HSC S.R.L.
GIODA S.A'.R.L.

(GU Parte Seconda n.62 del 28-5-2022)

 
Fusione  transfrontaliera  ai  sensi  dell'articolo  7  del   Decreto
                 Legislativo 30 maggio 2008, n. 108 
 

  Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di
GioDa S.a'.r.l. in  HSC  S.r.l.  (la  "Fusione"),  si  forniscono  di
seguito le  informazioni  richieste  ai  sensi  dell'articolo  7  del
Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108. 
  1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  1.1 Societa' incorporante 
  HSC S.R.L., societa' costituita ai sensi del diritto italiano,  con
sede in Milano, Piazzale  Cadorna  6,  iscritta  nel  Registro  delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero di
iscrizione  e  codice  fiscale  10932380966,   Repertorio   Economico
Amministrativo n. 2567248, capitale sociale  sottoscritto  e  versato
pari ad Euro 10.000,00 (la "Societa' Incorporante"). 
  1.2 Societa' incorporanda 
  GioDa  S.a'.r.l.,  societa'  costituita  ai   sensi   del   diritto
lussemburghese con sede legale in 3, Rue de Turi, 3378 Livange  (Gran
Ducato del Lussemburgo),  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  di
Lussemburgo, al numero di  iscrizione  B  228.930,  capitale  sociale
sottoscritto  e  versato  pari  ad  Euro  25.000,00   (la   "Societa'
Incorporanda"). 
  2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori
e dei soci di minoranza 
  2.1 Societa' Incorporante 
  2.1.1  Esercizio  dei  diritti   dei   creditori   della   Societa'
Incorporante 
  Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2503  e  2505-quater
del codice civile, i creditori di HSC  S.R.L.,  i  quali  vantino  un
credito sorto anteriormente all'iscrizione o alla  pubblicazione  del
progetto comune di Fusione ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma  3,
del codice civile, hanno il diritto di  opporsi  alla  fusione  entro
trenta giorni dall'ultima  delle  iscrizioni  previste  dall'articolo
2502-bis  del  codice  civile.  Alla   data   odierna   la   Societa'
Incorporante non presenta alcun creditore. 
  2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di  minoranza  della  Societa'
Incorporante. 
  La fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso  in
favore  dei  soci  della  Societa'  Incorporante  che   non   abbiano
contribuito all'approvazione della stessa ai  sensi  dell'articolo  5
del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008  n.  108  e  dell'articolo
2473 del codice civile. 
  2.2 Societa' Incorporanda 
  2.2.1  Esercizio  dei  diritti   dei   creditori   della   Societa'
Incorporanda. 
  I creditori il cui credito sia anteriore alla data di pubblicazione
della  fusione   transfrontaliera   hanno   il   diritto   ai   sensi
dell'articolo 1021-9 della legge lussemburghese 10 agosto 1915  sulle
societa' commerciali e successive modifiche,  entro  due  mesi  dalla
data di tale pubblicazione, di richiedere al Presidente del  Tribunal
d'arrondissement del Lussemburgo  chiamato  a  giudicare  in  materia
commerciale, la costituzione di garanzie per i  creditori  scaduti  e
non scaduti, nel caso in cui la fusione riducesse le loro garanzie. 
  2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di  minoranza  della  societa'
incorporanda. 
  Non  esistono  soci  di  minoranza  dal  momento  che  la  Societa'
Incorporanda e' interamente posseduta dalla Societa' Incorporante. 
  3. Modalita' con le quali  si  possono  ottenere  gratuitamente  le
informazioni relative alla fusione. 
  Gli aventi diritto  potranno  prendere  visione  gratuitamente  del
progetto comune di fusione  e  degli  ulteriori  documenti  destinati
all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della  normativa  applicabile
presso le sedi legali della Societa' Incorporante  e  della  Societa'
Incorporanda. 

                 HSC S.r.l. - L'amministratore unico 
                        ing. Stefano Calabro' 

 
TX22AAB6329
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.