Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione Il sig. GIUFFRIDA Roberto, nato a Catania il 13/07/1928, ivi residente in Via Generale Ameglio n. 13, cod. fisc. GFFRRT28L13C351M, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa Bianca Maria Torrisi (cod. fisc. TRRRBN82D59C351H), con studio in Catania, Via Umberto I, n. 316, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e avvisi di Cancelleria all'indirizzo pec rosatorrisi@pec.ordineavvocaticatania.it o al n. fax 095 2277741, espone: L'attore e' proprietario, per legittimi titoli, di un appartamento posto al piano terreno/rialzato, palazzina A, del Condominio "Ameglio" sito nel Comune di Catania, Via Generale Ameglio, 13 (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Catania, Foglio 20, Particella 1029, Sub 4), in virtu' di atto di compravendita n. 113700 rep., n. 15476 racc., a rogito del Notaio FRANCESCO LO GIUDICE, stipulato in data 10/03/1977 e registrato a Catania il 21/03/1977, nonche' in virtu' di atto di divisione n. 22373 rep., n. 6288 racc., a rogito del Notaio GIUSEPPE LOMBARDO, stipulato in data 23/07/1998 e registrato a Catania il 28/07/1998. L'attore possiede, uti dominus, da oltre 20 anni, il terreno facente parte dell'area censita nel NCEU di Catania, Foglio 20 particella 741, limitrofo a detta proprieta'. Tale possesso, si ripete, presenta tutti gli elementi imprescindibili ai fini dell'usucapione,essendo esso "inequivoco", ossia certo, e pacifico, ossia non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. sent. n.9062/2012, n. 8662/2010, n. 18392/2006), continuo e ininterrotto nel tempo da oltre un ventennio. Cio' posto l'attore intende con la presente azione far dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore per decorso del termine previsto dall'art. 1158 cod. civ. Ai sensi di legge il sig. Giuffrida ha proceduto al deposito dell'istanza di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione del C.O. degli Avvocati di Catania; in quella sede parte attrice ha chiamato il Condominio in persona dell'amministratore p.t., nonche' i condomini per la quota di proprieta' di ciascuno; al primo incontro effettivo e' stato redatto verbale negativo per assenza della controparte. In diritto A. La rapprensentanza dell'amministratore B. L'avvenuta usucapione I requisiti richiesti dalla normativa, come requisiti indispensabili affinche' possa dirsi compiuta l'usucapione ex articolo 1158 codice civile, sono i seguenti: ▪ il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' da parte di chi non e' titolare del diritto corrispondente ▪ la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge ▪ entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non e' esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere titolare del diritto che si vuole usucapire (Cass. n. 2857 del 9 febbraio 2006). Nell'ordinamento vigente, il possesso si manifesta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si realizza in un'attivita' corrispondente all'esercizio del diritto di proprieta' o di altro diritto reale e si distingue dalla detenzione solo per l'atteggiamento psicologico del soggetto che la esercita, caratterizzato, nel possesso, dal cosiddetto animus rem sibi habendi (ossia l'intenzione o il volere di esercitare la signoria che e' propria del proprietario o del titolare del diritto reale) e nella detenzione, dal c.d. animus detinendi, che implica il riconoscimento dell'altrui signoria. Essendo ricollegato sia sotto il profilo materiale -corpus- che sotto quello psicologico -animus- ad una situazione di fatto, il possesso non e' escluso dunque dalla conoscenza del diritto altrui, ne' e' subordinato all'esistenza della correlativa situazione giuridica. Nel caso di specie questo potere sulla cosa si e' estrinsecato in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico, ed inequivoco (Cassazione civile, sentenza numero 6997 del 17 luglio 1998). L'attore ha goduto del terreno in oggetto senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario; per diversi anni l'istante ha provveduto personalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detto terreno, conferendo talvolta a terzi l'incarico del taglio dell'erba, sempre pero' a proprie spese. Ma vi e' di piu'.Il Sig. Giuffrida ha provveduto a recintare detto terreno mediante l'installazione di recinzioni metalliche; ha piantato al suo interno alberi e arbusti e periodicamente a provveduto a far potare le piante esistenti. La circostanza che egli si sia preoccupato di valorizzare abbellire l'area antistante la propria abitazione prendendosene cura e organizzando la propria gusto fa si' che detto terreno sia da considerarsi, animo e corpo, cosa propria dell'attore da tempo ventennale. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, in tema di condominio, il condomino puo' usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso. A tal fine, occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilita' di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volonta' di possedere "uti dominus" e non piu' "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire (richiamando Cass. 23 luglio 2010 n. 17322). Il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune, pertanto, deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione, e cioe' deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si e' verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere piu' come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilita' del diritto in comproprieta' (Cass. Sentenza 6 luglio - 6 ottobre 2016, n. 20039). Si produce documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi, la recinzione installata dall'attore, la cura e il buono stato in cui si trova il terreno di cui trattasi, circostanze tutte idonee a provare il possesso conforme alla qualita', alla destinazione della cosa, e a palesare una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa (Cass. n. 15145/04). Tali situazioni di fatto, che da sole comprovano la presenza sia dell'elemento oggettivo sia dell'elemento soggettivo in capo a parte attrice, conducono alla prova del possesso di detto terreno: la giurisprudenza con piu' sentenze ha sancito che "la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente nella prova del possesso" (Cass. sent. n. 7894/2000, n. 3063/2000, n. 43/2000). Il possesso continuato, interrotto e non clandestino, ultraventennale, del signor Giuffrida Roberto potra' essere confermato anche tramite prove testimoniali che ci si riserva di articolare nei termini di legge.Alla luce di cio', essendosi concretizzati gli elementi perche' il possesso, con l'ausilio della legge, trapassi in piena proprieta', e cio' in forza dell'istituto dell'usucapione, il signor Giuffrida Roberto chiede di essere dichiarato proprietario esclusivo per maturata usucapione del terreno facente parte dell'area censita nel NCEU di Catania, Foglio 20 particella 741. Tutto cio' premesso e considerato, il sig. Giuffrida Roberto, come in epigrafe rappresentato e difeso CITA allo scopo di rappresentanza ex art. 1131 c.c., il Condominio Ameglio, cod. fisc. 93045830879 sito in Catania, in Via Generale Ameglio n. 13, in persona dell'amministratore p.t. Dott. Salvatore Mammana, nonche' tutti i condomini/proprietari, ciascuno pro quota, del Condominio "Ameglio" sito in Catania, in Via Generale Ameglio n. 13, a comparire dinnanzi al Tribunale Civile di Catania, nei noti locali di Piazza Verga, all'udienza che si terra' giorno 10/01/2022 ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 166 c.p.c., ovvero a quella che sara' fissata d'ufficio ex art. 168 bis c.p.c. con avvertenza che in difetto di costituzione entro il termine suddetto, incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., e che, in difetto di costituzione e/o comparizione, si procedera' in loro legittima contumacia per ivi, con riguardo alle circostanze esposte, sentirsi accogliere, salvo aggiungere e/o variare, le seguenti conclusioni Piaccia al Giudice adito, in accoglimento integrale della domanda attrice: 1. accertare dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1158 codice civile, l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione della proprieta' del terreno facente parte dell'area censita nel NCEU di Catania, Foglio 20 particella 741, sito in Catania, Via Generale Ameglio, 13, a favore dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato, pacifico, e non interrotto, da oltre vent'anni e, conseguentemente 2. ordinare al competente ufficio della conservatoria dei pubblici registri immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore del medesimo attore.3. Con vittoria di spese compensi del presente giudizio. Con riserva di articolare i mezzi istruttori nei termini di legge. Si dichiara che il valore della presente controversia e' indeterminbile e che il contributo unificato non e' dovuto essendo l'istante stato ammesso al G.P. avv. Rosa Bianca Maria Torrisi TX22ABA910