A2A GENCOGAS S.P.A.

(GU Parte Seconda n.86 del 22-7-2021)

 
        Valutazione impatto ambientale - Provvedimento finale 
 

  La societa' A2A gencogas S.p.A., Corso di Porta Vittoria  4,  20122
Milano, rende  noto,  che  in  data  22/02/2021  il  Ministero  delle
Sviluppo  Economico  ha  emesso   il   decreto   n.   55/01/2021   di
autorizzazione, ai sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto-legge  7
febbraio  2002,  n.  7  e  ss.mm.ii,  alla  modifica  della  centrale
termoelettrica di Cassano d'Adda, mediante la sostituzione delle pale
della turbina a gas con l'obiettivo di migliorare l'efficienza  e  le
prestazioni ambientali dell'intera installazione  e  con  un  aumento
della potenza  della  centrale  di  circa  88  MWe  (125  MWt),  come
specificato ed in conformita'  al  progetto  presentato  nell'istanza
prot. n. 2019-AGG-000416-P del 3 settembre 2019 - prot. MiSE n. 19319
del  5/09/2019,  e  nel  rispetto  vincolante  delle  prescrizioni  e
condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso  del
procedimento e riportate nel decreto stesso. 
  Si riporta di seguito l'estratto del citato decreto n.55/01/2021: 
  Ministero dello Sviluppo Economico 
  Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi
energetici e geominerari 
  IL DIRETTORE GENERALE, VISTO il Decreto-legge 7 febbraio  2002,  n.
7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del  sistema
elettrico nazionale,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  9
aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii ... - omissis -; 
  VISTI il Decreto-legge 18 febbraio  2003,  n.  25,  convertito  con
modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e  ss.mm.ii,  ...  -
omissis -; 
  VISTO il Decreto-legge 29  agosto  2003,  n.  239,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, ...  -
omissis -; 
  VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, ... - omissis -; 
  VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ...
- omissis -; VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, e ss.mm.ii, ...  -
omissis -; 
  VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ... - omissis -; 
  VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii,  ...
- omissis; 
  VISTI il Decreto Interministeriale del  18  settembre  2006,  cosi'
come modificato con successivo Decreto del  9  novembre  2016,  e  la
circolare ministeriale del 4 maggio 2007 ... - omissis -; 
  VISTA la nota prot. n. 2019-AGG-000416-P del  3  settembre  2019  -
prot. MiSE n. 19319 del 5/09/2019 (di seguito: istanza  di  modifica)
con cui la 2A Gencogas S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione
alla  modifica  della  centrale  termoelettrica  di  Cassano  d'Adda,
mediante  la  sostituzione  delle  pale  della  turbina  a  gas   con
l'obiettivo di migliorare l'efficienza e  le  prestazioni  ambientali
dell'intera installazione  e  con  un  aumento  della  potenza  della
centrale di circa 88 MWe (125 MWt); 
  VISTA la nota prot.  n.  2019-AGG-000412-P  del  2  settembre  2019
(prot. MiSE n. 19320 del 5/09/2019) con cui la A2A  Gencogas  S.p.A.,
con riferimento al  progetto  preliminare  per  l'intervento  di  cui
all'istanza di modifica, ha comunicato il valore delle  opere  ...  -
omissis - ed ha  allegato  la  quietanza  di  pagamento  degli  oneri
istruttori ...  -  omissis,  ai  sensi  della  Legge  n.  239/2004  e
ss.mm.ii; 
  VISTA la nota prot. n. 20224 del  17  settembre  2019  con  cui  la
Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici
e geominerari del  Ministero  dello  Sviluppo  economico,  a  seguito
dell'istanza di modifica, ha avviato, ai sensi e per gli effetti  del
Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., il procedimento  per
l'autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica sita nel
Comune di Cassano d'Adda (MI) mediante  la  sostituzione  delle  pale
della turbina a gas con l'obiettivo di migliorare l'efficienza  e  le
prestazioni ambientali dell'intera installazione  e  con  un  aumento
della potenza della centrale di circa 88 MWe (125 MWt); 
  CONSIDERATO che, con apposita istanza  presentata  con  nota  prot.
2019-AGG-149-P del 23 aprile 2019, acquisita al prot. 10984/DVA del 2
maggio 2019, la A2A Gencogas S.p.A. aveva gia' chiesto  al  Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'espletamento
della procedura di verifica di assoggettabilita'  alla  procedura  di
VIA per il progetto di modifica; 
  CONSIDERATO quindi che, contestualmente all'avvio del  procedimento
ai sensi del Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., con  la
medesima comunicazione n. 20224 del 17 settembre 2019,  la  Direzione
per le  infrastrutture  e  la  sicurezza  dei  sistemi  energetici  e
geominerari del Ministero dello Sviluppo economico  ha  convocato  la
Conferenza di servizi in modalita' semplificata (asincrona) ai  sensi
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e  ss.mm.ii,  ed  ha  provveduto  a
sospendere i termini per l'espressione dei pareri,  in  attesa  delle
determinazioni  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare (MATTM); 
  VISTA la nota prot. n. 49618 del 30.06.2020, con cui la Divisione V
- Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale  per  la
crescita sostenibile e  la  qualita'  dello  sviluppo  del  MATTM  ha
trasmesso il Decreto direttoriale prot. 151 del 15  giugno  2020  con
allegato il parere n. 3266 del  7  febbraio  2020  della  Commissione
Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale -VIA  e  VAS,  con  cui  ha
espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA, nel
rispetto di alcune prescrizioni; 
  VISTA la nota n. 16103 del 20 luglio 2020, con cui la Direzione per
le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
del Ministero  dello  Sviluppo  economico,  acquisite  le  necessarie
valutazioni  ambientali,  ha  riaperto  i  termini  il   procedimento
autorizzativo ai sensi del Decreto-legge 7  febbraio  2002,  n.  7  e
ss.mm.ii., fissando contestualmente il termine per l'espressione  dei
pareri in 75 gg. e la data per la eventuale Conferenza di servizi  in
modalita' sincrona al 5 ottobre 2020, da effettuarsi solo in caso  di
elementi di complessita' tale da renderla necessaria. 
  CONSIDERATO che, con la medesima nota  n.  nota  n.  16103  del  20
luglio 2020, la Direzione per le infrastrutture e  la  sicurezza  dei
sistemi  energetici  e  geominerari  del  Ministero  dello   Sviluppo
economico ha invitato altresi' ogni Amministrazione/Ente/Societa'  in
indirizzo  a  far  presente  tempestivamente,  alle   Amministrazioni
autorizzanti  e  alla  Societa'  proponente,  l'eventuale   sua   non
competenza nel procedimento in  oggetto  e  l'indicazione  di  quella
ritenuta competente; 
  CONSIDERATO  che  la  centrale  termoelettrica  di  Cassano  d'Adda
risulta attualmente costituita da  una  sezione  a  ciclo  combinato,
alimentata a gas naturale, costituita  da  due  turbine  a  gas,  due
generatori di vapore a recupero, una  turbina  a  vapore  di  potenza
complessiva pari a 760 MWe (1357 MWt) e  due  caldaie  ausiliarie  di
potenza complessiva pari a 55 MWt,  la  cui  realizzazione  e'  stata
autorizzata con  Decreto  direttoriale  dell'allora  Ministero  delle
Attivita' produttive n. 55/02/2004  del  2  aprile  2004  ed  il  cui
esercizio  e'  attualmente  autorizzato  con  Decreto  del  Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare  (di  seguito:
MATTM) n. DSA-DEC-2009-0001889 del 15 dicembre 2009, il cui  riesame,
avviato dal MATTM in data 13 maggio 2019, risulta tuttora in corso; 
  CONSIDERATO inoltre che: 
  - la modifica  richiesta  prevede  la  sostituzione  delle  attuali
"parti calde"  (tenute,  pale,  ugelli)  delle  turbine  a  gas,  con
l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica  e  le  prestazioni
ambientali  dell'intera  installazione,   determinando   inoltre   un
incremento della potenza elettrica pari a 88  MW  (+11,6  %  rispetto
alla situazione attuale in condizioni ISO) e del rendimento elettrico
lordo  della  centrale  al  massimo  carico  di  circa  1,2%;  -  gli
interventi proposti  si  svolgeranno  interamente  all'interno  degli
edifici  della  centrale,  che  si  configurano  come  interventi  di
manutenzione e che non comportano modifiche  al  layout  attuale  ne'
alle  opere  connesse  esistenti  della  centrale   (rete   elettrica
nazionale, rete nazionale dei gasdotti, opere di approvvigionamenti e
di scarico idrico, tubazioni vapore, ecc.); 
  VISTO l'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241  e  ss.mm.ii.
che prevede un termine perentorio entro il quale  le  Amministrazioni
coinvolte devono rendere  le  proprie  determinazioni  relative  alla
decisione  oggetto  della  Conferenza  e  che  tali   determinazioni,
congruamente  motivate,  sono  formulate  in  termini  di  assenso  o
dissenso  e  indicano,  ove  possibile,  le  modifiche  eventualmente
necessarie ai fini dell'assenso; 
  CONSIDERATO che con nota 2019/AGG/449-P del 26  settembre  2019  la
A2A Gencogas S.p.A. ha comunicato che, dal momento che il progetto in
questione riguarda la sostituzione di componenti interne alle turbine
e  non  comporta  variazioni  geometriche   dell'impianto,   non   e'
necessario attivare la procedura di verifica ENAC/ENAV di  potenziali
ostacoli alla navigazione aerea; 
  CONSIDERATO che nel corso del procedimento, oltre  alle  risultanze
dell'endo-procedimento di verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  del
MATTM e le conclusioni presenti nel relativo  Decreto  di  esclusione
dalla  VIA  del  15  giugno  2020,  non  sono   pervenuti   ulteriori
pareri/Nulla   osta   o   determinazioni   da   parte   delle   altre
Amministrazioni coinvolte; 
  VISTA la nota n. 23045 del 12 ottobre 2020, con  cui  la  Direzione
per le  infrastrutture  e  la  sicurezza  dei  sistemi  energetici  e
geominerari  del  Ministero  dello   Sviluppo   economico,   conclusa
favorevolmente l'istruttoria, ha formalmente richiesto  alla  Regione
Lombardia  l'adozione  dell'intesa  "forte"  (Corte   Costituzionale,
Sentenza n. 6/2004), da  esprimere  con  deliberazione  della  Giunta
Regionale, ai sensi e per gli effetti del  Decreto-legge  7  febbraio
2002, n. 7 e ss.mm.ii., e ha comunicato l'intendimento di  procedere,
una volta acquisita l'intesa stessa, all'adozione  del  provvedimento
autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni elencate
nel Decreto MATTM di esclusione dalla VIA n. 151 del 15  giugno  2020
e, in particolare, nel parere della CT VIA n. 3266. 
  PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis,  comma
7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, "fatti salvi  i  casi
in  cui  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea  richiedono
l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione  della
determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero
la comunicazione di una determinazione priva dei  requisiti  previsti
dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni.  Restano  ferme
le responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle  dei  singoli
dipendenti nei confronti dell'amministrazione,  per  l'assenso  reso,
ancorche' implicito"; 
  CONSIDERATO  che  la  verifica  di  ottemperanza   alle   eventuali
prescrizioni  compete  alle  stesse  Amministrazioni  che  le   hanno
espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto; 
  VISTA la nota del 15 dicembre 2020 con cui la A2A  Gencogas  S.p.a.
ha dichiarato, ai fini dell'applicazione dell'art. 53,  comma  16-ter
del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso (e  che  non
concludera' in futuro) contratti di lavoro  subordinato  o  autonomo,
ne' ha attribuito, o attribuira', per  il  triennio  successivo  alla
cessazione  del  rapporto  di  lavoro   (clausola   anti-pantouflage)
incarichi a  ex  dipendenti  pubblici  che  hanno  esercitato  poteri
autorizzativi o negoziali nei propri  confronti,  in  relazione  allo
specifico procedimento  riguardante  l'autorizzazione  alla  modifica
della centrale termoelettrica sita nel Comune di Cassano d'Adda  (MI)
mediante  la  sostituzione  delle  pale  della  turbina  a  gas   con
l'obiettivo di migliorare l'efficienza e  le  prestazioni  ambientali
dell'intera installazione  e  con  un  aumento  della  potenza  della
centrale di circa 88 MWe (125 MWt); 
  VISTA la Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.)  n.  IX-4026
del 14 dicembre 2020 con cui la  Regione  Lombardia  ha  formalizzato
l'intesa alla realizzazione del progetto, vincolata al rispetto delle
indicazioni e prescrizioni contenute nel Decreto  direttoriale  prot.
n. 151 del 15 giugno 2020, con cui il Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare ha  determinato  l'esclusione  dalla
procedura di VIA, sulla base del parere n. 3266 del 7  febbraio  2020
della Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale -  VIA  e
VAS; 
  CONSIDERATO che,  ai  fini  dell'acquisizione  della  comunicazione
antimafia,  in  data  21  gennaio   2021,   la   Direzione   per   le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari
del Ministero dello Sviluppo  economico  ha  provveduto  ad  inserire
nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti
interessati ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto
dell'art.85 del Decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e
ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193; 
  CONSIDERATO che, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  88,  comma
4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  ss.mm.ii.,
decorso il termine di  cui  al  comma  4  del  medesimo  art.  88  e'
possibile procedere anche in assenza della  comunicazione  antimafia,
previa acquisizione dell'autocertificazione di cui  all'art.  89  del
medesimo Decreto legislativo; 
  CONSIDERATO che la predetta autocertificazione e'  stata  trasmessa
dalla societa' A2A Gencogas S.p.A. gia' in data 15 dicembre  2020  ed
acquisita al protocollo MiSE nella medesima data con n. 30188; 
  PRESO ATTO che l'istanza di  modifica  e'  finalizzata  a  ottenere
l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7 e ss.mm.ii. e  che  l'autorizzazione  unica  costituisce  titolo  a
realizzare l'intervento, in conformita' al progetto  approvato  dalla
Conferenza  di  servizi,  come  modificato  in   ottemperanza   delle
conseguenti prescrizioni, fermo restando  le  successive  valutazioni
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
in particolare gli adempimenti in materia di esercizio  dell'impianto
(AIA); 
  VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli
acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii; 
  CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; 
  DECRETA 
  Art. 1 - Autorizzazione 
  1. La A2A gencogas S.p.a., con sede in Corso di Porta  Vittoria  4,
20122 Milano (MI), codice  fiscale  e  partita  iva  01995170691,  e'
autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7  febbraio
2002, n. 7 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di
Cassano d'Adda, mediante la sostituzione delle pale della  turbina  a
gas con l'obiettivo  di  migliorare  l'efficienza  e  le  prestazioni
ambientali dell'intera installazione e con un aumento  della  potenza
della centrale di circa 88 MWe (125  MWt),  come  specificato  ed  in
conformita'   al   progetto   presentato   nell'istanza   prot.    n.
2019-AGG-000416-P del 3 settembre 2019 -  prot.  MiSE  n.  19319  del
5/09/2019, e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e  condizioni
formulate   dalle   Amministrazioni   interessate   nel   corso   del
procedimento e riportate al successivo art. 3. 2. Copia integrale del
progetto esecutivo, nel quale devono essere recepite le  prescrizioni
di cui al successivo articolo 3, deve essere inviata, a cura  di  A2A
Gencogas S.p.A., prima dell'inizio  dei  lavori,  all'Amministrazione
autorizzante, alla Regioni e ai Comuni interessati. 
  Art. 2 - Programma dei lavori 
  1. La A2A Gencogas S.p.A.  e'  tenuta  a  realizzare  le  attivita'
autorizzate entro 18 mesi dalla data di  pubblicazione  del  presente
provvedimento. 2. Nel caso in cui  sia  necessaria  una  proroga  dei
termini di cui al comma 1, anche  ai  fini  del  completamento  delle
procedure AIA, la A2A Gencogas  e'  tenuta  a  formalizzare  apposita
richiesta di proroga  alla  Direzione  per  le  infrastrutture  e  la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 3. La A2A Gencogas S.p.a.  e'  tenuta  a  inviare
preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al
MiSE, al MATTM,  al  MIBAC  e  alla  Soprintendenza  territorialmente
competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute,  al
Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili  del  Fuoco
territorialmente competente  nonche'  alla  Regione  Lombardia  e  al
Comune di Cassano d'Adda, evidenziando lo stato  d'ottemperanza  alle
prescrizioni, di cui al successivo art. 3. 4. Le comunicazioni di cui
al comma 3 sono trasmesse a tutte le altre Amministrazioni  e/o  Enti
eventualmente   interessati   alla   verifica   d'ottemperanza   alle
prescrizioni.  5.  La  realizzazione  degli  interventi  avviene   in
conformita'  al  progetto  approvato,  quale  risultante  dagli  atti
istruttori, dagli esiti della Conferenza di  servizi  semplificata  e
dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni  interessate.  6.
In caso di necessita' di modifiche al progetto approvato  diverse  da
quelle necessarie  per  il  recepimento  delle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 3, anche in corso d'opera, la  A2A  Gencogas  S.p.A.  e'
tenuta a presentare relativa  domanda  al  Ministero  dello  Sviluppo
economico  e/o  al  Ministero  dell'Ambiente  e  della   tutela   del
Territorio e del Mare per attivare la pertinente procedura. 
  Art. 3 - Prescrizioni: 
  1. La A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta al rispetto delle  prescrizioni
di  cui  ai  commi  successivi,   formulate   dalle   Amministrazioni
interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono
tenute alla verifica  del  loro  esatto  adempimento  provvedendo  ai
controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente
derivanti dall'applicazione di norme specifiche la cui osservanza  e'
in capo ad Amministrazioni, Enti e soggetti competenti, anche per  le
rispettive verifiche di ottemperanza, e derivanti  indirettamente  da
nulla osta, pareri e atti di assenso  comunque  denominati  acquisiti
nel corso del procedimento. 2. La A2A Gencogas  S.p.A.  e'  tenuta  a
comunicare al Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale
per le  infrastrutture  e  la  sicurezza  dei  sistemi  energetici  e
geominerari: a) l'avvenuto deposito del  progetto  definitivo,  sulla
cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il  presente
provvedimento, presso gli uffici comunali competenti  in  materia  di
edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile,  ai
sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al  progetto
definitivo presentato. 3. Ai fini di cui al comma 2,  dalla  data  di
inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche  di  ottemperanza
delle suddette prescrizioni, allo scadere di  ogni  semestre  solare,
entro il termine dei successivi 30 giorni, la A2A Gencogas S.p.a.  e'
tenuta  a  trasmettere  al  MiSE,  al  MATTM,  al   MIBACT   e   alla
Soprintendenza archeologia, belle arti e  paesaggio  territorialmente
competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute,  al
Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili  del  Fuoco
territorialmente competente, nonche'  alla  Regione  Lombardia  e  al
Comune  di  Cassano  d'Adda,  un  rapporto   concernente   lo   stato
dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di  cui
al presente articolo,  nel  formato  approvato  da  questa  Direzione
generale con nota n. 0018393  del  05/11/2007.  4.  La  A2A  Gencogas
S.p.a. e' tenuta altresi' a trasmettere il rapporto di cui al comma 3
anche  a  tutte  le  altre  Amministrazioni  e/o  Enti  eventualmente
interessati dalla verifica d'ottemperanza. 5. La A2A Gencogas S.p.A.,
in conformita' al Decreto direttoriale prot. 151 del 15 giugno  2020,
con cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela  del  Territorio  e
del Mare ha determinato l'esclusione dalla procedura  di  VIA,  sulla
base del parere n. 3266 del 7 febbraio 2020 della Commissione Tecnica
di Verifica di Impatto Ambientale - VIA e VAS, e' tenuta al  rispetto
delle seguenti  prescrizioni  che  si  ritengono  vincolanti  per  la
validita'  della  presente   autorizzazione,   i   cui   termini   di
ottemperanza e modalita' di verifica  di  ottemperanza,  nonche'  gli
enti coinvolti, sono specificati nel suddetto decreto del  MATTM:  a)
In  considerazione  delle  particolari  condizioni   ambientali   del
contesto territoriale interessato dagli effetti della Centrale  anche
sull'area vasta, al fine di compensare l'incremento  delle  emissioni
di macro inquinanti, anche in considerazione dell'effetto  precursore
delle PM10, prima della messa in esercizio dell'impianto nella  nuova
configurazione, dovra' essere installato un  sistema  DeN0x  di  tipo
SCR. Tale  integrazione  impiantistica  dovra'  essere  recepita  nel
progetto  definitivo  ed  esecutivo  nonche'  nell'ambito   dell'iter
procedurale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; b) Al  fine  di
verificare  gli  effetti  della  realizzazione  degli  interventi  di
upgrade proposti, il proponente dovra' dare  evidenza  dei  risultati
del monitoraggio della  temperatura  delle  acque  di  raffreddamento
rilasciate dagli scarichi SF6 nel canale Muzza e SF7 di emergenza nel
fiume Adda previsto nel PMC  dell'AIA;  c)  Dopo  il  primo  anno  di
esercizio della CTE e, per  tre  anni  consecutivi,  dovranno  essere
presentati  i  dati  emissivi  risultanti  dal  SME,   al   fine   di
confrontarli con i dati utilizzati per modellizzazione delle ricadute
al suolo degli inquinanti esposta nello Studio Ambientale Preliminare
e individuare un valore massimo di flusso annuo di NOx piu' in  linea
con i valori effettivamente registrati. 6.  Gli  esiti  finali  degli
eventuali controlli e  di  ottemperanza  dovranno  essere  comunicati
anche al Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale  per
le  infrastrutture  e  la  sicurezza   dei   sistemi   energetici   e
geominerari. 
  Art. 4 -Esercizio ai fini ambientali 
  1.  L'esercizio  dell'impianto  ai  fini  ambientali,  cosi'   come
modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato
da un autonomo provvedimento di Autorizzazione  Integrata  Ambientale
(AIA), nei termini previsti dalla normativa in materia  e  richiamati
in premessa. 
  Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi 
  1. La Societa' autorizzata  e'  tenuta  alla  pubblicazione  di  un
estratto del  presente  provvedimento  sulla  Gazzetta  Ufficiale  al
massimo tre sei  mesi  dalla  data  di  ricevimento  del  decreto  di
autorizzazione.  2.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito
Internet     del     Ministero     dello      Sviluppo      economico
(http://www.mise.gov.it). 3. Avverso  il  presente  provvedimento  e'
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione  di  Roma,
ai sensi dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e  ss.mm.ii.,
o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato  nel
termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di
pubblicazione di un  suo  Estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). 

           A2A Gencogas S.p.A. - L'amministratore delegato 
                         Giuseppe Monteforte 

 
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