attivo ereditario ed eventuale liquidazione; rilevato che, pertanto, questo giudice ritiene che il compenso vada liquidato sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto delle difficolta' dell'incarico, dell'attivita' prestata dal curatore e del valore del patrimonio ereditario ( l'impiego di criteri elastici per la liquidazione di compensi ed indennita' non e' sconosciuto al sistema legislativo; si pensi alla liquidazione dell'equa indennita' ex art. 379 c.c.); rilevato che nel caso in esame tenuto della non particolare complessita' dell'incarico e dell'arco di tempo in cui e' stato espletato l'incarico, il compenso del curatore dell'eredita' giacente puo' essere quantificato nella somma di euro 500,00 ( inclusi gli accessori di legge) oltre al rimborso delle spese sostenute, pari ad € 21,63 e al rimborso delle spese da sostenere; ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, devono essere poste a carico del creditore istante nel presente procedimento ex art 8 dpr 115/02; considerato invero che al procedura e' stata aperta su istanza di Silvano Baleani pqm a) approva l'operato del curatore e il relativo rendiconto; b) liquida in favore del curatore avv Dalia Bernabucci, la somma di €500,00 a titolo di compenso ( comprensiva degli accessori di legge), di €21,63 a titolo di rimborso spese, oltre al rimborso delle eventuali ulteriori spese vive da sostenere; c) dichiara chiusa l'eredita' giacente di Fiorani Bruno ( deceduto in data 21.02.2003) e di Poloni Maria Teresa ( deceduta in data 02.03.2003) e cessato il curatore dalla sua funzione al completamento delle attivita' che segue; d) autorizza il curatore a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale il presente decreto. Alla cancelleria per quanto di competenza. Macerata,18/12/2020 il Giudice dott. Angelica Capotosto Il curatore dell'eredita' giacente avv. Dalia Bernabucci TX21ABH1621