CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA
D'ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI A R.L. - CSR


Banca Popolare

Sede legale: Roma
Registro delle imprese: Roma 00532040581

(GU Parte Seconda n.31 del 17-3-2022)

 
         Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 9,30 in Roma, Via
Nazionale n. 190, presso il "Centro Convegni" della  Banca  d'Italia,
per discutere e deliberare l'Ordine del giorno sotto riportato. 
  Non raggiungendosi il numero legale, l'Assemblea  sara'  tenuta  in
seconda convocazione il successivo giorno 29 aprile 2022, alla stessa
ora e nel medesimo luogo. 
  Hanno  diritto  a  partecipare  all'Assemblea  gli  azionisti   che
risultino iscritti nel Libro dei Soci  almeno  novanta  giorni  prima
della data fissata per l'Assemblea stessa. 
  Per l'approvazione degli argomenti sottoposti all'Assemblea, i Soci
potranno votare con modalita' elettronica (come previsto dall'art. 19
dello Statuto) dalle ore 8.00 del 5 aprile 2022 alle ore 16.00 del 27
aprile 2022 e, per i soli Soci  che  non  abbiano  espresso  il  voto
elettronico, con schede cartacee, anche a mezzo di delega, nel giorno
dell'Assemblea. 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Assemblea ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2021  e  Relazioni
degli Amministratori sulla gestione, della Societa'  di  Revisione  e
del Collegio Sindacale - Proposte del Consiglio  di  Amministrazione,
come di seguito dettagliate. 
  A   norma   dell'art.   15   dello   Statuto,   il   Consiglio   di
Amministrazione, con il parere  favorevole  del  Collegio  Sindacale,
propone la destinazione dell'utile  dell'esercizio  2021  a:  riserva
ordinaria euro  5.200.000,00  (10,16%);  riserva  straordinaria  euro
2.600.000,00 (5,08%); riserva acquisto  o  rimborso  azioni  -  parte
libera euro 2.790.025,48 (5,45%); riserva perequazione dividendi euro
27.945.677,59 (54,61%); n. 14.748.176 azioni di proprieta'  dei  Soci
al 31.12.2021, un dividendo unitario di  euro  0,45  complessivamente
pari a euro 6.636.679,20  (12,97%);  riserva  ROA  euro  6.000.000,00
(11,73%);  totale  utile  netto:  euro  51.172.382,27  (100%).   Dopo
l'approvazione del bilancio, sulla base  della  corrispondente  nuova
situazione patrimoniale, il sovrapprezzo  di  ciascuna  azione  della
Cassa, valido per l'esercizio 2022 viene confermato  in  euro  37,69,
ottenuto dividendo il totale delle riserve  patrimoniali  di  seguito
riportate, comprensive delle  assegnazioni  sopra  indicate,  per  il
numero delle  azioni  (14.748.176)  di  proprieta'  dei  Soci  al  31
dicembre 2021. 
  In  conseguenza  dell'assegnazione  dell'utile  sopra  indicata  la
consistenza delle riserve  si  attesta  rispettivamente  come  segue:
riserva ordinaria  euro  93.700.000,00;  riserva  straordinaria  euro
49.700.000,00;  riserva  sovrapprezzo  azioni  euro   195.557.515,32;
riserva acquisto o rimborso azioni - parte libera euro 84.072.200,86;
riserva  acquisto  o  rimborso  azioni  -   parte   utilizzata   euro
132.829.037,26; totale euro 555.858.753,44. 
  In relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione CSR per
l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, risulta
cosi' composto: valore nominale euro 5,00; sovrapprezzo  euro  37,69;
valore plateale euro 42,69. 
  Il Consiglio - tenuto conto che, dopo l'assegnazione degli utili di
cui sopra, la Riserva ROA ammonta a euro 32.668.390,44 - propone  che
il limite massimo di spesa per gli interventi mutualistici di cui  al
Regolamento Opere Assistenziali (ROA) per il periodo 1 maggio 2022  -
30 aprile 2023 sia fissato in euro 5.800.000,00, pari a circa il  18%
della riserva stessa. Il Consiglio propone di devolvere in interventi
ordinari di beneficenza per il 2022 fino a un importo massimo di euro
250.000,00. 
  Ai sensi dell'art. 29, comma 18 dello Statuto, il Consiglio propone
che la remunerazione degli Amministratori, per il periodo maggio 2022
- aprile 2023, sia costituita unicamente da un compenso  fisso  annuo
lordo di 12 mila euro per ciascun Amministratore e di  40  mila  euro
per il Presidente. 
  Ai sensi dell'art. 29, comma 19  e  dell'art.  35,  comma  2  dello
Statuto, il Consiglio propone che,  per  il  periodo  maggio  2022  -
aprile 2023, il  rimborso  delle  spese  per  Consiglieri  e  Sindaci
avvenga come segue, su presentazione di idonea documentazione.  Spese
di viaggio e trasporto: aereo (classe economica  e  voli  di  linea),
treno  (1^  classe  ed  eventuali  supplementi),  mezzi  propri   (da
riconoscere secondo la  tariffa  chilometrica  prevista  dalla  Banca
d'Italia per il proprio personale fino a  un  massimo  di  200  km  a
tratta ovvero tramite  rimborso  di  un  importo  pari  al  biglietto
ferroviario di 1^ classe), taxi o  autonoleggio  con  conducente  per
trasporto urbano e per il  collegamento  con  stazioni,  aeroporti  e
porti; spese alloggio: massimo 260,00 euro giornalieri; spese  vitto:
massimo 50,00 euro a pasto. Per i casi  non  previsti  interviene  il
Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, sentito il parere
del Collegio Sindacale. 
  Il Bilancio con la Relazione degli Amministratori  sulla  gestione,
le Relazioni della Societa' di Revisione e del Collegio Sindacale sul
bilancio di esercizio sono  depositati  presso  gli  Uffici  centrali
della CSR, in Roma Via Cavour 71,  e  pubblicati  nel  sito  internet
della CSR www.csrpbi.it e nella intranet aziendale. 
  2) Assemblea straordinaria -  Adozione  di  un  nuovo  testo  dello
Statuto sociale. Sul complessivo progetto di modifica dello  Statuto,
la Banca d'Italia ha rilasciato il provvedimento di  accertamento  ex
art. 56 TUB. 
  Si allega il testo del nuovo Statuto che, unitamente alla Relazione
illustrativa, sono depositati presso gli Uffici centrali  della  CSR,
in Roma Via Cavour 71, e  pubblicati  nel  sito  internet  della  CSR
www.csrpbi.it e nella intranet aziendale. 
  TITOLO I 
  COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA' 
  Art. 1 - 1. E' costituita,  con  sede  legale  in  Roma,  la  Banca
popolare  denominata  «Cassa  di  Sovvenzioni  e  Risparmio  fra   il
Personale della Banca d'Italia - Societa' cooperativa  per  azioni  a
responsabilita' limitata» o in forma abbreviata "CSR". 
  2.  La  Societa'  e'  iscritta  nell'Albo  delle  banche  e  svolge
attivita' bancaria secondo la normativa vigente. 
  Art. 2 - 1. La durata della Societa' e' fissata al 31 dicembre 2090
e puo' essere ulteriormente prorogata. 
  Art. 3 - 1. La  CSR,  ispirandosi  ai  principi  della  mutualita',
concede il credito, nei limiti  e  con  le  garanzie  previste  dalla
normativa vigente, esclusivamente ai propri soci  e  ai  loro  figli,
anche unitamente a: 
  a) i rispettivi coniugi o altri soggetti equiparati a questi ultimi
secondo i criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione; 
  b) parenti entro il secondo grado. 
  La CSR puo' erogare finanziamenti anche ai dipendenti  della  Banca
d'Italia non soci nonche' ai dipendenti delle societa' e  degli  enti
funzionalmente collegati alla Banca d'Italia. 
  2. La raccolta  del  risparmio  e'  effettuata  principalmente  dai
soggetti sopra indicati. 
  3. Per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, la CSR puo'
compiere, nel rispetto della normativa vigente, tutte le operazioni e
servizi bancari e finanziari consentiti nonche' ogni altra  attivita'
strumentale o, comunque, connessa con il raggiungimento  dello  scopo
sociale. 
  4. La CSR puo', altresi',  erogare  assistenza  e  beneficenza  nei
limiti stabiliti annualmente dall'Assemblea, eventualmente anche  per
il tramite di altri enti. 
  5. La CSR si inibisce le operazioni di mera speculazione. 
  TITOLO II 
  PATRIMONIO SOCIALE, AZIONI, SOCI 
  Art. 4 - 1. Il patrimonio sociale e' costituito: 
  1. dal capitale sociale; 
  2. dalla riserva ordinaria; 
  3. dalla riserva straordinaria; 
  4. dalla riserva per acquisto o rimborso di azioni (art. 6); 
  5. dalla riserva sovrapprezzo azioni; 
  6. dalla riserva perequazione dividendi; 
  7. dalla riserva per le opere  di  intervento  assistenziale  e  di
promozione sociale (di seguito ROA); 
  8. da ogni altra riserva, avente destinazione generica o specifica,
alimentata  da  utili  netti  o  costituita  in  applicazione   della
normativa vigente e dei principi contabili internazionali. 
  Art. 5 - 1. Il capitale sociale e' variabile ed e' determinato  dal
numero delle azioni, ciascuna del valore  nominale  di  cinque  euro,
complessivamente sottoscritte dai soci. 
  2. L'emissione di azioni puo' avvenire illimitatamente. 
  3. L'Assemblea,  su  proposta  del  Consiglio  di  amministrazione,
sentito il Collegio sindacale,  determina  annualmente,  in  sede  di
approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle  riserve
patrimoniali, risultanti dal bilancio approvato, deve essere  pagato,
sotto forma di sovrapprezzo, in aggiunta al valore nominale per  ogni
nuova azione che viene emessa o rimborsata ovvero che sia oggetto  di
acquisto o di vendita da parte della CSR. 
  4. Al fine della determinazione del sovrapprezzo non si tiene conto
della riserva perequazione  dividendi,  della  riserva  ROA  e  delle
riserve  da  valutazione  istituite  in  applicazione  dei   principi
contabili internazionali. 
  5. Il Consiglio determina la misura degli interessi  di  conguaglio
da corrispondersi  sulle  azioni  sottoscritte  o  rimborsate  ovvero
oggetto di operazioni di  acquisto  o  vendita  con  la  CSR  durante
l'anno. 
  6. Il  dividendo  spetta  ad  ogni  socio,  qualunque  sia  l'epoca
dell'acquisto delle azioni, in relazione alle azioni  possedute  alla
data del 28  febbraio  dell'esercizio  in  cui  viene  deliberato  il
dividendo. 
  7. L'importo relativo al rimborso delle azioni e ai dividendi viene
messo a disposizione degli aventi diritto. Esso viene acquisito dalla
CSR, imputandolo a riserva, qualora non sia possibile accreditarlo  o
non sia riscosso dagli aventi diritto  stessi  nel  termine  previsto
dalla legge. 
  Art. 6 - 1. Le azioni sono  nominative  e  indivisibili  e  non  e'
consentita la contitolarita' delle medesime. Esse non possono  essere
sottoposte a pegno o vincolo a favore di terzi senza il consenso  del
Consiglio  di  amministrazione.  L'eventuale  diniego   deve   essere
motivato e comunicato non oltre trenta giorni dalla data  in  cui  la
richiesta del socio risulta pervenuta alla CSR. 
  2. Il pegno e ogni altro vincolo producono  effetto  nei  confronti
della CSR dal momento in cui sono annotati nel  libro  dei  soci.  In
caso di pegno delle azioni, il diritto di  voto  in  assemblea  resta
comunque riservato al socio. 
  3. Il trasferimento delle azioni puo' avvenire anche  mortis  causa
esclusivamente tra soci ed e' effettuato nel rispetto del  limite  di
cui all'art. 10, primo comma, secondo le  modalita'  stabilite  dalla
CSR.  Il  trasferimento  delle  azioni   ha   effetto   dal   momento
dell'iscrizione nel libro dei soci. 
  4. La CSR puo' acquistare o rimborsare proprie  azioni  nei  limiti
dell'apposita "riserva per acquisto o rimborso di azioni"  costituita
con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2529 del codice  civile
nonche'  nei  limiti  e  alle  condizioni  previsti  dalla  normativa
vigente. 
  5. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio  sindacale,
puo' comunque limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti
di tempo, il rimborso delle  azioni  in  caso  di  recesso,  anche  a
seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio,  sulla  base
della valutazione  della  situazione  finanziaria,  di  liquidita'  e
solvibilita' della CSR e dei coefficienti patrimoniali. 
  6. Il Consiglio di amministrazione, con apposita delibera, puo': 
  a)   predeterminare   per   ciascun   esercizio,   tenendo    conto
dell'interesse sociale, il numero delle azioni  che  potranno  essere
emesse e le modalita' della loro emissione,  compreso  il  numero  di
azioni acquistabili da ciascun socio; 
  b) sospendere in via temporanea l'emissione o la cessione da  parte
della Societa' di azioni nei confronti dei nominativi gia' soci. 
  7. Le azioni si intendono in ogni caso assoggettate fin dalla  loro
origine a vincolo e privilegio a favore della CSR, a garanzia di ogni
obbligazione diretta ed indiretta che il socio contragga con  la  CSR
ed in genere  di  ogni  somma  di  cui  esso  possa  essere  ritenuto
debitore. 
  8. Quando il socio risulti gravemente inadempiente, la  CSR,  senza
pregiudizio di ogni altra azione e  senza  necessita'  di  preventiva
intimazione o costituzione in mora e di formalita' giudiziarie,  puo'
escluderlo e vendere, ovvero acquistare  o  rimborsare  a  norma  del
precedente art. 5, le azioni  del  socio  inadempiente,  portando  il
ricavato a compensazione, totale o  parziale,  del  proprio  credito,
anche ai sensi dell'art. 1252 codice civile. 
  Art. 7 - 1. La CSR non emette e non distribuisce ai soci  i  titoli
delle azioni; la titolarita' delle azioni risulta dal libro dei soci. 
  Art. 8 - 1. Possono  essere  ammessi  a  far  parte  della  CSR,  a
condizione che non si trovino nelle  situazioni  impeditive  previste
dalla normativa vigente, i dipendenti in ruolo e i pensionati diretti
della Banca d'Italia, gli  eredi  dei  dipendenti  e  dei  pensionati
diretti della Banca d'Italia aventi diritto alla reversibilita' e  il
personale assunto a contratto ai sensi del Regolamento del  personale
della Banca d'Italia con almeno  un  anno  di  servizio  effettivo  e
continuativo nel predetto Istituto.  Possono  essere  ammessi  a  far
parte della CSR gli eventuali coniugi superstiti dei soci. 
  2.  L'ammissione  a  socio   e'   deliberata   dal   Consiglio   di
amministrazione su domanda dell'interessato, nella quale deve  essere
dichiarato che si accettano tutte le disposizioni dello Statuto. 
  3.  La  deliberazione  di   ammissione   deve   essere   comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro  dei
soci. 
  Art. 9 - 1. Il nuovo socio deve acquistare  almeno  una  azione  al
prezzo stabilito dall'Assemblea dei soci a norma del precedente  art.
5. 
  2. La qualifica di socio si acquisisce con l'iscrizione  nel  libro
dei soci. 
  Art. 10 - 1. Nessun socio puo' detenere azioni in misura  eccedente
lo 0,50 per cento del capitale sociale. Ogni socio ha  diritto  nelle
assemblee ad un solo  voto  qualunque  sia  il  numero  delle  azioni
possedute. 
  2. La CSR, appena rileva il superamento del limite di cui al  primo
comma, contesta  al  socio  la  violazione  del  divieto.  Le  azioni
eccedenti devono essere alienate entro un anno  dalla  contestazione;
trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino
alla loro alienazione vengono acquisiti dalla CSR. 
  Art. 11 - 1. La qualita' di socio si perde per  recesso,  morte  ed
esclusione. Comportano, altresi', la perdita della qualifica di socio
la cessazione del rapporto di impiego o di lavoro di cui  all'art.  8
senza conseguimento della pensione. La cessione da  parte  del  socio
dell'intero possesso azionario comporta la perdita della qualita'  di
socio. 
  2. La CSR provvede a comunicare tempestivamente all'interessato  la
perdita della qualita' di socio. 
  3. Conservano la qualita' di socio coloro  che  siano  obbligati  a
lasciare l'impiego o il lavoro per motivi di eta' o  perche'  inabili
nonche' gli ex dipendenti della Banca d'Italia che  abbiano  prestato
servizio per almeno dieci anni. 
  4. Il recesso e' ammesso nei casi  previsti  dalla  legge,  con  le
modalita' e gli effetti da essa previsti. Il recesso non puo'  essere
parziale. 
  5. L'esclusione e' deliberata  dal  Consiglio  di  amministrazione,
oltre che nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente,  anche  nei
seguenti casi: 
  1) quando il socio abbia costretto la Societa' ad  atti  giudiziari
per ottenere l'adempimento di obbligazioni con essa contratte; 
  2) quando il socio sia stato destituito dall'impiego o licenziato; 
  3)  qualora  il  socio  si  sia  reso  responsabile   di   atti   o
comportamenti irregolari che il Consiglio ritenga  gravemente  lesivi
dell'interesse e del prestigio della CSR. 
  Art. 11 bis - 1. In caso di morte del  socio,  gli  eredi  che  non
risultino gia' iscritti nel libro soci hanno  diritto  di  presentare
domanda di ammissione a socio o,  se  privi  dei  requisiti  previsti
dall'art.  8  del  presente  Statuto,  domanda  di  accertamento   di
insussistenza degli stessi. 
  2. In  mancanza  ovvero  fino  all'accoglimento  della  domanda  di
ammissione  a   socio   o   di   quella   relativa   all'accertamento
dell'insussistenza  dei  requisiti,  i   diritti   aventi   contenuto
patrimoniale  relativi  alle  azioni  cadute  in   successione   sono
esercitati dalla CSR e liquidati  agli  eredi  nei  tempi  e  con  le
modalita' definiti dal  Consiglio  di  amministrazione  con  apposito
regolamento. 
  3. Gli  eredi  ai  quali  il  Consiglio  di  amministrazione  abbia
rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei  quali  sia  stata
accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art.  8,  hanno
diritto al rimborso delle azioni secondo quanto  stabilito  dall'art.
12 del presente Statuto. 
  Art. 12 - 1. La liquidazione delle  azioni  nei  casi  di  recesso,
esclusione e in quelli previsti dall'art. 11 bis del presente Statuto
che si verificano  nel  corso  dell'esercizio  ha  luogo  al  valore,
eventualmente incrementato dal sovrapprezzo, determinato  annualmente
dall'Assemblea dei soci, in sede di  approvazione  del  bilancio,  su
proposta  del  Consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  Collegio
Sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art 2437 ter,  commi
2 e 4 del codice civile. 
  TITOLO III 
  CHIUSURA DEGLI ESERCIZI, RIPARTO DEGLI UTILI, 
  FONDO DI RISERVA, SUO IMPIEGO 
  Art. 13 - 1. Gli esercizi sociali sono annuali e si chiudono al  31
dicembre. 
  Art. 14 - 1. Alla fine di ogni esercizio sociale  il  Consiglio  di
amministrazione  procede  alla  formazione  del   bilancio   e   alla
predisposizione  della  ulteriore  documentazione  secondo  le  norme
vigenti in materia. 
  Art.  15  -  1.  In  sede  di  approvazione  del  bilancio  annuale
l'Assemblea determina la destinazione degli utili nel modo seguente: 
  - alla riserva ordinaria la quota di legge con un minimo del 10%; 
  -  alle  azioni  un  dividendo  non  superiore  al  6%  del  prezzo
determinato a norma del precedente art. 5; 
  - alla riserva straordinaria una quota non inferiore al 5%; 
  - alla costituzione o  all'incremento  di  ulteriori  riserve,  ivi
compresa quella prevista dall'art. 6, quarto  comma,  una  quota  non
inferiore al 5%; 
  - quanto residua alla riserva ROA,  anche  per  eventuali  utilizzi
determinati dall'assemblea ordinaria a vantaggio  dei  soci  e  delle
loro famiglie per opere assistenziali e provvidenze  varie  stabilite
da apposito regolamento approvato dall'assemblea. 
  TITOLO IV 
  AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' 
  CAPO I 
  ORGANI DELLA SOCIETA' 
  Art. 16  -  1.  L'esercizio  delle  funzioni  sociali,  secondo  le
rispettive competenze, e' demandato: 
  a) all'Assemblea dei soci; 
  b) al Presidente del Consiglio di amministrazione; 
  c) al Consiglio di amministrazione; 
  d) ai Comitati e alle Commissioni di cui all'art. 31; 
  e) al Collegio sindacale. 
  CAPO II 
  ASSEMBLEA DEI SOCI 
  Art. 17 -1. Le Assemblee dei soci sono ordinarie  e  straordinarie;
hanno diritto di parteciparvi gli azionisti che risultino iscritti da
almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  2.   Il   funzionamento   dell'Assemblea,   sia    ordinaria    sia
straordinaria, e' disciplinato dal presente Statuto, dal  Regolamento
assembleare  ed  elettorale,  nonche'  dalle   "Istruzioni   per   le
operazioni di voto e di scrutinio" e dalle "Istruzioni per la  nomina
degli organi sociali", emanate dal Consiglio di  amministrazione  nel
rispetto della normativa vigente. 
  3. L'Assemblea ordinaria: 
  a) approva il bilancio e destina gli utili; 
  b) nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente  e  gli  altri
membri del Consiglio di amministrazione; 
  c) nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale; 
  d) approva le politiche di remunerazione e  determina  il  compenso
degli amministratori e dei  sindaci,  tenuto  conto  delle  finalita'
mutualistiche della CSR e delle sue caratteristiche operative; 
  e)  delibera  sulla  responsabilita'  degli  amministratori  e  dei
sindaci; 
  f) conferisce e revoca l'incarico di revisione legale, su  proposta
motivata del Collegio sindacale e ne determina il corrispettivo; 
  g) approva il Regolamento assembleare ed elettorale; 
  h) delibera sulle altre  materie  attribuite  alla  sua  competenza
dalla normativa vigente. 
  Art. 18 - 1. Ogni socio che non sia amministratore ne' sindaco  ne'
dipendente della CSR puo' rappresentare per delega scritta  non  piu'
di altri dieci soci. La delega - che e' valida tanto per la prima che
per la seconda convocazione - non puo' essere rilasciata  in  bianco;
sulla stessa  deve  risultare  espressamente  indicato  il  nome  del
rappresentante. 
  Art. 19 - 1. Le votazioni hanno luogo in modo palese.  Puo'  essere
ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica. 
  2. Il  voto  deve  essere  sempre  espresso  secondo  le  modalita'
stabilite dalla CSR. 
  3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto e nel
Regolamento assembleare ed elettorale di cui all'art. 17, deve  farsi
riferimento  alle  "Istruzioni  per  le  operazioni  di  voto  e   di
scrutinio" nonche'  alle  "Istruzioni  per  la  nomina  degli  organi
sociali", emanate con delibera del Consiglio di amministrazione entro
e non  oltre  la  data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale
dell'avviso di convocazione dell'Assemblea. 
  Art. 20 - 1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
al fine di deliberare sulle materie riservate dalla  legge  alla  sua
competenza. 
  2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata  quando  occorre
prendere deliberazioni  demandate  dalla  legge  alla  sua  specifica
competenza. 
  3. Le modalita' di elezione alle cariche sociali sono previste  dai
successivi articoli 29 e 35. 
  Art. 21 - 1. L'Assemblea  e'  convocata  senza  ritardo,  nei  casi
previsti  dalla  legge,  quando  ne  facciano  domanda  il   Collegio
sindacale ovvero almeno 1/20 dei soci aventi  diritto  al  voto  alla
data della richiesta. La domanda deve essere sottoscritta da tutti  i
soci richiedenti, con firma autenticata nei  modi  di  legge  e  deve
indicare gli argomenti da trattare. 
  Art.  22  -  1.  Le  Assemblee  sono  convocate   mediante   avviso
pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale. 
  2.  L'avviso  di  convocazione  deve  contenere  l'indicazione  del
giorno,  dell'ora,  del  luogo  dell'adunanza  e  delle  materie   da
trattare. 
  Art. 23 - 1. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono
regolarmente  costituite  in  prima  convocazione  con  l'intervento,
rispettivamente, di almeno 1/10 e 1/5  dei  soci  aventi  diritto  al
voto. 
  2. Sono considerati presenti i soci  le  cui  espressioni  di  voto
siano pervenute nei termini fissati  in  attuazione  del  Regolamento
assembleare ed  elettorale  di  cui  all'art.  17  e  delle  relative
istruzioni di voto. 
  3. Quando manchi il numero dei soci  prescritto  dal  primo  comma,
l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione nel giorno e nell'ora
stabiliti nell'avviso di convocazione. 
  4. In seconda convocazione l'Assemblea  ordinaria  e'  regolarmente
costituita qualunque sia  il  numero  dei  soci  intervenuti,  mentre
l'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita con l'intervento
di almeno 1/8 dei soci aventi diritto al voto. 
  Art. 24 - 1. Le deliberazioni  sono  prese  sia  in  prima  che  in
seconda convocazione nelle Assemblee ordinarie a maggioranza semplice
e nelle Assemblee straordinarie con la maggioranza di  2/3  dei  voti
presenti o rappresentati, fatti salvi i diversi quorum previsti dalla
normativa vigente e dall'art. 39 del presente Statuto. 
  2. Per la determinazione delle maggioranze non si tiene conto delle
schede bianche e delle schede nulle. 
  Art. 25 - 1. Presiede l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
il Presidente del Consiglio di amministrazione o  chi  ne  faccia  le
veci. In mancanza, l'Assemblea elegge con il voto  della  maggioranza
dei presenti la persona designata a presiederla. 
  2.  Spetta  al  Presidente  di   accertare   la   validita'   della
costituzione dell'Assemblea e di far, poi,  designare  da  questa  un
segretario ed almeno due scrutatori. 
  3. La designazione del  segretario  non  e'  necessaria  quando  le
mansioni di questo siano esplicate da un notaio. 
  4. Spetta altresi' al Presidente  di  accertare  l'identita'  e  la
legittimazione   dei   presenti,   di   regolare    lo    svolgimento
dell'Assemblea e di accertare i risultati delle votazioni. 
  Art. 26 -  1.  Le  deliberazioni  delle  Assemblee  dei  soci  sono
accertate per  mezzo  di  processi  verbali  firmati  dal  Presidente
dell'Assemblea, dal segretario o dal notaio e da due scrutatori. 
  2. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere  redatto  da
un notaio. 
  CAPO III 
  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  Art. 27 - 1. Il Presidente ha la firma sociale; egli rappresenta la
CSR di fronte ai soci, ai terzi ed in  giudizio  ed  ha  facolta'  di
nominare mandatari e procuratori per singoli atti o serie di atti. 
  2. Il Presidente promuove il  buon  funzionamento  del  sistema  di
governo societario, favorendo in modo neutrale la dialettica  interna
e il  bilanciamento  dei  poteri.  Il  Presidente  ha  un  ruolo  non
esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni  gestionali.  Egli
convoca e presiede le  riunioni  del  Consiglio  di  amministrazione,
coordinandone i lavori, ne fissa l'ordine del giorno e provvede  alla
conduzione  del  dibattito  consiliare.  Al  fine  di  assicurare  un
efficace  raccordo  informativo  tra  la  funzione  di   supervisione
strategica e quella di gestione, puo' partecipare, senza  diritto  di
voto, alle riunioni delle Commissioni con poteri  esecutivi,  di  cui
non e' membro. 
  3. Al Presidente competono sia i poteri  previsti  dalla  normativa
sia i poteri che il Consiglio decide di delegargli nel rispetto della
normativa stessa. In caso d'urgenza il Presidente puo'  assumere,  su
proposta vincolante del Direttore e previo  consenso  di  almeno  due
amministratori, di cui  almeno  uno  della  minoranza,  decisioni  di
competenza del Consiglio di amministrazione. Il Presidente  riferisce
circa le decisioni assunte  in  via  d'urgenza,  in  occasione  della
successiva riunione del Consiglio. 
  Art. 28 - 1. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente  e'
sostituito dal Vice presidente. In  caso  di  assenza  o  impedimento
anche  di  quest'ultimo,  le  funzioni  di  Presidente  sono   svolte
dall'amministratore, designato dal Consiglio di  amministrazione  tra
quelli in possesso dei requisiti di professionalita' di cui  all'art.
29, secondo comma, ultimo  periodo.  Nei  casi  di  sostituzione,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 27. 
  2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente  fa
prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo. 
  CAPO IV 
  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  Art. 29 - 1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  composto  dal
Presidente, da un Vice presidente e da sette  amministratori,  eletti
dall'Assemblea ordinaria. La composizione del Consiglio, nel rispetto
delle  previsioni  del  presente  articolo,  assicura  il  necessario
bilanciamento di competenze, esperienze, eta' e genere. 
  2. Almeno due componenti del Consiglio  di  amministrazione  devono
essere indipendenti, tre pensionati e tre appartenenti al genere meno
rappresentato; tali requisiti possono cumularsi nella stessa persona.
La maggioranza degli amministratori e,  comunque,  tutti  coloro  che
rivestono  incarichi  di  rappresentanza  o  esecutivi  devono   aver
maturato nell'ultimo decennio 1) un'esperienza complessiva, di almeno
cinque anni nell'esercizio di attivita' professionali,  gestionali  o
amministrative, con adeguato livello di responsabilita',  in  enti  o
societa' operanti nei settori bancario, finanziario o assicurativo, e
nelle Autorita'  che  esercitano  la  supervisione  su  tali  enti  e
societa' e 2) un'adeguata  competenza  per  la  gestione  dei  rischi
tipici della CSR ai sensi e con le deroghe previste  dalla  normativa
di riferimento. 
  3. (Abrogato) 
  4. I componenti del Consiglio di amministrazione devono  essere  in
possesso   dei   requisiti   di    indipendenza,    onorabilita'    e
professionalita' e di ogni altro requisito prescritto dalla normativa
vigente anche con riferimento ai criteri di correttezza e  competenza
e alla composizione complessiva dell'organo. Inoltre, la composizione
del  Consiglio  di  amministrazione  deve   soddisfare   i   seguenti
requisiti: 
  a) i membri devono poter dedicare tempo  sufficiente  all'esercizio
delle  loro  funzioni;  essi  non  possono  cumulare  incarichi   che
comportino attivita' gestionali in altri istituti bancari, finanziari
o assicurativi; 
  b)  l'organo  di  amministrazione  deve  possedere  collettivamente
conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado  di
comprendere le attivita' della Societa', inclusi i principali rischi; 
  c) ciascun membro deve conformare i propri comportamenti a onesta',
integrita', autonomia e indipendenza. 
  5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano  in  carica
tre  esercizi,  scadono  alla  data  dell'assemblea   convocata   per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della  loro
carica e sono rieleggibili massimo per altri due  mandati  anche  non
consecutivi. La cessazione per scadenza del termine  ha  effetto  dal
momento in cui il Consiglio di amministrazione e' ricostituito. 
  6. L'elezione  dei  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione
avviene sulla base di liste nelle quali i  nominativi  dei  candidati
sono ordinati in base a un numero  progressivo,  nel  rispetto  della
previsione di cui al comma 2 del presente articolo. 
  7. Ogni lista deve contenere i nominativi di nove candidati, di cui
almeno: 
  - un candidato alla carica di amministratore indipendente, indicato
alla prima posizione; 
  - due candidati pensionati indicati nelle prime  cinque  posizioni,
di cui uno nelle prime tre posizioni; 
  - due candidati appartenenti al genere meno rappresentato  indicati
nelle prime cinque posizioni, di cui uno nelle prime tre posizioni. 
  I candidati indicati nelle prime tre posizioni  di  ciascuna  lista
devono essere in possesso dei requisiti previsti per  la  maggioranza
degli amministratori  ai  sensi  del  comma  2,  ultimo  periodo  del
presente articolo. 
  La lista deve essere corredata dai curricula vitae  dei  candidati,
sottoscritti dagli interessati, attestanti il possesso dei  requisiti
richiesti nonche' da dichiarazioni con le quali i  singoli  accettano
la candidatura. 
  8. Un candidato puo' essere inserito in una sola lista  a  pena  di
ineleggibilita';  l'ineleggibilita'  di  uno  o  piu'  candidati  non
invalida la pertinente lista, che deve essere reintegrata, a pena  di
esclusione, entro il  termine  stabilito  ai  sensi  del  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  9. Ciascuna lista, comprendente anche i  candidati  per  la  nomina
alla carica di sindaco di cui al successivo articolo 35, deve  essere
presentata da almeno 100 soci  aventi  diritto  al  voto  secondo  le
modalita' e i termini stabiliti ai sensi del Regolamento  assembleare
ed elettorale. 
  10. Dalla lista che ha ottenuto il  maggior  numero  di  voti  sono
tratti, rispettando l'ordine progressivo con il quale  sono  elencati
nella lista stessa, sei  candidati  che  soddisfano  i  requisiti  di
composizione di cui al settimo comma e  che  assumono  la  carica  di
amministratore.  Le  cariche  di  Presidente  e  di  Vice  presidente
spettano, rispettivamente,  ai  candidati  presenti  al  primo  e  al
secondo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 
  11. Gli ulteriori tre membri del Consiglio di amministrazione  sono
tratti  dalle  altre  liste   che   abbiano   raggiunto   il   quorum
rappresentato dalla somma dei voti  ottenuti  complessivamente  dalle
liste stesse diviso tre. A ciascuna lista che ha raggiunto il  quorum
e' attribuito il diritto di esprimere  un  numero  di  amministratori
dato  dal  risultato  della  divisione,   arrotondato   per   difetto
all'intero, del numero dei voti ottenuti dalla lista  stessa  per  il
quorum. Se residuano amministratori da nominare, questi sono espressi
dalle liste che presentano i piu' alti resti, determinati  sottraendo
dai voti di ciascuna lista i voti di quorum utilizzati. 
  A  valere  su   tale   distribuzione   le   liste   esprimono   gli
amministratori secondo l'ordine che segue: 
  a) la lista che ha ottenuto il numero di voti  piu'  alto,  esprime
per prima tutti gli amministratori di sua spettanza; 
  b) ove presenti, le altre liste  che  abbiano  superato  il  quorum
esprimono gli amministratori loro spettanti. 
  11 bis. Ciascuna lista  esprime  i  propri  amministratori  secondo
l'ordine di candidatura, purche' questo assicuri  il  rispetto  della
composizione del Consiglio di amministrazione di cui al comma 2.  Ove
tale  rispetto  non  fosse  consentito  dalla  selezione  del   primo
candidato in lista, si procedera' allo scorrimento della stessa  fino
a selezionare un candidato idoneo. 
  12.  Qualora  venga  presentata  una  sola  lista,  ovvero  nessuna
ulteriore lista raggiunga il quorum di cui al precedente  comma,  gli
ulteriori tre membri del Consiglio  di  amministrazione  sono  tratti
dall'unica  lista  valida   rispettando   l'ordine   progressivo   di
elencazione dei candidati. 
  13. In caso  di  parita'  di  voti  o  di  resti  prevale  l'ordine
cronologico di presentazione delle liste. 
  14. Qualora non venga presentata alcuna lista,  il  Presidente,  il
Vice presidente e gli amministratori vengono  eletti  dall'Assemblea,
secondo modalita' stabilite in attuazione del Regolamento assembleare
ed elettorale nel rispetto dei principi di  composizione  di  cui  al
presente articolo. In tal caso si intendono eletti coloro  che  hanno
riportato il maggior numero dei voti per le rispettive  cariche;  nei
casi di parita' prevalgono i piu' anziani per appartenenza  alla  CSR
e, tra questi, il piu' anziano di eta'. 
  15. Per quanto non espressamente  indicato  nel  presente  articolo
deve farsi riferimento,  oltre  che  al  Regolamento  assembleare  ed
elettorale, alle "Istruzioni per la nomina degli organi sociali"  che
devono essere emanate dal  Consiglio  di  amministrazione  in  carica
entro e non oltre la data di pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale
dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci. 
  16. A presidio della regolarita' delle operazioni di  presentazione
delle liste e di voto il Consiglio nomina un Comitato elettorale, che
valuta preventivamente  la  sussistenza  in  capo  ai  candidati  dei
requisiti  prescritti  ai  sensi  del  presente  Statuto  e   segnala
eventuali anomalie ai presentatori delle liste. 
  17. Qualora, per qualsiasi motivo, un  amministratore  regolarmente
nominato dall'Assemblea  dei  soci  non  possa  assumere  la  carica,
subentra il primo candidato non eletto della medesima lista,  secondo
l'ordine progressivo di elencazione nella lista  stessa  ovvero,  nel
caso in cui cio' sia necessario al fine di rispettare  le  previsioni
del presente articolo in materia di  composizione  del  Consiglio  di
amministrazione, il successivo  candidato  della  medesima  lista  in
possesso dei requisiti dell'amministratore venuto a mancare. 
  18. Ai componenti  del  Consiglio  di  amministrazione  spetta  una
remunerazione costituita  da  un  compenso  fisso  annuale  stabilito
dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio medesimo, in linea
con quanto previsto dalle politiche di remunerazione di cui  all'art.
17 del presente Statuto. 
  19. Spetta inoltre ai componenti del Consiglio  di  amministrazione
il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute  per
l'espletamento del mandato, tenendo conto di eventuali oneri  fiscali
e previdenziali, nei limiti di quanto fissato dall'Assemblea. 
  Art. 30 - 1. Se nel corso dell'esercizio  un  amministratore  cessa
dalla carica, il  Consiglio  di  amministrazione  provvede  alla  sua
sostituzione, con delibera approvata dal Collegio sindacale,  con  il
primo candidato non eletto  della  lista  da  cui  era  stato  tratto
l'amministratore cessato, secondo le modalita'  e  nel  rispetto  dei
requisiti previsti dall'art. 29. 
  2. Per la sostituzione del Presidente subentra il Vice  Presidente,
per la sostituzione del  Vice  Presidente  subentra  l'amministratore
designato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 28. 
  3. Qualora non sia possibile la sostituzione sulla base dei criteri
di cui ai commi precedenti, il Consiglio di amministrazione  provvede
a individuare, con propria delibera assunta con il parere  favorevole
del Collegio sindacale,  modalita'  alternative  nel  rispetto  della
normativa vigente. 
  4. Il Consiglio di  amministrazione  provvede  senza  indugio  alla
sostituzione degli amministratori, purche' la maggioranza sia  sempre
costituita da amministratori  eletti  dall'Assemblea  dei  soci.  Gli
amministratori cooptati ai sensi dei commi  precedenti  rimangono  in
carica fino alla successiva assemblea dei  soci.  Gli  amministratori
che, su proposta del Consiglio di amministrazione  e  con  il  parere
favorevole del  Collegio  sindacale,  sono  nominati  successivamente
dall'assemblea, scadono insieme agli amministratori  gia'  in  carica
all'atto della loro nomina. 
  5. Qualora venga a mancare, per  qualsiasi  causa,  la  maggioranza
degli amministratori originariamente nominati, si provvede  ai  sensi
dell'art. 2386 del codice civile. 
  Art. 31 - 1. Il Consiglio e' investito di tutti  i  poteri  per  la
ordinaria e la straordinaria amministrazione  della  Societa',  salvo
quanto dalla normativa vigente sia riservato all'Assemblea dei  soci.
Le deliberazioni concernenti il  mero  adeguamento  dello  Statuto  a
disposizioni normative sono demandate alla competenza  del  Consiglio
di amministrazione. 
  2. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Segretario;  puo'  anche
chiamare a tale ufficio  l'elemento  preposto  alla  Direzione  degli
Uffici centrali. 
  3. Il Consiglio puo' nominare nel  proprio  seno  Comitati  con  la
composizione  e  le  attribuzioni   previste   dalla   normativa   di
riferimento e Commissioni, determinandone i poteri e le modalita'  di
funzionamento con proprio regolamento nel  rispetto  della  normativa
vigente. 
  4. I Comitati e le Commissioni sono  composti  da  non  piu'  di  5
membri e le riunioni sono valide con la  presenza  della  maggioranza
dei componenti. Ove non vi abbia  provveduto  il  Consiglio  all'atto
della nomina, ciascun Comitato e Commissione, nella  prima  riunione,
sceglie tra i propri membri il Presidente e  designa  il  Segretario,
fermo restando quanto disposto  dall'art.  27.  Il  Presidente  delle
Commissioni  e  dei  Comitati  non  esecutivi  e'  un  amministratore
indipendente. 
  5. Per la convocazione  dei  Comitati  e  delle  Commissioni  e  la
partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione  si  applicano  le
stesse disposizioni previste per il Consiglio di amministrazione. 
  6. Le deliberazioni delle  Commissioni  e  dei  Comitati  esecutivi
debbono essere prese all'unanimita'; in caso contrario, la  decisione
e' rimessa al Consiglio di amministrazione; a  quest'ultimo  dovranno
essere comunicate, comunque, tutte le deliberazioni adottate  secondo
le modalita' di cui al regolamento interno. 
  7. Il Consiglio puo' delegare, al  Direttore  congiuntamente  a  un
amministratore  designato  dal  Consiglio  ovvero  al  Direttore   in
autonomia poteri in ordine alla erogazione del credito  nonche'  alla
gestione   e   investimento   delle   disponibilita'    eccedentarie,
determinando il contenuto, i  limiti  e  le  eventuali  modalita'  di
esercizio delle deleghe. Delle decisioni assunte dovra'  essere  data
notizia al Consiglio nei termini e  modi  stabiliti  nei  regolamenti
interni. Il Consiglio puo' delegare  poteri  per  l'erogazione  degli
interventi in materia di ROA, secondo quanto  previsto  dal  relativo
regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. 
  8. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, gli  organi
delegati  riferiscono  al  Consiglio  e  al  Collegio  sindacale  nel
rispetto della normativa vigente. 
  9. Oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi della  normativa
vigente, spetta, altresi', al Consiglio: 
  1) approvare i regolamenti per il funzionamento della CSR e per  la
disciplina delle operazioni e dei servizi,  fissando  i  poteri  e  i
limiti di competenza dei diversi organi e uffici; 
  2) (Abrogato); 
  3) acquistare, permutare, alienare immobili nonche' deliberarne  la
costruzione con l'osservanza delle disposizioni vigenti,  autorizzare
i lavori sia in immobili  di  proprieta'  che  in  uso  e  concludere
locazioni per gli uffici della CSR e  per  gli  altri  usi  attinenti
l'attivita' della stessa; 
  4) determinare i compiti e le funzioni di chi  rappresenta  la  CSR
presso le singole Filiali della Banca d'Italia. 
  Art. 32 - 1. Il Consiglio di amministrazione puo' determinare,  per
gli atti di ordinaria amministrazione, le norme da osservare nell'uso
della firma sociale. 
  Art. 33 - 1. Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  convocato  dal
Presidente, di norma, una volta al mese e ogni qualvolta  lo  ritenga
necessario in via straordinaria, oppure quando ne sia fatta richiesta
motivata da non meno di un terzo degli amministratori o dal  Collegio
sindacale. 
  2. La convocazione e' effettuata con avviso, contenente il luogo  e
la data della  riunione  nonche'  l'indicazione  degli  argomenti  da
trattare, da trasmettere  al  domicilio  o  indirizzo  comunicato  da
ciascun amministratore almeno cinque giorni prima di  quello  fissato
per l'adunanza, anche mediante mezzi di  telecomunicazione,  salvo  i
casi  di  urgenza  nei  quali  il  termine  puo'  essere  ridotto   a
ventiquattro ore. 
  3.  Della  convocazione  deve  essere  data  notizia  al   Collegio
sindacale nello stesso termine e modo. 
  Art. 34 - 1. Per la  validita'  delle  adunanze  del  Consiglio  e'
necessario l'intervento della  maggioranza  degli  amministratori  in
carica. 
  2. E' ammessa la possibilita'  di  partecipare  alle  riunioni  del
Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che
ciascuno  dei  partecipanti  possa  essere   identificato   e   possa
intervenire nella  discussione  in  tempo  reale  nonche'  visionare,
ricevere  e  trattare  la  documentazione  relativa  agli   argomenti
discussi. Al ricorrere di queste condizioni, la  riunione  consiliare
si considera tenuta nel luogo, che viene indicato nella convocazione,
in cui si trovano il Presidente e il Segretario. 
  3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. 
  4. Le  deliberazioni  sono  prese  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti: in caso di parita', prevale il voto di  chi
presiede.  Ai  fini  del  quorum  deliberativo,  gli  astenuti   sono
considerati presenti, ma non sono computati ne' tra i voti favorevoli
ne' tra quelli contrari. Per le delibere in materia  di  ROA  trovano
applicazione gli eventuali diversi quorum  previsti  nello  specifico
regolamento. 
  5. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni  del  Consiglio,
trascritto nell'apposito libro, viene firmato dal  Presidente  e  dal
Segretario. 
  CAPO V 
  COLLEGIO SINDACALE 
  Art. 35 - 1. Il  Collegio  sindacale  e'  composto  da  tre  membri
effettivi e da due  membri  supplenti  ed  e'  eletto  dall'Assemblea
ordinaria dei soci. 
  2. L'Assemblea fissa l'emolumento annuale dei  sindaci  valido  per
l'intero periodo di  durata  del  loro  mandato.  Spetta  inoltre  ai
componenti  del  Collegio  sindacale  il  rimborso  delle  spese   di
trasporto, vitto e alloggio sostenute per l'espletamento del mandato,
tenendo conto di eventuali oneri fiscali e previdenziali, nei  limiti
di quanto fissato dall'Assemblea. 
  3. I componenti del Collegio sindacale devono  essere  in  possesso
dei requisiti di indipendenza, onorabilita' e professionalita'  e  di
ogni altro requisito  previsto  dalla  normativa  vigente  anche  con
riferimento ai criteri di competenza e alla composizione  complessiva
dell'organo. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere
scelti tra i revisori  legali  iscritti  nell'apposito  registro.  La
composizione dell'organo, oltre a essere  diversificata  in  termini,
tra l'altro, di genere, competenze ed esperienze, deve  soddisfare  i
seguenti requisiti: 
  a) i membri devono poter dedicare tempo  sufficiente  all'esercizio
delle loro funzioni,  fermo  restando  il  rispetto  della  normativa
concernente il cumulo degli incarichi; 
  b) l'organo deve possedere collettivamente  conoscenze,  competenze
ed  esperienze  adeguate  in  relazione  alle  caratteristiche  della
Societa'; 
  c) ciascun membro deve agire con onesta', integrita',  autonomia  e
indipendenza. 
  Almeno un membro effettivo e uno supplente  devono  appartenere  al
genere meno rappresentato. 
  4. I  componenti  del  Collegio  sindacale  durano  in  carica  tre
esercizi,   scadono   alla   data   dell'Assemblea   convocata    per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della  loro
carica e sono rieleggibili massimo per altri due  mandati  anche  non
consecutivi. La cessazione dei sindaci per scadenza  del  termine  ha
effetto dal momento in cui il Collegio e' ricostituito. 
  5. L'elezione dei componenti del Collegio sindacale  avviene  sulla
base di liste nelle quali i nominativi dei candidati sono ordinati in
base a un numero progressivo. Ai fini della formazione delle liste si
tiene conto del criterio di diversificazione in termini, tra l'altro,
di genere, competenze ed esperienze. 
  6. Ogni lista deve contenere i nominativi di cinque  candidati,  di
cui almeno due candidati per genere e nelle prime due  posizioni  due
candidati di genere diverso.  La  lista  deve  essere  corredata  dai
relativi curricula vitae, sottoscritti dagli interessati,  attestanti
il possesso dei requisiti richiesti nonche' da dichiarazioni  con  le
quali i singoli accettano la candidatura. 
  7. Un candidato puo' essere inserito in una sola lista  a  pena  di
ineleggibilita';  l'ineleggibilita'  di  uno  o  piu'  candidati  non
invalida la lista che deve essere reintegrata, a pena di  esclusione,
entro il termine stabilito ai sensi del  Regolamento  assembleare  ed
elettorale. 
  8. Ciascuna lista, comprendente anche i  candidati  per  la  nomina
alla carica di amministratore di cui  al  precedente  art.  29,  deve
essere presentata da almeno 100 soci aventi diritto al voto,  secondo
le  modalita'  e  i  termini  stabiliti  ai  sensi  del   Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  9. Dalla lista che ha ottenuto  il  maggior  numero  di  voti  sono
tratti tre candidati, rispettando l'ordine progressivo con  il  quale
sono elencati nella lista stessa; i primi due assumono la  carica  di
sindaco effettivo e il terzo quella di sindaco supplente. 
  10. La  presidenza  del  Collegio  sindacale  spetta  al  candidato
presente al primo posto  della  seconda  lista  per  numero  di  voti
ricevuti, da  cui  viene  tratto  anche  l'altro  sindaco  supplente,
individuato nel candidato  presente  al  secondo  posto  della  lista
medesima, secondo l'ordine progressivo  di  elencazione  nella  lista
stessa ovvero, nel caso  in  cui  cio'  sia  necessario  al  fine  di
rispettare  le  previsioni  del  presente  articolo  in  materia   di
composizione del Collegio sindacale, il  successivo  candidato  della
medesima lista in possesso dei requisiti. 
  11. Qualora venga presentata una  sola  lista,  la  presidenza  del
Collegio sindacale spetta al primo candidato della stessa. I restanti
sindaci sono tratti dalla lista secondo l'ordine progressivo  con  il
quale  sono  elencati,   nel   rispetto   dei   requisiti   richiesti
collettivamente per l'intero Collegio sindacale. 
  12. In caso  di  parita'  di  voti  o  di  resti  prevale  l'ordine
cronologico di presentazione delle liste. 
  13. Qualora non venga presentata alcuna lista,  il  Presidente  del
Collegio sindacale, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti vengono
eletti dall'Assemblea, secondo modalita' stabilite in attuazione  del
Regolamento assembleare ed  elettorale  nel  rispetto  dei  requisiti
richiesti collettivamente per l'intero  Collegio  sindacale.  In  tal
caso si intendono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero
dei voti per le rispettive cariche; in caso di parita'  prevalgono  i
piu' anziani per appartenenza  alla  CSR,  e,  tra  questi,  il  piu'
anziano di eta'. 
  14. Per quanto non espressamente  indicato  nel  presente  articolo
deve farsi riferimento,  oltre  che  al  Regolamento  assembleare  ed
elettorale, alle "Istruzioni per la nomina degli organi sociali"  che
devono essere emanate dal  Consiglio  di  amministrazione  in  carica
entro e non oltre la data di pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale
dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci. 
  15. A presidio della regolarita' delle operazioni di  presentazione
delle liste e di voto, il Consiglio nomina  un  Comitato  elettorale,
che valuta preventivamente la sussistenza in capo  ai  candidati  dei
requisiti  prescritti  ai  sensi  del  presente  Statuto  e   segnala
eventuali anomalie ai presentatori delle liste. 
  16. Qualora, per qualsiasi motivo, un sindaco effettivo o supplente
nominato dall'Assemblea  dei  soci  non  possa  assumere  la  carica,
subentra il primo candidato non eletto della medesima lista,  secondo
l'ordine progressivo di elencazione nella  lista  stessa,  sempreche'
cio' consenta di rispettare i requisiti richiesti collettivamente per
l'intero Collegio sindacale. 
  17. Se nel corso dell'esercizio un sindaco  effettivo  cessa  dalla
carica, subentra il sindaco supplente tratto dalla medesima lista che
aveva espresso il sindaco cessato a condizione che  siano  rispettate
le previsioni del presente articolo in materia  di  composizione  del
Collegio sindacale;  in  caso  contrario,  subentra  l'altro  sindaco
supplente. Se viene a mancare il Presidente del  Collegio  sindacale,
fino alla successiva Assemblea dei soci ne esercita  le  funzioni  il
sindaco effettivo piu' anziano nella carica e, tra  questi,  il  piu'
anziano d'eta'. 
  Art. 36 - 1.  Le  attribuzioni  e  il  funzionamento  del  Collegio
sindacale  sono  stabiliti  dalla  normativa  vigente.  Il   Collegio
sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti
o gli atti, di cui venga a conoscenza,  che  possano  costituire  una
irregolarita' nella gestione della CSR o una violazione  delle  norme
disciplinanti l'attivita' bancaria. 
  2. Per le riunioni del Collegio e' ammessa la partecipazione  anche
mediante mezzi di  telecomunicazione,  secondo  le  stesse  modalita'
previste per il Consiglio di amministrazione. 
  Art. 37 - 1. La  revisione  legale  dei  conti  e'  svolta  da  una
societa' di revisione, su incarico conferito,  su  proposta  motivata
del Collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci, la  quale  determina
altresi' il  relativo  corrispettivo  e  gli  eventuali  criteri  per
l'adeguamento di detto corrispettivo durante l'incarico. 
  2. L'incarico ha la durata prevista dalla legge, con scadenza  alla
data  dell'Assemblea  dei  soci  convocata  per  l'approvazione   del
bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico conferito. 
  DIREZIONE 
  Art. 38 - 1. La Direzione  e'  composta  dal  Direttore,  dal  Vice
direttore  e  da  altri  dipendenti  eventualmente  inquadrati  nella
Direzione stessa  con  delibera  del  Consiglio  di  amministrazione.
Facolta' e attribuzioni dei membri della Direzione  sono  determinati
dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. 
  2. Il Direttore e' responsabile dell'esecutivo e cura  l'attuazione
delle delibere del Consiglio di amministrazione. Egli: 
  - esercita i poteri assegnatigli dal Consiglio di  amministrazione,
ivi compresi quelli in materia di operazioni creditizie,  finanziarie
e di spesa nonche' di interventi ROA, riferendo periodicamente  circa
le decisioni assunte; 
  - formula proposte al Consiglio di amministrazione. 
  3. La nomina e la revoca dei membri della Direzione sono deliberate
dal  Consiglio  di  amministrazione  con   la   presenza   di   sette
amministratori e col voto favorevole della maggioranza  assoluta  dei
componenti. 
  4. Il Consiglio determina altresi' le modalita' per la sostituzione
del Direttore in  caso  di  assenza  o  impedimento  anche  del  Vice
direttore. 
  5. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle  riunioni  del
Consiglio di amministrazione e delle  Commissioni,  ad  eccezione  di
quelle per le quali il Consiglio stesso disponga diversamente. 
  6. Il Direttore e' capo degli impiegati; egli puo' far proposte  di
assunzioni e di promozioni. 
  TITOLO V 
  SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' 
  Art. 39 - 1. La Societa' si scioglie nei casi previsti dalla legge. 
  2. Quando lo scioglimento avvenga per deliberazione dell'Assemblea,
occorre il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci. 
  TITOLO VI 
  DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
  Art. 40 - 1. La previsione del comma  6  dell'art.  5  in  tema  di
distribuzione dei dividendi si applica a far tempo  dall'approvazione
del dividendo relativo all'esercizio 2022. 
  Art. 41 -  1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  29  e  35
sostituiscono le norme previgenti a  far  tempo  dall'elezione  degli
organi sociali per il triennio 2023 -2026. 

                            Il presidente 
                             Omero Papi 

 
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Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.