TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
Sede: piazza Verga, 1 - Catania
Punti di contatto: Centralino: 095/366111 - E-mail:
tribunale.catania@giustizia.it
Codice Fiscale: 80010390872

(GU Parte Seconda n.10 del 27-1-2022)

 
  Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione 
 

  Il sig. GIUFFRIDA  Roberto,  nato  a  Catania  il  13/07/1928,  ivi
residente in Via Generale Ameglio n. 13, cod. fisc. GFFRRT28L13C351M,
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa Bianca
Maria Torrisi (cod. fisc. TRRRBN82D59C351H), con studio  in  Catania,
Via Umberto I, n. 316, la quale dichiara di voler ricevere  tutte  le
comunicazioni   e   avvisi   di   Cancelleria    all'indirizzo    pec
rosatorrisi@pec.ordineavvocaticatania.it o al  n.  fax  095  2277741,
espone: 
  L'attore e' proprietario, per legittimi titoli, di un  appartamento
posto  al  piano  terreno/rialzato,  palazzina  A,   del   Condominio
"Ameglio" sito nel  Comune  di  Catania,  Via  Generale  Ameglio,  13
(censito al Catasto Fabbricati del  Comune  di  Catania,  Foglio  20,
Particella 1029, Sub 4), in virtu' di atto di compravendita n. 113700
rep., n. 15476 racc., a  rogito  del  Notaio  FRANCESCO  LO  GIUDICE,
stipulato in data 10/03/1977 e registrato a  Catania  il  21/03/1977,
nonche' in virtu' di atto di divisione n. 22373 rep., n. 6288  racc.,
a rogito del Notaio GIUSEPPE LOMBARDO, stipulato in data 23/07/1998 e
registrato a Catania il 28/07/1998. 
  L'attore possiede, uti  dominus,  da  oltre  20  anni,  il  terreno
facente parte dell'area  censita  nel  NCEU  di  Catania,  Foglio  20
particella 741, limitrofo a detta proprieta'. 
  Tale   possesso,   si   ripete,   presenta   tutti   gli   elementi
imprescindibili ai fini  dell'usucapione,essendo  esso  "inequivoco",
ossia certo, e pacifico, ossia non  acquistato  in  modo  violento  o
clandestino (Cass. sent. n.9062/2012, n. 8662/2010,  n.  18392/2006),
continuo e ininterrotto nel tempo da oltre un ventennio. 
  Cio' posto l'attore intende con la presente azione  far  dichiarare
l'intervenuta usucapione  in  suo  favore  per  decorso  del  termine
previsto dall'art. 1158 cod. civ. 
  Ai sensi di legge  il  sig.  Giuffrida  ha  proceduto  al  deposito
dell'istanza  di  mediazione  obbligatoria  presso   l'Organismo   di
Mediazione del C.O. degli Avvocati di Catania; in quella  sede  parte
attrice ha chiamato  il  Condominio  in  persona  dell'amministratore
p.t., nonche' i condomini per la quota di proprieta' di ciascuno;  al
primo incontro  effettivo  e'  stato  redatto  verbale  negativo  per
assenza della controparte. 
  In diritto A. La rapprensentanza dell'amministratore 
  B. L'avvenuta usucapione 
  I   requisiti   richiesti   dalla   normativa,    come    requisiti
indispensabili  affinche'  possa  dirsi  compiuta   l'usucapione   ex
articolo 1158 codice civile, sono i seguenti: 
  ▪ il potere di fatto sulla cosa che si  manifesta  in  un'attivita'
corrispondente all'esercizio della proprieta' da parte di chi non  e'
titolare del diritto corrispondente 
  ▪ la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge 
  ▪ entrambi  accompagnati  dall'animus  rem  sibi  habendi,  la  cui
sussistenza non e' esclusa 
  dalla consapevolezza del possessore  di  non  essere  titolare  del
diritto che si vuole 
  usucapire (Cass. n. 2857 del 9 febbraio 2006). 
  Nell'ordinamento vigente, il possesso si  manifesta  nell'esercizio
del potere di fatto  sulla  cosa  che  si  realizza  in  un'attivita'
corrispondente all'esercizio del diritto di  proprieta'  o  di  altro
diritto  reale   e   si   distingue   dalla   detenzione   solo   per
l'atteggiamento   psicologico   del   soggetto   che   la   esercita,
caratterizzato, nel possesso, dal cosiddetto animus rem sibi  habendi
(ossia l'intenzione o il volere di  esercitare  la  signoria  che  e'
propria del proprietario o del titolare del diritto  reale)  e  nella
detenzione, dal c.d. animus detinendi, che implica il  riconoscimento
dell'altrui  signoria.  Essendo  ricollegato  sia  sotto  il  profilo
materiale -corpus- che  sotto  quello  psicologico  -animus-  ad  una
situazione  di  fatto,  il  possesso  non  e'  escluso  dunque  dalla
conoscenza del diritto altrui, ne' e' subordinato all'esistenza della
correlativa situazione giuridica. 
  Nel caso di specie questo potere sulla cosa si e'  estrinsecato  in
un  comportamento  continuo,  ininterrotto,  pacifico,  pubblico,  ed
inequivoco (Cassazione civile, sentenza numero  6997  del  17  luglio
1998). 
  L'attore ha goduto del terreno in oggetto senza aver  ricevuto  mai
alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come il
solo e vero proprietario; per diversi anni  l'istante  ha  provveduto
personalmente alla manutenzione ordinaria e  straordinaria  di  detto
terreno, conferendo talvolta a terzi l'incarico del taglio dell'erba,
sempre pero' a proprie spese. Ma vi e' di piu'.Il Sig.  Giuffrida  ha
provveduto a recintare  detto  terreno  mediante  l'installazione  di
recinzioni metalliche; ha piantato al suo interno alberi e arbusti  e
periodicamente a provveduto a far potare le piante esistenti. 
  La circostanza che egli si sia preoccupato di valorizzare abbellire
l'area  antistante  la  propria  abitazione  prendendosene   cura   e
organizzando la propria  gusto  fa  si'  che  detto  terreno  sia  da
considerarsi, animo  e  corpo,  cosa  propria  dell'attore  da  tempo
ventennale. 
  Secondo i principi  affermati  dalla  giurisprudenza,  in  tema  di
condominio, il condomino puo' usucapire la quota  degli  altri  senza
che sia necessaria una vera e propria interversione del  possesso.  A
tal fine, occorre allegare e dimostrare  di  avere  goduto  del  bene
stesso   attraverso   un   proprio   possesso   esclusivo   in   modo
inconciliabile con la possibilita' di  godimento  altrui  e  tale  da
evidenziare un'inequivoca volonta' di possedere "uti dominus"  e  non
piu' "uti condominus", senza  opposizione,  per  il  tempo  utile  ad
usucapire (richiamando Cass. 23 luglio 2010 n. 17322). 
  Il  condomino  che  deduce  di  avere  usucapito  la  cosa  comune,
pertanto, deve provare di averla  sottratta  all'uso  comune  per  il
periodo utile all'usucapione, e cioe' deve  dimostrare  una  condotta
diretta a rivelare  in  modo  inequivoco  che  si  e'  verificato  un
mutamento di fatto  nel  titolo  del  possesso,  costituito  da  atti
univocamente rivolti  contro  i  compossessori,  e  tale  da  rendere
riconoscibile a costoro  l'intenzione  di  non  possedere  piu'  come
semplice compossessore, non bastando al riguardo la  prova  del  mero
non uso da parte degli altri condomini, stante  l'imprescrittibilita'
del diritto in comproprieta' (Cass. Sentenza 6  luglio  -  6  ottobre
2016, n. 20039). Si produce documentazione fotografica attestante  lo
stato dei luoghi, la recinzione installata dall'attore, la cura e  il
buono stato in cui si trova il terreno di cui  trattasi,  circostanze
tutte idonee a provare  il  possesso  conforme  alla  qualita',  alla
destinazione della cosa, e a palesare una indiscussa e piena signoria
di fatto sulla cosa stessa (Cass. n. 15145/04).  Tali  situazioni  di
fatto, che da sole comprovano la presenza sia dell'elemento oggettivo
sia dell'elemento soggettivo in capo a parte attrice, conducono  alla
prova del possesso di  detto  terreno:  la  giurisprudenza  con  piu'
sentenze ha sancito  che  "la  prova  dell'usucapione  si  esaurisce,
sostanzialmente nella prova del possesso" (Cass. sent. n.  7894/2000,
n. 3063/2000, n. 43/2000). Il possesso continuato, interrotto  e  non
clandestino, ultraventennale, del  signor  Giuffrida  Roberto  potra'
essere confermato anche tramite prove testimoniali che ci si  riserva
di articolare nei termini  di  legge.Alla  luce  di  cio',  essendosi
concretizzati gli elementi perche' il possesso, con  l'ausilio  della
legge, trapassi in piena proprieta', e cio'  in  forza  dell'istituto
dell'usucapione,  il  signor  Giuffrida  Roberto  chiede  di   essere
dichiarato proprietario esclusivo per maturata usucapione del terreno
facente 
  parte dell'area censita nel NCEU di Catania, Foglio  20  particella
741. 
  Tutto cio' premesso e considerato, il sig. Giuffrida Roberto,  come
in epigrafe rappresentato e difeso 
  CITA allo scopo di rappresentanza ex art. 1131 c.c., il  Condominio
Ameglio, cod. fisc. 93045830879 sito  in  Catania,  in  Via  Generale
Ameglio n. 13, in persona dell'amministratore  p.t.  Dott.  Salvatore
Mammana, nonche' tutti i condomini/proprietari, ciascuno  pro  quota,
del Condominio "Ameglio" sito in Catania, in Via Generale Ameglio  n.
13, a comparire dinnanzi al Tribunale Civile  di  Catania,  nei  noti
locali di Piazza Verga, all'udienza che si terra'  giorno  10/01/2022
ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni  prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'articolo  166
c.p.c., ovvero a quella che sara' fissata d'ufficio ex art.  168  bis
c.p.c. con avvertenza che in difetto di costituzione entro il termine
suddetto, incorreranno nelle preclusioni  e  decadenze  di  cui  agli
articoli 38 e 167 c.p.c., e  che,  in  difetto  di  costituzione  e/o
comparizione, si procedera' in loro legittima contumacia per ivi, con
riguardo  alle  circostanze  esposte,  sentirsi   accogliere,   salvo
aggiungere e/o variare, le seguenti conclusioni 
  Piaccia al Giudice adito, in accoglimento integrale  della  domanda
attrice: 
  1. accertare dichiarare, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo
1158 codice civile, l'avvenuto 
  acquisto per intervenuta usucapione della  proprieta'  del  terreno
facente parte dell'area  censita  nel  NCEU  di  Catania,  Foglio  20
particella 741, sito in Catania, Via Generale Ameglio, 13,  a  favore
dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto  il  possesso  di  detto
terreno in modo continuato, pacifico,  e  non  interrotto,  da  oltre
vent'anni e, conseguentemente 
  2. ordinare al competente ufficio della conservatoria dei  pubblici
registri immobiliari, di provvedere alla consequenziale  trascrizione
del suddetto bene immobile  in  favore  del  medesimo  attore.3.  Con
vittoria di spese compensi del presente giudizio. 
  Con riserva di articolare i mezzi istruttori nei termini di legge. 
  Si  dichiara  che  il  valore  della   presente   controversia   e'
indeterminbile e che il contributo unificato non  e'  dovuto  essendo
l'istante stato ammesso al G.P. 

                   avv. Rosa Bianca Maria Torrisi 

 
TX22ABA910
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.