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Protocollo: 3083 2022 Proroga dei termini legali e convenzionali VISTO l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n° 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; VISTO l'art.31 della Legge 340/2000 che ha disposto la soppressione del Foglio annunzi legali della provincia, a far tempo dal 9 marzo 2001; VISTA la nota prot. n. 1223652/22 del 11 agosto 2022 con la quale la Banca d'Italia, Filiale di Venezia, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato D.Lgs. 1/1948, per le filiali sotto indicate di Bcc Pordenonese e Monsile S.C. per aver operato in stato di emergenza operativa dalle ore 20.50 del 3 agosto 2022 alle ore 23.59 del 4 agosto 2022, a causa di un evento di indisponibilita' temporanea di entrambi i Data Center del Gruppo occorso il 3 agosto 2022, per cause esterne: Agenzia n. 8 - filiale di Meduna di Livenza Agenzia n. 15 - filiale di Mansue' Agenzia n. 30 - filiale di Monastier Agenzia n. 31 - filiale di Olmi di San Biagio di C. Agenzia n. 34 - filiale di Carbonera Agenzia n. 37 - filiale di Motta di Livenza Agenzia n. 40 - filiale di Mogliano Veneto Agenzia n. 41 - filiale di San Biagio di Callalta Agenzia n. 43 - filiale di Ponte di Piave Agenzia n. 46 - filiale di Oderzo Agenzia n. 50 - filiale di Dosson di Casier Agenzia n. 51 - filiale di Casier Agenzia n. 52 - filiale di Casale sul Sile Agenzia n. 54 - filiale di Lanzago di Silea Agenzia n. 55 - filiale di Ormelle Agenzia n. 56 - filiale di Roncade Agenzia n. 58 - filiale di Breda di Piave Agenzia n. 59 - filiale di Chiarano Agenzia n. 60 - filiale di Treviso DECRETA ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D. L.gs. n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono prorogati di quindici giorni - a decorre dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Venezia della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000. p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario Roccoberton TX22ABP9668 (Gratuito)