A2A GENCOGAS S.P.A.

(GU Parte Seconda n.22 del 24-2-2022)

 
Provvedimento finale di autorizzazione alla modifica  della  centrale
                    termoelettrica di Gissi (CH) 
 

  La societa' A2A  Gencogas  S.p.A.,  con  sede  in  Corso  di  Porta
Vittoria 4, 20122 Milano,  rende  noto  che  in  data  30/12/2021  il
Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'Energia  e
il Clima - Direzione  Generale  Infrastrutture  e  Sicurezza  Sistemi
Energetici e Geominerari  ha  emesso  il  decreto  n.  55/21/2021  di
autorizzazione, ai sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto-legge  7
febbraio  2002,  n.  7  e  ss.mm.ii,  alla  modifica  della  centrale
termoelettrica di Gissi (CH) mediante l'installazione di  un  sistema
di accumulo elettrochimico di energia (BESS) di taglia pari  a  circa
15 MW/MWh da realizzare all'interno del perimetro delle centrale e da
connettere alla rete elettrica nazionale  attraverso  la  connessione
esistente, come specificato ed in conformita' al progetto  presentato
nell'istanza prot. n. 2020-AGG-000259-P del  26  giugno  2020  (prot.
ingresso MiSE n. 14508 del 6 luglio 2020), e nel rispetto  vincolante
delle  prescrizioni  e  condizioni  formulate  dalle  Amministrazioni
interessate nel  corso  del  procedimento  e  riportate  nel  decreto
stesso. 
  Si riporta di seguito l'estratto del citato decreto n. 55/21/2021: 
  Ministero della Transizione Ecologica 
  Dipartimento per l'Energia e il Clima 
  Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici  e
Geominerari 
  IL DIRETTORE GENERALE, VISTO il Decreto-legge 7 febbraio  2002,  n.
7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del  sistema
elettrico nazionale,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  9
aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii ... - omissis -; VISTI il Decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge  17
aprile  2003,  n.  83,  e  ss.mm.ii,  ...  -  omissis  -;  VISTO   il
Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, ... - omissis; VISTA
la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, ... - omissis  -;  VISTI
il Decreto  Interministeriale  del  18  settembre  2006,  cosi'  come
modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare
ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti  la  regolamentazione  del
contributo dovuto per le attivita' istruttorie  del  Ministero  dello
Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004,
n. 239 e ss.mm.ii); VISTO il Decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152 e ss.mm.ii., ... - omissis -; VISTA la Legge 23 luglio  2009,  n.
99, e ss.mm.ii, ... - omissis -; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241
e ss.mm.ii. ... - omissis -; VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021,  n.
22, ... - omissis -; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo  2001,  n.
165 e ss.mm.ii, ... - omissis  -;  VISTO  il  Decreto  Legislativo  6
settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, ... - omissis  -;  VISTA  la  nota
prot. n. 2020-AGG-000259-P del 26 giugno 2020 (prot.  MiSE  n.  14508
del  6  luglio  2020),  comprensiva  della  relativa   documentazione
tecnica, con cui  la  Societa'  A2A  Gencogas  S.p.A.  ha  presentato
istanza  di   autorizzazione   per   la   modifica   della   Centrale
Termoelettrica di Gissi (CH) mediante l'installazione di  un  sistema
di accumulo elettrochimico di energia (BESS) di taglia pari  a  circa
15 MW/MWh, da realizzare all'interno del perimetro della  centrale  e
da connettere alla rete elettrica nazionale attraverso la connessione
esistente; 
  VISTA la nota prot. n. 2020-AGG-000258-P del 25  giugno  2020,  con
cui la A2A Gencogas S.p.A. ha comunicato il valore complessivo  delle
attivita' da eseguire e allegato la relativa quietanza di  pagamento,
ai fini del versamento del contributo di cui  al  combinato  disposto
dell'art. 1, comma 110,  della  Legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e
ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 18  settembre  2006,  cosi'
come modificato con successivo Decreto del 9 novembre  2016,  nonche'
della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007; 
  CONSIDERATO altresi' che la A2A Gencogas S.p.A., con nota prot.  n.
2020-AGG-000241 del  10  giugno  2020,  ha  presentato  al  Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare istanza per la
valutazione preliminare  ambientale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs n. 152/06  e  ss.mm.ii.  dal  momento
che, in base ai dettami di legge, l'esito positivo della  valutazione
ambientale costituisce parte integrante e condizione  necessaria  per
il rilascio dell'autorizzazione unica di cui  al  D.L.  n.  7/2002  e
ss.mm.ii.; 
  CONSIDERATO che  il  progetto  di  modifica  presentato  dalla  A2A
Gencogas S.p.A. con nota prot. n.  2020-AGG-000259-P  del  26  giugno
2020  (prot.  MiSE  n.   14508   del   6   luglio   2020):   consiste
nell'installazione in una serie di  container  e  di  apparecchiature
elettriche (sistemi di conversione, trasformatori, ecc.) che  saranno
collocati   all'interno   del   perimetro   della   centrale;   avra'
un'occupazione del suolo limitata e  sara'  realizzato  in  aree  non
asfaltate attualmente non occupate  da  apparecchiature  e  strutture
funzionali alle attivita' di centrale; sara' composto di due unita' e
prevede l'installazione di: • fino a 12 container  40'  contenenti  i
rack batterie (ESS) o in numero proporzionalmente maggiore qualora il
fornitore del sistema utilizzasse container di lunghezza inferiore; •
fino a 2 container in cui e' installato il sistema di gestione EMS; •
fino  a  2  cabinati   prefabbricati   ovvero   realizzato   mediante
pannellatura  fonoassorbente,  in  cui  sono  installati   i   quadri
elettrici MT, BT, i  quadri  di  automazione  e  protezione;  •  il/i
trasformatore/i  elevatori  BT/MT,  il  trasformatore   dei   servizi
ausiliari  MT/BT  e  il/i  sistema/i  di  conversione  (PCS  -  Power
Conversion Unit) saranno  installati  all'interno  di  container  e/o
cabinati e/o piccoli prefabbricati,  in  accordo  agli  standard  del
fornitore selezionato. VISTA la nota prot. n. 14932 del 9 luglio 2020
con cui il  Ministero  dello  Sviluppo  economico,  a  seguito  della
verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per
l'ammissibilita' dell'istanza: ha avviato  il  relativo  procedimento
per l'autorizzazione, ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii.  alla  modifica
della   Centrale   termoelettrica   di   Gissi    (CH)    riguardante
l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico  di  energia
(BESS) di taglia pari a circa 15 MW/MWh,  da  realizzare  all'interno
del perimetro della centrale e  da  connettere  alla  rete  nazionale
attraverso la connessione esistente e ha indetto  contestualmente  la
Conferenza di Servizi in modalita' semplificata ai sensi della  Legge
n. 241/90 e ss.mm.ii.; ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la
modalita' semplificata, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  14-bis
della Legge n. 241/90 e  ss.mm.ii.;  ha  contestualmente  sospeso  il
procedimento  autorizzativo,  in  attesa  delle  determinazioni   del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Mare, considerato che,  in
base  ai  dettami  di  legge,  l'esito  positivo  della   valutazione
ambientale costituisce parte integrante e condizione  necessaria  per
la conclusione del procedimento di cui al D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 62291 del 6 agosto 2020, con cui la  Direzione
Generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,  ha
trasmesso la nota tecnica prot. n. 56998/MATTM  del  22  luglio  2020
comunicando la  non  sussistenza  di  potenziali  impatti  ambientali
significativi e  negativi,  sia  in  fase  di  realizzazione  che  di
esercizio, nel rispetto di raccomandazioni, ritenendo pertanto che il
progetto non abbia la necessita' di  avviare  ulteriori  procedimenti
valutativi in merito; 
  VISTA la nota  prot.  n.  19303  del  2  settembre  2020,  con  cui
l'autorita'  procedente,  preso  atto  del  giudizio  favorevole   di
compatibilita' ambientale, ha comunicato il riavvio del  procedimento
fissando contestualmente il termine per l'espressione dei  pareri  in
75 giorni e la  data  per  la  eventuale  Conferenza  di  servizi  in
modalita' "sincrona" al 24 novembre 2020, da effettuarsi solo in caso
di elementi di complessita' tale da renderla necessaria; 
  CONSIDERATO che nel corso del procedimento,  oltre  a  non  essersi
reso  necessario  l'espletamento  della  Conferenza  di  servizi   in
modalita'   "sincrona",   sono    stati    acquisiti    i    seguenti
pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.
14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii: nota prot. n. 93383  del  27
luglio 2020 con cui la  Divisione  XIII  -  Ispettorato  Territoriale
Lazio  e  Abruzzo  della  Direzione   Generale   per   le   Attivita'
Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che
non sussistono le condizioni  per  le  quali  risulta  necessario  il
rilascio del parere di competenza ed il  relativo  Nulla  Osta;  nota
prot. n. 6910 del  28  luglio  2020  con  cui  l'Ufficio  Prevenzione
Incendi del Comando dei Vigili del fuoco di Chieti ha  comunicato  al
proponente che per quanto attiene al procedimento  amministrativo  di
prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 151/2011,
per le modifiche  in  oggetto  indicate  devono  essere  adottate  le
procedure indicate al comma 6/7/8 dell'art. 4  del  D.M.  07.08.2012,
con   particolare    riguardo    all'installazione    di    ulteriori
trasformatori; nota prot. 2020-AGG-000309-P del 31 luglio  2020,  con
cui il proponente ha trasmesso la dichiarazione di  insussistenza  di
interesse aeronautico sia in fase di cantiere che durante  quella  di
esercizio; nota prot. n. U.0010509 del  3  agosto  2020  con  cui  la
Provincia di Chieti, visto quanto disposto dalla L. 56/2014  e  dalla
L.R. Abruzzo n. 32/2015, ha comunicato di non individuare  competenze
ambientali riferibili al procedimento autorizzatorio  avviato  e  che
l'intervento  in  questione  deve  rispettare  le  previsioni   degli
strumenti di pianificazione  sovraordinati  (PTAP,  PRP,  PAI,  piano
regionale di gestione  rifiuti,  etc),  ogni  altro  atto  a  valenza
generale o pianificatoria  e  le  prescrizioni  dirette  comunali  in
materia di gestione del territorio, di vincoli e di limitazioni d'uso
del suolo; nota del 3 agosto 2020 (acquisita al prot. MiSE  n.  17544
del  4  agosto  2020)  con  cui  il  proponente   ha   trasmesso   la
documentazione  di   "non   interferenza"   prevista   dell'autorita'
mineraria  ai  sensi  dell'art.  120  del  Regio  Decreto  1775/1993,
equivalente al relativo nulla osta;  nota  prot.  MIBACT_DG-ABAP_SERV
V_14/09/2020_0026688-P con cui il Servizio V della Direzione Generale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha comunicato  che  la
competenza per il rilascio del parere e' in capo alla  Soprintendenza
ABAP per le Province di Chieti e Pescara. nota prot. n. 25456/RU  del
28 settembre 2020 con cui l'Ufficio delle Dogane di Pescara - DT IV -
Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo, ha espresso parere
favorevole preventivo. nota prot. 394 del 26 ottobre 2020 (prot. MiSE
n.24525 del 27 ottobre 2020) con cui il Proponente  ha  trasmesso  la
relazione tecnica in materia di prevenzione incendi ai sensi del  DPR
151/2011 e del DM 7/8/2012. nota prot. n. U.0010546  del  6  novembre
2020 con cui l'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando dei Vigili del
fuoco  di  Chieti  ha  comunicato  che,  per  le  modifiche  relative
all'installazione di un sistema  di  accumulo  di  energia  elettrica
nell'ambito   dell'attivita'   n.   48    categoria    C    (centrale
termoelettrica)  dell'allegato  I  al  DPR  151/2011,  devono  essere
espletate anche le procedure  previste  dall'art.  4,  comma  6,  del
predetto DPR che prevedono l'invio della documentazione prevista  dal
D.M.   07.08.2012   per   la   regolarizzazione   del    procedimento
amministrativo di prevenzione incendi n. 21523. 
  VISTA la nota prot. n. 29628 del  10  dicembre  2020,  con  cui  il
Ministero  della  transizione   ecologica:   con   riferimento   alle
considerazioni della Provincia di Chieti di cui alla nota nota. prot.
n. U.0010509 del 3 agosto 2020, ha fatto  presente  che  l'intervento
ricade  all'interno  di  un'area  di  centrale  esistente  e  che  la
procedura autorizzativa si svolge ai sensi e per gli effetti del D.L.
n.  7/2002  e  ss.mm.ii.,  il  quale  prevede  che   l'autorizzazione
rilasciata   abbia   effetto   di   variante   degli   strumenti   di
pianificazione  territoriale,  in  virtu'  della  pubblica   utilita'
riconosciuta  a  tali  opere  dalla  medesima  norma  di  legge.  con
riferimento alla nota prot. n. 10546 del 6 novembre  2020,  anche  in
esito a chiarimenti per le vie brevi  con  il  Comando  dei  VVFF  di
Chieti, ha fatto presente che le richieste contenute in essa  possono
essere  inquadrate  come  specifiche  prescrizioni   a   carico   del
Proponente, la cui ottemperanza dovra' essere espletata a  valle  del
deposito del progetto definitivo e prima  della  messa  in  esercizio
dell'impianto;    ha    comunicato    la    conclusione    favorevole
dell'istruttoria;  in  considerazione  della  favorevole  conclusione
dell'istruttoria, ha proposto, ai sensi e per gli effetti del  D.L.n.
7/2002  e  ss.mm.ii.  alla  Regione  Abruzzo  l'adozione  dell'intesa
"forte" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere
inderogabilmente con deliberazione della Giunta  Regionale  (D.G.R.);
ha determinato, una volta  acquisita  l'intesa  favorevole  da  parte
della Regione Abruzzo, di  adottare  il  provvedimento  autorizzativo
dell'intervento,   subordinato   alle   prescrizioni   richieste   da
Enti/amministrazioni e societa' convocate ad  esprimere  il  relativo
parere; 
  VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Abruzzo  n.  430
acquisita al protocollo interno n. 23549 del 27 luglio 2021, con  cui
l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione
del progetto; 
  VISTA la nota del 23 marzo 2021 (prot. ingresso MiSE n. 9132 del 24
marzo 2021) con cui la A2A Gencogas S.p.A. ha dichiarato, ai sensi  e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre  2000,  n.
445 e ss.mm.ii., con riferimento alla  clausola  anti-pantouflage  ai
fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 e ss.mm.ii. "[...] di  non  aver  concluso  (e  che  non
concludera' in futuro) contratti di lavoro  subordinato  o  autonomo,
ne' ha attribuito, o attribuira', incarichi a ex dipendenti  pubblici
(*) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali  nei  propri
confronti  in  relazione  allo  specifico  procedimento   riguardante
l'istanza di Autorizzazione Unica ex Lege 55/2002 per le attivita' di
modifica  dell'esistente  centrale  termoelettrica  di   Gissi   (CH)
mediante la  realizzazione  del  "Progetto  di  installazione  di  un
sistema di accumulo di energia elettrica" per il triennio  successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro"; PRESO ATTO che l'istanza  di
modifica e' finalizzata a ottenere  l'autorizzazione  unica  prevista
dal  Decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7  e  ss.mm.ii.   e   che
l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare  l'intervento,
in conformita' al progetto approvato  dalla  Conferenza  di  servizi,
come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo
restando le successive valutazioni del  Ministero  della  transizione
ecologica in particolare gli  adempimenti  in  materia  di  esercizio
dell'impianto (A.I.A.); CONSIDERATO che la verifica  di  ottemperanza
alle eventuali prescrizioni compete alle stesse  Amministrazioni  che
le hanno espresse nel corso del  procedimento,  se  non  diversamente
previsto; 
  VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli
acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 
  CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; DECRETA 
  Art. 1 - Autorizzazione: 1. La A2A Gencogas  S.p.a.,  con  sede  in
Corso di Porta Vittoria  4,  20122  Milano  (MI),  codice  fiscale  e
partita iva 01995170691, e' autorizzata, ai sensi e per  gli  effetti
del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7  e  ss.mm.ii,  alla  modifica
della centrale termoelettrica di Gissi (CH) mediante  l'installazione
di un sistema di accumulo elettrochimico di energia (BESS) di  taglia
pari a circa 15 MW/MWh, da realizzare all'interno del perimetro della
centrale e da connettere alla rete elettrica nazionale attraverso  la
connessione esistente, come specificato ed in conformita' al progetto
presentato nell'istanza prot. n. 2020-AGG-000259-P del 26 giugno 2020
(prot. in ingresso MiSE n. 14508 del 6 luglio 2020), e  nel  rispetto
vincolante  delle   prescrizioni   e   condizioni   formulate   dalle
Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al
successivo art. 4. 
  Art. 2 - Progettazione  delle  opere:  1.  La  realizzazione  degli
interventi avviene in conformita' al progetto definitivo, predisposto
in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla A2A Gencogas
S.p.a. con l'istanza prot. n. 2020-AGG-000259-P del 26 giugno 2020  e
integrato con le eventuali modifiche necessarie ad  ottemperare  alle
prescrizioni espresse dalle Amministrazioni  interessate,  rilasciate
durante la Conferenza  di  servizi.  2.  In  caso  di  necessita'  di
varianti  al  progetto  definitivo,  da  effettuare  anche  in  corso
d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L.
76/2020, convertito con legge n. 120  del  11/09/2020  e  diverse  da
quelle necessarie  per  il  recepimento  delle  prescrizioni  di  cui
all'art. 4, A2A Gencogas  S.p.a.  e'  tenuta  a  presentare  relativa
istanza alla Direzione per  le  infrastrutture  e  la  sicurezza  dei
sistemi energetici e  geominerari  del  Ministero  della  transizione
ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e ss.mm.ii.. 3. Entro la data  di
entrata in  esercizio  commerciale  dell'impianto,  la  A2A  Gencogas
S.p.a. provvede a trasmettere  copia  del  progetto  esecutivo  "come
costruito" alla Direzione per le infrastrutture e  la  sicurezza  dei
sistemi energetici e  geominerari  del  Ministero  della  transizione
ecologica, alla Regione Abruzzo, al Comune di Gissi nonche'  a  tutte
le  Amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento  che  ne  facessero
esplicita richiesta. 4. Qualora alcune parti di impianto  necessitino
di essere realizzate in una fase successiva alla messa  in  esercizio
della nuova centrale, il termine per  la  trasmissione  del  progetto
esecutivo relativo  a  tali  parti  di  impianto,  di  cui  al  comma
precedente,  si  intende  prorogato   fino   alla   data   del   loro
completamento. 
  Art. 3 - Programma dei lavori: 1. La A2A Gencogas S.p.A. e'  tenuta
a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori  al
Ministero della transizione ecologica, al Ministero della  cultura  e
alla  Soprintendenza  territorialmente   competente,   al   Ministero
dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero  della  Difesa,
al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del   Fuoco   territorialmente
competente,  alla  Regione  Abruzzo  nonche'  al  Comune  di   Gissi,
evidenziando lo stato d'ottemperanza  alle  prescrizioni  di  cui  al
successivo art. 4. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa
anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti  eventualmente  interessati
alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui  al  successivo
art. 4. 3. La A2A Gencogas S.p.A. e' tenuta a realizzare le attivita'
autorizzate in conformita' al cronoprogramma presentato ovvero  entro
18 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 4. Nel caso  in
cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma  3,  anche
ai fini del completamento delle procedure AIA, la A2A Gencogas S.p.A.
e' tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione
per le  infrastrutture  e  la  sicurezza  dei  sistemi  energetici  e
geominerari del Ministero della transizione ecologica. 
  Art. 4 - Prescrizioni: 1. La  A2A  Gencogas  S.p.a.  e'  tenuta  al
rispetto delle prescrizioni di cui  ai  successivi  commi,  formulate
dalle  Amministrazioni  interessate  che,  se  non  diversamente   ed
esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica  del  loro  esatto
adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme
tutte le prescrizioni dettate da  Amministrazioni,  Enti  e  soggetti
competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e  derivanti  da
nulla osta, pareri e atti di assenso  comunque  denominati  acquisiti
nel corso del procedimento e non puntualmente elencate  nel  presente
articolo. 2. La  A2A  Gencogas  S.p.a.  e'  tenuta  a  comunicare  al
Ministero della transizione ecologica -  Direzione  generale  per  le
Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici  e  geominerari:
a) l'avvenuto  deposito  del  progetto  definitivo,  sulla  cui  base
verranno  eseguite  le  operazioni  autorizzate   con   il   presente
provvedimento, presso gli uffici comunali competenti  in  materia  di
edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile,  ai
sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al  progetto
definitivo presentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all'art.
3, comma 1. 3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori
sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle  suddette
prescrizioni, la A2A Gencogas  S.p.a.  e'  tenuta  a  trasmettere  al
Ministero della transizione ecologica, al Ministero della  Cultura  e
alla   Soprintendenza   archeologia,   belle   arti    e    paesaggio
territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al  Ministero
della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando  provinciale  dei
Vigili del Fuoco territorialmente competente,  nonche'  alla  Regione
Abruzzo e al  Comune  di  Gissi  un  rapporto  concernente  lo  stato
dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di  cui
al presente  articolo,  nel  formato  approvato  da  questa  medesima
Direzione generale con nota n. 0018393  del  05/11/2007.  4.  La  A2A
Gencogas   S.p.a.   e'   tenuta   al    rispetto    delle    seguenti
prescrizioni/condizioni  previste  da   enti/societa'/amministrazioni
intervenuti  nel  procedimento  autorizzativo,   che   si   ritengono
vincolanti  per  la  validita'  della  presente  autorizzazione:   a)
Prescrizioni della Regione Abruzzo (DGR 430/2021). "[...] la societa'
proponente dovra' dare  attuazione  alle  prescrizioni  espresse  nel
corso dei lavori della Conferenza dei  Servizi  presso  il  Ministero
dello Sviluppo Economico nonche' quelle indicate nei pareri acquisiti
nel corso dell'istruttoria; b) Prescrizioni dell'Ufficio  Prevenzione
Incendi del Comando dei Vigili del Fuoco di  Chieti  (nota  prot.  n.
6910 del 28 luglio 2020 e nota prot. n. 10546 del 6  novembre  2020).
"[...  ]  per  quanto  attiene  al  procedimento  amministrativo   di
prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 151/2011,
per le modifiche  in  oggetto  indicate  devono  essere  adottate  le
procedure indicate al comma 6/7/8 dell'art. 4  del  D.M.  07.08.2012,
con particolare riguardo all'installazione di ulteriori trasformatori
[...]; - "[...] per le modifiche  relative  all'installazione  di  un
sistema di accumulo di energia elettrica  nell'ambito  dell'attivita'
n. 48 categoria C (centrale termoelettrica) dell'allegato  I  al  DPR
151/2011,  devono  essere  espletate  anche  le  procedure   previste
dall'art. 4, comma 6, del predetto DPR che  prevedono  l'invio  della
documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 per  la  regolarizzazione
del procedimento amministrativo di prevenzione incendi n. 21523. 
  Art. 5 -Esercizio ai fini ambientali: 1. L'esercizio  dell'impianto
ai fini ambientali, cosi' come modificato a  seguito  dell'iniziativa
autorizzata, rimane disciplinato  da  un  autonomo  provvedimento  di
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.),  nei  termini  previsti
dalla normativa in materia e richiamati in premessa. 
  Art. 6 - Pubblicazione e ricorsi: 1.  La  Societa'  autorizzata  e'
tenuta alla pubblicazione di un estratto del  presente  provvedimento
sulla  Gazzetta  Ufficiale  al  massimo  tre  mesi  dalla   data   di
ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente decreto  e'
pubblicato  sul  sito  Internet  del  Ministero   della   Transizione
ecologica  (http://www.minambiente.it).  3.   Avverso   il   presente
provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del  Lazio  -
Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della  Legge
23 luglio 2009,  n.  99  e  ss.mm.ii.,  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel  termine,  rispettivamente,  di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione  di  un  suo
Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  (Foglio
Inserzioni). 

           A2A gencogas S.p.A. - L'amministratore delegato 
                         Giuseppe Monteforte 

 
TX22ADA2004
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.