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Autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di
Brindisi Nord
La societa' A2A Energiefuture S.p.A., con sede in Corso di Porta
Vittoria 4, 20122 Milano, rende noto che in data 13/09/2021 il
Ministero della Transizione Ecologica ha emesso il Decreto
Direttoriale n. 55/14/2021 di autorizzazione, ai sensi e per gli
effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii, alla
modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Nord, sita nel
Comune di Brindisi, consistente nell'installazione di un sistema di
accumulo elettrochimico (BESS) da circa 6 MW/MWh all'interno
dell'area di centrale, come specificato ed in conformita' al progetto
presentato nell'istanza prot. n. 2020-AEF-000421-P del 11 giugno 2020
(prot. in ingresso MiSE n. 14511 del 06 luglio 2020), e nel rispetto
vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle
Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate
nel decreto stesso. Si riporta di seguito l'estratto del citato
decreto n.55/14/2021: Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento per l'Energia e il Clima Direzione Generale
Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari. IL
DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9
aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii ... - omissis -; VISTI il Decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17
aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, ... - omissis -; VISTO il
Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, ... - omissis -
VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, ... - omissis;
VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, cosi' come
modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare
ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del
contributo dovuto per le attivita' istruttorie del Ministero dello
Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004,
n. 239 e ss.mm.ii); VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e ss.mm.ii., ... - omissis -; VISTA la Legge 23 luglio 2009, n.
99, e ss.mm.ii, ... - omissis; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. ... - omissis; VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22,
... - omissis; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
ss.mm.ii, ... - omissis; VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre
2011, n. 159 e ss.mm.ii omissis; VISTA la nota prot. n.
2020-AEF-000421-P del 11 giugno 2020 (prot. in ingresso MiSE n. 14511
del 06 luglio 2020), comprensiva della relativa documentazione
tecnica, con cui la A2A Energiefuture S.p.A. (Proponente) ha
presentato istanza di autorizzazione alla modifica della centrale
termoelettrica di Brindisi Nord, consistente nell'installazione di un
sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da circa 6 MW/MWh
all'interno dell'area di centrale; CONSIDERATO che la centrale
termoelettrica di Brindisi Nord, di proprieta' della A2A
Energiefuture S.p.A., e' ubicata nella zona industriale di Brindisi,
ad est del centro cittadino, su un'area di circa 225.502 m2, che la
medesima e' composta da n. 4 gruppi convenzionali (BR1, BR2, BR3,
BR4) ciascuno da 320 MWe alimentati a carbone, di cui due (BR1 e BR2)
messi definitivamente fuori servizio dal 2001 e due gruppi (BR3 e
BR4) in possesso di autorizzazione AIA, i gruppi BR3 e BR4 erogano
attualmente un servizio di rifasamento sincrono alla Rete di
Trasmissione Nazionale (RTN) per conto di Terna Rete Italia S.p.a.;
CONSIDERATO che il sistema BESS da installare all'interno del sito
energetico di Brindisi: - consiste in una serie di container e di
apparecchiature elettriche (sistemi di conversione, trasformatori,
ecc.) che saranno collocati all'interno del perimetro della centrale;
- nello specifico, prevede l'installazione all'interno dell'area
individuata di: - fino a n. 6 container 40' contenenti i rack
batterie (ESS) o in numero proporzionalmente maggiore qualora il
fornitore del sistema utilizzasse container di lunghezza inferiore; -
n. 1 container in cui e' installato il sistema di gestione EMS; - n.
1 cabinato prefabbricato ovvero realizzato mediante pannellatura
fonoassorbente, in cui sono installati i quadri elettrici MT, BT, i
quadri di automazione e protezione; - Il/i trasformatore/i elevatori
BT/MT, il trasformatore dei servizi ausiliari MT/BT e il/i sistema/i
di conversione (PCS - Power Conversion Unit) saranno installati
all'interno di container e/o cabinati e/o piccoli prefabbricati, in
accordo agli standard del fornitore selezionato. - avra'
un'occupazione del suolo limitata e sara' realizzato in piazzole e
aree attualmente non impegnate e non facenti parte delle zone
sistemate a verde; - la connessione alla rete elettrica avverra' per
mezzo di un punto di collegamento esistente alla rete di
distribuzione a 20 kV (cabina di consegna esistente edificio 121).
Sara' impiegato a tale scopo il cavo MT e la via cavi esistente fino
ad una cabina anch'essa esistente posta in prossimita' dell'area di
installazione del sistema di accumulo (edificio 123). All'interno di
questa cabina sara' installato un quadro di sezionamento per il
collegamento del nuovo cavo proveniente dal sistema MT del BESS;
VISTA la nota del 10 giugno 2020 con cui la A2A Energiefuture
S.p.A. ha comunicato il valore complessivo delle attivita' da
eseguire ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo di cui
al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto
2004, n. 239, e ss.mm.ii. e Decreto Interministeriale 18 settembre
2006, cosi' come modificato con successivo Decreto del 9 novembre
2016, nonche' della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007; VISTA
la nota prot. n. 13756 del 26 giugno 2020 con cui il Ministero dello
Sviluppo economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed
amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza: -
ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7
agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7 e ss.mm.ii. alla modifica della Centrale termoelettrica di
Brindisi Nord mediante la realizzazione di un sistema di accumulo di
energia elettrica all'interno della centrale, di cui all'istanza
della A2A Energiefuture S.p.A. prot. n. 2020-AEF-000421-P dell'11
giugno 2020; - ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la
modalita' semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis
della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; - ha contestualmente sospeso di
fatto il procedimento autorizzativo, in attesa delle determinazioni
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Mare, considerato che,
in base ai dettami di legge, l'esito positivo della valutazione
ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria per
la conclusione del procedimento di cui al D.L. n.7/2002 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, sotto il profilo ambientale: - con nota prot. n.
2020-AEF-000303-P del 20/04/2020, acquisita al prot. 28506 del
23/04/2020, la A2A Energiefuture S.p.A. ha chiesto all'allora
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per
l'installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica
all'interno della centrale termoelettrica di Brindisi Nord; - con
nota prot. n. 43553 dell'11 giugno 2020 la Divisione V - Sistemi di
valutazione ambientale della ex Direzione generale per le valutazioni
e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto che " [...] non
sussistano potenziali impatti ambientali significativi e negativi sia
in fase sia di realizzazione che di esercizio degli interventi di cui
trattasi" rimandando tuttavia al parere degli Enti competenti per
eventuali ulteriori "nulla osta" e/o autorizzazioni, al fine del
rispetto di tutte le disposizioni normative di settore e
territoriali; VISTA la nota prot. n. 16099 del 20 luglio 2020 con cui
il Ministero dello Sviluppo economico, preso atto del giudizio
favorevole del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio
e del Mare, ha comunicato il riavvio del procedimento fissando
contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75 giorni
e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalita'
sincrona al 9 ottobre 2020, da effettuarsi solo in caso di elementi
di complessita' tale da renderla necessaria;
CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i
seguenti pareri/nullaosta/ comunicazioni: - nota n. 59275-P del 18
giugno 2020 con cui ENAC ha precisato la necessita' a carico del
Proponente di attivare la procedura descritta nel Protocollo Tecnico
pubblicato sul sito dell'Ente (www.enac.gov.it) alla sezione
"Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente
Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente,
analoga procedura con ENAV; - dichiarazione di non interferenza con
attivita' minerarie del 26 giugno 2020, predisposta da tecnico
abilitato incaricato dal Proponente, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 120 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. recante il "Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
che equivale, secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11
giugno 2012, a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione
mineraria; - nota 579-P del 27 luglio 2020 con cui il Proponente, in
risposta alle precisazioni di ENAC, ha trasmesso, in esito alla
valutazione sul sito internet effettuata sulla base delle
disposizioni di ENAC, la dichiarazione asseverata di insussistenza di
interesse aeronautico a ENAV e ENAC; - nota n. 145-3/08/2020_5790 del
3 agosto 2020 con cui la Regione Puglia ha comunicato che la
competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o dei
provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, e' attribuita al
Comune di Brindisi, ente delegato in virtu' della DGR 1152 del
11.05.2010; - nota 89605 del 7 agosto 2020 con cui il Ministero dello
Sviluppo economico, DG per le attivita' territoriali (DIV III
Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise) ha
rappresentato al Proponente le modalita' e le condizioni relative
alla richiesta del Nulla Osta ai sensi del R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii.
e del D.lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.; - nota n. 9218 del 10 agosto
2020 con cui il 10° Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa
ha fornito i chiarimenti e le informazioni per effettuare l'eventuale
procedura di bonifica di ordigni bellici; - nota 634-P del 1
settembre 2020 con cui il Proponente, in risposta alle richieste del
Ministero dello Sviluppo economico - DG Attivita' territoriali, ha
trasmesso la relazione tecnica e la attestazione di conformita' del
cavo MT cordato a elica; - nota 683-P del 24 settembre 2020 con cui
il Proponente ha trasmesso la relazione antincendio al Comando dei
VV.FF. di Brindisi; - nota n. 339310/RU del 1 ottobre 2020 con cui
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel precisare che l'esecuzione
di opere in prossimita' della linea doganale ricade nella sfera di
applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 e ss.mm.ii., che ne
subordina la costruzione ad autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane
territorialmente competente, ha espresso, per quanto concerne i
profili prettamente fiscali di competenza, parere favorevole alla
realizzazione del progetto esaminato, condizionato al rispetto di una
serie di prescrizioni tra cui il preventivo rilascio della succitata
autorizzazione ex art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 e ss.mm.ii; - nota
n. 18065-P del 2 ottobre 2020 con cui la Soprintendenza Archeologia,
belle arti e paesaggio per la provincia di Brindisi, Lecce e Taranto
ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione
dell'intervento; - nota n. 10571 del 6 ottobre 2020 con cui il
Comando Provinciale dei VV.FF. di Brindisi ha fornito elementi
informativi relativamente al Certificato di prevenzione incendi con
cui il Proponente esercisce l'impianto esistente; - nota n. 774-P del
8 ottobre 2020 con cui il Proponente ha comunicato alla Regione
Puglia e al Comune di Brindisi che l'intervento proposto e'
completamente esterno a vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs.42/04 e
ss..mm..ii.. e che inoltre, data l'assenza di interferenze del
progetto con Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR e
che le opere in progetto non si configurano come rilevanti
trasformazioni del paesaggio non si ravvisa la necessita' neppure
dell'accertamento di compatibilita' paesaggistica ex art. 91 delle
NTA del PPTR; - nota n. 65640 del 12 ottobre 2020 con cui il
Consorzio ASI ha comunicato la propria favorevole presa d'atto del
progetto, per quanto di competenza; - nota del 13 ottobre 2020
(acquisita al protocollo MiSE 23446 del 16 ottobre 2020) con la quale
il Comune di Brindisi ha fatto richiesta di elementi integrativi al
Proponente in materia elettromagnetica e acustica; - nota del Comune
di Brindisi (acquisita al protocollo MiSE 23091 del 13-10-2020) con
cui si comunica che non vi sono i presupposti per l'assoggettamento
dell'intervento ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del
D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ex art. 90 delle NTA del PPTR o
all'accertamento di compatibilita' paesaggistica ex art. 91 delle NTA
del PPTR di competenza del Comune di Brindisi; - nota n. 23806 del 20
ottobre 2020 con cui la DG ISSEG del Ministero dello Sviluppo
economico ha chiesto al Proponente di dare seguito alle richieste del
Comune di Brindisi in materia di impatto acustico ed
elettromagnetico, precisando che gli approfondimenti richiesti del
Comune, pur essendo ultronei rispetto alle determinazioni positive
del MATTM, sono ritenuti utili ai fini della completezza
dell'istruttoria; - nota n. 25140 del 2 novembre 2020 con la quale il
Proponente ha risposto alle richieste del Comune, fornendo gli
elementi integrativi in materia di impatto acustico ed
elettromagnetico; - nota 12190 del 6 novembre 2020 con cui il Comando
provinciale del VV.FF. di Brindisi, ad integrazione della nota
n.10571 del 6 ottobre 2020, ha precisato che "il BESS in progetto non
introduce attivita' rientranti nell'elenco dell'Allegato I al DPR
151/2011 "; - nota del Comune di Brindisi - Settore ambiente e igiene
urbana - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Rischio Industriale,
Agenti Fisici - prot. n. 0101387/2020 del 18 novembre 2020 con cui
l'ente locale ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
VISTA la nota prot. n. 26285 dell'11 novembre 2020, con cui il
Ministero dello Sviluppo economico: - ha comunicato la conclusione
favorevole della Conferenza di Servizi in modalita' semplificata, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e
ss.mm.ii. convocata con nota prot. n. 13756 del 26 giugno 2020; - ha
proposto, ai sensi e per gli effetti del D.L.n. 7/2002 e ss.mm.ii.
alla Regione Puglia l'adozione dell'intesa, da esprimere con
deliberazione della Giunta Regionale; - ha determinato, una volta
acquisita l'intesa favorevole, di adottare il provvedimento
autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni
richieste da Enti/amministrazioni e societa' convocate ad esprimere
il relativo parere;
VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Puglia n. 635
del 19 aprile 2021 con cui l'Ente territoriale ha disposto, tra
l'altro: - di esprimere l'intesa, ai sensi della Legge 55 del 9
aprile 2002, per l'autorizzazione alla modifica della Centrale
Termoelettrica di Brindisi Nord di proprieta' della societa' A2A
Energiefuture S.p.A. mediante l'installazione di un sistema di
accumulo di energia elettrica all'interno della centrale; - di
subordinare il procedimento autorizzativo dell'opera da realizzare,
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prevista dalle
stesse disposizioni, relativamente all'istanza presentata dalla
societa' A2A Energiefuture S.p.A., alle risultanze della Conferenza
di Servizi finale;
CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione
antimafia:
- in data 7 luglio 2021, il Ministero della transizione Ecologica
ha inserito nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi
dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e ss.mm.ii e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193; - ai sensi e per
gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, decorso il termine di cui al comma
4 del medesimo art. 88, e' comunque possibile procedere anche in
assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione
dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto
legislativo; VISTA la nota del 10 maggio 2021 (prot. ingresso MiSE n.
15399 del 17 maggio 2021) con cui la A2A Energiefuture S.p.A. ha
dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445. e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola
anti pantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter
del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "[...] di non aver
concluso (e che non concludera' in futuro) contratti di lavoro
subordinato o autonomo, ne' ha attribuito, o attribuira', incarichi a
ex dipendenti pubblici (*) che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico
procedimento riguardante l'istanza di Autorizzazione Unica ex Lege
55/2002 per le attivita' di modifica dell'esistente centrale
termoelettrica di Brindisi (BR) mediante la realizzazione del
"Progetto di installazione di un sistema di accumulo di energia
elettrica" per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro.";
PRESO ATTO che l'istanza di modifica e' finalizzata a ottenere
l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a
realizzare l'intervento, in conformita' al progetto approvato dalla
Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle
conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni
del Ministero della transizione ecologica in particolare gli
adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.);
CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali
prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno
espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;
VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli
acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; CONSIDERATA la positiva conclusione
dell'istruttoria;
DECRETA
Art. 1 - Autorizzazione: 1. La A2A Energiefuture S.p.A., con sede
in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI), codice fiscale e
partita iva 09426250966, e' autorizzata, ai sensi e per gli effetti
del Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii, alla modifica
della centrale termoelettrica di Brindisi Nord, sita nel Comune di
Brindisi, consistente nell'installazione di un sistema di accumulo
elettrochimico (BESS) da circa 6 MW/MWh all'interno dell'area di
centrale, come specificato ed in conformita' al progetto presentato
nell'istanza prot. n. 2020-AEF-000421-P dell'11 giugno 2020 (prot. in
ingresso MiSE n. 14511 del 6/07/2020) e nel rispetto vincolante delle
prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate
nel corso del procedimento, come riportate al successivo art. 3. 2.
Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono essere
recepite le prescrizioni e le condizioni di cui al successivo
articolo 3, dovra' essere trasmessa, prima della messa in esercizio
dell'impianto, dalla A2A Energiefuture S.p.A. all'Amministrazione
autorizzante, alla Regione e al Comune interessato.
Art. 2 - Programma dei lavori: 1. La A2A Energiefuture S.p.A. e'
tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei
lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della
cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al
Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della
Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente
competente, alla Regione Puglia nonche' al Comune di Brindisi,
evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al
successivo art. 3. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa
anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati
alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo
art. 3. 3. La A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a realizzare le
attivita' autorizzate entro 24 mesi dalla data di avvio lavori di cui
al comma 1. 4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini
di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure
AIA, la A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a formalizzare apposita
richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della
transizione ecologica. 1. La realizzazione degli interventi avviene
in conformita' al progetto approvato, quale risultante dagli atti
istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e
dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate. 2.
In caso di necessita' di modifiche al progetto approvato diverse da
quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui
all'articolo 3, anche in corso d'opera, la A2A Energiefuture S.p.A.
e' tenuta a presentare relativa domanda alla Direzione per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
del Ministero della transizione ecologica.
Art. 3 - Prescrizioni: 1. La A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta al
rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate
dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed
esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto
adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme
tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti
competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da
nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti
nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente
articolo. 2. La A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a comunicare al
Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le
Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:
a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base
verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente
provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di
edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai
sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al progetto
definitivo presentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all'art.
2, comma 1. 3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori
sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette
prescrizioni, la A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a trasmettere al
Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e
alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero
della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche' alla Regione
Puglia e al Comune di Brindisi un rapporto concernente lo stato
dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui
al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima
Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. 4. La A2A
Energiefuture S.p.A. e' tenuta altresi' a trasmettere il rapporto di
cui al comma 3 anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti
eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza. 5. La A2A
Energiefuture S.p.A., e' tenuta inoltre al rispetto delle seguenti
prescrizioni/condizioni previste da enti/societa'/amministrazioni
intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono
vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: a)
Prescrizioni contenute nella nota n. prot. n. 339310/RU del 1 ottobre
2020 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in estratto). "[...]
In primo luogo, viene evidenziato che l'esecuzione di opere in
prossimita' della linea doganale ricade nella sfera di applicazione
dell'art. 19 del D. Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, che ne subordina la
costruzione ad autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane
territorialmente competente. Tale autorizzazione, che la norma pone
come condizione pregiudiziale al rilascio di ogni altra
autorizzazione, non risulta ancora richiesta dalla societa' A2A
Energiefuture S.p.A. al competente Ufficio delle Dogane di Brindisi.
[...] Cio' stante, per quanto concerne i profili prettamente fiscali
di competenza, nell'esprime parere favorevole alla realizzazione del
progetto esaminato, previo rilascio della citata autorizzazione ex
art. 19 del D. Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, si fa presente che, in
ossequio all'art. 53, commi 4 e 7, del decreto legislativo n.
504/1995, la societa' A2A Energiefuture S.p.A., dovra' dichiarare
all'Ufficio delle Dogane di Brindisi le modifiche apportate alla
Centrale Termoelettrica Brindisi Nord, per il conseguente
aggiornamento della licenza. A tal proposito, dovranno essere
definiti: a) i sistemi di misura, conformi alle vigenti norme
metriche, dell'energia elettrica riferibile al BESS, sia in
immissione che in prelievo; b) il lay-out elettrico dell'intero
stabilimento, evidenziando le eventuali interconnessioni e i relativi
flussi tra le diverse sezioni d'impianto presenti; c) le utenze
associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente
necessarie al funzionamento dell'apparato; d) l'installazione di
strumenti di misura (fiscalizzabili) per la discriminazione dei
consumi tassati (se presenti) e di quelli esenti dal pagamento
dell'accisa. [...]" b) Prescrizioni contenute nella Delibera della
Giunta regionale (D.G.R.) della Puglia n. 635 del 19 aprile 2021.
"[...] subordinare il procedimento autorizzativo dell'opera da
realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prevista
dalle stesse disposizioni, relativamente all'istanza presentata dalla
societa' A2A Energiefuture S.p.A., alle risultanze della Conferenza
di Servizi finale"; c) Prescrizioni contenute nella nota prot. n.
18065-P del 2 ottobre 2020 della Soprintendenza Archeologia, belle
arti e paesaggio per la provincia di Brindisi, Lecce e Taranto. [...]
1. ai fini della tutela archeologica, qualora durante le attivita' di
scavo e/o movimento terra previste per la realizzazione del progetto
di cui trattasi dovessero essere casualmente ritrovati resti o
manufatti di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, i
lavori dovranno essere immediatamente sospesi e dovra' essere
immediatamente informata questa Soprintendenza, la quale se ne
ravvisera' la necessita', fornira' le specifiche indicazioni per la
verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo
l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.
42/2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e
realizzazione - con oneri a proprio carico - di un relativo progetto
dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva
approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio; 2. il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei
lavori dovranno essere informati di quanto gia' in carico alla
suddetta Societa' A2A Energiefuture S.p.A. relativamente agli
obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo
90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.
[...] d) Prescrizioni contenute nella nota del Comune di Brindisi -
Settore ambiente e igiene urbana - Servizio Autorizzazioni
Ambientali, Rischio Industriale, Agenti Fisici prot. n. 0101387/2020
del 18 novembre 2020. [...] 1. circa la componente acustica,
esaminati i documenti e considerati gli esiti del "monitoraggio del
clima acustico al confine di proprieta' con centrale in esercizio 6 e
7 luglio 2020 rif. 1539 A del 4-8-2020" e del "Allegato 1 -
Valutazione Impatto acustico BESS codice BRP-RTY-100005-BESS" si
prescrive che: a. in fase di cantiere dovra' essere redatta una
relazione dell'impatto acustico derivante dalle attivita' e
dall'esercizio di macchine, veicoli ed attrezzature, utilizzando i
punti di misurazione gia' individuati e nella situazione di maggiore
emissione acustica delle sorgenti durante le fasi di lavorazione;
sulla scorta di quanto evidenziato dai tecnici incaricati, al par.
5.1.3 "Verifica del rispetto dei limiti di immissione del documento
codice BRP-RTY-100005-BESS", in seguito ad eventuale superamento del
limite assoluto di immissione indotto dalle attivita' di cantiere
presso il punto di monitoraggio 6, prima dell'avvio delle attivita'
di cantiere da allestire per la realizzazione del sistema BESS, il
proponente dovra' richiedere, al Comune di Brindisi istanza di deroga
per le attivita' rumorose temporanee ai sensi del comma 1 lettera h)
dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e
dell'articolo 14, comma 1, lettera f) della Legge Regionale Puglia n.
3 del 12/02/2002. L'istanza dovra' contenere oltre agli aspetti
previsionali di impatto delle lavorazioni, a valle anche di adeguate
modellizzazioni/simulazioni, le misure di mitigazione adottate di
natura tecnica ed organizzativa- gestionale, oltre al cronoprogramma
degli interventi. b. In fase "post operam" sia redatto un documento
di "Valutazione dell' impatto acustico in fase di esercizio" ; 2.
circa la componente elettromagnetica, si prende atto delle
considerazioni rese nel documento BRP RTY 10004 BES, per quanto
attiene almeno ai trasformatori MT/B; ma occorrera' comunque
effettuare, con gli impianti a regime, una valutazione del campo
elettro-magnetico, correlato alle specifiche tecniche delle
apparecchiature elettriche installate, da inviare a questo settore e
ad Arpa Puglia. [...]". 6. Gli esiti finali degli eventuali controlli
e di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero della
transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.
Art. 4 -Esercizio ai fini ambientali: 1. L'esercizio dell'impianto
ai fini ambientali, cosi' come modificato a seguito dell'iniziativa
autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti
dalla normativa in materia e richiamati in premessa.
Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi: 1. La Societa' autorizzata e'
tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento
sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di
ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente decreto e'
pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione
ecologica (http://www.minambiente.it). 3. Avverso il presente
provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio -
Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge
23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo
Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio
Inserzioni).
A2A Energiefuture S.p.A. - L'amministratore delegato
Giuseppe Monteforte
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