Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999, n.
130 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385 come di tempo in tempo modificato (il "T.U.
Bancario") corredato dall'informativa ai debitori ceduti sul
trattamento dei dati personali ai sensi (i) dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali) cosi' come da ultimo modificato
dall'art. 6 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e (ii)
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della
normativa nazionale applicabile, (unitamente al Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali e al GDPR, la Normativa Privacy)
Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 130 del 10 novembre
2011, Estense Covered Bond S.r.l. comunica che, nell'ambito di
un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nella
forma di programma ai sensi della Legge 130, ai sensi di un contratto
"quadro" di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis della
Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario concluso in data 2
novembre 2011 (come successivamente modificato) indicato nel
summenzionato avviso di cessione, ha acquistato pro soluto in data 24
maggio 2022 da BPER Banca S.p.A., una banca operante con la forma
giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Via San Carlo,
8/20, 41121 Modena, Italia, societa' appartenente al GRUPPO IVA BPER
Banca Partita Iva numero 03830780361 e numero di iscrizione presso il
registro delle imprese di Modena 01153230360, iscritta all'albo delle
banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U.
Bancario al n. 4932, capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca
iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del
T.U. Bancario al n. 5387.6 (il "Cedente"), tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo
dal 30 aprile 2022, accessori, spese, danni, indennizzi e
quant'altro), (i "Crediti"), derivanti da contratti di mutuo (i
"Mutui") aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1,
lett. a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
310 del 14 dicembre 2006 (il "Decreto MEF") che alla data del 24
maggio 2022 risultavano nella titolarita' del Cedente e che alla data
del 30 aprile 2022 (salvo ove diversamente previsto) presentavano le
seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove
diversamente previsto):
1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito
di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o piu' persone
fisiche (ivi inclusi liberi professionisti o ditte individuali)
residenti in Italia;
2. mutui per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di
effettuare ulteriori erogazioni;
3. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e
successivamente ridenominati in euro);
4. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 4, per "valore di stima
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo" si intende il valore di stima
determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati
tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo dell'originale
stima dei valori degli immobili di cui al criterio 6. Al fine di
valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al
presente paragrafo 4, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga
gia' di tale informazione, conoscere il "valore di stima
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla filiale presso la
quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo
mutuo;
5. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote
secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento, cosi' come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento:
(i) metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate
sono comprensive di una componente capitale fissata al momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse
variabile;
(ii) metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale intendendosi
quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono
comprensive di una componente capitale costante nel tempo e di una
componente di interesse variabile;
(iii) metodo di ammortamento che prevede rate costanti e durata
estendibile sino ad una data massima;
6. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul
territorio della Repubblica Italiana aventi caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che, alla data di
stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A11;
7. mutui che siano retti dal diritto italiano;
8. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili,
intendendosi per tale:
(i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero
(ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano integralmente soddisfatte;
9. mutui che non derivino da ristrutturazione di crediti
chirografari precedentemente erogati;
10. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che
appartiene ad una delle seguenti categorie:
(i) mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei mutui il cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento;
(ii) mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei mutui il
cui tasso di interesse sia parametrato ad un indice di riferimento e
che non prevedano possibilita' di variazione dello stesso indice di
riferimento;
(iii) mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei mutui che
prevedono per il debitore la facolta' di esercitare l'opzione di
scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero di optare per il
tasso variabile, ad una o a piu' date prestabilite;
(iv) mutui a tasso fisso e poi variabile, intendendosi per tali
quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente un
tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa
data sia un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento;
11. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo
erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il valore di
stima dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 11, per "valore di stima
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo" si intende il valore di stima
determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati
tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo dell'originale
stima dei valori degli immobili di cui al criterio 6. Al fine di
valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al
presente paragrafo 11, ciascun mutuatario potra', laddove non
disponga gia' di tale informazione, conoscere il "valore di stima
dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della
stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla filiale presso la
quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo
mutuo;
12. mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate avviene
mediante addebito automatico su di un conto corrente aperto presso
una banca appartenente al Gruppo bancario BPER Banca (intendendo per
tale anche il pagamento mediante SDD);
13. mutui erogati, in via esclusiva, da BPER Banca S.p.A., oppure
erogati in via esclusiva da Banca Popolare di Aprilia S.p.A., da
Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A., da Banca
Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., da Banca della Campania
S.p.A., da Banca Popolare di Ravenna S.p.A., da Banca Popolare del
Mezzogiorno S.p.A., da Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A., da
Meliorbanca S.p.A., da Serfina Banca S.p.A., da Unicredit S.p.A., da
Banco di Sardegna S.p.A., da Banca di Sassari S.p.A., da Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A., in seguito Nuova Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A., Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. o da Cassa di
Risparmio di Saluzzo S.p.A. e ora nella titolarita' di BPER Banca
S.p.A.;
14. mutui che alla data del 30 aprile 2022 non presentino piu' di
una rata scaduta e non pagata, ovvero nessuna rata scaduta e non
pagata da oltre 30 giorni in caso di mutui il cui pagamento rateale
abbia una scadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o
semestrale;
15. mutui per i quali il rapporto tra il valore di iscrizione
ipotecaria e il debito residuo non sia inferiore al 140%;
16. mutui che alla data del 30 aprile 2022 abbiano un debito
residuo in linea capitale maggiore o uguale a Euro 10.000,00 e minore
o uguale a Euro 1.500.000,00;
17. mutui che abbiano una data di erogazione non successiva al 31
ottobre 2021 ovvero, in caso di mutui ipotecari fondiari, non
successiva al 30 novembre 2021;
18. mutui la cui data di scadenza dell'ultima rata prevista dal
piano di ammortamento, cosi' come rilevabile alla data del 30 aprile
2022, sia successiva al 31 dicembre 2022;
19. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; e
20. mutui che, qualora presentino un tasso di interesse variabile,
abbiano un'indicizzazione parametrata all'euribor a un mese, ovvero
all'euribor a tre mesi, ovvero all'euribor a sei mesi ovvero al tasso
di riferimento della Banca Centrale Europea.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui
che, alla data del 30 aprile 2022, pur presentando le caratteristiche
sopra indicate, presentavano altresi' alla data del 30 aprile 2022
(salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
21. mutui che alla data del 30 aprile 2022 abbiano quali mutuatari,
anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che
siano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di BPER Banca S.p.A.;
22. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia
aderito, alla data del 30 aprile 2022, mediante invio a mezzo posta
della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera
di adesione presso una filiale della BPER Banca S.p.A., alla proposta
di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27
maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della
convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze
e l'Associazione Bancaria Italiana;
23. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di
qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che
preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi
(cosiddetti mutui agevolati e convenzionati);
24. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito
residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore di stima
dell'immobile ipotecato rivalutato alla data del 30 aprile 2022, e'
superiore all'80%. Ai fini del criterio di cui al presente paragrafo
24, per "valore di stima dell'immobile ipotecato rivalutato al 30
aprile 2022" si intende il valore di stima determinato sulla base di
parametri tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca
mutuante nel processo di monitoraggio dei valori degli immobili di
cui al criterio 6. Al fine di valutare la conformita' del proprio
mutuo al criterio di cui al presente paragrafo 24, ciascun mutuatario
potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il
"valore di stima dell'immobile ipotecato rivalutato al 30 aprile 2022
rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i
pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
25. mutui il cui debitore non rientra in una delle seguenti
categorie: SAE 600 ("Famiglie consumatrici"), o SAE 614 ("Artigiani")
o SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici"). Al fine di valutare la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto
25, ciascun mutuatario potra' conoscere la propria categoria di
appartenenza rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo;
26. mutui il cui debitore rientra nella categoria SAE 614
("Artigiani") o nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie
Produttrici") ma abbia stipulato il relativo mutuo per motivi
connessi all'esercizio di impresa. Al fine di valutare la conformita'
del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto 26, ciascun
mutuatario potra' conoscere la propria categoria di appartenenza
nonche' se il relativo mutuo sia stato classificato quale mutuo
stipulato per motivi connessi all'esercizio di impresa rivolgendosi
alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle
rate del medesimo mutuo;
27. mutui che siano stati concessi a enti pubblici;
28. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici;
29. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
30. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene secondo il
metodo di ammortamento c.d. "Mix", intendendosi quel metodo di
ammortamento che prevede la compresenza di una parte di ammortamento
a tasso fisso ed una parte di ammortamento a tasso variabile;
31. mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione";
32. mutui erogati in presenza di assicurazione sul credito (c.d.
mutui "HLTV");
33. mutui che abbiano una finalita' dichiarata dal debitore di
consolidamento delle passivita';
34. mutui che derivino da "esposizioni oggetto di concessioni" o
siano classificabili come "sofferenze", "inadempienze probabili" ed
"esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate" (come definiti
nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008,
integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti). Al fine di valutare la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente
paragrafo 34, ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di
tale informazione, conoscere la classificazione del proprio mutuo ai
sensi della nella Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio
2008, integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di
volta in volta modificata - Matrice dei Conti) rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate
del medesimo mutuo;;
35. mutui che alla data di erogazione erano assistiti da garanzia
rappresentata da pegno su titoli;
36. mutui in relazione ai quali il codice identificativo riportato
nella relativa documentazione contrattuale (codice che individua la
categoria del contratto del relativo mutuo) inizia per 217 o 417;
37. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario stia
beneficiando alla data del 30 aprile 2022 della sospensione del
pagamento delle rate, congiuntamente sia nella loro componente
capitale sia nella loro componente interesse, ai sensi di specifici
provvedimenti normativi o accordi tra le parti.
Unitamente ai crediti derivanti da Mutui oggetto della cessione
sono stati altresi' trasferiti a Estense Covered Bond S.r.l., senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U.
Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il
pagamento dei crediti derivanti dai Mutui o altrimenti ad essi
inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o personale,
trasferibile per effetto della cessione dei crediti derivanti dai
Mutui, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa
di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai Mutui o
ai rispettivi crediti.
Estense Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico al Cedente, ai
sensi della Legge 130, affinche' in nome e per conto di Estense
Covered Bond S.r.l., in qualita' di soggetto incaricato della
riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme
dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i
"Debitori") e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti
derivanti dai Mutui e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in
forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo
debito ai Debitori.
I Debitori, i datori di lavoro e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore
informazione a BPER Banca S.p.A.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali, Estense Covered Bond S.r.l. informa i Debitori che la
cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione gia' di
titolarita' del Cedente e derivanti dai Mutui di cui i Debitori sono
parte, ha comportato necessariamente la comunicazione a Estense
Covered Bond S.r.l. dei dati personali identificativi, patrimoniali e
reddituali dei Debitori (i "Dati Personali"). In virtu' della
predetta comunicazione, Estense Covered Bond S.r.l. e' divenuta,
pertanto, titolare del trattamento dei Dati Personali ed e' tenuta a
fornire la presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del predetto
Codice in materia di Protezione dei dati Personali ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento
del Garante per la Protezione Dei Dati Personali del 18 gennaio 2007,
recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti.
Estense Covered Bond S.r.l. informa che i Dati Personali saranno
trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo
le finalita' legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e,
in particolare:
• per finalita' inerenti alla realizzazione di un'operazione di
emissione da parte di BPER Banca S.p.A. di obbligazioni bancarie
garantite nella forma di programma ai sensi dell'art. 7-bis della
Legge 130;
• per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e
• per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione,
gestione contabile degli incassi, eventuale recupero dei crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi
contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla
tutela del credito).
Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita'
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali potranno essere comunicati da Estense Covered Bond
S.r.l., in Italia e/o in paesi dell'Unione Europea, ai seguenti
soggetti e/o categorie di soggetti, per trattamenti che soddisfano le
seguenti finalita':
(i) ai soggetti incaricati della gestione, riscossione e del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi;
(ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi;
(iii) ai fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed
agli altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Estense
Covered Bond S.r.l. per la consulenza da essi prestata;
(iv) alle autorita' di vigilanza di Estense Covered Bond S.r.l. e
del Cedente. e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza ad obblighi
di legge;
(v) ai soggetti incaricati di effettuare analisi relative al
portafoglio di Crediti ceduto;
(vi) a societa' del Gruppo bancario BPER;
(vii) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere
ulteriormente ceduti da parte di Estense Covered Bond S.r.l.
Dei Dati Personali potranno venire a conoscenza i soggetti
sopracitati ed i responsabili del trattamento.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
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in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso), Italia.
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eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono esercitare
i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali e che, pertanto, gli stessi hanno il diritto, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di chiedere e di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati Personali,
di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi
abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa,
al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonche' di ottenere
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possono rivolgersi a BPER Banca S.p.A., in qualita' di responsabile
del trattamento nominato da Estense Covered Bond S.r.l. mediante
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Personali e' inoltre possibile contattare il responsabile per la
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Conegliano, li 24 maggio 2022
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dott. Paolo Gabriele
TX22AAB6351