ATOMIKAD S.R.L.
SEEDTAG ADVERTISING S.L.

(GU Parte Seconda n.85 del 23-7-2022)

 
Fusione transfrontaliera per incorporazione  di  Atomikad  S.r.l.  in
Seedtag Advertising sl - Avviso ai  sensi  dell'art.  7  del  Decreto
Legislativo 30 maggio  2008,  n.  108  (la  "Normativa  Italiana")  e
dell'art. 66 dell'Atto Spagnolo 3/2019 del 3 aprile  sulle  modifiche
  strutturali delle societa' di capitali (la "Normativa Spagnola") 
 

  Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di
Atomikad S.r.l.  in  Seedtag  Advertising  S.L.  (la  «Fusione»),  si
forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dell'art.  7
della Normativa Italiana e dell'art. 66 della Normativa Spagnola. 
  1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  1.1. Societa' incorporante 
  Seedtag Advertising S.L., societa' costituita ai sensi del  diritto
spagnolo, con sede legale in Madrid, Calle Marques de  Valdeiglesias,
numero 6, iscritta al Registro delle Imprese di Madrid,  tomo  32139,
foglio 110, pagina  M-578365,  con  il  numero  B-86978996,  capitale
sociale pari a €4.871,47 (la «Societa' Incorporante»). 
  1.2. Societa' incorporanda 
  Atomikad S.R.L., societa' costituita ai sensi del diritto italiano,
con sede legale  in  Ripa  di  Porta  Ticinese  63,  Milano,  Italia,
iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza  Lodi  con
il numero  14378051008,  Partita  IVA  numero  14378051008,  capitale
sociale  pari  a  €10.500,00,  interamente  versato   e   interamente
posseduto da Seedtag Advertising S.L. (la «Societa' Incorporanda»). 
  2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori
e dei soci di minoranza 
  2.1. Esercizio dei diritti dei creditori 
  2.1.1. Ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, i creditori della
Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente
all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto  comune  di  Fusione
prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter del codice civile,  hanno
il diritto di opporsi alla fusione entro  trenta  giorni  dall'ultima
delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis del  codice  civile,  ai
sensi del combinato disposto degli articoli 2503  e  2505-quater  del
codice civile. 
  2.1.2.  Ai  sensi  della  Normativa  Spagnola,  i  creditori  della
Societa' Incorporante e/o  della  Societa'  Incorporanda  avranno  il
diritto di opporsi di cui all'art.  44  della  stessa  normativa.  In
conformita' a tale norma, in sostanza, tali creditori  che  hanno  un
credito  sorto  prima   (e   in   quel   momento   non   dovuto)   a)
dell'inserimento del progetto di  Fusione  sul  sito  internet  della
societa' oppure b) della data del deposito del  progetto  di  Fusione
presso il  Registro  delle  Imprese,  possono  opporsi  alla  fusione
(finche' i propri crediti non siano debitamente garantiti)  entro  un
mese a decorrere a) dalla data di  pubblicazione  dell'ultimo  avviso
della delibera di approvazione della Fusione ovvero, b)  in  caso  di
comunicazione scritta a tutti i soci e creditori, dalla data di invio
della comunicazione all'ultimo di essi. Gli  obbligazionisti  possono
esercitare il diritto di opposizione  alle  stesse  condizioni  degli
altri creditori, a meno  che  la  fusione  non  sia  stata  approvata
dall'assemblea degli obbligazionisti. 
  2.2. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  2.2.1. La Fusione non determina il  sorgere  di  alcun  diritto  di
recesso in favore  dei  soci  della  Societa'  Incorporante  che  non
abbiano contribuito all'approvazione della stessa ai sensi  dell'art.
5 della Normativa Italiana e degli articoli 2437  e  ss.  del  codice
civile, non trattandosi di una societa' italiana; 
  2.2.2. La Fusione non determina il  sorgere  di  alcun  diritto  di
recesso in favore  dei  soci  della  Societa'  Incorporanda  che  non
abbiano contribuito all'approvazione della stessa ai sensi  dell'art.
5 della Normativa Italiana e degli articoli 2437  e  ss.  del  codice
civile, non potendosi individuare alcun socio di minoranza. 
  2.2.3. Il diritto di recesso di cui all'articolo 62 della Normativa
Spagnola non sara' applicabile in  quanto  la  Societa'  Incorporante
avra' la propria sede sociale in  Spagna.  Tutti  gli  altri  diritti
degli azionisti possono essere esercitati secondo le leggi vigenti. 
  In  generale,  occorre  considerare  che  non  risultano  soci   di
minoranza   della   Societa'   Incorporata,   essendo    quest'ultima
interamente posseduta dalla Societa' Incorporante.  In  quanto  tale,
nessuna  quota  del  capitale  della  Societa'   Incorporante   sara'
assegnata (ne'  sara'  effettuato  alcun  versamento  in  denaro)  in
ragione del trasferimento alla Societa' Incorporante delle  attivita'
e passivita' della Societa' Incorporata. 
  3. Modalita' con le quali  si  possono  ottenere  gratuitamente  le
informazioni relative alla Fusione 
  Al fine di ottenere  gratuitamente  esaurienti  informazioni  sulle
modalita' con cui i creditori e gli azionisti  possono  esercitare  i
propri diritti, gli interessati possono inoltrare  richiesta  scritta
a: (i) la Societa' Incorporanda, Atomikad S.r.l.,  all'attenzione  di
Maria Casla Aguilar, tramite e posta all'indirizzo  legal@seedtag.com
e/o  (ii)  alla  Societa'  Incorporante,  Seedtag  Advertising  S.L.,
all'attenzione di  Maria  Casla  Aguilar,  via  e-mail  all'indirizzo
legal@seedtag.com. 

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del  consiglio  di
                       amm. di Atomikad S.r.l. 
                          Giorgio Corradini 
      Il rappresentante autorizzato di Seedtag Advertising s.l. 
                         Maria Casla Aguilar 

 
TX22AAB8592
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.