MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e
Geominerari

(GU Parte Seconda n.23 del 26-2-2022)

 
           Proroga della concessione - Minerbio Stoccaggio 
 

  Il DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  aprile  2021,  n.  55,
recante  "Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2,  che  ha
ridenominato  il  "Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare" in "Ministero  della  transizione  ecologica",
attribuendo a quest'ultimo le funzioni e  i  compiti  spettanti  allo
Stato in materia di politica energetica; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte  dall'articolo  11  della
legge 30 luglio 1990, n. 221; 
  VISTA la legge 26 aprile 1974, n.  170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi,  nonche'  le
successive modifiche e integrazioni; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare,  l'articolo
13  che,  definendo  norme  sul  conferimento  ed   esercizio   delle
concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1  prevede  che
"dopo quindici anni dal conferimento  il  concessionario,  quando  e'
necessario al fine di completare lo sfruttamento del  giacimento,  ha
diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito  i  programmi  di
coltivazione e di ricerca e se ha  adempiuto  a  tutti  gli  obblighi
derivanti dal decreto di concessione"; 
  VISTO il decreto  Legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
"Attuazione  della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose" (Seveso I); 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii,  di
attuazione della direttiva n. 98/30/CE 
  recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e,  in
particolare, gli articoli 11, 12 e 13; 
  VISTA la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  norme  per  il
riordino del settore energetico,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
comma 8, lettera  b),  numero  3),  che  attribuisce  allo  Stato  le
determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in  giacimento,
e l'articolo 1, comma 61, secondo cui "I titolari di  concessioni  di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono  usufruire  di  non
piu' di due proroghe  di  dieci  anni,  qualora  abbiano  eseguito  i
programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti  gli  obblighi  derivanti
dalle concessioni medesime."; 
  VISTO il decreto legislativo 21 settembre  2005,  n.  238,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che  modifica  la  direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti  connessi
con determinate sostanze pericolose" (Seveso II); 
  VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni; 
  VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre  2009,  recante
"Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.334, in materia di controllo dei pericoli di  incidenti  rilevanti,
agli stoccaggi sotterranei di gas naturale  in  giacimenti  o  unita'
geologiche profonde"; 
  VISTO il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  21
gennaio 2011, recante "Modalita' di conferimento della concessione di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana
n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26
agosto 2005; 
  CONSIDERATO che,  ai  sensi  del  comma  6,  dell'articolo  3,  del
succitato D.M. 21 gennaio  2011,  la  proroga  della  concessione  di
stoccaggio e' disposta  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in  terraferma,
con la Regione interessata; 
  VISTO  il  decreto  direttoriale  del  4  febbraio  2011,   recante
"Procedure  operative  di  attuazione  del  decreto  ministeriale  21
gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio
e di controllo, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 21 gennaio 2011", pubblicato sul  Supplemento  Ordinario
n. 43 alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del  18
febbraio 2011; 
  VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e  ss.mm.ii,  di
attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e   2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE; 
  VISTO il decreto legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221,   recante
"Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese"   e,   in
particolare, l'articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni
di stoccaggio di gas naturale rilasciate  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,
hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta  e
per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data
di entrata in vigore del decreto  legislativo  n.  164  del  2000  si
intendono confermate sia  l'originaria  scadenza  sia  l'applicazione
dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004; 
  VISTO il comma 19 del citato  articolo  34  del  decreto  legge  18
ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione  dei
piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi
energetici, gli impianti in funzione,  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.164,  "continuano  ad  essere
eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso
previste  sulla  base  dell'originario  titolo  abilitativo,  la  cui
scadenza deve intendersi a tal fine  automaticamente  prorogata  fino
all'anzidetto completamento."; 
  VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164,  recante  "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive" e, in  particolare,  l'articolo  37,  nel
quale e' stabilito,  tra  l'altro,  che,  al  fine  di  aumentare  la
sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed  europeo  del
gas naturale gli stoccaggi di gas  naturale  rivestono  carattere  di
interesse  strategico,  costituiscono  una  priorita'   a   carattere
nazionale e  sono  di  pubblica  utilita',  nonche'  indifferibili  e
urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n.327; 
  VISTO il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
"Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose"
(Direttiva  Seveso  III),  che  abroga  e  sostituisce   il   decreto
legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii; 
  VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con  cui  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  ha  conferito,  con
decorrenza 1° gennaio 1997 e  per  la  durata  di  anni  venti,  alla
Societa' ENI S.p.A. la concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale
denominata  "MINERBIO  STOCCAGGIO",   ubicata   su   una   superficie
complessiva di 68,61 km2 nella provincia di Bologna; 
  VISTO  il  decreto  ministeriale  27  settembre  2001  con  cui  il
Ministero delle attivita' produttive ha confermato la concessione  di
stoccaggio  "MINERBIO  STOCCAGGIO"  per  l'originaria  decorrenza   e
durata, secondo il programma di lavoro approvato, su un'area di 68,61
km2, in un volume di stoccaggio compreso tra -1.085  e  -2.250  metri
sul livello del mare; 
  VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero
delle  attivita'  produttive  ha  modificato  la  titolarita'   della
concessione, a seguito del conferimento  del  ramo  d'azienda,  dalla
Societa' ENI S.p.A. alla Societa' STOCCAGGI GAS  ITALIA  S.p.A.  (nel
seguito anche "STOGIT" o  "Societa'"  o  "Concessionario")  con  sede
operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013)  e  sede
legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara,  7  (C.A.P.
20097) - (Codice Fiscale 13271380159); 
  CONSIDERATO  il  documento  "Indirizzi  e  Linee   Guida   per   il
monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo  e  delle
pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche", di seguito
"Indirizzi e linee guida", pubblicato dal  Ministero  dello  sviluppo
economico in data 24 novembre 2014; 
  VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee  Guida  sopra
citate, in occasione della riunione  svoltasi  in  data  23  dicembre
2015, ha chiarito che "per  reiniezione  si  intende  reiniezione  di
fluidi incomprimibili e che in  questa  definizione  non  rientra  la
movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio"; 
  CONSIDERATO il "Protocollo operativo - Attivita' di sperimentazione
degli Indirizzi  e  Linee  Guida  per  i  Monitoraggi  -  Concessione
MINERBIO STOCCAGGIO" firmato in data  5  maggio  2016  dal  Ministero
dello sviluppo economico, dalla Regione Emilia Romagna e dalla STOGIT
con obiettivo, tra gli altri, di applicare  in  via  sperimentale  le
Linee  Guida  alla  concessione  "Minerbio  stoccaggio",  quale  caso
pilota, al fine della loro prova in  campo  e  fornire  gli  elementi
necessari per un eventuale aggiornamento delle Linee  Guida  in  base
all'esperienza acquisita,  cosi'  come  previsto  delle  Linee  Guida
stesse; 
  PRESO ATTO del documento "Relazione finale  Luglio  2019",  redatto
dall'Istituto  Nazionale  di  Geofisica   e   Vulcanologia   -   INGV
nell'ambito del Protocollo  Operativo  siglato  tra  Ministero  dello
sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna e  Stogit  S.p.A.  per  le
attivita' di sperimentazione di cui al citato documento "Indirizzi  e
linee  guida"  per  i   monitoraggi   della   concessione   "Minerbio
Stoccaggio", trasmesso al Sindaco di  Minerbio,  al  Ministero  dello
sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in  data  23  luglio
2019, prot. INGV n.10918, a conclusione della sperimentazione; 
  VISTA l'istanza datata 20 dicembre 2013, pubblicata sul  Bollettino
Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse (BUIG) numero  1,  anno
LVIII, con la quale STOGIT  S.p.A.  ha  chiesto  al  Ministero  dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto ministeriale
21 gennaio 2011, la prima proroga  decennale,  fino  al  31  dicembre
2026,  del  termine  di  scadenza  della  concessione  di  stoccaggio
"MINERBIO STOCCAGGIO", al  fine  della  prosecuzione  dell'esercizio,
richiamando l'istanza, datata 21  dicembre  2012,  prot.1275/RC,  per
l'ampliamento della capacita' di stoccaggio  da  realizzare  mediante
incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al
107 % della pressione statica di fondo originaria; 
  CONSIDERATA la documentazione integrativa  trasmessa  al  Ministero
dello sviluppo economico in data 
  12 giugno 2015 dalla Societa', su richiesta dello stesso  Ministero
del 25 settembre 2014, a completamento 
  dell'istanza di proroga; 
  VISTA la nota datata 1 ottobre 2019, prot.512/OPER/CV, con la quale
STOGIT  ha  chiesto  lo  scorporo  dalla  istanza  di  proroga  della
concessione "Minerbio Stoccaggio" del progetto di  ampliamento  della
capacita'  di  stoccaggio  mediante  incremento  della  pressione  di
esercizio precisando che il procedimento autorizzativo di ampliamento
della capacita' di stoccaggio e' da considerarsi distinto, autonomo e
indipendente  dal  procedimento  di  rilascio  della  prima   proroga
decennale; 
  PRESO ATTO che in data  22  gennaio  2010,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ss.mm.ii., il Concessionario ha
presentato al Comitato Tecnico Regionale (CTR) della  Regione  Emilia
Romagna il Rapporto di Sicurezza  (RdS)  entro  i  termini  stabiliti
dalla citata circolare interministeriale del 
  21 ottobre 2009, e che in data 15 gennaio 2015 il Concessionario ha
inviato al CTR l'aggiornamento 
  quinquennale del RdS; 
  PRESO ATTO  che  in  data  16  maggio  2016  il  Concessionario  ha
presentato al CTR Emilia Romagna un nuovo aggiornamento del  Rapporto
di Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 
  26 giugno 2015, n. 105, ottenendo  in  data  12.02.2020  il  Parere
Tecnico Conclusivo favorevole; 
  PRESO ATTO che  in  data  3  dicembre  2020  il  Concessionario  ha
presentato al CTR Emilia Romagna un nuovo aggiornamento del  Rapporto
di Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 
  26 giugno 2015, n. 105, e che la relativa istruttoria e' ancora  in
corso; 
  CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna
della Direzione Generale per  la  sicurezza  anche  ambientale  delle
attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario  per
gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 5 agosto  2016  con
nota  n.  3282,  che,  relativamente  all'istanza  di  prima  proroga
presentata dalla STOGIT,  ha  ritenuto,  tra  l'altro,  il  programma
lavori proposto dalla Societa' idoneo ad un ottimale  sviluppo  della
concessione di stoccaggio "MINERBIO STOCCAGGIO"; 
  CONSIDERATO che,  con  nota  n.  29471  del  9  dicembre  2020,  la
Divisione IV - Sicurezza  degli  approvvigionamenti  della  Direzione
generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici
e geominerari  (DGISSEG)  ha  chiesto  alla  Regione  Emilia  Romagna
l'espressione dell'intesa ai fini del rilascio  della  proroga  della
concessione "MINERBIO STOCCAGGIO", per la  prosecuzione  del  normale
esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori gia'
approvato; 
  CONSIDERATO che, con nota n. 7359 del 09.03.2021, la DGISSEG ha tra
l'altro sollecitato il rilascio delle intese da parte  della  Regione
Emilia Romagna in merito alle proroghe decennali delle concessioni di
stoccaggio di Cortemaggiore e Minerbio, precisando tra l'altro  "che,
relativamente  alla  concessione  di  Minerbio,   la   richiesta   di
ampliamento della capacita' di  stoccaggio  mediante  sovrappressione
era stata inizialmente accorpata  alla  richiesta  di  prima  proroga
decennale; successivamente, nel 2019, la societa' Stogit ha precisato
che i due procedimenti sono da  considerarsi  distinti  e,  pertanto,
questa Direzione generale, con  nota  n.  29471  del  09.12.2020,  ha
chiesto a codesta Regione di esprimersi in merito alla prima  proroga
decennale  di  Minerbio,   insieme   a   quella   di   "Cortemaggiore
Stoccaggio",  per  la  prosecuzione  del  normale   esercizio   senza
variazione del programma lavori."; 
  VISTA la  nota,  acquisita  al  protocollo  Dgisseg  n.  35293  del
24.11.2021, con  cui  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  trasmesso  la
Delibera Regionale n. 1928 del 22.11.2021  con  la  quale  la  Giunta
Regionale della Regione Emilia Romagna ha deliberato  l'intesa  della
regione  per  la  prima  proroga  della  concessione  di   stoccaggio
denominata "MINERBIO STOCCAGGIO"  per  la  prosecuzione  del  normale
esercizio  senza  alcuna  variazione  del   programma   lavori   gia'
approvato; 
  CONSIDERATO che  la  concessione  "MINERBIO  STOCCAGGIO"  e'  stata
rilasciata  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi  dell'articolo  34,
comma  18,  della  legge  17   dicembre   2012,   n.   221,   rientra
nell'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n.  239  del
2004; 
  CONSIDERATO che la Societa' STOGIT ha finora eseguito il  programma
lavori  autorizzato  e  adempiuto  agli  obblighi   derivanti   dalla
concessione "MINERBIO STOCCAGGIO" e che  il  programma  a  suo  tempo
approvato  e  finora   seguito   consente   l'adeguata   prosecuzione
dell'attivita' di stoccaggio per il periodo di prima proroga, 
  DECRETA Articolo 1 
  Proroga della concessione 
  1. E' accordata alla Societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi
dell'art. 1,  comma  61  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e
dell'articolo  34  del  decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la
prima proroga  decennale  della  concessione  di  stoccaggio  di  gas
naturale denominata "MINERBIO STOCCAGGIO", con decorrenza 1°  gennaio
2017, fissando il nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2026. 
  2. La concessione e' prorogata nel rispetto delle disposizioni  del
presente  decreto,  del  disciplinare  tipo   di   cui   al   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011 e al  decreto  direttoriale  4  febbraio
2011. 
  3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni  di  cui  all'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale  4  febbraio  2011,
non potra' essere  aumentata  la  capacita'  di  stoccaggio  mediante
operazioni che comportano il superamento, in condizioni  stazionarie,
della pressione statica originaria del pool C del giacimento  (SBHPi)
che riportata al datum (-1.334 m s.l.m.) e' pari a 153,5 Kg/cm2ass. 
  Articolo 2 
  Programma lavori 
  1. Il  presente  decreto  autorizza  la  prosecuzione  del  normale
esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori gia'
approvato. 
  Articolo 3 
  Estensione della concessione 
  1. L'area della  concessione  e'  confermata  in  68,61  km2,  come
risultante dal decreto ministeriale di conferma della concessione del
27 settembre 2001, citato nelle premesse. 
  2.  Il  volume  di  stoccaggio  e'  situato  nel  sottosuolo  della
provincia di Bologna (Regione Emilia Romagna) ed e' compreso  tra  le
quote -1.085 e -2.250 metri sul livello del mare. 
  Articolo 4 
  Canoni 
  1. Il concessionario e'  tenuto  a  corrispondere  all'Agenzia  del
Demanio,  Direzione  Regionale  Emilia  Romagna,  il   canone   annuo
anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96,
aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti. 
  Articolo 5 
  Obblighi e prescrizioni 
  1. Il Concessionario e' tenuto a proseguire nel monitoraggio svolto
secondo i requisiti indicati nel documento "Indirizzi e  Linee  Guida
per il monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo  e
delle pressioni di  poro  nell'ambito  delle  attivita'  antropiche",
anche tenendo conto dei risultati  della  sperimentazione  effettuata
proprio nella concessione "Minerbio Stoccaggio", come riportati nella
"Relazione  finale  Luglio  2019",  redatta  dall'INGV,   citati   in
premessa. 
  2. Il Concessionario,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, e'  tenuto  a  consegnare  al  Ministero  della  transizione
ecologica - DGISSEG i dati disponibili (grezzi ed elaborati) relativi
ai rilievi geofisici e geologici  acquisiti  nell'ambito  del  titolo
concessorio,  nonche'  i  dati  e   le   elaborazioni   inerenti   al
monitoraggio microsismico  e  delle  deformazioni  del  suolo  finora
registrati. 
  3. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle  deformazioni
del suolo, il Concessionario, con cadenza  annuale,  trasmettera'  al
Ministero  della  transizione  ecologica  -  DGISSEG  una   relazione
relativa ai risultati dei monitoraggi. 
  4. Il  Concessionario  e'  tenuto  a  garantire  l'efficacia  e  la
trasparenza delle attivita' di  monitoraggio  svolte,  attraverso  la
realizzazione, entro dodici mesi dalla data del presente decreto,  di
un sito internet dedicato alla diffusione dei dati acquisiti e  delle
informazioni relative alle reti di monitoraggio. 
  Articolo 6 
  Pubblicazione ed entrata in vigore 
  1. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale  per
gli Idrocarburi e le Georisorse e sul  sito  internet  del  Ministero
della transizione ecologica. 
  2. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato nel termine  rispettivamente  di  sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore. 

                        Il direttore generale 
                        dott. Mariano Grillo 

 
TX22ADA2186
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.