Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "Testo Unico Bancario")), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 La societa' BPL Mortgages S.r.l. (la "Societa'"), con sede legale in Via Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso) comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, relativa a crediti ceduti da Banco BPM S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, n. 09722490969, partita IVA n. 10537050964, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario al n. 8065 e Capogruppo del Gruppo Banco BPM ("Banco BPM"), in forza di un contratto di cessione di crediti, "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data 29 marzo 2022 e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da Banco BPM, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) di proprieta' di Banco BPM e derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero contratti di mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del Testo Unico Bancario ovvero contratti di mutuo stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui all'articolo 43 e seguenti del Testo Unico Bancario ovvero contratti relativi ad altre tipologie prestiti che, alle 00.01 del 14 marzo 2022 (la "Data di Valutazione") (ovvero alla diversa data specificata nel relativo criterio), presentano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1. mutui erogati da Banco BPM ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banco BPM a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 2. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano (a) persone fisiche (incluse ditte individuali) residenti in Italia o (b) persone giuridiche (incluse societa' di persone) costituite ai sensi dell'ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia; 3. mutui i cui debitori principali rientrino nella definizione di piccole e medie imprese come indicata nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; 4. mutui il cui debitore principale appartenga a una delle seguenti categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri di classificazione definiti dalla Banca d'Italia con circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata (Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica): n. 166 (Enti Produttori Di Servizi Assistenziali, Ricreativi e Culturali), n. 256 (Holding Finanziarie Private), n. 268 (Altre finanziarie), n. 280 (Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione), n. 283 (Promotori finanziari), n. 284 (Altri ausiliari finanziari), n. 430 (Imprese produttive), n. 431 (Holding private), ), n. 432 (Holding operative private), n. 450 (Associazioni fra imprese non finanziarie), n. 480 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 481 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 482 (Quasi-societa' non finanziarie artigiane - Societa' con meno di 20 addetti), n. 490 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con 20 o piu' addetti), n. 491 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Unita' o societa' con piu' di 5 e meno di 20 addetti), n. 492 (Quasi-societa' non finanziarie altre - Societa' con meno di 20 addetti), n. 614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici). Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto 4, ciascun mutuatario potra' conoscere la propria categoria di appartenenza nonche' se il relativo mutuo sia stato classificato quale mutuo stipulato per motivi connessi all'esercizio di impresa rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 5. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 6. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro); 7. mutui derivanti da contratti di mutuo disciplinati dal diritto italiano; 8. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (a) "mutui a tasso fisso", intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; (b) "mutui a tasso variabile", intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia parametrato ad un indice di riferimento contrattualmente stabilito variabile per tutta la durata residua del finanziamento ; (c) "mutui a tasso misto", intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente un tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa data sia un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento, e viceversa;) (d) "mutui c.d. modulari", intendendosi per tali quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso variabile ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede, e viceversa; 9. mutui: (i) ipotecari diversi da quelli indicati nei paragrafi (ii) e (iii) che seguono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 2 marzo 2001 (incluso) ed il 6 settembre 2021 (incluso); ovvero (ii) stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del Testo Unico Bancario per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 13 gennaio 2000 (incluso) ed il 10 febbraio 2022 (incluso); ovvero (iii) stipulati ai sensi della normativa sul credito agrario di cui all'articolo 43 e seguenti del Testo Unico Bancario per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 2 gennaio 1999 (incluso) ed il 25 febbraio 2022 (incluso); ovvero (iv) diversi da quelli indicati nei paragrafi (i),(ii) e (iii) che precedono, per cui la data di stipulazione del relativo contratto di mutuo sia compresa tra il 28 febbraio 2005 (incluso) ed il 25 febbraio 2022 (incluso); 10. mutui: (i) la cui prima rata scada dopo il 14 marzo 2022; ovvero (ii) le cui rate scadute al 9 febbraio 2022 risultino interamente pagate; 11. mutui il cui pagamento rateale preveda un ammortamento alla francese oppure un ammortamento all'italiana, entrambi con scadenza mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale; 12. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale ad Euro 4.000; 13. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o uguale ad Euro 10.500.000; 14. con riferimento ai mutui garantiti da ipoteca su immobili, mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana il cui rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile alla Data di Valutazione e' pari o inferiore all'100%; 15. mutui il cui pagamento delle relative rate sia effettuato (a) mediante addebito automatico sul conto corrente del debitore (ivi inclusi i pagamenti mediante R.I.D. - Rimessa Interbancaria Diretta), (b) tramite MAV (Mediante Avviso), ovvero (c) per cassa; 16. mutui che, a partire dai tre anni precedenti la Data di Valutazione e sino alla Data di Cessione, non sono stati oggetto di concessioni (c.d. "forbearance", nelle definizioni di cui alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia), come risulta dalle informazioni disponibili presso qualsiasi filiale del Banco BPM. Sono tuttavia esclusi dalla cessione tutti i crediti nascenti dai mutui che alla Data di Valutazione pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle caratteristiche indicate ai paragrafi da (A) a (L): A. mutui che, alla Data di Valutazione, sono stati ceduti da Banco BPM alle societa' veicolo BPM Covered Bond s.r.l e BPM Covered Bond 2 s.r.l. ai sensi, rispettivamente, di due distinti contratti di cessione firmati in data 28 marzo 2022, cosi' come identificati alla medesima Data di Valutazione secondo i criteri oggettivi inclusi negli avvisi delle predette cessioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 31 marzo 2022 rispettivamente con codice redazionale TX22AAB3646 e TX22AAB3647; B. mutui che siano stati concessi, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a favore di soggetti che alla Data di Valutazione erano dipendenti e/o amministratori (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) di Banco BPM, ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco BPM; C. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati) o comunque usufruenti di contributi finanziari di alcun tipo ai sensi di legge o convenzioni; D. mutui che siano stati concessi a enti pubblici, pubbliche amministrazioni o enti ecclesiastici; E. mutui edilizi erogati dalla Banca Popolare di Milano Scarl in data antecedente al 31 luglio 2007; F. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora scadute ma pagate anticipatamente in tutto o in parte alla Data di Valutazione; G. mutui in relazione ai quali (a) e' stata imposta la sospensione del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza ovvero (b) il relativo mutuatario abbia ottenuto la sospensione del pagamento delle rate ai sensi di norme primarie o secondarie inderogabili ovvero di una disposizione dell'autorita' di vigilanza e, in entrambi i casi, (c) tale sospensione sia in corso alla Data di Valutazione; H. mutui diversi da quelli indicati al criterio 9 paragrafi (i) (ii) e (iii) che alla Data di Valutazione sono garantiti da fideiussioni o altre garanzie cosiddette omnibus in favore di Banco BPM che assistono almeno un altro rapporto giuridico tra Banco BPM ed il relativo debitore e/o garante; I. con riferimento ai mutui garantiti da ipoteca su immobili, mutui garantiti esclusivamente da immobili di categoria catastale rientrante nei gruppi B - F - E; J. mutui il cui pagamento preveda nei relativi contratti un rimborso di tipo bullet o ballon; K. mutui erogati da Banca Italease S.p.A. e successivamente confluiti in Banco BPM a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; L. mutui che alla Data di Valutazione risultino registrati nella procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati), gestita da Banca d'Italia, rispetto ai quali i relativi mutuatari, laddove non in possesso delle informazioni necessarie per il risonoscimento di tale criterio, potranno riscontrare i necessari riferimenti presso il sito internet www.gruppo.bancobpm.it/bpl-mortgages-8. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da BPL Mortages S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano ciascuno dei criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile per la consultazione presso il sito internet www.gruppo.bancobpm.it/bpl-mortgages-8 e presso la sede legale del Banco BPM S.p.A. in Piazza Meda,4 - 20121 Milano. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a BPL Mortgages S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti a Banco BPM dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti. Banco BPM ha ricevuto incarico da BPL Mortgages S.r.l., di procedere - in nome e per conto di quest'ultima ed anche avvalendosi di terzi - all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso la sede legale di Banco BPM S.p.A., nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 La cessione dei Crediti da parte del Banco BPM alla Societa', ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Societa' dei dati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori e aventi causa (i "Dati") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti. A seguito della cessione la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare autonomo del trattamento dei Dati. La Societa' e' dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e aventi causa l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR. I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Banco BPM al momento della stipulazione del contratto ai sensi del quale Banco BPM e' diventato titolare dei Crediti. I Dati saranno trattati dalla Societa' e, in qualita' di responsabile del trattamento, dal Banco BPM per conto della Societa', al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorita' competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Societa' o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalita' e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Societa' (in qualita' di titolare del trattamento) e/o del Banco BPM (in qualita' di responsabile esterno del trattamento) e altre societa' terze che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attivita' sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalita' del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Societa', per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorita' di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei Titoli che verranno emessi dalla Societa' per finanziare l'acquisto dei Crediti nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Societa' e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualita' di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della Societa' e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati e' identificata nell'esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento e' strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non e' necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Societa' per effettuare il sopracitato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all'Unione Europea. Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato puo' (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati, le finalita' e le modalita' del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonche' (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalita' sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Banco BPM S.p.A. in qualita' di responsabile esterno del trattamento e/o presso la sede legale della Societa'. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta per iscritto al Banco BPM in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relazione ai Crediti ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Conegliano, 29 marzo 2022 BPL Mortgages S.r.l. - Societa' unipersonale - L'amministratore unico Pamela Stival TX22AAB3791