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Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione La sig.ra LOREDANA PASQUALI (C.F. PSQLDN64T60E667K) nata a Lonato del Garda (BS), in data 20 dicembre 1964 e residente a Desenzano del Garda (BS), Via Giuseppe Masotti, 21, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pedrini (C.F. PDRCHR74B50B157W - pec: pedrini.chiara@brescia.pecavvocati.it - fax 030.9993825) e con domicilio eletto presso il suo studio sito a Desenzano d/G (BS), via Santa Maria 3, giusta procura rilasciata ex art. 83, III comma, c.p.c. PREMESSO CHE 1. Dal 1983, il sig. Alfio La Spina era comproprietario (per la quota di 18/20) unitamente alla sig.ra Giuseppina Bianchi (la moglie) e alla sig.ra Alba Borghi (per la quota d 1/20 ciascuna) dell'immobile sito a Desenzano del Garda (BS), Via Giuseppe Masotti, 21, identificato alla Sezione NCT del Comune di Desenzano del Garda (BS), foglio 10, particella 525 e subalterni 11 e 20 (doc. 1), in cui si trasferiva a vivere e risiedere nell'anno 1995, unitamente alla sig.ra Borghi (doc. 2). 2. Il sig. La Spina, negli anni, abitava stabilmente nell'immobile, vi apportava varie modifiche interne, sostituendo sin da subito la serratura di accesso, pagava integralmente tutti i tributi riferiti all'immobile, nonche' le spese condominiali (sia ordinarie sia straordinarie) e, sin dall'anno 1995, partecipava alle assemblee condominiali in qualita' di proprietario esclusivo, senza delega alcuna (docc. 3-4). 3. La sig.ra Bianchi, infatti, non ha mai risieduto nel suddetto immobile, essendo deceduta nel 1994; nella di lei quota succedevano il sig. La Spina (cosi' divenuto proprietario per 112/120), nonche' i sigg. Natale Bianchi (per 1/120) e Luciano Bianchi (1/120), al quale ultimo succedevano mortis causa i sigg. Sergio Bianchi (per 1/240) e Tiziana Bianchi (per 1/240). Nessuno di tali eredi, fatto salvo il sig. La Spina, e' mai entrato nel possesso della quota dell'immobile oggetto di successione, ne' ha mai corrisposto alcunche' per tale intestazione. La sig.ra Borghi, invece, si trasferiva a vivere presso la Casa di Riposo Fondazione "S. Angela Merici" O.N.L.U.S. nel 1999, dove formalizzava la propria residenza dal 23.08.2001 e dove decedeva in data 16.04.2002 (docc. 5-6-7). 4. Il sig. La Spina, dunque esercitava, uti dominus, il possesso pubblico, pacifico, esclusivo, continuo ed ininterrotto dell'immobile, con volonta' e spirito di unico proprietario dall'anno 1999. 5. In date 16 febbraio 2007 e 9 luglio 2007, il sig. La Spina redigeva un testamento olografo con cui, tra le varie, nominava sua erede la sig.ra Pasquali e disponeva a suo favore come segue: "(...) l'appartamento da me attualmente abitato sito in Desenzano del Garda, Via G. Masotti, 21 entri in possesso della signora Loredana Pasquali"(doc. 8). 6. In data 12 maggio 2016, il sig. La Spina decedeva (doc. 9) di talche', a seguito della lettura e successiva pubblicazione del testamento (cfr. doc. 8), la sig.ra Pasquali dichiarava di accettare l'eredita' devolutale e si trasferiva a vivere con il marito nell'immobile di Desenzano del Garda (BS), Via Giuseppe Masotti, 21 (doc. 10). 7. Dall'anno 2016, pertanto, la sig.ra Pasquali vive e risiede nell'immobile godendone in via assoluta e comportandosi anch'ella come proprietaria esclusiva, senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, ne' corrispondere alcunche' per il godimento delle quote dell'immobile di cui risultano intestatari anche i sigg.ri Bianchi e la sig.ra Borghi. 8. Invero, ad oggi, l'immobile risulta cosi' catastalmente identificato (doc. 11): - sig.ra Loredana Pasquali, per 112/120; - sig. Natale Bianchi, per 1/120; - sig. Sergio Bianchi, per 1/240; - sig.ra Tiziana Bianchi, per 1/240; - sig.ra Alba Borghi, per 6/112. 9. Come dimostrato dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Montichiari (BS) in data 31 marzo 2021, la sig.ra Borghi decedeva nel 2002 senza lasciare eredi (doc. 12), con conseguente necessita' di notificare per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c., il presente atto di citazione, nonche' la domanda di avvio della procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010. 10. Peraltro, dalle risultanze dei registri immobiliari non risultano trascritte, nel ventennio precedente alla presente domanda, contro il suddetto immobile, domande giudiziali volte a rivendicarne la proprieta' e/o altri diritti reali di godimento (doc. 13). * * * Tutto cio' considerato, la sig.ra Pasquali intende adire il Tribunale di Brescia affinche' venga accertato e dichiarato a suo favore l'acquisto per usucapione della proprieta' esclusiva dell'intero immobile sito a Desenzano del Garda (BS), Via Giuseppe Masotti, 21, identificato alla Sezione NCT del Comune di Desenzano del Garda (BS), foglio 10, particella 525 e subalterni 11 e 20 (cfr. doc. 1). Si ritiene, dunque, che nel caso di specie trovi applicazione l'istituto dell'usucapione ex art. 1158 c.c. stante sia il possesso pacifico e permanente dell'immobile per oltre vent'anni da parte del sig. La Spina (il c.d. elemento oggettivo), sia la manifesta intenzione da parte di quest'ultimo di tenere il bene come proprio, esercitandone la piena proprieta' (il c.d. elemento soggettivo e/o animus possidendi). Come si evince dalla documentazione prodotta e come verra' dimostrato anche per testi, il sig. La Spina, dagli anni '90, occupava l'immobile in modo pacifico, inequivoco, pubblico ed indisturbato e si comportava come unico proprietario del bene, con totale inerzia da parte degli altri comproprietari. Tant'e' che il sig. La Spina (e dal 2016 la sig.ra Pasquali) partecipava sempre direttamente, gia' dal 1995, alle assemblee di condominio (cfr doc. 3) in quanto riconosciuto e invitato quale unico proprietario del bene, adempiendo al pagamento delle spese condominiali (ordinarie e straordinarie - cfr. doc. 4). Cosi' come la sig.ra Pasquali, che dal 2016 partecipa, quale unica proprietaria, alle assemblee condominiali e provvede integralmente al pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie ed al pagamneto dei relativi tributi (docc. 14-15). Appare quindi ampiamente dimostrato il potere di fatto, pubblico, indisturbato ed esclusivo, esercitato dal sig. La Spina sul bene per il tempo necessario ad usucapirne le quote di proprieta' degli odierni convenuti. Come noto, in tema di usucapione da parte di uno dei comproprietari a danno degli altri, l'attore deve unicamente dimostrare di aver cessato di possedere uti condominus e di aver iniziato a possedere quale unico proprietario. Principio, quest'ultimo, ribadito anche in una recente pronuncia della Suprema Corte, secondo cui colui «che gia' possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprieta', e' tenuto [solo] ad estendere tale possesso in termini di esclusivita', godendo del bene con modalita' incompatibili con la possibilita' di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volonta' di possedere "uti dominus" e non piu' "uti condominus"» (Cass. n. 9359/2021). Non solo, il possesso esercitato da parte attrice (e dal suo dante causa) si e' protratto per tutto il tempo necessario ai fini dell'usucapione, posto che: - con riferimento agli eredi della sig.ra Giuseppina Bianchi, fatto salvo che per il sig. La Spina, questi non hanno mai detenuto ne' posseduto l'immobile sin dal 1994; - con riferimento alla sig.ra Alba Borghi, questa ha cessato di risiedervi ed interessarsi delle relative sorti a far data dal 3 giugno 1999, ovvero quando e' stata ricoverata presso la Casa di Riposo Fondazione "S. Angela Merici" O.N.L.U.S. o, al piu' tardi, a far data dal 23.08.2001, quando e' stato formalizzato il suo cambio di residenza (cfr. docc. 5-6). Sulla scorta dei rilievi che precedono, pertanto, la sig.ra Pasquali, quale erede del sig. La Spina, confida che codesto Ill.mo Tribunale voglia accertare a suo favore l'intervenuto acquisto, per maturata usucapione, della proprieta' esclusiva dell'immobile sito a Desenzano del Garda (BS), Via Giuseppe Masotti, 21. * * * Tutto cio' premesso, la sig.ra Loredana Pasquali, ut supra rappresentata e difesa, con il presente atto CITA il sig. NATALE BIANCHI (C.F. BNCNTL33R11A389H) residente ad Arese (MI), Via Salvador Allende, 57 - interno 4, il sig. SERGIO BIANCHI (C.F. BNCRSG56D02H264E), residente ad Arese (MI), Via Gran Paradiso, 5 - scala C - interno 5, la sig.ra TIZIANA BIANCHI C.F. BNCTZN59A63H264G, residente ad Arese (MI), Via Valera, 13 - scala B - interno 11 e gli EREDI della sig.ra ALBA BORGHI, mediante notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., a comparire avanti il Tribunale ordinario di Brescia, all'udienza che si terra' il giorno 30 giugno 2022, ore 9 e seguenti, sezione e Giudice Unico designandi, invitandoli a costituirsi in giudizio nei modi e con le forme dell'art. 166 c.p.c., almeno venti giorni prima dell'indicata udienza o di quell'altra udienza che eventualmente sara' fissata ex art. 168 bis c.p.c., con contestuale avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implichera' e comportera' le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione, si procedera' in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI Piacca all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Brescia, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed argomentazione, previe le necessarie ed opportune declaratorie, per i motivi di cui in narrativa: - nel merito: accertare e dichiarare che la sig.ra Loredana Pasquali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., e' divenuta proprietaria esclusiva per maturata usucapione dell'intero bene immobile sito a Desenzano del Garda (BS), Via Giuseppe Masotti, 21, identificato alla Sezione NCT del Comune di Desenzano del Garda (BS), foglio 10, particella 525 e subalterni 11 e 20, in virtu' del possesso esclusivo, pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni e, per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Brescia, di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza e alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilita'. - in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Ai sensi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive eventuali modificazioni, si dichiara che il valore del presente procedimento e' compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00. Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione istruttoria, si producono in copia i seguenti documenti: 1) visura catastale storica dell'immobile e atto di provenienza; 2) certificato storico movimentazioni anagrafiche sig. La Spina; 3) verbali assemblee condominiali sig. La Spina; 4) attestazioni pagamenti spese condominiali sig. La Spina; 5) certificato storico movimentazioni anagrafiche sig.ra Borghi; 6) dichiarazione Casa di Riposo Fondazione "S. Angela Merici" O.N.L.U.S.; 7) certificato di morte sig.ra Alba Borghi; 8) atto Notaio Barzizza rep. n. 61294 racc. n. 16464 relativo al verbale di deposito e pubblicazione del testamento del sig. La Spina con accettazione della sig.ra Pasquali; 9) estratto per riassunto dell'atto di morte del sig. La Spina; 10) certificato di residenza e di stato di famiglia della sig.ra Pasquali; 11) visura catastale aggiornata dell'immobile; 12) comunicazione da Agenzia delle Entrate di Montichiari in data 31.03.2021; 13) certificato ipocatastale storico dell'immobile; 14) verbali assemblee condominiali sig.ra Pasquali; 15) ricevute pagamenti spese condominiali sig.ra Pasquali. Desenzano d/G - Brescia, li' 29 settembre 2021. avv. Chiara Pedrini TX22ABA1188