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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 7 del Decreto
Legislativo 30 maggio 2008, n. 108
Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di
GioDa S.a'.r.l. in HSC S.r.l. (la "Fusione"), si forniscono di
seguito le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 7 del
Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108.
1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera
1.1 Societa' incorporante
HSC S.R.L., societa' costituita ai sensi del diritto italiano, con
sede in Milano, Piazzale Cadorna 6, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero di
iscrizione e codice fiscale 10932380966, Repertorio Economico
Amministrativo n. 2567248, capitale sociale sottoscritto e versato
pari ad Euro 10.000,00 (la "Societa' Incorporante").
1.2 Societa' incorporanda
GioDa S.a'.r.l., societa' costituita ai sensi del diritto
lussemburghese con sede legale in 3, Rue de Turi, 3378 Livange (Gran
Ducato del Lussemburgo), iscritta nel Registro delle Imprese di
Lussemburgo, al numero di iscrizione B 228.930, capitale sociale
sottoscritto e versato pari ad Euro 25.000,00 (la "Societa'
Incorporanda").
2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori
e dei soci di minoranza
2.1 Societa' Incorporante
2.1.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Societa'
Incorporante
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2503 e 2505-quater
del codice civile, i creditori di HSC S.R.L., i quali vantino un
credito sorto anteriormente all'iscrizione o alla pubblicazione del
progetto comune di Fusione ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 3,
del codice civile, hanno il diritto di opporsi alla fusione entro
trenta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo
2502-bis del codice civile. Alla data odierna la Societa'
Incorporante non presenta alcun creditore.
2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della Societa'
Incorporante.
La fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso in
favore dei soci della Societa' Incorporante che non abbiano
contribuito all'approvazione della stessa ai sensi dell'articolo 5
del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 e dell'articolo
2473 del codice civile.
2.2 Societa' Incorporanda
2.2.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Societa'
Incorporanda.
I creditori il cui credito sia anteriore alla data di pubblicazione
della fusione transfrontaliera hanno il diritto ai sensi
dell'articolo 1021-9 della legge lussemburghese 10 agosto 1915 sulle
societa' commerciali e successive modifiche, entro due mesi dalla
data di tale pubblicazione, di richiedere al Presidente del Tribunal
d'arrondissement del Lussemburgo chiamato a giudicare in materia
commerciale, la costituzione di garanzie per i creditori scaduti e
non scaduti, nel caso in cui la fusione riducesse le loro garanzie.
2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della societa'
incorporanda.
Non esistono soci di minoranza dal momento che la Societa'
Incorporanda e' interamente posseduta dalla Societa' Incorporante.
3. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente le
informazioni relative alla fusione.
Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente del
progetto comune di fusione e degli ulteriori documenti destinati
all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile
presso le sedi legali della Societa' Incorporante e della Societa'
Incorporanda.
HSC S.r.l. - L'amministratore unico
ing. Stefano Calabro'
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