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Errata corrige
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Protocollo: 370174 del 19/10/2021
Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante
"Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura
delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi
eccezionali";
VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in
virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui
al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro
dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i
termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad
atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15
giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui
sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al
pubblico;
CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948
dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato
funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui
al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto
prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia
sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in Gazzetta
Ufficiale;
VISTA la nota n. 1400866/21 con la quale la Divisione Relazioni tra
Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia,
esaminata l'istanza avanzata dalla Banca Popolare Etica Scpa, ha
richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o
convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;
VISTA la richiamata istanza con la quale la Banca Popolare Etica
Scpa ha segnalato che nella giornata del 24 settembre 2021 la propria
filiale sita a Roma in Via Parigi n. 17 e' stata chiusa al pubblico a
causa dell'adesione spontanea di parte del personale della struttura
bancaria alla mobilitazione globale per il clima;
RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover
procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs.
1/1948;
DECRETA
in forza dell'eccezionalita' dell'evento, per la sede e nel periodo
sopra indicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del
d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali
scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal
giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n.
340/2000, nonche' inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.
Il prefetto
Matteo Piantedosi
TX21ABP11397 (Gratuito)