TRIBUNALE DI PADOVA

(GU Parte Seconda n.79 del 9-7-2022)

 
 Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione - R.G. 307/2017 
 

  doNext S.p.A.  (gia'  Italfondiario  S.p.A.),  con  sede  in  Roma,
Lungotevere Flaminio 18, capitale sociale Euro  4.000.000,00,  codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro  delle  Imprese  di  Roma
00399750587,   partita   IVA   00880671003,   societa'    autorizzata
all'esercizio  dell'attivita'  finanziaria,  iscritta  al  n.   32447
dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB) ,
in  persona  del  Suo  Procuratore  dott.  Vincenzo  Falbo,  a  tanto
abilitato in forza di procura speciale rilasciata  dal  dott.  Andrea
Giovanelli - nella sua qualita' di Amministratore Delegato in  virtu'
dello statuto vigente - autenticata in data 1.7.2021 dal Notaio Mario
Molinaro di Milano con atto rep. n. 192.702/racc. 22.491,  registrata
in Milano in data 2.7.2021 al n. 57.666 (doc.1-2), quale procuratrice
di  Lucrezia  Securitisation  S.r.l.,  con  socio   unico,   societa'
costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 con
sede in Roma, Via Mario Carucci n. 131 cap. soc. 10.000 i.v.,  codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma  n.
13638371008,  iscritta  nell'Elenco  delle  Societa'  Veicolo  tenuto
presso la Banca d'Italia al n. 35247.6, in virtu' di procura speciale
autenticata dal  Notaio  Anita  Varsallona  di  Milano,  in  data  23
dicembre 2015 suo rep. e Racc. n. 59.846/10.671, registrata in Milano
il 28.12.2015 al n. 55.332 Serie 1T (doc.3), rappresentata  e  difesa
dall'Avv. Gianni Solinas del Foro di  Venezia  (c.f.  SLN  GNN  65T15
L736U- pec  info@pec.studiolegalesolinas.it),  in  forza  di  procura
rilasciata in  calce  al  presente  atto,  elettivamente  domiciliata
presso lo studio dell'Avv. Gianni  Solinas  in  Padova  Via  Tommaseo
78/A, il quale  dichiara  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  e/o
notificazioni al numero di telefax  049-8776395  oppure  al  seguente
indirizzo di posta elettronica solinas@mdavvocati.it 
  ESPONE QUANTO SEGUE Omissis 
  -  Banca  di  Credito  Cooperativo  dell'Alta   Padovana   Societa'
Cooperativa  a  Responsabilita'  Limitata  ha  concesso   al   signor
Francesco Prendin, c.f. PRN FNC 59D27 F161W, nato a Mestrino (PD)  il
27.4.1959, ed  ivi  residente  in  via  Mestrina  n.  23  i  seguenti
rapporti; mutuo fondiario ipotecario (Rep. 65.938  -  Racc.  18.785),
stipulato in data 28.10.2005 avanti al Dott. Fulvio  Vaudano,  Notaio
in Padova  per  l'importo  di  Euro  150.000,00,  munito  di  formula
esecutiva in data 24.11.2005; mutuo fondiario ipotecario (Rep. 67.131
- Racc. 19.580), stipulato in data 17.07.2006 avanti al Dott.  Fulvio
Vaudano, Notaio in Padova, per l'importo di Euro 80.000,00, munito di
formula esecutiva in data 25.08.2006; 
  - sui beni immobili, meglio appresso indicati, del debitore  signor
Francesco Prendin, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti
in forza dei contratti di mutuo fondiario, e' stata  iscritta  presso
la Conservatoria dei RR.II. di Padova una prima ipoteca volontaria in
data 2.11.2005 ai numeri 52.131 Reg. Gen. e n. 14.126 Reg. Part.,  ed
una seconda ipoteca in data 25.7.2006 ai numeri 42.353 Reg. Gen e  n.
10.886 Reg. Part; 
  - la Banca, atteso l'inadempimento dei debitori  alle  obbligazioni
assunte, con racc. A/R  inviata  in  data  24.9.2015,  dichiarava  la
decadenza, sussistendone le condizioni di legge e di  contratto,  dal
beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186  c.c.  ed  intimava  al
mutuatario il  pagamento,  entro  e  non  10  giorni  dalla  data  di
ricezione della diffida, della somma complessiva di  euro  195.906,24
oltre interessi di mora maturandi; 
  - i contratti di  mutuo  fondiario,  muniti  di  formula  esecutiva
rispettivamente in data 24.11.2005 ed in data 25.08.2006, sono  stati
notificati unitamente ad atto di precetto in  data  29.06.2016  (doc.
8); 
  - in data 9.2.2017 e' stato notificato al signor Francesco  Prendin
atto di precetto in rinnovazione, portante la  somma  complessiva  di
euro 192.724,06 oltre interessi al tasso contrattuale, comunque entro
i limiti del tasso soglia, dal 08.10.2015 al saldo  oltre  successive
spese  ed  oltre  euro  405,00  per  compensi  relativi  all'atto  di
precetto, oltre accessori di legge IVA e CPA (doc. 9); 
  - in data 19.4.2017 e' stato notificato al signor Prendin Francesco
atto di pignoramento immobiliare, trascritto presso la  Conservatoria
dei RR.II. di Padova al n. 17.319 Reg.Gen e n. 11.024  Reg  Part.  ed
iscritto al n. 307/2017 R.G.E. del Tribunale di Padova (doc.10); 
  - i beni immobili oggetto di esecuzioni sono i seguenti: 
  in ditta sig. FRANCESCO PRENDIN, c.f. PRN FNC 59D27 F161W,  nato  a
Mestrino (PD) il 27.04.1959, per la  quota  di  2/3  del  diritto  di
proprieta': 
  Comune di Mestrino (PD) 
  Catasto Fabbricati 
  - Foglio 8, part. 22, sub 1, A/3, di 7 vani,  Via  Mestrina  n.  21
piano T-1; - Foglio 8, part. 22, sub. 2, cat.  C/1,  di  42  mq,  Via
Mestrina n. 21, piano T; - Foglio 8, part. 22, sub. 4, cat.  C/1,  di
142 mq, Via Mestrina n. 23, piano S1-T; - Foglio 8, part. 22, sub. 5,
cat. C/6, di 267 mq, Via Mestrina n. 19 piano T-1. - Foglio 8,  part.
22, sub. 3, cat. A/4, di 9,5 vani, Via Mestrina n. 23 piano T-1-2; 
  - e' stata quindi depositata l'istanza di vendita (doc.  11)  e  la
certificazione notarile ventennale (doc.12); 
  - la CTU ha indicato quale prezzo  base  d'asta  l'importo  per  il
diritto dei 2/3 di euro 340.000,00 e che i beni  pignorati  risultano
al catasto intestati per la quota indivisa di 2/3 al  signor  Prendin
Francesco e per la quota di 1/3 al signor Brigo Filippo  fu  Giuseppe
(doc. 13); 
  -  che  da  verifiche  effettuati   dai   Professionisti   nominati
nell'esecuzione e' emerso - come unico dato -  che  il  signor  Brigo
Filippo fu Giuseppe appare essere catastalmente recensito quale  nato
a Mestrino il 1° gennaio 1900 (doc. 14); 
  - che le ricerche anagrafiche nonche' ipocatastali hanno dato esito
negativo e non e' pertanto possibile risalire ne'  all'esatto  codice
fiscale del comproprietario, ne' ai possibili suoi eredi (doc. 15); 
  - che all'udienza del 12 ottobre 2021  il  Giudice  dell'esecuzione
Dottoressa  Emanuela  Elburgo,  preso  atto  dell'impossibilita'   di
identificare  il  signor  Brigo   Filippo   fu   Giuseppe,   rinviava
all'udienza del  17  maggio  2022  per  consentire  al  creditore  di
procedere con l'istanza al Presidente per  ottenere  l'autorizzazione
ad eseguire le notifiche  ex  art.  599  cpc  mediante  notifica  per
pubblici proclami; 
  - e' stata quindi effettuata la notifica  ex  art.  599  c.p.c.  al
signor Brigo Filippo fu Giuseppe, a mezzo di  notifica  per  pubblici
proclami (doc. 16); 
  All'udienza  del  17  maggio  2022  il   Giudice   dell'Esecuzione,
verificati tutti gli adempimenti e vista la richiesta di vendita  dei
creditori preso atto che non si puo' procedere  alla  separazione  in
natura  della  porzione  spettante  al   debitore,   considerata   la
conformazione e la natura del bene ha cosi' provveduto (doc.17) 
  " Il Giudice dell'Esecuzione rilevato che nella presente  procedura
espropriativa n. 307/2017 e' stata pignoratala quota parte  dei  beni
immobili  siti  in  Mestrino  (Padova),  meglio  descritti  in  atti,
risultando l'ulteriore quota di proprieta' di  altri  comproprietari;
rilevato che non e' stato possibile  procedere  alla  separazione  in
natura in assenza di accordo con i comproprietari;  rilevato  che  il
contesto degli immobili rende del tutto improbabile la vendita  della
quota a prezzo piu' alto del valore della stessa;  ritenuto  pertanto
necessario procedere alla divisione dei beni ex art. 600,  comma  II,
c.p.c.; rilevato che e' necessario fissare udienza ex art. 181  disp.
att. cp.c.  per  sentire  tutti  gli  interessati;  ritenuto  che  la
presente  ordinanza  vada  integrata  con  i  dati   risultanti   dai
pignoramenti per l'esatta individuazione dell'oggetto anche  ai  fini
degli articoli  1113  e  2646  c.c.;  rilevato  che  al  giudizio  di
divisione devono partecipare  tutti  i  comproprietari,  i  creditori
intervenuti nonche' i soggetti individuati  dall'art.  1113  ,  comma
III, c.c.; p.q.m. 
  ordina procedersi a divisione dei beni pignorati  (in  quota)  come
identificati in atto di  pignoramento  e  indicati  nella  consulenza
tecnica d'ufficio; fissa l'udienza dell'8  febbraio  2023  ore  9.00,
avanti a se' quale Giudice Monocratico e concede termine  alla  parte
piu'  diligente  fino  a  60  giorni  prima  per  l'integrazione  del
contraddittorio mediante notifica dell'ordinanza; onera la parte  che
vi ha interesse della trascrizione a favore  e  contro  ciascuno  dei
comproprietari, ivi compresi  gli  esecutati;  dispone  che  all'atto
della iscrizione a ruolo sia inserito nel fascicolo  d'ufficio  copia
semplice dei pignoramenti, della istanza di vendita e della relazione
dello stimatore immobiliare  gia'  eseguita  in  sede  espropriativa.
Sospende l'esecuzione. 
  Padova, 17/05/2022 
  Il Giudice dott.ssa Manuela Elburgo 
  Premesso cio', la LUCREZIA SECURITISATION SRL -  RAPPRESENTATA  DAL
PROCURATORE SPECIALE DONEXT SPA, come sopra rappresentata,  difesa  e
domiciliata CITA omissis 
  - Brigo Filippo fu Giuseppe catastalmente recensito  quale  nato  a
Mestrino il 1° gennaio 1900 ovvero gli eredi  e/o  aventi  causa  del
medesimo nei cui confronti il presente atto verra'  notificato  nelle
forme di cui all'art. 150 c.p.c.; 
  a comparire avanti  al  Tribunale  di  Padova,  Giudice  Dottoressa
Emanuela  Elburgo,  all'udienza  del  8  FEBBRAIO  2023   ore   9.00,
invitandoli a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme previste
dall'art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima dell'udienza  indicata
ovvero di quella fissata ex art. 168 bis c.p.c.,  con  l'avvertimento
che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze  e
le preclusioni di cui agli artt. 38 e  167  c.p.c.,  e  con  espresso
avvertimento che, in caso di mancata costituzione si procedera' nella
loro dichiarata contumacia per  ivi  sentir  accogliere  le  seguenti
Conclusioni 
  affinche' la Ill.ma S.V., ritenuto  il  fondamento  della  domanda,
voglia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare  lo
scioglimento  della  comunione  del  bene   descritto   in   premessa
disponendo la vendita all'incanto del medesimo bene non materialmente
divisibile come  stabilito  dal  Giudice  dell'Esecuzione  nella  sua
ordinanza del 17.5.2022, con formazione successiva di separate  masse
liquide da ripartire tra gli aventi  diritto  dell'esecutato,  tenuto
conto delle spese affrontate nell'interesse della procedura.  Per  il
caso di opposizione da parte dei litisconsorti ex art.  784,  c.p.c.,
condannare i medesimi alle spese del giudizio. 
  Ai sensi dell'art. 125 c.p.c., il sottoscritto procuratore dichiara
di voler ricevere le comunicazioni e/o  notificazioni  al  numero  di
telefax   049/8776395    oppure    al    seguente    indirizzo    PEC
info@pec.studiolegalesolinas.it. 
  Padova, 20 maggio 2022 

                         avv. Gianni Solinas 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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