Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione - R.G. 1850/2022
BCC DI VERONA E VICENZA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
gia' Banca Di Verona e Vicenza Credito Cooperativo Societa'
Cooperativa con sede in Fara Vicentino (VI), Localita' San Giorgio di
Perlena, via Perlena n. 78, omissis rappresentata e difesa, nel
presente giudizio, dall'Avv. Gianni Solinas (C.F. SLN GNN 65T15
L736U) del Foro di Venezia (PEC info@pec.studiolegalesolinas.it - fax
n. 049/8776395) giusta mandato in calce al presente atto,
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Gianni
Solinas e Cristina Dianin in Vicenza, Contra' Santa Caterina n. 10,
ESPONE QUANTO SEGUE Omissis
Si riporta il contenuto per esteso dell'ordinanza del 29.3.2022:
"TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE - Ufficio Esecuzioni Immobiliari
Il Giudice dell'esecuzione, dott. Luca Prendini, a scioglimento
della riserva, assunta all'esito dell'udienza odierna,
ritenuto necessario, sussistendo le condizioni di cui all'art. 559
commi 2°, 3° e 4° c.p.c., nominare un custode giudiziario per
l'amministrazione e la migliore gestione del/i bene/i pignorato/i;
- rilevato che non si puo' procedere alla separazione in natura
della porzione spettante al debitore, considerata la conformazione e
la natura del bene;
- rilevato che la vendita della quota indivisa di un bene immobile
difficilmente trova collocazione sul mercato e che, spesso, gli unici
interessati al suo acquisto sono i contitolari del diritto reale, i
quali attendono che il prezzo divenga, all'esito di diserzioni di
incanto, particolarmente esiguo;
- ritenuto che gli oneri e i tempi connessi a tale tipo di vendita
pregiudichino sia il diritto dei creditori a soddisfare i propri
crediti, sia il diritto del/i debitore/i a soddisfarsi sull'eventuale
residuo, a solo vantaggio di speculazioni operate da terzi estranei
alla presente procedura;
- ritenuto percio' improbabile che dalla vendita di quota/e
indivisa/e possa trarsi un ricavato pari o superiore al suo/loro
valore;
- rilevato che non sono comparsi tutti i soggetti interessati
(creditori procedente e intervenuti, debitori esecutati,
comproprietari dell'immobile, creditori iscritti) alla divisione
del/i cespite/i;
- ritenuto che la presente ordinanza, in quanto atto idoneo a
integrare il contraddittorio tra le parti, presenti un contenuto
sostanziale equiparabile alla domanda giudiziale ex artt. 1113 e 2646
c.c.
visti gli artt. 600, 601 e 626 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c.,
P.Q.M. SOSTITUISCE
nella custodia il debitore esecutato, nominando custode giudiziario
l'I.V.G. di Vicenza; DISPONE
che si proceda a norma del codice civile alla divisione del/i
cespite/i pignorati, catastalmente censiti come segue
Comune di Mason Vicentino - Foglio 6
- Mappale n. 18 sub 9 - categoria A/3 - 7 vani - piani S1-T-1 -
R.C. € 469,98
- Mappale n. 18 sub 12 - categoria Area Urbana - cons. 69 mq -
piano T; immobili di cui sono comproprietari
- Ramon Eligio, per la quota di 2/3
- Ramon Nicolo' Battista Filippo (quest'ultimo risultante
attualmente in Catasto come Ramon Giacomo), per la quota di 1/3.
TRASMETTE
il fascicolo al Giudice titolare, dott.ssa Paola Cazzola, per la
fissazione dell'udienza, destinata alla comparizione delle parti, dei
comproprietari e dei creditori iscritti e di coloro che hanno
acquistato diritti sull'immobile come previsto dall'art. 1113 comma
3° c.c.; ASSEGNA
termine alla parte piu' diligente sino a 60 giorni prima della
predetta udienza per:
• l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
interessati (ivi compresi i creditori iscritti non intervenuti, e i
creditori iscritti dei condividenti, ai sensi dell'art. 1113 c.c.)
mediante la notifica di questa ordinanza (il termine e' da
considerarsi perentorio in quanto concesso per integrazione del
contraddittorio);
• la trascrizione del presente provvedimento a favore e contro
ciascuno dei comproprietari, compresi in esso il debitore, ai sensi
degli artt. 1113 e 2646 c.c.;
• l'iscrizione a ruolo della causa di divisione, inserendo nel
fascicolo di ufficio copia in carta libera di questo verbale, del
pignoramento, della documentazione ipocatastale e della perizia
redatta dallo stimatore;
• produrre in giudizio una visura ipotecaria aggiornata (o
relazione notarile aggiornata) con indicazione delle iscrizioni e
trascrizioni dell'ultimo ventennio a carico dei condividenti non
esecutati; ASSEGNA
termine fino a venti giorni prima dell'udienza sopra indicata per
il deposito delle comparse di costituzione nel giudizio di divisione,
con l'avvertenza che il deposito oltre il termine comporta le
decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e 38 c.p.c. SOSPENDE
L'esecuzione, limitatamente ai beni oggetto del presente
provvedimento, fino alla definizione del giudizio di divisione.
Si comunichi. Vicenza, 29/03/2022
Il Giudice dell'Esecuzione Dott. Luca Prendini"
Successivamente ad integrazione del suindicato provvedimento il
Giudice dott.ssa Paola Cazzola con provvedimento del 14.4.2022 ha
fissato ex art. 600 cpc per la comparizione delle parti davanti a se'
l'udienza del 27.9.2022 ad ore 10,00 concedendo alla parte piu'
diligente termine sino a 60 ( sessanta) giorni prima della suindicata
udienza per integrazione del contradittorio mediante notifica
dell'ordinanza che ha disposto la divisione e il presente decreto ( o
mediante notifica citazione) (doc.8). omissis
Premesso cio', la BCC DI VERONA E VICENZA CREDITO COOPERATIVO -
SOCIETA' COOPERATIVA., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
CITA omissis
- RAMON BATTISTA NICOLO' FILIPPO (indicato in catasto col
nominativo di RAMON GIACOMO, c.f. RMN GCM 00H07 F019W ) nato a Mason
Vicentino il 07.06.1900 ovvero gli eredi e/o aventi causa del
medesimo nei cui confronti il presente atto verra' notificato nelle
forme di cui all'art. 150 c.p.c.; omissis
a comparire avanti al Tribunale di Vicenza, Giudice dott.ssa Paola
Cazzola, all'udienza del 27.9.2022 ore 10, invitandoli a costituirsi
in giudizio ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c.
almeno venti giorni prima dell'udienza indicata ovvero di quella
fissata ex art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze e le
preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e con espresso
avvertimento che, in caso di mancata costituzione si procedera' nella
loro dichiarata contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti
Conclusioni
affinche' la Ill.ma S.V., ritenuto il fondamento della domanda,
voglia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare lo
scioglimento della comunione del bene descritto in premessa
disponendo la vendita all'incanto del medesimo bene non materialmente
divisibile come stabilito dal Giudice dell'Esecuzione nella sua
ordinanza del 29.3.2022, con formazione successiva di separate masse
liquide da ripartire tra gli aventi diritto dell'esecutato, tenuto
conto delle spese affrontate nell'interesse della procedura. Per il
caso di opposizione da parte dei litisconsorti ex art. 784, c.p.c.,
condannare i medesimi alle spese del giudizio.
Padova - Vicenza, 3 maggio 2022
avv. Gianni Solinas
TX22ABA6344