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Errata corrige
Errata corrige
Decreto di proroga della concessione di stoccaggio denominata
"Ripalta Stoccaggio"
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a
quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della
legge 30 luglio 1990, n. 221;
VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonche' le
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di
attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare, l'articolo
13 che, definendo norme sul conferimento ed esercizio delle
concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1 prevede che
"dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e'
necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha
diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di
coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi
derivanti dal decreto di concessione.";
VISTO il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante
"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose" (Seveso I);
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione
della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 13;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il
riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1,
comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le
determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento,
e l'articolo 1, comma 61, secondo cui "I titolari di concessioni di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non
piu' di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i
programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti
dalle concessioni medesime.";
VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 recante
"Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose" (Seveso II);
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione
dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni;
VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009 recante
"Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti,
agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unita'
geologiche profonde";
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21
gennaio 2011 recante "Modalita' di conferimento della concessione di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare
tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26
agosto 2005;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6, dell'articolo 3, del
succitato D.M. 21 gennaio 2011, la proroga della concessione di
stoccaggio e' disposta con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma,
con la Regione interessata;
VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante
"Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21
gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio
e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto
ministeriale 21 gennaio 2011", pubblicato sul Supplemento Ordinario
n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18
febbraio 2011;
VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica,
nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e, in
particolare, l'articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni
di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta e
per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si
intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione
dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004;
VISTO il comma 19 del citato articolo 34 del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione dei
piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi
energetici, gli impianti in funzione, di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, "continuano ad essere
eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso
previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui
scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino
all'anzidetto completamento.";
VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive" e, in particolare, l'articolo 37, nel
quale e' stabilito, tra l'altro, che, al fine di aumentare la
sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del
gas naturale gli stoccaggi di gas naturale rivestono carattere di
interesse strategico, costituiscono una priorita' a carattere
nazionale e sono di pubblica utilita', nonche' indifferibili e
urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n.327;
VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose"
(Direttiva Seveso III), che abroga e sostituisce il decreto
legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
giugno 2019, n. 93, recante "Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero dello sviluppo economico";
VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con cui il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha conferito, con
decorrenza 1° gennaio 1997 e per la durata di anni venti, alla
Societa' ENI S.p.A. la concessione di stoccaggio di gas naturale
denominata "RIPALTA STOCCAGGIO", ubicata su una superficie
complessiva di 62,96 km2 nella provincia di Cremona;
VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2001 con cui il
Ministero delle attivita' produttive ha confermato la concessione di
stoccaggio "RIPALTA STOCCAGGIO" per l'originaria decorrenza e durata,
secondo il programma di lavoro approvato, su un'area di 62,96 km2, in
un volume di stoccaggio compreso tra -700 e -2.000 metri sul livello
del mare;
VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero
delle attivita' produttive ha modificato la titolarita' della
concessione, a seguito del conferimento del ramo d'azienda, dalla
Societa' ENI S.p.A. alla Societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A. (nel
seguito anche "STOGIT" o "Societa'" o "Concessionario"), con sede
operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013) e sede
legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara, 7 (C.A.P.
20097) - (Codice Fiscale 13271380159);
CONSIDERATO il documento "Indirizzi e Linee Guida per il
monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo e delle
pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche", pubblicato
dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014;
VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee Guida sopra
citate, in occasione della riunione svoltasi in data 23 dicembre
2015, ha chiarito che "per reiniezione si intende reiniezione di
fluidi incomprimibili e che in questa definizione non rientra la
movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio";
PRESO ATTO del documento "Relazione finale Luglio 2019", redatto
dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV
nell'ambito del Protocollo Operativo siglato tra Ministero dello
sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna e STOGIT S.p.A. per le
attivita' di sperimentazione di cui al citato documento "Indirizzi e
linee guida" per i monitoraggi della concessione "Minerbio
Stoccaggio", trasmesso al Sindaco di Minerbio, al Ministero dello
sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in data 23 luglio
2019, prot. INGV n.10918, a conclusione della sperimentazione;
VISTA l'istanza pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in
data 29 gennaio 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale per gli
Idrocarburi e le Georisorse (BUIG) numero 1, anno LVIII, con la quale
STOGIT S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 21 gennaio
2011, la prima proroga decennale, fino al 31 dicembre 2026, del
termine di scadenza della concessione di stoccaggio "RIPALTA
STOCCAGGIO", al fine della prosecuzione dell'esercizio richiamando
l'istanza, datata 4 ottobre 2012, per l'ampliamento della capacita'
di stoccaggio da realizzare mediante incremento della pressione di
esercizio fino a valori massimi pari al 110% della pressione statica
di fondo originaria, per l'autorizzazione della sostituzione
dell'impianto di disidratazione del gas naturale con un nuovo
impianto da localizzare nell'area dell'impianto di compressione e la
perforazione di quattro pozzi di infilling da cluster esistenti;
CONSIDERATA la documentazione integrativa pervenuta al Ministero
dello sviluppo economico in data 23 febbraio 2015 che la Societa' ha
trasmesso, su richiesta dello stesso Ministero del 25 settembre 2014,
a completamento dell'istanza di proroga;
VISTA la nota datata 20 settembre 2018 con la quale STOGIT, in
riferimento all'istanza datata 4 ottobre 2012 ha chiesto lo scorporo
del progetto di sostituzione dell'impianto di disidratazione del gas
naturale e di perforazione di quattro pozzi, da quello di ampliamento
della capacita' di stoccaggio mediante incremento della pressione di
esercizio, che STOGIT dichiara di non annullare ma di rinviare ad una
futura attuazione;
PRESO ATTO che in data 22 gennaio 2010, ai sensi del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ss.mm.ii., il Concessionario ha
presentato al Comitato Tecnico Regionale (CTR) della Regione
Lombardia il Rapporto di Sicurezza (RdS) entro i termini stabiliti
dalla citata circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, e che
in data 15 gennaio 2015 il Concessionario ha inviato al CTR
l'aggiornamento quinquennale del RdS;
PRESO ATTO che in data 16 maggio 2016 il Concessionario ha
presentato al CTR Lombardia un nuovo aggiornamento del Rapporto di
Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26
giugno 2015, n. 105 e che la relativa istruttoria e' attualmente in
corso;
CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna
della Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle
attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per
gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 9 settembre 2015
con nota n. 3094, che, relativamente all'istanza di prima proroga
presentata dalla STOGIT il 20.12.2013, ha ritenuto il programma
lavori proposto dalla Societa' idoneo ad un ottimale sviluppo della
concessione di stoccaggio "RIPALTA STOCCAGGIO"; in particolare sono
considerati positivamente sia la sostituzione dei vecchi impianti di
disidratazione del gas naturale con nuovi impianti adeguati agli
sviluppi tecnici, sia la realizzazione di nuovi pozzi di infilling
per migliorare le prestazioni dello stoccaggio;
CONSIDERATO che, con nota n. 17507 del 19/09/2014 il Ministero
dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie
ed Energetiche, Ex Divisione VII - Stoccaggio gas naturale, cattura e
stoccaggio dell'anidride carbonica, ha chiesto alla Regione Lombardia
l'espressione dell'intesa ai fini del rilascio della proroga della
concessione "RIPALTA STOCCAGGIO";
PRESO ATTO che la Regione Lombardia, ANCI Lombardia e STOGIT S.p.A.
hanno stipulato un Accordo per il riconoscimento di misure di
compensazione e riequilibrio ambientale, in relazione al rilascio
delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo
di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR-BG) e
Settala (MI), approvato con deliberazione 9 giugno 2020, n. XI/3221,
in riferimento a quanto disposto all'art. 1, comma 5, della legge n.
239/2004 e all'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 43/2015.
Tale Accordo prevede il riconoscimento delle misure di compensazione
e riequilibrio ambientale, per un importo complessivo di Euro
10.400.000; una parte della suddetta somma, per un valore complessivo
di Euro 1.660.050, sara' corrisposta da STOGIT mediante la
realizzazione del programma di integrazione delle reti di
monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente,
comprensivo della manutenzione, della strumentazione e della relativa
analisi dei dati acquisiti;
VISTA la Delibera Regionale n. 3400 del 20 luglio 2020, con la
quale la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha espresso
l'Intesa favorevole in merito all'istanza di prima proroga decennale
della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo
denominata "RIPALTA STOCCAGGIO" senza variazione del programma dei
lavori gia' approvato;
CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta intesa regionale, la
Regione Lombardia ha tra l'altro deliberato di: "dare atto che,
secondo quanto stabilito dall'Accordo citato in premessa, e' previsto
il riconoscimento da parte di Stogit S.p.A., per ogni singola
concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, di una
somma a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale, da
realizzarsi sui territori e per le finalita' di cui all'allegato B
della D.G.R.5328/2016, nonche' la realizzazione del programma di
integrazione della rete di monitoraggio degli impianti di stoccaggio
rispetto all'esistente, comprensivo della relativa analisi dei dati,
da riconoscersi a Regione Lombardia entro 30 giorni dall'approvazione
della presente deliberazione" e di "dare atto che la descrizione
degli impianti, nonche' le modalita' e tempistiche di esecuzione
delle attivita' relative al programma dei lavori da eseguirsi da
parte di Stogit S.p.A., nel periodo di vigenza della prima proroga
della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo
"RIPALTA STOCCAGGIO", sono riportate nella "Relazione istruttoria" -
Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione";
CONSIDERATO che la concessione "RIPALTA STOCCAGGIO" e' stata
rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 34,
comma 18, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rientra
nell'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del
2004;
CONSIDERATO che la Societa' STOGIT ha finora eseguito il programma
lavori autorizzato e adempiuto agli obblighi derivanti dalla
concessione "RIPALTA STOCCAGGIO";
CONSIDERATO che la sostituzione dell'impianto di disidratazione del
gas naturale con un nuovo impianto da localizzare nell'area
dell'impianto di compressione e la perforazione di quattro pozzi di
infilling da cluster esistenti potranno essere autorizzati, ai sensi
dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto direttoriale 4 febbraio
2011, dalla Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale
della DGISSEG , ferme restando le autorizzazioni ambientali e di
sicurezza relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti,
ad integrazione del programma lavori a suo tempo approvato e finora
seguito, consentendo cosi' l'adeguata prosecuzione dell'attivita' di
stoccaggio per il periodo di proroga,
DECRETA
Articolo 1
Proroga della concessione
1. E' accordata alla Societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi
dell'art. 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e
dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la
prima proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas
naturale denominata "RIPALTA STOCCAGGIO", con decorrenza 1° gennaio
2017, fissando il nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2026.
2. La concessione e' prorogata nel rispetto delle disposizioni del
presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto
ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio
2011.
3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 4 febbraio 2011,
non potra' essere aumentata la capacita' di stoccaggio mediante
operazioni che comportano il superamento, in condizioni stazionarie,
della pressione statica originaria del giacimento che riportata al
datum (-1.470 m s.l.m.) e' pari a 184,9 Kg/cm2ass.
Articolo 2
Programma lavori
1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale
esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori gia'
approvato.
Articolo 3
Estensione della concessione
1. L'area della concessione e' confermata in 62,96 km2, come
risultante dal decreto ministeriale di conferimento della concessione
del 5 maggio 1999, citato nelle premesse.
2. Il volume di stoccaggio e' situato nel sottosuolo della
provincia di Cremona (regione Lombardia)
ed e' compreso tra le quote -700 e -2.000 metri sul livello del
mare.
Articolo 4
Canoni
1. Il concessionario e' tenuto a corrispondere all'Agenzia del
Demanio, Direzione Regionale Lombardia, il canone annuo anticipato,
ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato
annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti.
Articolo 5
Obblighi e prescrizioni
1. Il Concessionario, entro sei mesi dalla data del presente
decreto, e' tenuto a consegnare al Ministero dello sviluppo economico
i dati disponibili (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi
geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del titolo concessorio,
nonche' i dati e le elaborazioni inerenti al monitoraggio
microsismico e delle deformazioni del suolo finora registrati.
2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle deformazioni
del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data del
presente decreto, dovra' adeguare i sistemi di monitoraggio ai
requisiti indicati nel documento "Indirizzi e Linee Guida per il
monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo e delle
pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche", anche
tenendo conto dei risultati della sperimentazione nella concessione
"Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale",
redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa data il
Concessionario inviera' al Ministero dello sviluppo economico una
relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio adottati.
Con cadenza annuale il Concessionario trasmettera' al Ministero dello
sviluppo economico una relazione relativa ai risultati di tali
monitoraggi.
3. Il Concessionario e' tenuto ad ottemperare alle prescrizioni
disposte dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta
Regionale n. 3400 del 20 luglio 2020.
4. Il Concessionario e' tenuto a garantire l'efficacia e la
trasparenza delle attivita' di monitoraggio svolte, attraverso la
realizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data del presente
decreto, di un sito internet dedicato alla diffusione dei dati
acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio
Articolo 6
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale per
gli Idrocarburi e le Georisorse e sul sito internet del Ministero
dello sviluppo economico.
2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore.
Roma, 03.12.2020
Stogit S.p.A. - Il titolare
Alessandro Troiano
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