TRIBUNALE DI BRESCIA

(GU Parte Seconda n.13 del 3-2-2022)

 
         Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione 
 

  La sig.ra LOREDANA PASQUALI (C.F. PSQLDN64T60E667K) nata  a  Lonato
del Garda (BS), in data 20 dicembre 1964 e residente a Desenzano  del
Garda  (BS),  Via  Giuseppe  Masotti,  21,  rappresentata  e   difesa
dall'avv.   Chiara   Pedrini   (C.F.    PDRCHR74B50B157W    -    pec:
pedrini.chiara@brescia.pecavvocati.it  -  fax  030.9993825)   e   con
domicilio eletto presso il suo studio sito a Desenzano d/G (BS),  via
Santa Maria 3, giusta procura  rilasciata  ex  art.  83,  III  comma,
c.p.c. 
  PREMESSO CHE 
  1. Dal 1983, il sig. Alfio La Spina  era  comproprietario  (per  la
quota di 18/20) unitamente alla sig.ra Giuseppina Bianchi (la moglie)
e  alla  sig.ra  Alba  Borghi  (per  la  quota   d   1/20   ciascuna)
dell'immobile sito a Desenzano del Garda (BS), Via Giuseppe  Masotti,
21, identificato alla Sezione NCT del Comune di Desenzano  del  Garda
(BS), foglio 10, particella 525 e subalterni 11 e 20 (doc. 1), in cui
si trasferiva a vivere e risiedere nell'anno  1995,  unitamente  alla
sig.ra Borghi (doc. 2). 
  2. Il sig. La Spina, negli anni, abitava stabilmente nell'immobile,
vi apportava varie modifiche interne, sostituendo sin  da  subito  la
serratura di accesso, pagava integralmente tutti i  tributi  riferiti
all'immobile,  nonche'  le  spese  condominiali  (sia  ordinarie  sia
straordinarie) e, sin  dall'anno  1995,  partecipava  alle  assemblee
condominiali in qualita'  di  proprietario  esclusivo,  senza  delega
alcuna (docc. 3-4). 
  3. La sig.ra Bianchi, infatti, non ha mai  risieduto  nel  suddetto
immobile, essendo deceduta nel 1994; nella di lei  quota  succedevano
il sig. La Spina (cosi' divenuto proprietario per 112/120), nonche' i
sigg. Natale Bianchi (per 1/120) e Luciano Bianchi (1/120), al  quale
ultimo succedevano mortis causa i sigg. Sergio Bianchi (per 1/240)  e
Tiziana Bianchi (per 1/240). 
  Nessuno di tali eredi, fatto salvo il sig. La Spina, e' mai entrato
nel possesso della quota dell'immobile oggetto di successione, ne' ha
mai corrisposto alcunche' per tale intestazione. 
  La sig.ra Borghi, invece, si trasferiva a vivere presso la Casa  di
Riposo Fondazione  "S.  Angela  Merici"  O.N.L.U.S.  nel  1999,  dove
formalizzava la propria residenza dal 23.08.2001 e dove  decedeva  in
data 16.04.2002 (docc. 5-6-7). 
  4. Il sig. La Spina, dunque esercitava, uti  dominus,  il  possesso
pubblico,   pacifico,    esclusivo,    continuo    ed    ininterrotto
dell'immobile, con volonta' e spirito di unico proprietario dall'anno
1999. 
  5. In date 16 febbraio 2007 e 9  luglio  2007,  il  sig.  La  Spina
redigeva un testamento olografo con cui, tra le varie,  nominava  sua
erede la sig.ra Pasquali e disponeva a suo favore come segue:  "(...)
l'appartamento da me attualmente abitato sito in Desenzano del Garda,
Via  G.  Masotti,  21  entri  in  possesso  della  signora   Loredana
Pasquali"(doc. 8). 
  6. In data 12 maggio 2016, il sig. La Spina decedeva  (doc.  9)  di
talche', a seguito  della  lettura  e  successiva  pubblicazione  del
testamento (cfr. doc. 8), la sig.ra Pasquali dichiarava di  accettare
l'eredita'  devolutale  e  si  trasferiva  a  vivere  con  il  marito
nell'immobile di Desenzano del Garda (BS), Via Giuseppe  Masotti,  21
(doc. 10). 
  7. Dall'anno 2016, pertanto, la  sig.ra  Pasquali  vive  e  risiede
nell'immobile godendone in via  assoluta  e  comportandosi  anch'ella
come proprietaria esclusiva, senza incontrare ostacoli od opposizioni
di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, ne'
corrispondere alcunche' per il godimento delle quote dell'immobile di
cui risultano intestatari anche i sigg.ri Bianchi e la sig.ra Borghi. 
  8.  Invero,  ad  oggi,  l'immobile  risulta   cosi'   catastalmente
identificato (doc. 11): 
  - sig.ra Loredana Pasquali, per 112/120; 
  - sig. Natale Bianchi, per 1/120; 
  - sig. Sergio Bianchi, per 1/240; 
  - sig.ra Tiziana Bianchi, per 1/240; 
  - sig.ra Alba Borghi, per 6/112. 
  9. Come  dimostrato  dalla  comunicazione  rilasciata  dall'Agenzia
delle Entrate di Montichiari (BS) in data 31 marzo  2021,  la  sig.ra
Borghi  decedeva  nel  2002  senza  lasciare  eredi  (doc.  12),  con
conseguente necessita' di notificare per pubblici proclami,  ex  art.
150 c.p.c., il presente atto di  citazione,  nonche'  la  domanda  di
avvio  della  procedura  di  mediazione  obbligatoria  ex  D.Lgs.  n.
28/2010. 
  10.  Peraltro,  dalle  risultanze  dei  registri  immobiliari   non
risultano trascritte, nel ventennio precedente alla presente domanda,
contro il suddetto immobile, domande giudiziali volte a  rivendicarne
la proprieta' e/o altri diritti reali di godimento (doc. 13). 
  * * * 
  Tutto  cio'  considerato,  la  sig.ra  Pasquali  intende  adire  il
Tribunale di Brescia affinche' venga accertato  e  dichiarato  a  suo
favore  l'acquisto  per   usucapione   della   proprieta'   esclusiva
dell'intero immobile sito a Desenzano del Garda  (BS),  Via  Giuseppe
Masotti, 21, identificato alla Sezione NCT del  Comune  di  Desenzano
del Garda (BS), foglio 10, particella 525 e subalterni 11 e 20  (cfr.
doc. 1). 
  Si ritiene, dunque, che  nel  caso  di  specie  trovi  applicazione
l'istituto dell'usucapione ex art. 1158 c.c. stante sia  il  possesso
pacifico e permanente dell'immobile per oltre vent'anni da parte  del
sig.  La  Spina  (il  c.d.  elemento  oggettivo),  sia  la  manifesta
intenzione da parte di quest'ultimo di tenere il bene  come  proprio,
esercitandone la piena proprieta' (il c.d.  elemento  soggettivo  e/o
animus possidendi). 
  Come  si  evince  dalla  documentazione  prodotta  e  come   verra'
dimostrato anche per  testi,  il  sig.  La  Spina,  dagli  anni  '90,
occupava  l'immobile  in  modo  pacifico,  inequivoco,  pubblico   ed
indisturbato e si comportava come unico proprietario  del  bene,  con
totale inerzia da parte degli altri comproprietari. 
  Tant'e' che il sig. La  Spina  (e  dal  2016  la  sig.ra  Pasquali)
partecipava sempre direttamente, gia' dal  1995,  alle  assemblee  di
condominio (cfr doc. 3) in quanto riconosciuto e invitato quale unico
proprietario  del  bene,  adempiendo   al   pagamento   delle   spese
condominiali (ordinarie e straordinarie - cfr. doc. 4). 
  Cosi' come la sig.ra Pasquali, che dal 2016 partecipa, quale  unica
proprietaria, alle assemblee condominiali e provvede integralmente al
pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie ed
al pagamneto dei relativi tributi (docc. 14-15). 
  Appare quindi ampiamente dimostrato il potere di  fatto,  pubblico,
indisturbato ed esclusivo, esercitato dal sig. La Spina sul bene  per
il tempo necessario  ad  usucapirne  le  quote  di  proprieta'  degli
odierni convenuti. 
  Come noto, in tema di usucapione da parte di uno dei comproprietari
a danno degli altri, l'attore  deve  unicamente  dimostrare  di  aver
cessato di possedere uti condominus e di aver  iniziato  a  possedere
quale unico proprietario. 
  Principio, quest'ultimo, ribadito anche in  una  recente  pronuncia
della Suprema Corte, secondo cui  colui  «che  gia'  possiede  "animo
proprio" ed a titolo di comproprieta', e' tenuto [solo] ad  estendere
tale possesso in  termini  di  esclusivita',  godendo  del  bene  con
modalita' incompatibili con la possibilita'  di  godimento  altrui  e
tali da evidenziare un'inequivoca volonta' di possedere "uti dominus"
e non piu' "uti condominus"» (Cass. n. 9359/2021). 
  Non solo, il possesso esercitato da parte attrice (e dal suo  dante
causa) si  e'  protratto  per  tutto  il  tempo  necessario  ai  fini
dell'usucapione, posto che: 
  - con riferimento agli eredi della sig.ra Giuseppina Bianchi, fatto
salvo che per il sig. La Spina, questi non  hanno  mai  detenuto  ne'
posseduto l'immobile sin dal 1994; 
  - con riferimento alla sig.ra Alba Borghi,  questa  ha  cessato  di
risiedervi ed interessarsi delle relative sorti  a  far  data  dal  3
giugno 1999, ovvero quando e' stata  ricoverata  presso  la  Casa  di
Riposo Fondazione "S. Angela Merici" O.N.L.U.S. o, al piu'  tardi,  a
far data dal 23.08.2001, quando e' stato formalizzato il  suo  cambio
di residenza (cfr. docc. 5-6). 
  Sulla  scorta  dei  rilievi  che  precedono,  pertanto,  la  sig.ra
Pasquali, quale erede del sig. La Spina, confida che  codesto  Ill.mo
Tribunale voglia accertare a suo favore l'intervenuto  acquisto,  per
maturata usucapione, della proprieta' esclusiva dell'immobile sito  a
Desenzano del Garda (BS), Via Giuseppe Masotti, 21. 
  * * * 
  Tutto  cio'  premesso,  la  sig.ra  Loredana  Pasquali,  ut   supra
rappresentata e difesa, con il presente atto 
  CITA 
  il sig. NATALE BIANCHI (C.F. BNCNTL33R11A389H) residente  ad  Arese
(MI), Via Salvador Allende, 57 - interno 4, il  sig.  SERGIO  BIANCHI
(C.F. BNCRSG56D02H264E), residente ad Arese (MI), Via Gran  Paradiso,
5  -  scala  C  -  interno  5,  la  sig.ra   TIZIANA   BIANCHI   C.F.
BNCTZN59A63H264G, residente ad Arese (MI), Via Valera, 13 - scala B -
interno 11 e gli EREDI della sig.ra ALBA  BORGHI,  mediante  notifica
per pubblici proclami ex art.  150  c.p.c.,  a  comparire  avanti  il
Tribunale ordinario di Brescia, all'udienza che si terra'  il  giorno
30 giugno 2022, ore 9 e seguenti, sezione e Giudice Unico designandi,
invitandoli a costituirsi  in  giudizio  nei  modi  e  con  le  forme
dell'art. 166 c.p.c., almeno venti giorni prima dell'indicata udienza
o di quell'altra udienza che eventualmente sara' fissata ex art.  168
bis c.p.c., con contestuale avvertimento che la costituzione oltre  i
suddetti termini implichera' e comportera' le decadenze di  cui  agli
artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione,  si
procedera' in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire  accogliere
le seguenti 
  CONCLUSIONI 
  Piacca all'Ill.mo Tribunale Ordinario di  Brescia,  disattesa  ogni
contraria domanda, eccezione ed argomentazione, previe le  necessarie
ed opportune declaratorie, per i motivi di cui in narrativa: 
  - nel  merito:  accertare  e  dichiarare  che  la  sig.ra  Loredana
Pasquali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., e' divenuta
proprietaria  esclusiva  per  maturata  usucapione  dell'intero  bene
immobile sito a Desenzano del Garda (BS), Via Giuseppe  Masotti,  21,
identificato alla Sezione NCT del Comune di Desenzano del Garda (BS),
foglio 10, particella 525  e  subalterni  11  e  20,  in  virtu'  del
possesso esclusivo, pubblico, pacifico e continuato per  oltre  venti
anni e, per  l'effetto,  ordinare  alla  Conservatoria  dei  Registri
Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di  Brescia,  di  provvedere
alla  trascrizione  della  emananda  sentenza   e   alle   necessarie
variazioni  ipo-catastali,  con  esonero  del  Conservatore  da  ogni
responsabilita'. 
  - in ogni caso, con vittoria di spese,  competenze  ed  onorari  di
causa. 
  Ai sensi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.  115  e  successive
eventuali modificazioni, si  dichiara  che  il  valore  del  presente
procedimento e' compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00. 
  Con riserva di ogni ulteriore produzione e  deduzione  istruttoria,
si producono in copia i seguenti documenti: 
  1) visura catastale storica dell'immobile e atto di provenienza; 
  2) certificato storico movimentazioni anagrafiche sig. La Spina; 
  3) verbali assemblee condominiali sig. La Spina; 
  4) attestazioni pagamenti spese condominiali sig. La Spina; 
  5) certificato storico movimentazioni anagrafiche sig.ra Borghi; 
  6) dichiarazione Casa  di  Riposo  Fondazione  "S.  Angela  Merici"
O.N.L.U.S.; 
  7) certificato di morte sig.ra Alba Borghi; 
  8) atto Notaio Barzizza rep. n. 61294 racc. n.  16464  relativo  al
verbale di deposito e pubblicazione del testamento del sig. La  Spina
con accettazione della sig.ra Pasquali; 
  9) estratto per riassunto dell'atto di morte del sig. La Spina; 
  10) certificato di residenza e di stato di  famiglia  della  sig.ra
Pasquali; 
  11) visura catastale aggiornata dell'immobile; 
  12) comunicazione da Agenzia delle Entrate di Montichiari  in  data
31.03.2021; 
  13) certificato ipocatastale storico dell'immobile; 
  14) verbali assemblee condominiali sig.ra Pasquali; 
  15) ricevute pagamenti spese condominiali sig.ra Pasquali. 
  Desenzano d/G - Brescia, li' 29 settembre 2021. 

                         avv. Chiara Pedrini 

 
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