Avviso al pubblico - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio
dell'elettrodotto a 220 kV "Somplago (IT)-Wurmlach (AT)" e opere
connesse, tratto italiano compreso tra la stazione elettrica di
Somplago (UD) e il confine di Stato
La Societa' Alpe Adria Energia S.r.l., con sede legale in via Duchi
d'Aosta, 2, 33100 Udine, C.F. e P.I. n. 02262560309, ai sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
s.m.i., rende noto che l'opera in oggetto e' stata autorizzata alla
costruzione ed esercizio in data 7 marzo 2022 con decreto n.
239/EL-5/357/2022, del Ministero della Transizione Ecologica, previo
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 174 dell'11
maggio 2021; di seguito si riportano il testo del decreto
autorizzativo e l'estratto del provvedimento di Valutazione di
Impatto Ambientale.
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Visto in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge
n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la
sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei
mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale
e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora
Ministero della Transizione ecologica - Dipartimento energia) di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
(ora Ministero della Transizione ecologica - Dipartimento sviluppo
sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate
[...]";
Visto in particolare il comma 4-quater del predetto articolo
1-sexies in base al quale "Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti elettriche di interconnessione con l'estero con
livello di tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia
un diritto di accesso a titolo prioritario";
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale
per l'Energia Elettrica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
Visti il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito
della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi
decreti ministeriali integrativi;
Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione
Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale, ora Alpe Adria Energia S.r.l.;
Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001,
introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n.
190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del
Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;
Vista la dichiarazione resa dalla societa' Alpe Adria Energia
S.r.l. ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al
Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. AAE/03/22 del
23 febbraio 2022;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante
integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di
espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari
energetiche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare
l'articolo 8 ove e' prevista l'adozione, con decreto del Presidente
della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e
semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre
e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo
articolo 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017,
recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce
da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
come modificato dal decreto 9 novembre 2016;
Vista l'istanza del 20 dicembre 2004 (prot. MiSE n. 0005251 del 28
dicembre 2004), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la
societa' Alpe Adria Energia S.p.A. ha chiesto il rilascio
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
dell'elettrodotto a 220 kV in corrente alternata "Somplago - Würmlach
(AT)", compreso tra la stazione elettrica di Somplago (UD) e il
confine di Stato, tratto italiano completamente in soluzione aerea in
semplice Alpe Adria Energia S.r.l., con dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere;
Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza, Alpe Adria
Energia ha chiesto che l'autorizzazione preveda l'apposizione del
vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitu' di
elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee
elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato D.P.R. n.
327/2001;
Considerato che l'opera di collegamento elettrico si inserisce
nell'ambito della legge 27 ottobre 2003, n. 290 che prevede la
possibilita' di realizzare, da parte di soggetti non titolari di
concessioni di distribuzione e trasporto di energia elettrica, nuove
infrastrutture di interconnessioni elettriche in regime di esenzione
dal diritto di accesso di terzi;
Considerato che il progetto negli anni e' stato piu' volte
rimodulato e rivisto dalla societa' proponente, al fine di rendere il
tracciato della interconnessione elettrica piu' adeguato alle
esigenze territoriali ed ambientali;
Vista la nota prot.n. AAE/09/2018 del 31 ottobre 2018 (prot. MiSE
n. 0090017 del 14 novembre 2018) con la quale la societa' proponente
ha informato le Amministrazioni autorizzanti di aver avviato una
nuova fase di concertazione con il territorio che potesse soddisfare
le indicazioni riportate dalla Regione nel Piano Energetico Regionale
del 2015 e le richieste degli Enti locali e che era in corso la
revisione del progetto dell'elettrodotto, da realizzare in cavo
totalmente interrato a 220 kV, mantenendo inalterati i nodi di
Somplago (IT) e Wurmlach (AT) ;
Visto che nella medesima nota l'azienda ha inoltre informato che,
nell'ottica di favorire la razionalizzazione delle infrastrutture
elettriche interessanti il territorio, dal 1° ottobre 2018 la
societa' Alpen Adria Energy Line S.p.A. (titolare del progetto di
interconnessione a 132 kV "Paluzza - Wurmlach" gia' autorizzato sia
in Italia che in Austria) e' confluita in Alpe Adria Energia S.r.l.,
cosi' da consentire, tramite l'integrazione dei due progetti
sviluppati dalle due societa', l'elaborazione di un unico progetto di
interconnessione con l'Austria;
Vista la nota prot. n. AAE/09/2018 del 31 ottobre 2018 (prot. MiSE
n.0090017 del 14 novembre 2018), indirizzata al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle
opere, con la quale la societa' Alpe Adria Energia S.r.l. ha chiesto
il riavvio del procedimento amministrativo concernente il rilascio
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
dell'elettrodotto in cavo interrato a 220 kV in semplice terna in
corrente alternata "Somplago - Würmlach (AT)", compreso tra la
stazione elettrica di Somplago (UD) e il confine di Stato, con
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza, indifferibilita' e
inamovibilita' delle opere;
Vista la nota del 29 settembre 2006 con la quale Alpe Adria Energia
S.p.A. ha presentato al gestore del sistema elettrico nazionale Terna
S.p.A. la richiesta per la connessione alla RTN ed il parere
preventivo ai sensi del DM Ministero delle Attivita' Produttive 21
ottobre 2005;
Vista la nota prot. n. TE/P2007002771 del 5 marzo 2007 contenente
sia il parere preventivo positivo di Terna S.p.A. al collegamento
elettrico transfrontaliero Wurmlach (AT) - Somplago (IT), sia la
Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la suddetta
interconnessione elettrica, tramite l'allacciamento alla RTN in
antenna sull'esistente stazione elettrica a 220 kV di Somplago
tramite la realizzazione di un nuovo stallo a 220 kV;
Vista la nota del 9 maggio 2007 di accettazione da parte di Alpe
Adria Energia S.p.A. della STMG elaborata dal gestore;
Considerato che il progetto come revisionato prevede la
realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato a 220 kV in
semplice terna per il collegamento tra l'esistente stazione elettrica
a 220 kV di Somplago (in territorio italiano nella provincia di
Udine) alla nuova stazione di smistamento di Würmlach (in territorio
austriaco) con l'attraversamento del confine presso il Passo Monte
Croce Carnico ed interessa i Comuni di Arta Terme, Cavazzo Carnico,
Cercivento, Paluzza, Sutrio e Tolmezzo, provincia di Udine;
Vista la dichiarazione del 17 dicembre 2018, con la quale la
societa' proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1
del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere
in questione e' superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro),
nonche' la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto
ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;
Vista la nota prot. n. 0093876 del 20 dicembre 2018, con la quale
il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo
della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi
minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza aggiornata, ha
comunicato il formale riavvio del procedimento autorizzativo delle
opere di cui trattasi;
Considerato che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta
alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed
Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' stato comunicato nella predetta
nota l'indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo
economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;
Considerato che gli interventi di cui trattasi rientrano nelle
categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto
Ambientale, compresa la Valutazione di Incidenza;
Vista l'istanza prot. n. 3 del 6 marzo 2019, con la quale la
societa' Alpe Adria Energia S.r.l. ha chiesto l'avvio della suddetta
procedura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Preso atto che Alpe Adria Energia S.r.l. ha provveduto, ai sensi
della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i., alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del
procedimento agli Albi Pretori dei Comuni interessati per trenta
giorni a decorrere dal 16 aprile 2019;
Preso atto che la societa' richiedente ha provveduto alla
pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento su un
quotidiano nazionale e uno locale in data 19 aprile 2019 e sul sito
informatico della Regione Friuli Venezia Giulia in data 16 aprile
2019;
Considerato che le competenze in materia di energia ai sensi del
Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero
dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;
Visto il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale espresso
dal Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro
della cultura con il decreto VIA n. 174 dell'11 maggio 2021;
Considerato che le prescrizioni del predetto decreto di
compatibilita' ambientale non hanno richiesto ulteriori
integrazioni/modifiche alla documentazione progettuale, per cui il
progetto si conferma quello oggetto della comunicazione di riavvio
del 20 dicembre 2018;
Vista la nota prot. AAE/13/2021 del 15 luglio 2021 (prot. MITE
0022447 del 16 luglio 2021), con la quale la societa' proponente ha
trasmesso copia della documentazione di progetto, comprensiva degli
elaborati di progetto aggiornati e degli elaborati di progetto
ulteriormente prodotti, riguardanti approfondimenti sia su tematiche
ambientali (richiesti durante la procedura di rilascio del
provvedimento di compatibilita' ambientale) sia sulla tematica
paesaggistica, la modalita' di connessione dell'elettrodotto alla
Rete di Trasmissione Nazionale presso il nodo della sottostazione
elettrica di Somplago (comune di Cavazzo Carnico);
Considerato che nella predetta nota la societa' istante, precisando
che le nuove elaborazioni progettuali non comportano modifica alcuna
al tracciato, alle particelle catastali coinvolte ed alla soluzione
tecnica progettuale oggetto delle sopra indicate pubblicazioni, ha
chiesto l'indizione/convocazione tempestiva della Conferenza dei
Servizi decisoria;
Vista la nota n. nota prot. n. 27692 del 14 settembre 2021, con la
quale il Ministero della Transizione Ecologica ha convocato una
Conferenza di servizi decisoria, ai sensi della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR n.
327/2001;
Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di
Servizi, tenutasi, in modalita' telematica, in data 24 settembre 2021
(Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto,
trasmesso con nota n. 0028913 del 27 settembre 2021 a tutti i
soggetti interessati;
Vista la nota prot. n. 0001228 del 19 gennaio 2022, con la quale la
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione
e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili) competente, nell'ambito del presente procedimento unico,
per l'accertamento della conformita' delle opere alle prescrizioni
dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la nota prot.
2071 del 13 gennaio 2022, con la quale la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia ha comunicato l'esito del predetto accertamento;
Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
Vista l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto
decreto-legge n. 239/03 adottata dalla Giunta della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia con la Deliberazione n. 157 del 3 febbraio
2022;
Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti
i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle
amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni
con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del
presente decreto (Allegato 2);
Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di
Servizi e' intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale
parere favorevole o nulla osta;
Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento in questione
discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono
stabilmente deputati;
Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
Considerata la necessita' di accogliere quanto richiesto da Alpe
Adria Energia S.r.l. in riferimento all'inamovibilita' delle opere,
atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta
necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di
una molteplicita' di impreviste modifiche al tracciato e'
suscettibile di alterare la qualita' del trasporto di energia
elettrica;
Visto l' "Atto di accettazione" prot. n. AAE/01/22 del 23 febbraio
2022, con il quale la societa' Alpe Adria Energia S.r.l. si impegna
ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni
competenti;
Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di
autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del
procedimento;
Visti gli atti di ufficio;
Decreta:
Articolo 1
1) E' approvato il progetto definitivo presentato dalla Alpe Adria
Energia S.r.l. per la costruzione e l'esercizio del collegamento
(merchant line) in cavo interrato a 220 kV in semplice terna tra
l'esistente stazione elettrica a 220 kV di Somplago (in territorio
italiano nella provincia di Udine) e la nuova stazione di smistamento
di Würmlach (in territorio austriaco) con l'attraversamento del
confine presso il Passo Monte Croce Carnico, nei Comuni di Arta
Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Paluzza, Sutrio e Tolmezzo,
provincia di Udine, con le prescrizioni di cui in premessa.
2) Il predetto progetto sara' realizzato secondo la localizzazione
riportata nelle planimetrie catastali 024.18.01.W44_01(Rev01),
024.18.01.W44_02(Rev01), 024.18.01.W44_03(Rev01) e
024.18.01.W44_04(Rev01) del 12 maggio 2020, allegate alla
documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.
Articolo 2
1) Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, e s.m.i., la societa' Alpe Adria Energia S.r.l. con
sede in Udine - Via Duchi d'Aosta 2 (C.F. e P.I. 02262560309), e'
autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1,
in conformita' al progetto approvato.
2) La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti,
costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in
conformita' al progetto approvato.
3) La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e
ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
ed indifferibilita' ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche e integrazioni.
4) Le opere autorizzate sono inamovibili.
5) La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato
all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6) Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati
confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le
necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate
ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e
s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e
adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.
Articolo 3
La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle
prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al
presente decreto (Allegato 2).
Articolo 4
1) Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita'
costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2) Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o
in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma
4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3) Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a
cura di Alpe Adria Energia S.r.l., prima dell'inizio dei lavori, alle
Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, alla
Regione e ai Comuni interessati, mentre alle societa' proprietarie
delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi
relativi alle sole opere interferenti.
4) Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la
societa' titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del
7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", nonche' a
quelle contenute nel citato decreto VIA.
5) Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
6) Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa
in esercizio, Alpe Adria Energia S.r.l. deve fornire alle Direzioni
autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Alpe Adria Energia S.r.l. deve comunicare alle Direzioni
autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta
la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Alpe Adria
Energia S.r.l. deve fornire i valori delle correnti agli organi di
controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalita' e
la frequenza ivi stabilite.
7) Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di
cui all'articolo 3, Alpe Adria Energia S.r.l. deve fornire, alle
Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8) Il Ministero della Transizione ecologica - Dipartimento sviluppo
sostenibile - provvede alla verifica della conformita' delle opere al
progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9) Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico
di Alpe Adria Energia S.r.l.
Articolo 5
L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei
terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica. In conseguenza, la Societa' Alpe Adria Energia S.r.l.
assume la piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei
terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle
opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi
pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Articolo 6
1) Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della
Alpe Adria Energia S.r.l., unitamente all'estratto del sopracitato
decreto VIA n. 174 dell'11 maggio 2021, recante favorevole pronuncia
di compatibilita' ambientale, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2) Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Ministero della Transizione Ecologica
Il Direttore Generale Infrastrutture e Sicurezza
Grillo
Il Direttore Generale Valutazioni Ambientali
Nocco
Di seguito si riporta l'estratto del Decreto di compatibilita'
ambientale n. 174 dell'11 maggio 2021, come richiesto dall'Art. 6,
comma 1 dell'Autorizzazione di cui sopra.
Estratto del Decreto di compatibilita' ambientale n. 174 dell'11
maggio 2021 dell'Elettrodotto a 220 kV "Somplago (IT) - Würmlach
(AT)" ed opere connesse, tratto italiano compreso tra la stazione
elettrica di Somplago (UD) e il confine di Stato.
In data 11 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica di
concerto con il Ministero della Cultura, ha emanato il provvedimento
di Valutazione di Impatto Ambientale n. 174, con esito positivo
relativo al progetto Elettrodotto in cavo interrato a 220 kV in
semplice terna in corrente alternata "Somplago (IT) - Würmlach (AT)"
ed opere connesse presentato dalla Societa' Alpe Adria Energia
S.r.l., con sede legale in via Duchi d'Aosta, 2, 33100 Udine, C.F. e
P.I. n. 02262560309. Il testo integrale del provvedimento, corredato
dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, e' disponibile
sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero della
Transizione Ecologica (http://www.va.minambiente.it/) e presso la
Direzione generale valutazioni ambientali, via Cristoforo Colombo n.
44, 00147 Roma.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa,
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 6, comma 1,
mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i
termini di 60 e 120 giorni per le predette impugnative decorrono
dalla data di pubblicazione del decreto sul sito internet Ministero
della transizione ecologica ai sensi dell'art. 6, comma 2.
Alpe Adria Energia S.r.l. - L 'amministratore delegato
Leonardo Zannella
TX22ADA6240